Lexipedia

0.414.994.541

Accordo
tra il Consiglio Federale Svizzero
ed il Governo della Repubblica Italiana
sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario

RU 2002 2904

Testo originale

Concluso il 7 dicembre 2000
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2001

(Stato 11 aprile 2017)

Il Consiglio Federale Svizzero
e
il Governo della Repubblica Italiana,

qui di seguito denominati "Parti",

desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi ed i loro popoli e di promuovere gli scambi nell’ambito scientifico e la collaborazione in quello universitario;

animati dal desiderio di facilitare agli studenti di ciascuno dei due Stati l’inizio o la continuazione degli studi nell’altro Stato;

consapevoli delle affinità esistenti tra i due Stati per quanto concerne il sistema universitario e la formazione universitaria, nonché nello spirito della Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’UNESCO sul riconoscimento delle qualifiche relative all’Istruzione superiore nella Regione Europea (Lisbona, 11 aprile 1997), firmata da entrambi gli Stati;

visti gli esiti del Gruppo Misto di Esperti di cui all’articolo 3 delle Conclusioni della XVIII sessione della Commissione Consultiva Culturale italo-svizzera, istituita con Protocollo firmato a Berna il 28 gennaio 1982 1 , riunitosi in prima sessione l’11 e 12 novembre 1999 e in seconda sessione il 13 e 14 luglio 2000;

hanno convenuto quanto segue circa il riconoscimento dei periodi di studio, delle prestazioni di studio e degli esami allo scopo di proseguire gli studi universitari, nonché circa il diritto di fregiarsi di titoli accademici o comunque di grado universitario:

Art. 1

Il presente Accordo si applica agli Istituti del settore universitario della Confederazione Svizzera, elencati nell’allegato A, ed alle Università, Politecnici ed Istituti universitari statali e alle Università non statali legalmente riconosciute della Repubblica Italiana, elencati nell’allegato B, di seguito tutte chiamate "Istituzioni universitarie". Per quanto riguarda le Scuole universitarie professionali svizzere si applica il disposto dell’articolo 4, 2° capoverso. Sono ammessi al riconoscimento in base al presente Accordo esclusivamente titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari previsti per la generalità degli studenti e svolti interamente presso le medesime, fatti salvi gli accordi interuniversitari, anche con Istituzioni universitarie di Paesi terzi, relativi a programmi di mobilità degli studenti per periodi parziali di studio. Sono esclusi i titoli ed i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie di cui al primo capoverso, in base a studi ed esami svolti, anche se parzialmente e/o su base convenzionale, presso centri e istituti non ufficialmente accreditati quali Istituzioni universitarie nei Paesi in cui operano e non autorizzati a rilasciare titoli validi in detti Paesi.

Art. 2

Nel presente Accordo: L’espressione "titolo" indica qualsiasi titolo finale conferito da una Istituzione universitaria a conclusione di un ciclo completo di studi. Per la Parte svizzera, il termine "esame" indica gli esami a conclusione di un ciclo di studi come anche gli esami intermedi o altre forme di controllo delle conoscenze previste dal Regolamento degli studi. Per la Parte italiana, il termine "esame" si riferisce alla valutazione certificata del profitto in ogni singola disciplina dei curricula studiorum.

Art. 3

Su domanda dello studente, vengono reciprocamente riconosciuti pertinenti periodi di studio, prestazioni di studio ed esami. Ai fini del riconoscimento dei certificati attestanti esami e periodi di studio svolti in una Università dell’altro Paese si tiene conto del sistema dei crediti formativi adottato sia dall’Istituzione universitaria di origine che da quella di accoglienza. L’Istituzione universitaria presso la quale lo studente intende proseguire gli studi decide in merito alla pertinenza del ciclo di studi svolto.

