Ciascuna Parte contraente farà conoscere al Segretario Generale del Consiglio d’Europa qual è l’autorità competente nel suo territorio per risolvere i problemi di equipollenza.
Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione viene stabilita una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che sul loro territorio l’autorità competente per risolvere i problemi di equipollenza sia:
- lo Stato;
- l’Università;
- lo Stato o l’Università, a seconda dei casi.
Il termine «università» indica:
- le Università;
- gli istituti considerati come aventi la stessa natura di un’università dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati.