Lexipedia

0.401

Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura Firmata a Londra il 16 novembre 1945 Approvata dall’Assemblea federale l’8 dicembre 1948 Istrumento d’accettazione depositato dalla Svizzera il 28 gennaio 1949 Entrata in vigore per la Svizzera il 28 gennaio 1949

RU 1949 I 338; FF 1948 II 1223 ediz. ted. 1948 II 1158 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 13 maggio 2015)

I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano:

che, poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace;

che la reciproca incomprensione dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, l’origine dei sospetti e della diffidenza tra le nazioni, per cui i dissensi hanno troppo spesso degenerato nella guerra;

che il grande e terribile conflitto testè terminato è stato generato dalla negazione dell’ideale democratico di dignità, d’eguaglianza e di rispetto della personalità umana e dalla volontà di sostituirgli, sfruttando l’ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversità razziali ed umane;

che la dignità dell’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione generale in un intento di giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di mutua assistenza;

che una pace basata esclusivamente su accordi economici e politici tra i Governi non raccoglierebbe il consenso unanime, duraturo e sincero dei popoli e che, per conseguenza, detta pace deve essere fondata sulla solidarietà intellettuale e morale dell’umanità.

Per tali motivi, gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, risoluti a garantire a tutti il completo ed identico diritto all’educazione, la libera ricerca della verità oggettiva ed il libero scambio delle idee e delle cognizioni, decidono di sviluppare e moltiplicare le relazioni tra i loro popoli, ai fini di una miglior comprensione e di una più precisa e più reale conoscenza dei loro rispettivi costumi.

Per conseguenza, essi istituiscono con la presente l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, le scienze e la cultura, allo scopo di poter conseguire gradatamente, mediante la cooperazione delle nazioni del mondo intero nel campo dell’educazione, delle scienze e della cultura, gli scopi di pace internazionale e di prosperità comune dell’umanità, scopi per i quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite si è costituita e che la sua Carta 2 proclama.

Art. I Scopi e funzioni

L’Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l’educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli.

A tali fini, l’Organizzazione:

  1. favorisce la conoscenza e la comprensione mutua delle nazioni prestando il suo concorso agli organismi d’informazione delle masse; raccomanda gli accordi internazionali che giudica utili per facilitare la libera circolazione delle idee col mezzo della parola e dell’immagine;
  2. imprime vigoroso impulso all’educazione popolare e alla diffusione della cultura:collaborando con gli Stati Membri che lo desiderano, per aiutarli a sviluppare la loro azione educatrice;istituendo la collaborazione delle nazioni allo scopo di attuare gradualmente l’ideale della possibilità di educazione eguale per tutti, senza distinzione di razza, di sesso o di condizioni economiche e sociali;suggerendo metodi educativi idonei a preparare la gioventù del mondo intero alle responsabilità dell’uomo libero;
  3. aiuta alla conservazione, al progresso ed alla diffusione del sapere:vigilando alla conservazione ed alla tutela del patrimonio universale rappresentato da libri, opere d’arte ed altri monumenti d’interesse storico o scientifico, e raccomandando ai popoli interessati la conclusione di convenzioni internazionali a tale fine;promovendo la cooperazione internazionale in tutti i rami dell’attività intellettuale, lo scambio tra le nazioni dei rappresentanti dell’educazione, delle scienze e della cultura, come pure lo scambio di pubblicazioni, di opere d’arte, di materiale di laboratorio e di altra documentazione utile; facilitando con adeguati metodi di cooperazione internazionale l’accesso di tutti i popoli a quanto pubblica ciascuno di essi.
  4. Preoccupata di garantire agli Stati Membri della presente Organizzazione l’indipendenza, l’integrità e la feconda diversità delle loro culture e dei loro sistemi d’educazione, l’Organizzazione s’inibisce d’intervenire in qualsiasi modo nelle materie dipendenti essenzialmente dalla loro giurisdizione interna.

Art. II Membri

Gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite hanno il diritto di far parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura.