Art. 4

Titoli rilasciati da una Istituzione universitaria che autorizzano il titolare a continuare gli studi o a intraprendere il successivo ciclo di studi presso le Istituzioni universitarie di uno dei due Stati contraenti, senza esami supplementari, conferiscono lo stesso diritto anche nell’altro Stato contraente. Per quanto concerne le Scuole universitarie professionali svizzere, l’immatricolazione alle Istituzioni universitarie italiane è consentita ai possessori di titoli finali rilasciati dalle predette Scuole, che abbiano analogo diritto di accesso alle Università e ai Politecnici svizzeri. Su domanda dello studente, un titolo conseguito in una Istituzione universitaria della Confederazione Svizzera, che permette l’accesso al Dottorato nella Confederazione Svizzera, viene riconosciuto per l’ammissione al concorso relativo al Dottorato di Ricerca in una Istituzione universitaria della Repubblica Italiana, alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di titolo accademico italiano. Il titolo accademico italiano che consente l’ammissione al Dottorato di Ricerca nel sistema universitario italiano, viene riconosciuto, su domanda dello studente, per l’ammissione al Dottorato nelle Istituzioni universitarie svizzere alle stesse condizioni previste per i propri studenti.

Art. 5

Il possessore di un titolo conseguito in una Istituzione universitaria di una delle due Parti contraenti è autorizzato a fregiarsene nell’altro Stato nella forma prevista nella legislazione dello Stato nel quale è stato conferito. Al diritto di fregiarsi del titolo universitario non sono direttamente connessi diritti professionali.

Art. 6

Sono fatte salve le norme del Paese ospite relative alla programmazione/limitazione degli accessi, alla possibilità di condizionare l’accesso alla verifica di competenza linguistica nella/e lingua/e veicolari utilizzate nell’insegnamento nella Istituzione universitaria del Paese ospite, nonché alle eventuali ulteriori condizioni o esigenze speciali.

Art. 7

Le due Parti favoriscono, in armonia con la rispettiva legislazione, le Convenzioni interuniversitarie stipulate tra le Istituzioni universitarie dei due Stati per l’istituzione di corsi concordati di studio con rilascio di titoli finali validi in entrambi i Paesi.

Art. 8

Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano le disposizioni vigenti nei due Stati sulle competenze nell’ambito dell’istruzione universitaria.

Art. 9

La corretta interpretazione ed attuazione del presente Accordo è assicurata attraverso consultazioni di esperti designati dalle due Parti anche nell’ambito degli attuali organi bilaterali di consultazione.

Art. 10

Gli allegati A e B sono parte integrante del presente Accordo. Gli eventuali aggiornamenti agli elenchi contenuti nei predetti allegati decisi dalle competenti autorità dei due Paesi sono notificati per le vie diplomatiche.

Art. 11

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all’uopo previste. Il presente Accordo avrà validità per un periodo di tempo illimitato, a meno che non venga denunciato in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la sua notifica all’altra Parte.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo .

Fatto a Berna, il 7 dicembre 2000 in due esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio Federale Svizzero:

Charles Kleiber

Per il
Governo della Repubblica Italiana:

Lorenzo Maria Ferrarin

Allegato A2

Istituti del settore universitario

Università

Universität Basel

Universität Bern

Université de Fribourg

Université de Genève

Université de Lausanne

Universität Luzern

Université de Neuchâtel

Universität St. Gallen

Università della Svizzera italiana

Universität Zürich

Politecnici federali

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Eidgenössische Technische Hochschule Zürich

Altri istituti accademici

Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), Genève

Stiftung Universitäre Fernstudien Schweiz, Brig

Scuole universitarie professionali

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Hochschule Luzern (HSLU)

Berner Fachhochschule (BFH)

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

Fachhochschule Ostschweiz (FHO)

Zürcher Fachhochschule (ZFH)

Kalaidos Fachhochschule

Haute école pédagogique des Cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel

Haute école pédagogique du Canton de Vaud

Haute école pédagogique du Valais/Pädagogische Hochschule Wallis

Haute école pédagogique Fribourg

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Pädagogische Hochschule Bern

