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0.420.513.111

Accordo bilaterale Eurostars-2
tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato di EUREKA

RU 20175689

Traduzione

Concluso il 5 settembre 2017

Entrato in vigore il 5 settembre 2017 con effetto a partire dal 1° gennaio 2017

(Stato 1° gennaio 2019)

Preambolo

Il presente Accordo bilaterale («Accordo») viene stipulato tra le seguenti Parti:

il Consiglio federale svizzero,

rappresentato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (di seguito denominata «SEFRI»), Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, Svizzera, debitamente rappresentato dal Segretario di Stato Mauro Dell'Ambrogio ai fini della firma del presente Accordo,

e

il «Segretariato di EUREKA»

A.I.S.B.L. («ESE»), atto di registrazione: 0429.585.680, Rue Neerveld/Neerveldstraat 107, B-1200 Bruxelles, Belgio (numero IVA: BE 0429.585.680), rappresentato dal Segretario generale dell’ESE Philippe Vanrie.

Tramite la propria firma, le Parti accettano di stipulare l’Accordo conformemente alle condizioni e ai termini di seguito riportati.

L’Accordo si compone di quanto segue:

Termini e condizioni

  1. 1 Lettera di impegno della Svizzera indirizzata al Direttore generale della DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea
  2. Modello per la Dichiarazione di impegno
  3. Modello per la Dichiarazione di spesa
  4. Cambio del rappresentante legale o del contatto operativo
  5. Modello illustrativo per la certificazione annuale
  6. Modello illustrativo per l’autovalutazione delle disposizioni in materia di controllo interno
  7. Modello per la nomina del rappresentante dell’organismo di finanziamento nazionale (National Funding Body, NFB) al gruppo di implementazione nazionale (National Implementation Group)
  8. Accordo di delega per Eurostars-2
  9. Certificazione da parte del revisore legale sul controllo dei processi ESE per il contributo Eurostars-2
  1. Con la decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 20142, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri («Stati partecipanti») a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), la Commissione europea ha deciso di affidare funzioni di esecuzione specifiche («funzioni affidate») all’ESE mediante un Accordo di delega (Orizzonte 2020 – Eurostars-2 – Programma comune).
  2. Gli obblighi dell’Accordo bilaterale derivano dall’Accordo di delega sottoscritto il 18 dicembre 2014 tra l’ESE e la Commissione europea. Conformemente all’Accordo di delega, l’ESE si impegna a firmare accordi bilaterali con gli organismi di finanziamento nazionali (National Funding Bodies, NFB) designati dagli Stati partecipanti prima di qualsiasi trasferimento del contributo dell’UE agli stessi. L’Accordo bilaterale stabilisce:(i)le responsabilità dell’ESE e degli organismi di finanziamento nazionali, conformemente alle regole, agli obiettivi e alle modalità di implementazione del programma Eurostars-2;(ii)le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell’UE;(iii)gli obiettivi operativi minimi e le tappe nazionali progressive per una maggiore integrazione e sincronizzazione dei programmi nazionali concordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazione con la Commissione europea, tra cui un tempo ridotto per la concessione di sovvenzioni ai sensi del regolamento finanziario n. 966/20123 e delle norme in materia di partecipazione.
  3. L’Accordo bilaterale è conforme alle disposizioni della decisione n. 553/2014/UE, all’Accordo di delega Eurostars-2 e all’Accordo sul trasferimento dei fondi.
  4. Il regolamento (UE) n. 1291/20134 del Parlamento europeo e del Consiglio ha stabilito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 («Orizzonte 2020»). Quest’ultimo si propone di aumentare l’impatto delle iniziative condotte in materia di ricerca e innovazione, contribuendo al rafforzamento di partenariati pubblico-pubblico, anche attraverso la partecipazione dell’Unione a programmi avviati da più Stati membri ai sensi dell’articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  5. Si applicano le regole e le modalità di cui agli allegati I e III dell’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 5 dicembre 20145 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica che associa la Confederazione Svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER («Accordo di associazione per Orizzonte 2020»).