Con riserva dei termini dell’accordo da conchiudersi tra la presente Organizzazione e l’Organizzazione delle Nazioni Unite, approvato conformemente all’articolo X della presente Convenzione, gli Stati che non sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite possono essere ammessi come membri dell’Organizzazione, su raccomandazione del Consiglio esecutivo, dalla Conferenza generale che vota alla maggioranza dei due terzi. 3. 3 I territori o gruppi di territori che non assumono essi stessi la responsabilità delle loro relazioni con l’estero possono essere ammessi come Membri associati dalla Conferenza generale alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in quanto la domanda d’ammissione sia stata presentata dallo Stato Membro o da qualsiasi autorità che assume la responsabilità delle loro relazioni con l’estero. La natura e l’estensione dei diritti e degli obblighi dei Membri associati saranno determinate dalla Conferenza generale. 4. 4 Gli Stati Membri dell’Organizzazione sospesi dall’esercizio dei loro diritti e privilegi di membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, saranno, su domanda di quest’ultima, sospesi dai diritti e dai privilegi derivanti dalla loro qualità di membri. 5. 5 Gli Stati Membri dell’Organizzazione cessano ipso facto di essere membri qualora siano esclusi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. 6 Ogni Stato Membro o Membro associato può ritirarsi dall’Organizzazione dopo averne dato avviso al Direttore generale. Il ritiro ha effetto il 31 dicembre dell’anno che segue quello nel corso del quale è stato dato l’avviso. Esso non modifica gli obblighi finanziari dello Stato interessato verso l’Organizzazione esistenti al momento in cui il ritiro ha effetto. In caso di ritiro di un Membro associato, l’avviso è dato in suo nome dallo Stato Membro o da qualsiasi autorità che assume la responsabilità delle sue relazioni internazionali.

Art. III Organi

L’Organizzazione comprende una Conferenza generale, un Consiglio esecutivo e un Segretariato.

Art. IV La Conferenza generale

A. Composizione

La Conferenza generale si compone di rappresentanti degli Stati Membri dell’Organizzazione. Il Governo di ciascuno Stato Membro nomina cinque rappresentanti al massimo, scelti dopo aver sentito il Comitato Nazionale, laddove esiste, o le istituzioni ed i corpi insegnanti, scientifici e culturali.

B. Funzioni

2. 7 La conferenza generale determina l’orientamento e la condotta generale dell’Organizzazione. Essa si pronuncia sui programmi sottoposti dal Consiglio esecutivo. 3. 8 La Conferenza generale convoca, ove sia il caso, conformemente al regolamento da essa stabilito, conferenze internazionali di Stati sull’educazione, le scienze, gli studi umanisti o la diffusione del sapere; conferenze non governative sugli stessi argomenti possono essere convocate dalla Conferenza generale o dal Consiglio esecutivo conformemente al regolamento stabilito dalla Conferenza.

Qualora si pronunci sull’adozione di progetti da sottoporre agli Stati Membri, la Conferenza generale deve distinguere tra le raccomandazioni agli Stati Membri e le convenzioni internazionali da ratificare da detti Stati. Nel primo caso, basta la semplice maggioranza; nel secondo, è richiesta la maggioranza di due terzi. Ciascuno degli Stati Membri sottoporrà le raccomandazioni o le convenzioni alle autorità nazionali competenti entro un anno dalla chiusura della sessione della Conferenza generale durante la quale sono state adottate. 5. 9 Con riserva delle disposizioni dell’articolo V 5 c, la Conferenza generale consiglia l’Organizzazione delle Nazioni Unite per quanto concerne gli aspetti educativi, scientifici e culturali delle questioni che interessano le Nazioni Unite, nelle condizioni e secondo la procedura stabilite dalle autorità competenti delle due Organizzazioni. 6. 10 La Conferenza generale riceve ed esamina i rapporti, sottoposti dagli Stati Membri all’Organizzazione, sul seguito dato alle raccomandazioni e convenzioni di cui al paragrafo 4 qui appresso oppure, ove lo decidesse, una sintesi analitica di detti rapporti.

La Conferenza generale elegge i membri del Consiglio esecutivo; essa nomina il Direttore Generale su presentazione del Consiglio esecutivo.

C.11 Voto
  1. 12 Ogni Stato Membro dispone di un voto nella Conferenza generale. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, purché le disposizioni della presente Convenzione o del regolamento interno della Conferenza generale non esigano la maggioranza dei due terzi. Per maggioranza, si deve intendere la maggioranza dei membri presenti e votanti.
  2. Uno Stato Membro non può partecipare alle votazioni della Conferenza generale se l’importo delle somme dovute da esso a titolo dei suoi contributi è superiore all’importo della partecipazione finanziaria messa a suo carico per l’anno in corso e per l’anno civile che l’ha immediatamente preceduto.
  3. La Conferenza generale può tuttavia autorizzare questo Stato Membro a partecipare alle votazioni, se essa costata che il ritardo è dovuto a circostanze indipendenti dalla volontà di detto Stato.
D.13 Procedura
  1. La Conferenza generale si riunisce ogni due anni in sessione ordinaria. Essa può riunirsi in sessione straordinaria se lo decide essa stessa, su convocazione del Consiglio esecutivo o su domanda di almeno un terzo degli Stati Membri.
  2. Nel corso di ciascuna sessione la Conferenza stabilisce la sede della susseguente sessione. La sede di qualsiasi sessione straordinaria è stabilita dalla Conferenza generale, se essa stessa ha deciso di convocare detta sessione, e dal Consiglio esecutivo negli altri casi.

