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0.414.931

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Istituto universitario europeo (IUE) relativo alla cattedra di studi svizzera

RU 20176005

Traduzione

Concluso il 12 ottobre 2017

Entrato in vigore il 12 ottobre 2017

(Stato 12 ottobre 2017)

Il Consiglio federale svizzero

e

l’Istituto universitario europeo (di seguito «l’IUE»),

di seguito denominati «Parti»,

desiderosi di favorire il progresso delle conoscenze nei settori che presentano un interesse particolare per lo sviluppo dell’Europa;

volendo sostenere l’insegnamento e la ricerca comparata e sistematica in ambiti d’interesse comune come la democrazia, il federalismo e l’ordine internazionale;

desiderosi di promuovere la cooperazione e gli scambi tra l’IUE e le scuole universitarie svizzere,

concludono il presente Accordo, retto dalle disposizioni seguenti:

Art. 1 Collaborazione

Le Parti convengono di avviare una cooperazione nel settore della ricerca comparata e sistematica su tematiche di interesse comune e di promuovere la collaborazione e gli scambi tra l’IUE e le scuole universitarie svizzere.

A questo scopo, è istituita una «cattedra di studi svizzera» presso l’IUE.

La Parti decidono congiuntamente la o le tematiche d’interesse comune della cattedra di studi.

La cattedra di studi sviluppa gli scambi e le collaborazioni in ambito di ricerca con le scuole universitarie svizzere.

Art. 2 Titolare della cattedra di studi

Il titolare della cattedra di studi è nominato dall’IUE in base al merito e all’eccellenza acquisiti nel campo scientifico, secondo i più alti standard internazionali in materia di assunzione e conformemente alle procedure in vigore all’IUE.

La cattedra è assegnata al titolare per al massimo otto anni.

Art. 3 Finanziamento

La Svizzera si impegna a partecipare al finanziamento della cattedra di studi svizzera esclusivamente secondo le modalità stabilite nella convenzione sulle prestazioni, che definisce i criteri di attuazione (art. 4). Il presente Accordo non comporta alcun impegno finanziario da parte della Svizzera.

Art. 4 Attuazione

L’attuazione del presente Accordo è di competenza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito «la SEFRI»), facente parte del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, e dell’IUE.

Le modalità di attuazione del presente Accordo, incluso l’importo stanziato per la cattedra di studi, le prestazioni attese e le misure di controllo dei contributi annuali sono disciplinati in una convenzione sulle prestazioni quadriennale stipulata tra la SEFRI e l’IUE.

Il quadro finanziario è retto dal decreto federale sui crediti per la cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione. Sono fatte salve le decisioni annuali relative al preventivo adottate dalle Camere federali.

Art. 5 Durata ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale limitato al 31 dicembre 2020. Sarà in seguito rinnovato tacitamente alla scadenza di ogni quadriennio, a meno che una Parte notifichi per scritto all’altra, al più tardi sei mesi prima della scadenza del quadriennio in corso, che intende denunciare l’Accordo e non rinnovare la relativa convenzione sulle prestazioni stipulata tra la SEFRI e l’IUE.

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma.

Art. 6 Diritto applicabile e composizione delle controversie

Il presente Accordo è un accordo di diritto internazionale.

Le divergenze d’interpretazione concernenti l’attuazione e l’applicazione del presente Accordo sono appianate consensualmente mediante consultazione e negoziati. Firmato a San Domenico di Fiesole il 12 ottobre 2017 in due esemplari in lingua francese.

In nome
del Consiglio federale svizzero:

Mauro Dell’Ambrogio

In nome
dell’Istituto universitario europeo:

Renaud Dehousse