  6. La conferenza ministeriale EUREKA del 22 giugno 2012 a Budapest ha approvato una visione strategica per Eurostars-2 («documento di Budapest»). I ministri si sono impegnati a sostenere il prosieguo di Eurostars-2 dopo la sua conclusione nel 2013 per il periodo coperto da Orizzonte 2020. Si tratterà di un partenariato rafforzato incentrato sull’applicazione delle raccomandazioni formulate nella valutazione intermedia di Eurostars-2. Il documento di Budapest definisce due obiettivi principali per Eurostars-2. In primo luogo, un obiettivo strutturale volto ad approfondire la sincronizzazione e l’allineamento dei programmi di ricerca nazionali nel settore dei finanziamenti, elemento centrale verso la realizzazione dello Spazio europeo della ricerca da parte dei Paesi membri. In secondo luogo, un obiettivo in termini di contenuti volto a sostenere le PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo e che si impegnano in progetti di ricerca e innovazione transnazionali. Il documento di Budapest invita l’Unione a partecipare a Eurostars-2.
  7. Nella decisione n. 553/2014/UE del 15 maggio 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio prevedono la partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo intrapreso congiuntamente da diversi Stati membri per sostenere le piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2») conformemente all'articolo 185 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il contributo finanziario dell’Unione a Eurostars-2 per il periodo 2014-2024 ammonta al massimo a 287 milioni di euro. Entro tale limite, dovrebbe esservi una certa flessibilità in merito al contributo dell’Unione, che dovrebbe attestarsi ad almeno un terzo ma non superare la metà del contributo degli Stati partecipanti al fine di garantire una massa critica necessaria per soddisfare la domanda da parte di progetti ammissibili al sostegno finanziario, realizzare un elevato effetto leva e garantire una maggiore integrazione dei programmi di ricerca nazionali degli Stati partecipanti.
  8. Gli Stati partecipanti si sono accordati sulla nomina di ESE in qualità di struttura d’implementazione per Eurostars-2. L’ESE è responsabile dell’attuazione di Eurostars-2. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti si occupa dell’organizzazione dei bandi, della verifica dei criteri di ammissibilità, della valutazione inter pares, della selezione e del monitoraggio dei progetti nonché dello stanziamento del contributo dell’Unione.
  9. Le proposte presentate in risposta al bando sono valutate a livello centrale da esperti esterni indipendenti sotto la responsabilità dell’ESE. Per quanto concerne lo stanziamento dei fondi provenienti dal contributo finanziario dell’Unione e dal contributo degli Stati partecipanti, la graduatoria dei progetti è vincolante per gli Stati membri. La decisione di aggiudicazione dello stanziamento del contributo finanziario dell’Unione, presa dal gruppo ad alto livello e implementata dall’ESE, si basa sulla conferma formale da parte degli organismi di finanziamento nazionali all’ESE riguardo alla conclusione degli accordi di finanziamento con i partecipanti al progetto.
  10. Nel complesso, Eurostars-2 dovrebbe sostenere le attività di ricerca transnazionali svolte da PMI ad alta intensità di ricerca e contribuire all’integrazione, all’allineamento e alla sincronizzazione dei programmi di finanziamento della ricerca nazionali. Come parte dei miglioramenti rispetto al precedente programma Eurostars (2008-2013), Eurostars-2 dovrà mirare a un accorciamento dei tempi necessari per la concessione di sovvenzioni, una maggiore integrazione e un’amministrazione fluida, trasparente e più efficiente a beneficio, in ultima analisi, delle PMI che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
  11. La partecipazione a Eurostars-2 è soggetta al regolamento (UE) n. 1290/20136 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, in ragione delle specifiche necessità operative di Eurostars-2, è essenziale prevedere deroghe al succitato regolamento conformemente all’articolo 1(3) dello stesso. Al fine di agevolare la partecipazione delle PMI che hanno maggiore familiarità con i canali nazionali e che altrimenti svolgerebbero attività di ricerca solo all’interno dei propri confini nazionali, il contributo finanziario Eurostars-2 deve essere stanziato in base alle ben note regole dei relativi programmi nazionali e attuato mediante un accordo di finanziamento direttamente amministrato dalle autorità nazionali, associando il finanziamento dell’Unione al finanziamento nazionale corrispondente. Sarebbe pertanto opportuno predisporre una deroga all’articolo 15(9), agli articoli 18(1), 23(1), da (5) a (7), da 28 a 34 del regolamento (UE) n. 1290/20137.
  12. La SEFRI è stata formalmente designata dalla Svizzera («Stato partecipante») per sostenere finanziariamente le persone giuridiche coinvolte nei progetti Eurostars-2 selezionati, utilizzando la dotazione Eurostars-2 nazionale che le è stata assegnata.
  13. Il Programma comune Eurostars-2 deve essere implementato:–conformemente alla decisione 553/2014/UE e all’Accordo di delega – stipulato tra la Commissione europea, a nome dell’Unione europea, e l’ESE – che definisce le funzioni di esecuzione affidate all’ESE nell’ambito del Programma comune Eurostars-2 e stabilisce i diritti e gli obblighi nonché i termini e le condizioni per la loro attuazione;–in base ai piani di lavoro annuali.

