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0.414.32

Convenzione europea
sull’equivalenza generale dei periodi
di studi universitari

RU 1991 2030; FF 1990 III 860

Traduzione

Conclusa a Roma il 6 novembre 1990
Approvata dall’Assemblea federale il 6 marzo 19911
Firmata dalla Svizzera il 25 aprile 1991 senza riserva di ratifica
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 1991

(Stato 16 settembre 2015)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati Parte nella Convenzione culturale europea 2 , firmatari della presente Convenzione,

Considerato che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi Membri;

Vista la Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari, aperta alla firma a Parigi il 15 dicembre 1956 3 , che si applica al campo delle lingue vive;

Convinti che un importante contributo verrebbe fornito alla comprensione europea se un numero maggiore di studenti in tutte le discipline potesse trascorrere periodi di studio all’estero e se gli esami superati e i corsi seguiti da tali studenti durante tali periodi di studi potessero essere riconosciuti dal loro istituto d’insegnamento d’origine;

Decisi a stabilire a tal fine il principio dell’equivalenza generale dei periodi di studi universitari,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione, il termine «istituto di insegnamento superiore» indica:

  1. le università;
  2. gli altri istituti di insegnamento superiore ufficialmente riconosciuti ai fini della presente Convenzione dalle autorità competenti della Parte sul cui territorio sono situati.

Art. 2

Le Parti, nella misura in cui sul loro territorio lo Stato rappresenta l’autorità competente in materia, riconoscono ogni periodo di studi trascorso da uno studente in un istituto di insegnamento superiore di un’altra Parte come equivalente ad un periodo analogo trascorso nel suo istituto d’origine, a patto che:

  1. un accordo preliminare sia stato concluso tra l’istituto di insegnamento superiore d’origine, o l’autorità competente della Parte in cui tale istituto è situato, e l’istituto di insegnamento superiore, o l’autorità competente della Parte sul cui territorio è stato compiuto il periodo di studi;
  2. le autorità dell’istituto di insegnamento superiore in cui è stato compiuto il periodo di studi abbiano rilasciato allo studente un certificato attestante l’adempimento con successo di detto periodo di studi.

La durata del periodo di studi menzionato al paragrafo precedente è determinata dalle autorità competenti della Parte sul cui territorio si trova l’istituto di insegnamento superiore d’origine.

Art. 3

Le Parti trasmetteranno il testo della presente Convenzione alle autorità degli istituti di insegnamento superiore situati sul loro territorio, per quanto gli stessi siano l’autorità competente in materia, e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza e ad applicare i principi enunciati all’articolo 2.

Art. 4

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle della Convenzione europea sull’equivalenza dei periodi di studi universitari, aperta alla firma a Parigi il 15 dicembre 1956.

Art. 5

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri Stati Parte nella Convenzione culturale europea, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati tramite:

  1. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o
  2. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 6

La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 5.

Per ogni Stato firmatario che esprimerà in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 7

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio nonché la Comunità Economica Europea ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista dall’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa 4 , e all’unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto di sedere in Comitato.

Per ogni Stato aderente o per la Comunità Economica Europea in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8

Ciascuno Stato può, al momento della firma o a quello del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

Ciascuno Stato può, successivamente in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio in essa designato, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 9

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 10

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, alle altre Parti nella Convenzione culturale europea5, ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione e alla Comunità Economica Europea aderente:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 6 e 7 della stessa;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma, il 6 novembre 1990, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, a ciascuno degli Stati Parte nella Convenzione culturale europea 6 e ad ogni Stato o alla Comunità Economica Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

0.414.32

Campo d’applicazione il 16 settembre 20157

Stati partecipanti

Ratificazione
Firma senza riserva
di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Austria

29 gennaio

1992

1° marzo

1992

Cipro

10 dicembre

1991

1° febbraio

1992

Finlandia

16 settembre

1991

1° novembre

1991

Francia

12 febbraio

1991

1° aprile

1991

Germania*

6 gennaio

1995

1° marzo

1995

Irlanda

6 novembre

1990 F

1° gennaio

1991

Italia

12 gennaio

1994

1° marzo

1994

Liechtenstein

22 maggio

1991

1° luglio

1991

Malta

26 marzo

1991 F

1° maggio

1991

Norvegia

6 novembre

1990 F

1° gennaio

1991

Paesi Bassi

5 luglio

1993

1° settembre

1993

Aruba

5 luglio

1993

1° settembre

1993

Curaçao

5 luglio

1993

1° settembre

1993

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

5 luglio

1993

1° settembre

1993

Sint Maarten

5 luglio

1993

1° settembre

1993

Polonia

10 ottobre

1994

1° dicembre

1994

Romania

19 maggio

1998

1° luglio

1998

Russia

7 novembre

1996 F

1° gennaio

1997

Svezia

2 agosto

1991

1° ottobre

1991

Svizzera*

25 aprile

1991 F

1° giugno

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni, fatta eccezione per la dichiarazione svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.414.32

Dichiarazione

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell’applicazione della convenzione sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d’istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale 8 , e l’autonomia universitaria.