La Conferenza generale stabilisce il suo regolamento interno. Essa elegge, in ciascuna sessione, il suo presidente e il suo ufficio.

La Conferenza generale istituisce le commissioni speciali e tecniche e gli altri organismi sussidiari necessari per l’esecuzione del suo compito.

Saranno prese disposizioni affinché il pubblico possa assistere alle deliberazioni, salvo restando quanto dispone in materia il regolamento interno.

E. Osservatori

La Conferenza generale, che vota a maggioranza dei due terzi su raccomandazione del Consiglio esecutivo e con riserva del regolamento interno, può invitare come osservatori a determinate sessioni della Conferenza o delle sue commissioni, rappresentanti di organizzazioni internazionali, segnatamente di quelle contemplate nell’articolo XI, paragrafo 4.

Quando il Consiglio esecutivo ha ammesso tali organizzazioni internazionali non governamentali o semigovernamentali al beneficio di accordi allo scopo di facilitare le consultazioni conformemente alla procedura indicata nell’articolo XI, paragrafo 4, dette organizzazioni sono invitate ad inviare degli osservatori alle sessioni della Conferenza generale e delle sue commissioni.

F. Disposizione transitoria

15. 14 Nonostante le disposizioni del paragrafo 9 a del presente articolo la Conferenza generale terrà la sua ventiduesima sessione nel corso del terzo anno che seguirà la ventunesima sessione.

Art. V Consiglio esecutivo

A. Composizione

1. 15 Il Consiglio esecutivo è composto di cinquantuno membri eletti dalla Conferenza generale tra i delegati nominati dagli Stati Membri; ogni membro rappresenta il Governo del suo Paese. Il Presidente della Conferenza partecipa ai lavori del Consiglio esecutivo, nella sua qualità, con voto consultivo.

Procedendo all’elezione dei membri del Consiglio esecutivo, la Conferenza generale farà tutto il possibile per ammettervi personalità competenti nel campo delle arti, delle lettere, delle scienze, dell’educazione e della diffusione del pensiero, che abbiano l’esperienza e la competenza necessaria per adempiere le funzioni amministrative ed esecutive che incombono al Consiglio. Essa terrà parimente conto della diversità delle culture e di un’equa ripartizione geografica. Nel Consiglio esecutivo non potrà sedere più di un membro alla volta di uno stesso Stato Membro; il Presidente della Conferenza fa tuttavia eccezione. 3. 16 I membri del Consiglio esecutivo esercitano le loro funzioni dalla fine della sessione della Conferenza generale che li ha eletti sino alla fine della susseguente seconda sessione ordinaria della Conferenza generale. Essi non sono immediatamente rieleggibili per un secondo mandato. La Conferenza generale procede, durante ogni sessione ordinaria, all’elezione del numero di membri richiesti per ricoprire i seggi vacanti alla fine della sessione.

  1. 17 In caso di morte di uno dei membri o di dimissioni presentate da uno dei membri, il Consiglio esecutivo procederà alla sostituzione per il rimanente del mandato in corso, su proposta di candidatura formulata dal Governo dello Stato che detto membro rappresentava.
  2. Il Governo che presenta la candidatura e il Consiglio esecutivo devono tener conto delle considerazioni enunciate nel paragrafo 2 del presente articolo.
  3. Qualora si dovessero verificare circostanze eccezionali tali da rendere indispensabile, secondo il parere dello Stato rappresentato, la sostituzione del proprio rappresentante, e anche se quest’ultimo non dovesse rassegnare le dimissioni, si procederà come stabilito nel capoverso a).
B. Funzioni
  1. 18 Il Consiglio esecutivo prepara l’ordine del giorno delle riunioni della Conferenza generale. Esso studia il programma di lavoro dell’Organizzazione, come pure le corrispondenti voci del bilancio di previsione che gli sono sottoposti dal Direttore generale, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo IV, e li presenta alla Conferenza generale accompagnandoli delle raccomandazioni che ritiene opportune.
  2. Il Consiglio esecutivo, il quale agisce sotto l’autorità della Conferenza generale, è responsabile di fronte a quest’ultima dell’esecuzione del programma approvato dalla Conferenza. Conformemente alle decisioni della Conferenza generale e tenuto conto delle circostanze che potrebbero sorgere fra due sessioni ordinarie di quest’ultima, il Consiglio esecutivo prende tutte le disposizioni utili per garantire l’esecuzione efficace e razionale del programma da parte del Direttore generale.
  3. Fra due sessioni ordinarie della Conferenza generale, il Consiglio può esercitare le funzioni consultive presso le Nazioni Unite, previste dall’articolo IV, paragrafo 5, in quanto la questione che è oggetto della consultazione sia stata trattata, di principio, dalla Conferenza o possa essere risolta fondandosi su decisioni della Conferenza.