Pertanto, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 Campo di applicazione

Nell’ambito del Programma comune Eurostars-2, il presente Accordo è inteso a definire i termini e le condizioni per:

  1. l’attuazione del Programma comune Eurostars-2 in base ai piani di lavoro annuali e conformemente alla decisione 553/2014/UE nonché all’Accordo di delega sottoscritto tra la Commissione europea, a nome dell’Unione europea, e l’ESE, in cui sono definite le funzioni di esecuzione affidate all’ESE e stabiliti i diritti e gli obblighi nonché i termini e le condizioni per l’attuazione;
  2. le responsabilità dell’ESE e degli organismi di finanziamento nazionali, conformemente alle regole, agli obiettivi e alle modalità di implementazione, tra cui la policy sui Diritti di proprietà intellettuale (DPI) per il programma Eurostars-2;
  3. le norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell’UE, tra cui lo stanziamento e l’utilizzo di tale contributo devoluto all’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse)8 in seguito ai versamenti effettivi degli aiuti finanziari ai partecipanti a Eurostars-2, i controlli dei fondi, il recupero di qualsiasi pagamento indebitamente effettuato e un’adeguata protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea;
  4. le tappe per una maggiore integrazione e sincronizzazione dei programmi nazionali concordati dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 in consultazione con la Commissione europea, tra cui un accorciamento dei tempi necessari per l’ottenimento di sovvenzioni ai sensi del regolamento finanziario n. 966/2012 e delle norme in materia di partecipazione.

