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0.420.281.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Corea
sulla cooperazione scientifica e tecnologica

RU 2008 3671

Traduzione1

Concluso il 6 maggio 2008
Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 maggio 2008

(Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Corea
(di seguito denominati «Parti contraenti»),

desiderosi di promuovere ulteriormente gli stretti e amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi,

consapevoli dei benefici che possono trarre entrambi i Paesi dallo sviluppo delle relazioni scientifiche e tecnologiche,

desiderosi di estendere il campo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi mediante la creazione di un partenariato produttivo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi su base paritaria e nell’interesse reciproco e definiscono di comune intesa settori in cui tale cooperazione è auspicabile, tenendo conto dell’esperienza degli scienziati e specialisti dei due Paesi e delle opportunità esistenti.

Art. 2

Nessuna disposizione del presente Accordo esige una modifica del diritto interno di una delle Parti contraenti per aspetti disciplinati nel presente Accordo.

Il presente Accordo non interferisce in alcun modo con diritti o obblighi risultanti da trattati o accordi internazionali firmati da ciascuna Parte contraente.

Il presente Accordo comprende le forme di cooperazione seguenti:

  1. incontri su diversi argomenti d’interesse per entrambi i Paesi;
  2. scambio di informazioni e documentazioni scientifiche e tecnologiche;
  3. visite e scambi di scienziati, personale tecnico o altri esperti in campo scientifico e tecnologico;
  4. elaborazione e realizzazione di progetti/programmi di ricerca congiunti che possono portare all’applicazione dei risultati nell’industria, così come scambio di esperienze e conoscenze da essi derivanti;
  5. facilitazioni per la formazione di giovani scienziati mediante l’assegnazione di borse di studio basata sul principio della reciprocità;
  6. istituzione o sostegno di laboratori di ricerca virtualmente o fisicamente congiunti; e
  7. altre forme di cooperazione concordate tra le Parti contraenti.

Art. 3

Per conseguire gli obiettivi del presente Accordo, le Parti contraenti promuovono e agevolano, ove necessario, lo sviluppo di contatti diretti e cooperazioni fra enti governativi nazionali, università, centri di ricerca e altre istituzioni e imprese dei due Paesi, così come la stipulazione di intese di attuazione per la realizzazione di attività di cooperazione previste dal presente Accordo.

Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti contraenti iniziate prima della data di entrata in vigore del presente Accordo e non ancora concluse a quel momento sono integrate nel presente Accordo a partire da tale data.

Art. 4

Gli obiettivi del presente Accordo devono essere conseguiti mediante la realizzazione di programmi di cooperazione concordati fra le Parti contraenti. Per ciascun programma devono essere specificati la portata, i settori e le forme di cooperazione, comprese le condizioni e le modalità di finanziamento.

Dell’attuazione del presente Accordo sono responsabili, per la Svizzera, la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca 2 del Dipartimento federale dell’interno della Confederazione Svizzera e, per la Corea, il Ministero dell’educazione, della scienza e della tecnologia del Governo della Repubblica di Corea.

Art. 5

Per assicurare un’attuazione efficace del presente Accordo, le Parti contraenti istituiscono un Comitato misto a cui sono affidati i compiti seguenti:

  1. scambiare informazioni e pareri su questioni di politica scientifica e tecnologica;
  2. passare in esame e discutere le attività di cooperazione previste dal presente Accordo e i risultati ottenuti; e
  3. consigliare le Parti contraenti in merito all’attuazione del presente Accordo.

Il Comitato misto si riunisce alternativamente in Svizzera e in Corea in date fissate di comune intesa.

Art. 6

Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo non devono essere divulgate o utilizzate a fini commerciali o industriali da una Parte contraente senza il previo consenso della controparte.

Art. 7

I ricercatori che partecipano ad attività di cooperazione previste dal presente Accordo si consultano e si accordano sull’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e sullo sfruttamento commerciale delle scoperte o invenzioni risultanti da tali attività congiunte di ricerca. Nelle loro consultazioni devono in ogni caso tenere conto del contributo fornito da ciascuna Parte ai lavori di ricerca.

Art. 8

I ricercatori che desiderano pubblicare i risultati scaturiti da un’attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo devono previamente chiederne il consenso al loro partner o ai loro partner.

Art. 9

Il presente Accordo entra in vigore una volta che le Parti contraenti hanno notificato alla controparte, tramite i canali diplomatici, l’adempimento delle rispettive condizioni costituzionali necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 10

Le divergenze o controversie che possono sorgere in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo devono essere composte in via amichevole tramite consultazioni e/o negoziati, per via diplomatica, fra le Parti contraenti.

Art. 11

Il presente Accordo resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni ed è in seguito tacitamente prolungato di volta in volta per altri cinque anni, sempre che una delle Parti contraenti non notifichi per scritto alla controparte, con un preavviso di 12 mesi, l’intenzione di denunciare l’Accordo.

Se non altrimenti concordato per scritto tra le Parti contraenti, la denuncia del presente Accordo non influisce sulla validità e la durata dei programmi, progetti o attività di cooperazione intrapresi in virtù del presente Accordo.

La denuncia del presente Accordo non ha alcuna ripercussione su attività di cooperazione intraprese in virtù del presente Accordo e non ancora terminate al momento della denuncia.

Art. 12

Il presente Accordo può essere modificato per scritto e di comune intesa tra le Parti contraenti mediante scambio di note diplomatiche. L’Accordo modificato entra in vigore conformemente all’articolo 9.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Zurigo, il 6 maggio 2008, in duplice esemplare, in lingua francese, coreana e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica di Corea:

Mauro Dell’Ambrogio

Park Jong-Koo