Il Consiglio esecutivo raccomanda alla Conferenza generale l’ammissione di nuovi Membri nell’Organizzazione.

Con riserva delle decisioni della Conferenza generale, il Consiglio esecutivo fissa il suo regolamento interno. Esso elegge, tra i suoi membri, l’ufficio.

Il Consiglio esecutivo si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte all’anno; esso può riunirsi in sessione straordinaria su convocazione del suo Presidente, ad iniziativa di quest’ultimo, o su domanda di sei membri del Consiglio. 9. 19 Il presidente del Consiglio esecutivo presenta in nome del Consiglio esecutivo, a ogni sessione ordinaria della Conferenza generale, con o senza commenti, i rapporti sull’attività dell’Organizzazione che il Direttore generale deve compilare conformemente alle disposizioni dell’articolo VI, 3 b.

Il Consiglio esecutivo prende tutte le disposizioni utili per consultare i rappresentanti delle organizzazioni internazionali o le personalità qualificate che si occupano di questioni di sua competenza. 11. 20 Nell’intervallo fra le sessioni della Conferenza generale, il Consiglio esecutivo può domandare pareri alla Corte internazionale di giustizia su questioni giuridiche che potrebbero sorgere nell’ambito dell’attività dell’Organizzazione. 12. 21 Per quanto i membri del Consiglio esecutivo siano i rappresentanti dei loro Governi rispettivi, essi esercitano i poteri, che sono stati loro delegati dalla Conferenza generale, in nome della Conferenza intera.

C. Disposizioni transitorie

13.22 Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:

  1. I membri del Consiglio esecutivo eletti prima della diciasettesima sessione della Conferenza generale rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato per il quale sono stati eletti.
  2. I membri del Consiglio esecutivo eletti dal Consiglio prima della diciassettesima sessione della Conferenza conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo in sostituzione dei membri che esercitano un mandato di quattro anni, sono rieleggibili per un secondo mandato di quattro anni.

Art. VI Segretariato

Il Segretariato si compone di un Direttore generale e del personale necessario.

Il Direttore generale è proposto dal Consiglio esecutivo ed è nominato dalla Conferenza generale per un periodo di sei anni, alle condizioni che saranno approvate dalla Conferenza. La sua nomina è rinnovabile. Il Direttore generale è il più alto funzionario dell’Organizzazione.

  1. 23 Il Direttore generale o, in sua mancanza, il sostituto da esso designato, prende parte, senza diritto di voto, a tutte le riunioni della Conferenza generale, del Consiglio esecutivo e delle commissioni dell’Organizzazione. Egli formula proposte sui provvedimenti da prendere dalla Conferenza e dal Consiglio e prepara, a destinazione del Consiglio, un disegno di programma di lavoro per l’Organizzazione, accompagnato dalle corrispondenti voci nel bilancio di previsione.
  2. Il Direttore generale compila e trasmette agli Stati Membri e al Consiglio esecutivo rapporti periodici sull’attività dell’Organizzazione. La Conferenza generale determina i periodi cui devono riferirsi detti rapporti.

Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato conformemente agli statuti del personale, che dovranno essere sottoposti all’approvazione della Conferenza generale. A condizione che riunisca le più alte qualità morali, intellettuali e di competenza tecnica, il personale dovrà essere assunto su la base geografica più vasta che sia possibile.

Le responsabilità del Direttore generale e del personale hanno carattere esclusivamente internazionale. Nell’adempimento del loro dovere, essi non chiederanno né riceveranno istruzioni da nessun Governo e da nessuna autorità estranea all’Organizzazione. Essi si asterranno da qualsiasi atto tale da compromettere la loro situazione di funzionari internazionali. Tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione s’impegnano a rispettare il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale e a non tentare di influenzarli nel compimento delle loro funzioni.

Nessuna disposizione del presente articolo si oppone alla conclusione, nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, di accordi speciali da parte dell’Organizzazione per la costituzione di servizi comuni e per il reclutamento del personale comune, come pure per lo scambio di personale.

Disposizione transitoria

7. 24 Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo il Direttore generale, proposto dal Consiglio esecutivo ed eletto dalla Conferenza generale nel 1980, eserciterà le proprie funzioni per un periodo di sette anni.

Art. VII Comitati nazionali di cooperazione

Ciascuno Stato Membro prenderà le disposizioni convenienti alla sua situazione speciale per associare ai lavori dell’Organizzazione i principali gruppi nazionali che si interessano dei problemi educativi, di ricerche scientifiche e culturali, costituendo, preferibilmente, una Commissione nazionale nella quale saranno rappresentati il Governo e i vari gruppi.