Art. 2 Definizioni

  1. Per «decisione di aggiudicazione» si intende la decisione presa dal gruppo ad alto livello e implementata dall’ESE per approvare l’elenco finale dei progetti Eurostars-2 ed erogare il contributo finanziario dell’Unione per il cofinanziamento di progetti ammissibili alla ricezione di tale contributo.
  2. Per «piano di lavoro annuale» si intende un obbligo descritto nell’articolo 9 della decisione 553/2014/UE, secondo cui «Eurostars-2 è attuato in base ai piani di lavoro annuali.» Il piano di lavoro annuale deve essere adottato dal Segretario generale dell’ESE ai sensi dell’accordo preliminare del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione europea. In quanto tale, è altresì parte integrante dell’Accordo sul trasferimento dei fondi sottoscritto su base annuale tra l’ESE e la Commissione europea.
  3. Per «coordinatore nazionale di progetto EUREKA» si intende il referente nazionale.
  4. Per «gruppo ad alto livello Eurostars-2» si intende l’organismo incaricato di sorvegliare l’attuazione del Programma comune Eurostars-2, in particolare per quanto riguarda la nomina dei membri del gruppo consultivo di Eurostars-2, l’approvazione delle procedure operative per l’esecuzione del Programma comune Eurostars-2, l’approvazione della pianificazione dei bandi e la relativa dotazione finanziaria, nonché l’approvazione della graduatoria dei progetti Eurostars-2 da finanziare.
  5. Per «partecipante a Eurostars-2» si intende una persona giuridica che partecipa a un progetto Eurostars-2.
  6. Per «progetto Eurostars-2» si intende un progetto selezionato in seguito al bando e alla valutazione centralizzata emessa dall’ESE conformemente al Programma comune Eurostars-2 e inclusa nell’elenco finale dei progetti Eurostars-2 approvati dalla decisione di aggiudicazione.
  7. Per «regolamento finanziario» si intende il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 20129, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, come emendato fino alla sottoscrizione del presente Accordo.
  8. Per «comitato di valutazione indipendente (Independent Evaluation Panel, IEP)» si intende il comitato incaricato di rivedere e mettere in graduatoria le candidature ricevute in seguito al bando lanciato dall’ESE, in base a criteri predefiniti.
  9. Per «DPI» si intendono i diritti di proprietà intellettuale.
  10. Per «partecipante principale» si intende una PMI che svolge attività di ricerca e sviluppo nell’ambito di un progetto Eurostars-2.
  11. Per «tappe» si intendono:–«gli obiettivi operativi minimi nonché le tappe nazionali progressive» di cui alla decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;–«l’obiettivo del finanziamento» e «le tappe nazionali progressive» definiti nel «documento di Budapest Eurostars-2: 2014-2020» approvato durante la conferenza ministeriale EUREKA del 22 giugno 2012 a Budapest;–«le tappe progressive» stabilite in maggiore dettaglio nelle «Linee guida generali di implementazione di Eurostars (2014-2020)» approvate dal gruppo ad alto livello ad Ankara nel giugno 2013.
  12. Concretamente, per gli organismi di finanziamento nazionali valgono le seguenti tappe:(a)tempo medio per la firma del contratto non superiore a 7 mesi rispetto alla data limite (CoD);(b)un pareggio di bilancio da parte dell’organismo di finanziamento nazionale e della Commissione europea per garantire il finanziamento dei primi 50 progetti tra quelli al di sopra della soglia;(c)un pareggio di bilancio da parte dell’organismo di finanziamento nazionale e della Commissione europea per garantire il finanziamento del 50–75 % dei progetti al di sopra della soglia;(d)un metodo comune di sostenibilità finanziaria, definito in base a una proposta approvata dal gruppo di implementazione nazionale;(e)un sistema di resoconto comune, basato su una proposta approvata dal gruppo di implementazione nazionale e tenendo conto delle esigenze nazionali.
  13. Per «gruppo di implementazione nazionale» si intende uno degli organismi della governance di Eurostars-2, composto dai rappresentanti degli organismi di finanziamento nazionali responsabili dell’attuazione del programma a livello nazionale. I suoi compiti consistono nel:–definire in maggiore dettaglio e implementare le «tappe»;–monitorare l’implementazione delle «tappe» da parte degli organismi di finanziamento nazionali.
  14. Per «tabella di marcia nazionale» si intende una tabella di marcia che deve essere stabilita da ciascun organismo di finanziamento nazionale per la realizzazione delle tappe nazionali.
  15. Per «piccole e medie imprese (PMI)» si intendono le microimprese, piccole e medie imprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 200310.
  16. Per «PMI che svolge attività di R&S» si intende una PMI che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:(a)reinveste almeno il 10 % del proprio fatturato in attività di ricerca e sviluppo;(b)dedica almeno il 10 % dei propri equivalenti tempo pieno ad attività di ricerca e sviluppo;(c)ha almeno cinque equivalenti tempo pieno (per PMI con max. 100 equivalenti tempo pieno) impegnati in attività di ricerca e sviluppo;(d)oppure ha almeno 10 equivalenti tempo pieno (per PMI con oltre 100 equivalenti tempo pieno) impegnati in attività di ricerca e sviluppo.
  17. Per «norme in materia di partecipazione» si intende il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 201311, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006.
  18. Per «tempo per la firma del contratto» si intende il tempo trascorso tra la data limite (CoD) e la data in cui la decisione di sovvenzione da parte dell’organismo di finanziamento nazionale è notificata al partecipante. Nella decisione n. 553/2014/UE e nei regolamenti UE viene anche definito «tempo per la concessione di sovvenzioni».