Pädagogische Hochschule Graubünden

Pädagogische Hochschule Luzern

Pädagogische Hochschule, St. Gallen

Pädagogische Hochschule Schaffhausen

Pädagogische Hochschule Schwyz

Pädagogische Hochschule Thurgau

Pädagogische Hochschule Zürich

Pädagogische Hochschule Zug

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR)

Istituti privati accreditati

Facoltà di Teologia di Lugano

Franklin University Switzerland

Staatsunabhängige Theologische Hochschule Basel

Theologische Hochschule Chur (THC)

Allegato B

Università ed Istituti superiori statali

Università degli Studi di

Ancona

Università degli Studi di

Bari

Politecnico di

Bari

Università degli Studi del Sannio

Benevento

Università degli Studi di

Bergamo

Università degli Studi di

Bologna

Università degli Studi di

Brescia

Università degli Studi di

Cagliari

Università degli Studi di

Camerino

Università degli Studi del Molise

Campobasso

Università degli Studi di

Cassino

Università degli Studi di

Catania

Università degli Studi di

Catanzaro

Università degli Studi «Gabriele D’Annunzio»

Chieti

Università degli Studi della Calabria

Cosenza

Università degli Studi di

Ferrara

Università degli Studi di

Firenze

Università degli Studi di

Foggia

Università degli Studi di

Genova

Università degli Studi di

L’Aquila

Università degli Studi di

Lecce

Università degli Studi di

Macerata

Università degli Studi di

Messina

Università degli Studi di

Milano

Seconda Università degli Studi di

Milano

Politecnico di

Milano

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Modena

Università degli Studi «Federico II» di

Napoli

Seconda Università degli Studi di

Napoli

Istituto Universitario Navale di

Napoli

Istituto Universitario Orientale di

Napoli

Università degli Studi di

Padova

Università degli Studi di

Palermo

Università degli Studi di

Parma

Università degli Studi di

Pavia

Università degli Studi di

Perugia

Università per Stranieri di

Perugia

Università degli Studi di

Pisa

Università della Basilicata

Potenza

Università degli Studi di

Reggio Calabria

Università degli Studi «La Sapienza»

Roma

Università degli Studi «Tor Vergata»

Roma

Terza Università degli Studi di

Roma

Istituto Universitario di Scienze Motorie

Roma

Università degli Studi di

Salerno

Università degli Studi di

Sassari

Università degli Studi di

Siena

Università per Stranieri di

Siena

Università degli Studi di

Teramo

Università degli Studi di

Torino

Politecnico di

Torino

Università degli Studi di

Trento

Università degli Studi di

Trieste

Università degli Studi di

Udine

Università dell’Insubria

Varese

Università degli Studi «Cà Foscari»

Venezia

Istituto Universitario di Architettura di

Venezia

Università del Piemonte orientale «Amedeo Avogadro»

Vercelli

Università degli Studi di

Verona

Università degli Studi della Tuscia

Viterbo

Scuole superiori riconosciute che rilasciano titoli accademici

Scuola Normale

Pisa

Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento «S.Anna»

Pisa

Scuola Internazionale superiore di studi avanzati

Trieste

Università ed Istituti universitari non statali autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale

Libera Università Mediterranea «Jean Monnet»

Bari

Libera Università di

Bolzano

Libero Istituto Universitario «Carlo Cattaneo»

Castellanza

Università Cattolica del Sacro Cuore

Milano

Università «Luigi Bocconi»

Milano

Università Vita-Salute «San Raffaele»

Milano

Libera Università di lingue e comunicazione IULM

Milano

Istituto Universitario S.Orsola Benincasa

Napoli

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli», Luiss

Roma

Libera Università «Maria SS. Assunta»LUMSA

Roma

Libera Università «Campus Biomedico»

Roma

Libera Università degli Studi «San Pio V»

Roma

Libera Università degli Studi di

Urbino