Nei paesi in cui ne esistono, le Commissioni nazionali o le organizzazioni nazionali di cooperazione assolvono un compito consultivo presso la loro Delegazione nazionale alla Conferenza generale e presso il loro Governo, per tutti i problemi che si riferiscono all’Organizzazione. Essi funzionano da organo di collegamento per tutte le questioni che interessano l’Organizzazione.

A domanda di uno Stato Membro, l’Organizzazione può delegare, a titolo temporaneo o permanente, presso la Commissione nazionale di questo Stato, un membro del suo Segretariato per collaborare ai lavori di detta Commissione.

Art. VIII25 Presentazione di rapporti da parte degli Stati Membri

Ogni Stato Membro sottopone all’Organizzazione, alle date e nella forma determinata dalla Conferenza generale, dei rapporti sulle leggi, regolamenti e statistiche che si riferiscono alle sue istituzioni ed alla sua attività nel campo educativo, scientifico e culturale, come pure sul seguito dato alle raccomandazioni e convenzioni di cui all’articolo IV paragrafo 4.

Art. IX Bilancio

Il bilancio è amministrato dall’Organizzazione.

La Conferenza generale approva definitivamente il bilancio e fissa la partecipazione finanziaria di ciascuno Stato Membro, con riserva delle disposizioni che potessero essere previste in materia della convenzione conchiusa con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo X della presente Convenzione.

Il Direttore generale può, con l’approvazione del Consiglio esecutivo, accettare direttamente qualsiasi dono, legato e sussidio da parte di Governi, istituzioni pubbliche o private, associazioni o persone private.

Art. X Relazioni con l’Organizzazione delle Nazioni Unite

L’Organizzazione sarà messa, non appena possibile, in diretta relazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui costituirà una delle istituzioni speciali previste dall’articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite. Queste relazioni formeranno oggetto di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente alle disposizioni dell’articolo 63 della Carta. L’accordo sarà poi sottoposto, per approvazione, alla Conferenza generale della presente Organizzazione. Esso fornirà i mezzi per un’effettiva collaborazione tra le due Organizzazioni, intesa a conseguire gli scopi comuni. In pari tempo, esso consacrerà l’autonomia dell’Organizzazione nell’ambito della sua competenza particolare, così come è stato definito dalla presente Convenzione. Tale accordo potrà segnatamente contenere tutte le disposizioni concernenti l’approvazione del bilancio e il finanziamento dell’Organizzazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Art. XI Relazioni con altre organizzazioni e istituzioni internazionali specializzate

L’Organizzazione può cooperare con altre organizzazioni e istituzioni intergovernamentali specializzate, di cui scopi ed attività sono in armonia con i suoi. Il Direttore generale può, a tal fine, e sotto l’alta autorità del Consiglio esecutivo, stringere relazioni effettive tra queste organizzazioni e istituzioni e costituire le commissioni miste che fossero necessarie per una cooperazione efficace. Qualsiasi accordo conchiuso con queste organizzazioni o istituzioni specializzate sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio esecutivo.

Ogni volta che la Conferenza generale e le autorità competenti di qualsiasi altra organizzazione o istituzione intergovernamentale specializzata, che svolge un’attività o persegue uno scopo analogo, crederanno opportuno di trasferire all’Organizzazione le risorse e le funzioni di detta organizzazione o istituzione, il Direttore generale potrà, con riserva dell’approvazione da parte della Conferenza, conchiudere, a soddisfazione delle due parti, gli accordi necessari.

L’Organizzazione può, di comune accordo con altre organizzazioni intergovernamentali, prendere disposizioni appropriate per assicurarsi una rappresentanza nelle loro riunioni rispettive.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, le Scienze e la Cultura, può prendere tutte le disposizioni necessarie per facilitare le consultazioni e assicurare la cooperazione con le organizzazioni internazionali private che si occupano di questioni attinenti al suo campo d’azione. Essa può invitarle a intraprendere certi compiti determinati di loro dominio. Tale cooperazione può anche consistere nell’adeguata partecipazione di rappresentanti di dette organizzazioni ai lavori di comitati consultivi creati dalla Conferenza generale.

Art. XII Posizione giuridica dell’Organizzazione

Le disposizioni degli articoli 104 e 105 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite concernenti la posizione giuridica di detta Organizzazione, i suoi privilegi e le sue immunità, si applicano parimente alla presente Organizzazione.