Art. 3 Entrata in vigore e durata

Il presente Accordo entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017, sostituendo in quella data l’Accordo di partenariato del 16 dicembre 2016 12 tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato di EUREKA, che copre il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. Le funzioni affidate all’ESE e ad Innosuisse sono da implementare entro il 31 dicembre 2025. Le disposizioni relative a revisioni contabili e verifiche, riservatezza, pubblicazioni e proprietà intellettuale restano valide dopo la scadenza o la cessazione del presente Accordo, nella misura necessaria secondo i termini di quest’ultimo 13 , per consentire alle Parti di perseguire i rimedi e le prestazioni indicati nelle succitate disposizioni. Il periodo di validità del presente Accordo può essere prorogato con l’approvazione scritta di entrambe le Parti. Le spese relative alle sovvenzioni concesse ai progetti Eurostars-2 selezionati allo scadere del CoD 7 dell’Eurostars-2 e i successivi bandi organizzati nell’ambito di Eurostars-2 fino al 2020 possono essere rimborsate conformemente ai termini e alle condizioni del presente Accordo. I costi di valutazione dei progetti del CoD 6 dell’Eurostars-2 sono finanziati conformemente alle condizioni dell’Accordo di partenariato datato 15 aprile 2015 tra l’ESE e il Consiglio federale svizzero che copre il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Il presente Accordo resta in vigore e continua a produrre i propri effetti sino al verificarsi di uno di questi eventi (vale il primo in ordine cronologico):

  1. la relativa cessazione conformemente a quanto previsto dall’articolo 21 – Sospensione e risoluzione dell’Accordo; oppure
  2. il completo adempimento di tutti gli obblighi assunti dalle Parti ai sensi del presente Accordo.

Per il CoD 6 dell’Eurostars-2, gli accordi di sovvenzione sono parte integrante del piano di lavoro annuale 2016, ma vengono pubblicati dopo il 1° gennaio 2017. In base alle norme in materia di partecipazione della Svizzera a Orizzonte 2020, sono in linea di principio ammissibili anche per quanto riguarda i rimborsi conformemente ai termini e alle condizioni del presente Accordo. Devono tuttavia essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. approvazione del piano di lavoro annuale 2016 Eurostars-2 da parte del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione europea;
  2. firma degli accordi di sovvenzione dopo il 1° gennaio 2017.

Sezione I Le responsabilità dell’ESE e degli organismi di finanziamento nazionali

