Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati parte della Convenzione culturale europea (STE n. 18) , firmatari della presente Convenzione,
considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare una maggiore unità tra i suoi membri;
interessati al diritto all’integrità fisica e alla legittima aspettativa delle persone di assistere a incontri calcistici e ad altre manifestazioni sportive senza timore di violenza, disordini pubblici o altre attività criminali;
interessati a rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive gradevoli e accoglienti per tutti i cittadini e riconoscendo che creare un ambiente accogliente può avere, in occasione di queste manifestazioni, un impatto significativo e positivo sulla sicurezza fisica e pubblica;
consapevoli della necessità di promuovere l’inclusione di tutte le parti interessate al fine di garantire un ambiente sicuro in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive;
consapevoli della necessità di preservare lo Stato di diritto all’interno e in prossimità degli stadi di calcio e di altri stadi sportivi, nel tragitto da e verso gli stadi e nelle altre aree frequentate da migliaia di spettatori;
riconoscendo che lo sport, e tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell’organizzazione e gestione di un incontro calcistico o di un’altra manifestazione sportiva, devono sostenere i valori fondamentali del Consiglio d’Europa, quali la coesione sociale, la tolleranza, il rispetto e la non discriminazione;
consapevoli delle differenze tra gli Stati sul piano costituzionale, giudiziario, culturale e storico, e della natura e della gravità dei problemi in materia di sicurezza fisica e sicurezza pubblica associati agli incontri calcistici e alle altre manifestazioni sportive;
consapevoli della necessità di tenere pienamente conto delle legislazioni nazionali e internazionali che disciplinano temi quali la protezione dei dati, la reintegrazione degli autori di reati e i diritti umani;
riconoscendo che molteplici enti pubblici e privati e altre parti interessate, tra cui gli spettatori, hanno come obiettivo comune quello di rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti per le persone e coscienti che le loro azioni collettive comprendono necessariamente una serie di misure interdipendenti che si sovrappongono fra loro;
riconoscendo che la sovrapposizione di queste misure richiede che gli enti competenti sviluppino partenariati efficaci a livello internazionale, nazionale e locale al fine di elaborare e adottare un approccio pluri-istituzionale integrato ed equilibrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi nel quadro degli incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive;
riconoscendo che gli eventi che si verificano al di fuori degli stadi sportivi possono avere un impatto diretto sugli eventi all’interno degli stadi e viceversa;
riconoscendo che la consultazione con le principali parti interessate, in particolare i tifosi e le comunità locali, può aiutare gli enti competenti a ridurre i rischi per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica e a creare un’atmosfera accogliente all’interno e al di fuori degli stadi;
decisi a cooperare e a intraprendere azioni comuni per ridurre i rischi per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive allo scopo di offrire un’esperienza piacevole agli spettatori, ai partecipanti e alle comunità locali;
sulla base della Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (STE n. 120), aperta alla firma a Strasburgo il 19 agosto 1985 (di seguito, «Convenzione n. 120»);
tenendo conto che l’ampia esperienza acquisita e le buone prassi europee hanno portato allo sviluppo di un nuovo approccio integrato e basato sul partenariato in materia di sicurezza fisica e sicurezza pubblica degli spettatori, espresso in particolare nella Raccomandazione Rec (2015) 1 sulla sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio, e sugli altri eventi sportivi, adottata dal Comitato permanente della Convenzione n. 120 nella sua 40° riunione del 18 giugno 2015,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Campo di applicazione
Le Parti, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, adottano le misure necessarie per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione nel quadro di incontri o tornei calcistici disputati nel loro territorio da società di calcio professionistiche e da squadre nazionali.
Le Parti possono applicare le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport o ad altre manifestazioni sportive disputate nel loro territorio, compresi gli incontri calcistici a carattere dilettantistico, in particolare in circostanze che comportano rischi per la sicurezza fisica o la sicurezza pubblica.
Art.
2
Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è garantire un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive. A questo scopo, le Parti:
- adottano un approccio integrato, pluri-istituzionale ed equilibrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi, fondato su uno spirito di partenariato e cooperazione efficaci a livello locale, nazionale e internazionale;
- provvedono affinché tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate riconoscano che la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e la fornitura di servizi non possono essere considerate singolarmente e che ciascuno di questi elementi può avere un’influenza diretta sulla realizzazione degli altri due elementi;
- tengono conto delle buone prassi nell’elaborare un approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.