Art. XIII Emendamenti

I disegni d’emendamenti alla presente Convenzione avranno effetto al momento in cui la Conferenza generale li avrà adottati a maggioranza dei due terzi; tuttavia quelli che comportano modificazioni fondamentali degli scopi dell’Organizzazione o nuovi obblighi per gli Stati Membri, entrano in vigore soltanto dopo che anche i due terzi degli Stati Membri li avranno accettati. Il testo dei disegni d’emendamenti sarà comunicato agli Stati Membri dal Direttore generale almeno sei mesi prima della loro presentazione all’esame della Conferenza generale.

La Conferenza generale avrà facoltà di adottare alla maggioranza dei due terzi un regolamento per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. XIV Interpretazione

I testi inglese e francese della presente Convenzione fanno parimente stato.

Qualsiasi questione o contestazione circa l’interpretazione della presente Convenzione sarà sottoposta per decisione alla Corte di Giustizia Internazionale o a un tribunale arbitrale, secondo quanto deciderà la Conferenza generale conformemente al suo regolamento interno.

Art. XV Entrata in vigore

La presente Convenzione sarà sottoposta ad accettazione. Gli strumenti d’accettazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito.

La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito, in cui resterà aperta alla firma. Le firme potranno essere apposte prima o dopo il deposito degli strumenti d’accettazione. L’accettazione sarà valida soltanto se preceduta o seguita da una firma.

La presente Convenzione entrerà in vigore dopo accettazione da parte di venti de suoi firmatari. Le accettazioni ulteriori avranno effetto immediato.

Il Governo del Regno Unito notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il ricevimento di tutti gli strumenti di accettazione e la data dell’entrata in vigore della Convenzione, conformemente al paragrafo precedente.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione nei testi inglese e francese che fanno parimente stato.

Fatto a Londra, il sedici novembre 1945, in un solo esemplare in lingua inglese e francese. Copie debitamente certificate conformi saranno consegnate dal Governo del Regno Unito ai Governi di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite.

(Seguono le firme)

0.401

Campo d’applicazione il 13 maggio 201526

Stati partecipanti

Ratifica

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Afghanistan

4 maggio

1948

4 maggio

1948

Albania

16 ottobre

1958

16 ottobre

1958

Algeria

15 ottobre

1962

15 ottobre

1962

Andorra

20 ottobre

1993

20 ottobre

1993

Angola

9 novembre

1976

11 marzo

1977

Antigua e Barbuda

15 luglio

1982

15 luglio

1982

Arabia Saudita

30 aprile

1946

4 novembre

1946

Argentina

15 settembre

1948

15 settembre

1948

Armenia

9 giugno

1992

9 giugno

1992

Australia

11 giugno

1946

4 novembre

1946

Austria

13 agosto

1948

13 agosto

1948

Azerbaigian

3 giugno

1992

3 giugno

1992

Bahamas

23 aprile

1981

23 aprile

1981

Bahrein

18 gennaio

1972

18 gennaio

1972

Bangladesh

27 ottobre

1972

27 ottobre

1972

Barbados

24 ottobre

1968

24 ottobre

1968

Belarus

12 maggio

1954

12 maggio

1954

Belgio

29 novembre

1946

29 novembre

1946

Belize

10 maggio

1982

10 maggio

1982

Benin

18 ottobre

1960

18 ottobre

1960

Bhutan

13 aprile

1982

13 aprile

1982

Bolivia

13 novembre

1946

13 novembre

1946

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993

2 giugno

1993

Botswana

16 gennaio

1980 F

16 gennaio

1980

Brasile

14 ottobre

1946

4 novembre

1946

Brunei

15 marzo

2005

17 marzo

2005

Bulgaria

17 maggio

1956

17 maggio

1956

Burkina Faso

14 novembre

1960

14 novembre

1960

Burundi

12 novembre

1962

16 novembre

1962

Cambogia

3 luglio

1951

3 luglio

1951

Camerun

11 novembre

1960

11 novembre

1960

Canada

6 settembre

1946

4 novembre

1946

Capo Verde

14 novembre

1977

15 febbraio

1978

Ciad

19 dicembre

1960

19 dicembre

1960

Cile

7 luglio

1953

7 luglio

1953

Cina

13 settembre

1946

4 novembre

1946

Cipro

6 febbraio

1961

6 febbraio

1961

Colombia

31 ottobre

1947

31 ottobre

1947

Comore

22 marzo

1977

22 marzo

1977

Congo (Brazzaville)

24 ottobre

1960

24 ottobre

1960

Congo (Kinshasa)

25 novembre

1960

25 novembre

1960

Corea (Nord)

18 ottobre

1974

18 ottobre

1974

Corea (Sud)