Art. 4 Obblighi di Innosuisse e dell’ESE

  1. Obblighi generali di Innosuisse
  2. Innosuisse si impegna a:
  3. agire conformemente a tutti gli obblighi legali ai sensi del diritto nazionale e internazionale applicabile14;
  4. garantire che le sovvenzioni siano assegnate conformemente alle norme in materia di partecipazione e alla decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»). Gli accordi di sovvenzione devono essere sottoscritti dall’organismo di finanziamento nazionale entro il 31 agosto 202115 oppure oltre tale data in casi eccezionali e debitamente giustificati ai sensi dell’articolo 20(3) delle norme in materia di partecipazione;
  5. utilizzare i propri modelli di accordo di sovvenzione, purché le disposizioni di questi ultimi siano conformi alle norme in materia di partecipazione o alle regole di finanziamento nazionali applicabili ai sensi dell’articolo 8 della decisione n. 553/2014/UE e consentano alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti di esercitare i propri diritti in conformità all’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini.
  6. Obblighi finanziari di Innosuisse
  7. Innosuisse si impegna a:
  8. contribuire annualmente al finanziamento del Programma Eurostars-2 conformemente alla Lettera di impegno della Svizzera indirizzata al direttore generale della DG Ricerca e Innovazione della Commissione europea (allegato 1);
  9. sostenere finanziariamente i partecipanti ammissibili a Eurostars-2, escluse le persone fisiche, utilizzando la dotazione Eurostars-2 nazionale che le è stata assegnata conformemente alla decisione di aggiudicazione approvata dal gruppo ad alto livello dell’Eurostars-2 e alle relative regole di finanziamento nazionali applicabili prestabilite;
  10. astenersi dal garantire aiuti finanziari ai partecipanti a Eurostars-2 prima che la sottoscrizione di un accordo consortile da parte di tutti i partecipanti al progetto sia convalidata dall’ESE;
  11. adoperarsi il più possibile per trovare ulteriori finanziamenti16 per i propri partecipanti a Eurostars-2 in caso di esaurimento della dotazione Eurostars-2 assegnata a livello nazionale, in linea con le tappe nazionali;
  12. fornire informazioni all’ESE riguardanti la disponibilità di finanziamenti per progetti classificati al di sopra della soglia di qualità entro un massimo di cinque settimane dalla pubblicazione della graduatoria:–entro due settimane, confermare lo stanziamento della dotazione assegnata per finanziare i partecipanti al progetto secondo l’ordine della graduatoria,–entro le tre settimane successive, se la dotazione assegnata è esaurita, confermare la disponibilità di finanziamenti aggiuntivi o alternativi, tra cui l’autofinanziamento, per i partecipanti al progetto.
  13. effettuare controlli sui destinatari conformemente alla legislazione nazionale, includendo, se del caso, controlli in loco su campioni di transazioni rappresentativi e basati sul rischio per garantire che le transazioni in questione siano legali e regolari e che le azioni finanziate attraverso le dotazioni dell’UE siano effettivamente e correttamente realizzate e implementate. Innosuisse informerà l’ESE al riguardo;
  14. evitare doppi finanziamenti da altre fonti di finanziamento dirette o indirette dell’Unione europea (quali i fondi strutturali e i fondi di investimento dell’Unione europea) e, nello specifico, dal programma Orizzonte 2020, per la stessa attività. Negli accordi di sovvenzione tra Innosuisse e i partecipanti a Eurostars-2 deve pertanto essere inclusa una disposizione specifica in merito;
  15. garantire che il proprio sostegno finanziario nazionale ai partecipanti a Eurostars-2 – ammissibili al cofinanziamento del contributo dell’UE nell’ambito di Orizzonte 2020 – non contenga finanziamenti dell’UE provenienti da altre fonti dirette o indirette (quali i fondi strutturali e i fondi di investimento dell’Unione europea) e rispetti i principi stabiliti dall’articolo 109 del regolamento finanziario (trasparenza, parità di trattamento, non retroattività, cofinanziamento non cumulativo e senza scopo di lucro);
  16. eseguire il controllo dell’idoneità finanziaria dei candidati sotto il coordinamento dell’ESE, per garantire che i partecipanti a Eurostars-2 dispongano delle risorse necessarie per portare avanti il proprio impegno nel progetto Eurostars-2;
  17. garantire che i regimi nazionali di finanziamento che partecipano al programma Eurostars-2 siano conformi ai comuni criteri di ammissibilità per Eurostars-2. Tali regimi non devono essere in contraddizione con la decisione n. 553/2014/UE e, in particolare, con il relativo allegato I, o di natura tale da compromettere la reputazione della Commissione europea;
