Ciascuno Stato può, al momento della firma o a quello del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
Ciascuno Stato può, successivamente in qualsiasi momento, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio in essa designato, tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di un mese dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.