0.413.454.11
Scambio di note del 5 ottobre 2011 e 28 giugno 2012 sulle modalità di verifica delle conoscenze delle lingue francese e tedesca per gli studenti delle Scuole italiane in Svizzera elencate nell’allegato all’accordo tramite Scambio di Lettere del 22 agosto e 6 settembre 1996 e dell’Istituto Elvetico di Lugano, di cui allo Scambio di Lettere del 4 e 10 novembre 1999
RU 2012 4869
Entrato in vigore il 28 giugno 2012
(Stato 28 giugno 2012)
Testo originale
Ministero degli Affari Esteri | Roma, 28 giugno 2012 |
Ambasciata di Svizzera | |
Italia |
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Svizzera e ha l’onore di riferirsi alla Nota Verbale del 5 ottobre 2011, il cui testo è il seguente:
«L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l’onore;
con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 dell’Accordo tramite Scambio di Lettere del 22 agosto e 6 settembre 1996 1 tra la Svizzera e l’Italia sul riconoscimento reciproco delle maturità rilasciate dalle Scuole svizzere in Italia e dalle Scuole italiane in Svizzera ai soli fini dell’ammissione alle istituzioni universitarie dei due Paesi;
tenuto conto del Processo Verbale della riunione del Comitato Tecnico Misto riunitosi a Roma il 7 giugno 2001 per valutare la proposta delle autorità svizzere di introdurre modalità concordate di integrazione curriculare e di verifica delle conoscenze delle lingue francese e tedesca per gli studenti delle Scuole italiane in Svizzera oggetto delle intese in vigore;
analogamente a quanto già previsto per l’integrazione curriculare e la verifica della conoscenza dell’italiano da parte degli alunni delle Scuole svizzere in Italia;
di proporre che,
le Scuole italiane di cui all’art. 1 dell’Accordo tramite Scambio di Lettere del 22 agosto e 6 settembre 1996 e l’Istituto Elvetico di Lugano di cui allo Scambio di Lettere del 4 e l0 novembre 1999, ai fini dell’applicazione in Svizzera del già citato art. 1 dell’Accordo, si attengano alle condizioni qui di seguito stabilite in applicazione dell’art. 5 dell’Accordo medesimo:
- le scuole italiane assicurano l’insegnamento di una delle lingue nazionali svizzere (francese o tedesco), oltre che dell’italiano, nel rispetto delle condizioni seguenti:1.gli insegnanti devono essere in possesso di un titolo universitario nella lingua da loro insegnata;2.l’insegnamento deve svolgersi su di un arco di almeno quattro anni;3.le ore di insegnamento settimanali devono essere almeno quattro;4.il programma deve includere la dimensione culturale e letteraria;5.le prove di esame finale di Stato comprendono anche una verifica scritta e orale di competenza linguistica nella predetta lingua corrispondente al livello B2 del Portafoglio europeo delle lingue (versione svizzera), quale definito dalla Divisione IV Lingue Moderne del Consiglio d’Europa;6.esperti nominati dalla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca (uno per lingua e per scuola) assistono alle prove d’esame della corrispettiva lingua. Le date delle sessioni d’esame sono comunicate almeno con due mesi d’anticipo alla Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca. Le relative spese sono a carico delle scuole.
- Il superamento delle prove finali d’esame indicate al punto 5(a) relative all’insegnamento predetto dispensa dalle prove di accertamento linguistico per la lingua utilizzata dall’Università o Politecnico al quale viene chiesta l’iscrizione.
- L’accesso ad una Università o Politecnico in Svizzera che utilizzi una lingua diversa da quella di cui al punto a è altresì garantito, senza ulteriori accertamenti di competenza linguistica, al diplomato delle scuole italiane che sia in possesso anche di certificazione di competenza linguistica del citato livello B2, rilasciata da un Ente certificatore riconosciuto dal Consiglio d’Europa.
Qualora il Ministero confermi all’Ambasciata l’accordo delle competenti autorità italiane su quanto precede, conformemente all’art. 6 lett. c dell’Accordo tramite Scambio di Lettere del 22 agosto e 6 settembre 1996, questa nota e la risposta del Ministero costituiranno uno Scambio di Note esecutivo della proposta formulata dal Comitato Tecnico Misto nella sua riunione del 7 giugno 2001, che entrerà in vigore alla data della risposta del Ministero degli Affari Esteri.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana l’espressione della sua più alta considerazione.»
In risposta il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l’onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell’Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano lo Scambio di Note esecutivo della proposta formulata dal Comitato Tecnico Misto nella sua riunione del 7 giugno 2001.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.