Art.
3
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
- «misura di sicurezza fisica» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di proteggere la salute e il benessere delle persone e dei gruppi che assistono o partecipano a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio, o che risiedono o lavorano in prossimità del luogo in cui si svolge la manifestazione;
- «misura di sicurezza pubblica» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di prevenire, ridurre il rischio e/o contrastare qualsiasi atto violento oppure altri disordini o attività criminali in occasione di un incontro calcistico o di un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio;
- «misura relativa ai servizi» designa qualsiasi misura concepita e attuata con l’obiettivo principale di far sentire persone e gruppi a proprio agio, graditi e benvenuti mentre assistono a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio;
- «ente» designa ogni organo pubblico o privato dotato di responsabilità costituzionale, legislativa, regolamentare o di altro tipo per quanto concerne l’elaborazione e l’attuazione di qualsiasi misura di sicurezza fisica, sicurezza pubblica o relativa ai servizi correlata a un incontro calcistico o a un’altra manifestazione sportiva, all’interno o al di fuori di uno stadio;
- «parte interessata» designa spettatori, comunità locali o altre parti interessate che non dispongono di responsabilità legislative o regolamentari ma che possono contribuire in modo determinante a rendere gli incontri calcistici o le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti, all’interno o al di fuori degli stadi;
- «approccio integrato» designa il riconoscimento che, indipendentemente dal loro scopo principale, le misure di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e relative ai servizi correlate a incontri calcistici e ad altre manifestazioni sportive si sovrappongono costantemente, sono interdipendenti in termini di impatto, devono essere equilibrate e non possono essere concepite o attuate singolarmente;
- «approccio pluri-istituzionale integrato» designa il riconoscimento che i compiti e le azioni di ogni ente che partecipa alla pianificazione e allo svolgimento di attività correlate al calcio o ad altri sport devono essere coordinati, complementari, proporzionati e concepiti e attuati come parte di una strategia globale in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi;
- «buone prassi» designa le misure applicate in uno o più Paesi che si sono rilevate particolarmente efficaci per raggiungere gli scopi o gli obiettivi perseguiti;
- «ente competente» designa l’organo (pubblico o privato) coinvolto nell’organizzazione e/o nella gestione di un incontro calcistico o di un’altra manifestazione sportiva che si disputa all’interno o al di fuori di uno stadio.
Art.
4
Strutture di coordinamento interno
Le Parti provvedono affinché siano istituite strutture di coordinamento nazionali e locali allo scopo di concepire e adottare un approccio pluri-istituzionale integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi a livello nazionale e locale.
Le Parti provvedono affinché siano istituite strutture di coordinamento per identificare, analizzare e valutare i rischi riguardanti la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e i servizi nonché per consentire la condivisione di informazioni aggiornate sulla valutazione dei rischi.
Le Parti provvedono affinché le strutture di coordinamento coinvolgano tutti i principali enti pubblici e privati competenti per le questioni inerenti alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi nell’ambito della manifestazione, sia all’interno sia all’esterno del luogo dove essa si svolge.
Le Parti provvedono affinché le strutture di coordinamento tengano pienamente conto dei principi riguardanti la sicurezza fisica, la sicurezza pubblica e i servizi enunciati nella presente Convenzione e affinché strategie nazionali e locali siano sviluppate, valutate regolarmente e perfezionate alla luce delle esperienze e delle buone prassi nazionali e internazionali.
Le Parti provvedono affinché il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale precisi i compiti e le responsabilità rispettive degli enti competenti e che tali compiti siano complementari, compatibili con un approccio integrato nonché ampiamente compresi a livello strategico e operativo.
Art.
5
Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi negli stadi
Le Parti provvedono affinché il quadro legale, regolamentare o amministrativo nazionale imponga agli organizzatori di manifestazioni di garantire, d’intesa con gli altri enti partner, un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, per tutti i partecipanti e gli spettatori.
Le Parti provvedono affinché le autorità pubbliche competenti adottino regolamenti o dispositivi volti a garantire l’efficacia delle procedure di omologazione degli stadi, dei dispositivi di certificazione e delle norme di sicurezza fisica in generale e ne assicurino l’applicazione, il monitoraggio e l’attuazione.