14 giugno

1950

14 giugno

1950

Costa Rica

19 maggio

1950

19 maggio

1950

Côte d’Ivoire

27 ottobre

1960

27 ottobre

1960

Croazia

1° giugno

1992

1° giugno

1992

Cuba

29 agosto

1947

29 agosto

1947

Danimarca

20 settembre

1946

4 novembre

1946

Dominica

9 gennaio

1979

9 gennaio

1979

Ecuador

22 gennaio

1947

22 gennaio

1947

Egitto

16 luglio

1946

4 novembre

1946

El Salvador

28 aprile

1948

28 aprile

1948

Emirati Arabi Uniti

20 aprile

1972

20 aprile

1972

Eritrea

2 settembre

1993

2 settembre

1993

Estonia

14 ottobre

1991

14 ottobre

1991

Eswatini

25 gennaio

1978

25 gennaio

1978

Etiopia

1° luglio

1955

1° luglio

1955

Figi

14 luglio

1983

14 luglio

1983

Filippine

21 novembre

1946

21 novembre

1946

Finlandia

10 ottobre

1956

10 ottobre

1956

Francia

29 giugno

1946

4 novembre

1946

Gabon

16 novembre

1960

16 novembre

1960

Gambia

1° agosto

1973

1° agosto

1973

Georgia

7 ottobre

1992

7 ottobre

1992

Germania

11 luglio

1951

11 luglio

1951

Ghana

29 ottobre

1957

11 aprile

1958

Giamaica

7 novembre

1962

7 novembre

1962

Giappone

2 luglio

1951

2 luglio

1951

Gibuti

31 agosto

1989

31 agosto

1989

Giordania

14 giugno

1950

14 giugno

1950

Grecia

4 novembre

1946

4 novembre

1946

Grenada

29 novembre

1974

17 febbraio

1975

Guatemala

2 gennaio

1950

2 gennaio

1950

Guinea

26 novembre

1959

2 febbraio

1960

Guinea equatoriale

29 novembre

1979

29 novembre

1979

Guinea-Bissau

1° novembre

1974

1° novembre

1974

Guyana

21 marzo

1967

21 marzo

1967

Haiti

18 novembre

1946

18 novembre

1946

Honduras

16 dicembre

1947

16 dicembre

1947

India

12 giugno

1946

4 novembre

1946

Indonesia

27 maggio

1950

27 maggio

1950

Iran

6 settembre

1948

6 settembre

1948

Iraq

21 ottobre

1948

21 ottobre

1948

Irlanda

3 ottobre

1961

3 ottobre

1961

Islanda

8 giugno

1964

8 giugno

1964

Isole Cook

25 ottobre

1989

25 ottobre

1989

Isole Marshall

30 giugno

1995

30 giugno

0995

Israele

14 settembre

1949

16 settembre

1949

Italia

27 gennaio

1948

27 gennaio

1948

Kazakstan

22 maggio

1992

22 maggio

1992

Kenya

7 aprile

1964

7 aprile

1964

Kirghizistan

2 giugno

1992

2 giugno

1992

Kiribati

24 ottobre

1989

24 ottobre

1989

Kuwait

18 novembre

1960

18 novembre

1960

Laos

9 luglio

1951

9 luglio

1951

Lesotho

29 settembre

1967

29 settembre

1967

Lettonia

14 ottobre

1991

14 ottobre

1991

Libano

28 ottobre

1946

4 novembre

1946

Liberia

6 marzo

1947

6 marzo

1947

Libia

9 marzo

1953

27 giugno

1953

Lituania

7 ottobre

1991

7 ottobre

1991

Lussemburgo

27 ottobre

1947

27 ottobre

1947

Macedonia del Nord

28 giugno

1993

28 giugno

1993

Madagascar

10 novembre

1960

10 novembre

1960

Malawi

27 ottobre

1964

27 ottobre

1964

Malaysia

16 giugno

1958

16 giugno

1958

Maldive

26 marzo

1979

18 luglio

1980

Mali

7 novembre

1960

7 novembre

1960

Malta

20 gennaio

1965

10 febbraio

1965

Marocco

7 novembre

1956

7 novembre

1956

Mauritania

10 gennaio

1962

10 gennaio

1962

Maurizio

25 ottobre

1968

25 ottobre

1968

Messico

12 giugno

1946

4 novembre

1946

Micronesia

19 ottobre

1999

19 ottobre

1999

Moldova

27 maggio

1992

27 maggio

1992

Monaco

6 luglio

1949

6 luglio

1949

Mongolia

4 ottobre

1962

1° novembre

1962

Montenegro

1° marzo

2007

1° marzo

2007

Mozambico

16 agosto

1976

11 ottobre

1976

Myanmar

31 maggio

1949

27 giugno

1949

Namibia

2 novembre

