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0.414.31

Convenzione europea
sull’equivalenza dei periodi di studi universitari

RU 1991 2024; FF 1990 III 860

Traduzione

Conclusa a Parigi il 15 dicembre 1956
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 aprile 1991
Entrata in vigore per la Svizzera il 25 aprile 1991

(Stato 26 febbraio 2002)

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d’Europa,

Vista la Convenzione europea relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle Università, firmata a Parigi l’11 dicembre 1953 2 ;

Vista la Convenzione culturale europea firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 3 ;

Considerando che un importante contributo verrebbe fornito alla comprensione europea se un numero maggiore di studenti, tra gli altri di studenti in lingue vive, potesse trascorrere un periodo di studio all’estero, e se gli esami conseguiti con successo e i corsi seguiti da tali studenti durante tale periodo di studi potessero essere riconosciuti dalla loro Università di origine;

Considerando inoltre che il riconoscimento dei periodi di studi compiuti all’estero potrebbe contribuire a risolvere il problema posto dalla carenza di personale scientifico altamente qualificato;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ciascuna Parte contraente farà conoscere al Segretario Generale del Consiglio d’Europa qual è l’autorità competente nel suo territorio per risolvere i problemi di equipollenza.

Ai fini dell’attuazione della presente Convenzione viene stabilita una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che sul loro territorio l’autorità competente per risolvere i problemi di equipollenza sia:

  1. lo Stato;
  2. l’Università;
  3. lo Stato o l’Università, a seconda dei casi.

Il termine «università» indica:

  1. le Università;
  2. gli istituti considerati come aventi la stessa natura di un’università dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati.

Art. 2

Le Parti contraenti di cui al capoverso a) del primo paragrafo dell’articolo 1 riconoscono ogni periodo di studi trascorso da uno studente in lingue vive nell’Università di un altro Paese membro del Consiglio d’Europa come equivalente ad un periodo analogo trascorso nella sua università di origine, a patto che le autorità della summenzionata Università abbiano rilasciato a tal fine a questo studente un certificato attestante l’adempimento di detto periodo in conformità con le loro disposizioni.

La durata del periodo di studi di cui al paragrafo precedente è determinata dalle Autorità competenti della Parte contraente interessata.

Art. 3

Le Parti contraenti di cui al capoverso a) del primo paragrafo dell’articolo 1 esamineranno le modalità in base alle quali potrà essere riconosciuto un periodo di studi compiuto nella Università di un altro Paese membro del Consiglio d’Europa da parte di studenti in discipline diverse dalle lingue vive ed in particolare dagli studenti in scienze teoriche ed applicate.

Art. 4

Le Parti contraenti di cui al capoverso a) del primo paragrafo dell’articolo 1 si adopereranno per stabilire sia mediante intese unilaterali, sia mediante intese bilaterali le condizioni in cui un esame conseguito oppure un corso seguito da uno studente durante il suo periodo di studi in una Università di un altro Paese membro del Consiglio d’Europa potrà essere considerato come equivalente ad un esame analogo conseguito o ad un corso seguito da uno studente nella sua Università di origine.

Art. 5

Le Parti contraenti di cui al capoverso b) del primo paragrafo dell’articolo 1 trasmetteranno il testo della presente Convenzione alle Autorità delle Università situate sul loro territorio e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza e ad applicare i principi enunciati agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6

Le Parti contraenti di cui al capoverso c) del primo paragrafo dell’articolo 1 applicheranno le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 nei confronti delle Università per le quali la soluzione delle questioni trattate dalla presente Convenzione incombe allo Stato nonché le disposizioni dell’articolo 5 nei confronti delle Università che sono esse stesse competenti in materia.

Art. 7

Ciascuna Parte contraente indirizzerà al Segretario generale del Consiglio d’Europa, entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione, una relazione per iscritto dei provvedimenti adottati in esecuzione delle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 8

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà alle altre Parti contraenti le comunicazioni ricevute da ciascuna di esse in applicazione dell’articolo 7 di cui sopra, e terrà il Comitato dei Ministri al corrente dell’avanzamento realizzato nell’applicazione della presente Convenzione.

Art. 9

La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di tre strumenti di ratifica.

Per ogni firmatario che la ratificherà in seguito la Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del suo strumento di ratifica.

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa l’entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Parti contraenti che l’avranno ratificata, nonché il deposito di ogni strumento di ratifica avvenuto successivamente.

Ogni Parte contraente potrà specificare i territori cui si applicheranno le norme della presente Convenzione, indirizzando al Segretario Generale del Consiglio d’Europa una dichiarazione comunicata da quest’ultimo a tutte le altre Parti contraenti.

Art. 10

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. Ogni Stato che abbia ricevuto tale invito potrà aderire alla presente Convenzione depositando il proprio strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio che notificherà questo deposito a tutte le Parti contraenti. Ogni Stato aderente sarà assimilato ad un Paese membro del Consiglio d’Europa ai fini dell’attuazione della presente Convenzione. Per ogni Stato aderente la presente Convenzione entrerà in vigore alla data del deposito del suo strumento di adesione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi, il 15 dicembre 1956, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti.

(Seguono le firme)

0.414.31

Campo d’applicazione della convenzione il 26 febbraio 2002

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

2 ottobre

1957

2 ottobre

1957

Belgio*

5 giugno

1972

5 giugno

1972

Bosnia e Erzegovina

29 dicembre

1994 A

29 dicembre

1994

Croazia

27 gennaio

1993 A

27 gennaio

1993

Danimarca

23 giugno

1958

23 giugno

1958

Finlandia

16 settembre

1991

16 settembre

1991

Francia

19 febbraio

1958

19 febbraio

1958

Germania

8 dicembre

1964

8 dicembre

1964

Irlanda

20 febbraio

1957

18 settembre

1957

Islanda

5 aprile

1963

5 aprile

1963

Italia

29 marzo

1958

29 marzo

1958

Jugoslavia

15 settembre

1977 A

15 settembre

1977

Liechtenstein

22 maggio

1991

22 maggio

1991

Lussemburgo

23 gennaio

1968

23 gennaio

1968

Macedonia

30 marzo

1994 A

30 marzo

1994

Malta

7 maggio

1968

7 maggio

1968

Norvegia

14 marzo

1957

18 settembre

1957

Paesi Bassi*

10 dicembre

1959

10 dicembre

1959

Polonia

10 ottobre

1994

10 ottobre

1994

Portogallo

8 settembre

1982

8 settembre

1982

Regno Unito*

18 settembre

1957

18 settembre

1957

  1. Isola di Man

5 gennaio

1996

5 gennaio

1996

Repubblica Cecaa

26 marzo

1991

1° gennaio

1993

Romania

19 maggio

1998

19 maggio

1998

Russia

17 settembre

1999

17 settembre

1999

Slovacchiaa

26 marzo

1991

1° gennaio

1993

Slovenia

2 luglio

1992 A

2 luglio

1992

Spagna

25 aprile

1975 A

25 aprile

1975

Svezia

21 giugno

1967

21 giugno

1967

Svizzera*

25 aprile

1991

25 aprile

1991

Turchia

18 febbraio

1960

18 febbraio

1960

*

Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso

a

Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.

0.414.31

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Data l’assenza di una specifica clausola di denuncia nella suddetta convenzione, il Consiglio federale svizzero si richiama all’articolo 56 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 4 per attestarne la denunciabilità.

Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale 5 , e l’autonomia universitaria.