Le Parti impongono agli enti competenti di assicurare che la progettazione degli stadi, le relative infrastrutture e i dispositivi di gestione della folla siano conformi agli standard e alle buone prassi nazionali e internazionali.
Le Parti incoraggiano gli enti competenti ad assicurare che gli stadi garantiscano un ambiente inclusivo e accogliente per tutti i gruppi della popolazione, inclusi bambini, anziani e persone disabili, e offrano in particolare impianti sanitari, punti di ristoro e una buona visuale per tutti gli spettatori.
Le Parti provvedono affinché i dispositivi di carattere operativo adottati negli stadi siano completi, prevedano un’efficace collaborazione con la polizia, i servizi di emergenza e gli enti partner, comprendano politiche e procedure chiare riguardanti questioni che potrebbero avere un impatto sulla gestione della folla e i relativi rischi per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica, in particolare:
- l’uso di pezzi pirotecnici;
- comportamenti violenti o illeciti; e
- comportamenti razzisti o discriminatori.
Le Parti impongono agli enti competenti di assicurare che tutto il personale del settore pubblico e privato, incaricato di rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive sicuri sul piano della sicurezza fisica e pubblica e accoglienti, sia equipaggiato e istruito in maniera tale da poter svolgere le proprie funzioni in modo efficace e appropriato.
Le Parti incoraggiano gli enti competenti ad evidenziare la necessità che i giocatori, gli allenatori o altri rappresentanti delle squadre partecipanti agiscano conformemente ai principi fondamentali dello sport, quali la tolleranza, il rispetto e il fair play, e riconoscano che agire in una maniera violenta, razzista o provocatoria può avere un impatto negativo sul comportamento degli spettatori.
Art.
6
Sicurezza fisica, sicurezza pubblica e servizi nei luoghi pubblici
Le Parti incoraggiano tutti gli enti e le parti interessate coinvolti nell’organizzazione di incontri calcistici o di altre manifestazioni sportive in luoghi pubblici, tra cui le autorità municipali, la polizia, le comunità e le imprese locali, i rappresentanti dei tifosi, le società di calcio e le associazioni nazionali a collaborare, in particolare al fine di:
- valutare i rischi e predisporre le misure preventive appropriate al fine di minimizzare i disordini e fornire rassicurazioni alla comunità e alle imprese locali, segnatamente quelle che si trovano in prossimità del luogo in cui si svolge la manifestazione o nei luoghi di proiezione pubblica;
- creare per i tifosi un ambiente sicuro, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accogliente nelle aree pubbliche predisposte per radunarsi prima e dopo la manifestazione o nei luoghi dove si presume che i tifosi si recheranno di propria iniziativa, nonché nel tragitto da e verso la città e/o lo stadio.
Le Parti provvedono affinché la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza fisica e sicurezza pubblica tengano conto del tragitto da e verso lo stadio.
Art.
7
Piani di soccorso e intervento in caso di emergenza
Le Parti provvedono affinché siano sviluppati piani pluri-istituzionali di soccorso e intervento in caso di emergenza e che questi piani siano testati e perfezionati nel corso di regolari esercitazioni congiunte. Il quadro legale, regolamentare e amministrativo nazionale precisa a quale ente spetta avviare, dirigere e certificare le esercitazioni.
Art.
8
Rapporti con i tifosi e le comunità locali
Le Parti incoraggiano tutti gli enti a sviluppare e perseguire una politica di comunicazione proattiva e regolare con le principali parti interessate, compresi i rappresentanti dei tifosi e le comunità locali, basata sul principio del dialogo e mirante a instaurare uno spirito di partenariato e una collaborazione costruttiva nonché a individuare soluzioni per potenziali problemi.
Le Parti incoraggiano tutti gli enti pubblici e privati e le altre parti interessate, comprese le comunità locali e i rappresentanti dei tifosi, ad avviare e partecipare a progetti pluri-istituzionali di carattere sociale, educativo, di prevenzione della criminalità o ad altri progetti orientati alla comunità, destinati a promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, in particolare tra tifosi, società e associazioni sportive e gli enti responsabili per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica.
Art.