1978

2 novembre

1978

Nauru

25 luglio

1996

17 ottobre

1996

Nepal

1° maggio

1953

1° maggio

1953

Nicaragua

22 febbraio

1952

22 febbraio

1952

Niger

10 novembre

1960

10 novembre

1960

Nigeria

14 novembre

1960

14 novembre

1960

Niue

26 ottobre

1993

26 ottobre

1993

Norvegia

8 agosto

1946

4 novembre

1946

Nuova Zelanda

6 marzo

1946

4 novembre

1946

Oman

16 dicembre

1971

10 febbraio

1972

Paesi Bassi

1° gennaio

1947

1° gennaio

1947

Pakistan

14 settembre

1949

14 settembre

1949

Palau

20 settembre

1999

20 settembre

1999

Palestina

23 novembre

2011

23 novembre

2011

Panama

10 gennaio

1950

10 gennaio

1950

Papua Nuova Guinea

4 ottobre

1976

4 ottobre

1976

Paraguay

20 giugno

1955

20 giugno

1955

Perù

21 novembre

1946

21 novembre

1946

Polonia

6 novembre

1946

6 novembre

1946

Portogalloa

11 settembre

1974

11 settembre

1974

Qatar

27 gennaio

1972

27 gennaio

1972

Regno Unitoa

1° luglio

1997

1° luglio

1997

Rep. Centrafricana

11 novembre

1960

11 novembre

1960

Repubblica Ceca

22 febbraio

1993

22 febbraio

1993

Repubblica Dominicana

2 luglio

1946

4 novembre

1946

Romania

27 luglio

1956

27 luglio

1956

Ruanda

7 novembre

1962

7 novembre

1962

Russia

21 aprile

1954

21 aprile

1954

Saint Kitts e Nevis

26 ottobre

1983

26 ottobre

1983

Saint Lucia

6 marzo

1980

6 marzo

1980

Saint Vincent e Grenadine

14 gennaio

1983

14 gennaio

1983

Salomone, Isole

7 settembre

1993

7 settembre

1993

Samoa

3 aprile

1981

3 aprile

1981

San Marino

12 novembre

1974

12 novembre

1974

São Tomé e Príncipe

22 gennaio

1980

22 gennaio

1980

Seicelle

18 ottobre

1976

18 ottobre

1976

Senegal

10 novembre

1960

10 novembre

1960

Serbiaa

20 dicembre

2000

20 dicembre

2000

Sierra Leone

28 marzo

1962

28 marzo

1962

Singaporea

8 ottobre

2007

8 ottobre

2007

Siria

16 novembre

1946

16 novembre

1946

Slovacchia

9 febbraio

1993

9 febbraio

1993

Slovenia

27 maggio

1992

27 maggio

1992

Somalia

15 novembre

1960

15 novembre

1960

Spagna

30 gennaio

1953

30 gennaio

1953

Sri Lanka

14 novembre

1949

14 novembre

1949

Stati Unitia

1° ottobre

2003

1° ottobre

2003

Sudafricaa

12 dicembre

1994

12 dicembre

1994

Sudan

26 novembre

1956

26 novembre

1956

Sudan del Sud

27 ottobre

2011

27 novembre

2011

Suriname

8 aprile

1976

16 luglio

1976

Svezia

23 gennaio

1950

23 gennaio

1950

Svizzera

28 gennaio

1949

28 gennaio

1949

Tagikistan

6 aprile

1993

6 aprile

1993

Tanzania

6 marzo

1962

6 marzo

1962

Thailandia

29 dicembre

1948

1° gennaio

1949

Timor-Leste

5 giugno

2003

5 giugno

2003

Togo

17 novembre

1960

17 novembre

1960

Tonga

29 settembre

1980

29 settembre

1980

Trinidad e Tobago

2 novembre

1962

2 novembre

1962

Tunisia

8 novembre

1956

8 novembre

1956

Turchia

6 luglio

1946

4 novembre

1946

Turkmenistan

17 agosto

1993

17 agosto

1993

Tuvalu

21 ottobre

1991

21 ottobre

1991

Ucraina

12 maggio

1954

12 maggio

1954

Uganda

4 novembre

1962

9 novembre

1962

Ungheria

14 settembre

1948

14 settembre

1948

Uruguay

8 novembre

1947

8 novembre

1947

Uzbekistan

26 ottobre

1993

26 ottobre

1993

Vanuatu

10 ottobre

1994

10 ottobre

1994

Venezuela

25 novembre

1946

25 novembre

1946

Vietnam

6 luglio

1951

6 luglio

1951

Yemen

2 aprile

1962

2 aprile

1962

Zambia

9 novembre

1964

9 novembre

1964

Zimbabwe

22 settembre

1980

22 settembre

1980

  1. Riaccettazione.