9
Strategie e operazioni di polizia
Le Parti provvedono affinché delle strategie di polizia siano sviluppate, valutate regolarmente e perfezionate alla luce delle esperienze e delle buone prassi nazionali e internazionali e che siano compatibili con il più ampio approccio integrato alla sicurezza fisica, alla sicurezza pubblica e ai servizi.
Le Parti provvedono affinché le strategie di polizia tengano conto delle buone prassi, concernenti in particolare la raccolta di informazioni, la valutazione costante dei rischi, il dispiegamento di forze in funzione dei rischi, l’intervento proporzionato per prevenire un aumento dei rischi o dei disordini, il dialogo efficace con i tifosi e la popolazione in generale, la raccolta di prove di attività criminali nonché la trasmissione di queste prove alle competenti autorità di perseguimento penale.
La Parti provvedono affinché la polizia collabori in partenariato con gli organizzatori, i tifosi, le comunità locali e le altre parti interessate allo scopo di rendere gli incontri calcistici e le altre manifestazioni sportive sicuri, sul piano della sicurezza fisica e pubblica, e accoglienti per tutti gli interessati.
Art.
10
Prevenzione e sanzione dei comportamenti illeciti
Le Parti adottano tutte le misure possibili per ridurre il rischio che persone o gruppi partecipino ad atti violenti o disordini o li organizzino.
Le Parti, in conformità con il diritto nazionale e internazionale, provvedono affinché siano adottate misure di esclusione efficaci, adeguate alla natura del rischio e al luogo in cui si manifesta, al fine di scoraggiare e prevenire atti di violenza e disordini.
Le Parti, in conformità con il diritto nazionale e internazionale, cooperano per assicurare che alle persone che commettono reati all’estero siano comminate sanzioni adeguate nel Paese dove il reato è stato commesso o nel Paese di residenza o di cittadinanza.
Se del caso e in conformità con il diritto nazionale e internazionale, le Parti valutano se autorizzare le competenti autorità giudiziarie o amministrative a comminare sanzioni alle persone che hanno causato atti violenti e/o disordini legati al calcio o che vi hanno contribuito, con la possibilità di imporre restrizioni di viaggio per manifestazioni calcistiche organizzate in un altro Paese.
Art.
11
Cooperazione internazionale
Le Parti cooperano strettamente in tutte le questioni contemplate dalla presente Convenzione e nelle questioni ad essa correlate, al fine di rafforzare per quanto possibile la cooperazione nel quadro di manifestazioni internazionali, condividere esperienze e partecipare allo sviluppo di buone prassi.
Le Parti, fatte salve le vigenti disposizioni nazionali, in particolare la ripartizione delle competenze tra i diversi servizi e autorità, istituiscono o designano un Punto nazionale d’informazione sul calcio (PNIC). Il PNIC:
- funge da unico punto di contatto diretto per lo scambio di informazioni (strategiche, operative e tattiche) relative a incontri calcistici di dimensione internazionale;
- scambia dati personali in conformità con le norme nazionali e internazionali applicabili;
- facilita, coordina e organizza l’attuazione della cooperazione internazionale di polizia relativa a incontri calcistici di dimensione internazionale;
- deve essere in grado di svolgere con efficacia e rapidità i compiti che gli sono assegnati.
Le Parti provvedono inoltre affinché il PNIC rappresenti una fonte nazionale di conoscenze riguardanti le operazioni di polizia correlate a incontri calcistici, le dinamiche dei tifosi e i rischi derivanti per la sicurezza fisica e la sicurezza pubblica.
Ogni Parte notifica per iscritto al Comitato per la sicurezza fisica e pubblica in occasione di manifestazioni sportive, istituito dalla presente Convenzione, la designazione e i dati di contatto del proprio PNIC e qualsiasi loro successiva modifica.
Le Parti cooperano a livello internazionale condividendo le buone prassi e le informazioni relative a progetti preventivi, educativi e informativi nonché all’istituzione di partenariati con tutti gli enti coinvolti nell’attuazione di iniziative nazionali e locali, orientate alle comunità locali e ai tifosi o da essi organizzate.
Fatto a Saint-Denis, il 3 luglio 2016, in inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copie certificate ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, a ogni Stato Parte della Convenzione culturale europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.