  18. trasmettere all’ESE le regole di finanziamento del programma nazionale di Innosuisse in questione e garantirne il pieno rispetto, nonché i criteri di ammissibilità per i costi.
  19. Obblighi di Innosuisse nei confronti dei partecipanti a Eurostars-2
  20. Innosuisse si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per garantire quanto segue:
  21. Ammissibilità dei partecipanti – I partecipanti a Eurostars-2 sono soggetti ammissibili al Programma comune Eurostars-2 ai sensi della decisione n. 553/2014/UE e dispongono di finanziamenti stabili e sufficienti per mantenere la propria attività durante l’intera partecipazione al progetto Eurostars-2.
  22. Diritti di proprietà intellettuale (DPI) – I progetti del Programma comune Eurostars-2 selezionato vengono realizzati conformemente agli articoli 41-49 delle norme in materia di partecipazione17 oltre ai requisiti nazionali. Nell’accordo di sovvenzione tra Innosuisse e i partecipanti dovrebbero essere incluse disposizioni specifiche in materia di DPI.
  23. Modifiche di progetto – Il partecipante principale si impegna a informare immediatamente Innosuisse, il coordinatore nazionale del progetto EUREKA e l’ESE circa eventuali modifiche significative apportate durante l’esecuzione del progetto Eurostars-2 in termini di obiettivi, durata, bilancio e composizione del consorzio, e ne richiede l’approvazione preventiva da parte dell’ESE.
  24. Accordo consortile – Tutti i partecipanti a un progetto Eurostars-2 sottoscrivono un accordo consortile.
  25. Lo scopo di tale accordo è di trattare in dettaglio la questione dei DPI, soprattutto per quanto riguarda l’identificazione del contesto del progetto, la proprietà dei risultati, i diritti di utilizzo, divulgazione e accesso, sia per l’esecuzione dei progetti sia per la fase operativa, in base all’approccio adottato conformemente alle norme in materia di partecipazione del programma Orizzonte 2020 oltre ai requisiti nazionali.
  26. Resoconto dei partecipanti in merito al progetto – Su richiesta dell’ESE, i partecipanti al progetto Eurostars-2 si impegnano a trasmettere (i) durante la fase di realizzazione, informazioni precise inerenti all’avanzamento del progetto e (ii) nei 3 anni successivi alla conclusione del progetto, informazioni precise inerenti all’utilizzo dei risultati conseguiti.
  27. Storia di successo – I partecipanti vengono informati sul fatto che l’ESE, con il consenso dei partecipanti stessi, ha il diritto di utilizzare qualsiasi progetto Eurostars-2 come caso di studio o storia di successo per promuovere il Programma comune Eurostars-2.
  28. Diritto di svolgere revisioni contabili e indagini ex post sui partecipanti – L’ESE, la Commissione europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti hanno facoltà di svolgere revisioni contabili e indagini ex post sui partecipanti, conformemente all’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini, per un periodo massimo di due anni dopo il pagamento del saldo.
  29. Valutazione dell’etica – I partecipanti si impegnano ad implementare i requisiti specifici stabiliti nell’ambito della valutazione dell’etica e a garantire la conformità ai regolamenti in vigore per i progetti Orizzonte 2020. L’ESE e la Commissione europea hanno la facoltà di effettuare, in qualunque momento, controlli e revisioni contabili sul follow-up di tali requisiti, conformemente all’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini.
  30. Obblighi di Innosuisse in termini di informazioni e resoconti
  31. Innosuisse trasmette all’ESE, con cadenza annuale, le informazioni relative alla propria dotazione assegnata per ogni CoD, nell’ambito della preparazione dei piani di lavoro annuali Eurostars-2.
  32. Dichiarazione di impegno – Innosuisse trasmette all’ESE una «Dichiarazione di impegno» sottoscritta dal proprio rappresentante legale (cfr. modello nell’allegato 2 intitolato «Dichiarazione di impegno») entro un termine massimo di 12 mesi dal CoD corrispondente, specificando l’elenco dei partecipanti ai progetti Eurostars-2 per cui è stato pianificato un sostegno finanziario, l’importo massimo totale del sostegno finanziario previsto e la data di notifica della decisione di sovvenzione. Gli importi devono essere dichiarati in valuta nazionale. Verrà applicato il tasso di conversione di cui all’articolo 15.2 – Tasso di conversione. La «Dichiarazione di impegno» deve anche includere, quale parte integrante, una dichiarazione di affidabilità (cfr. allegato 2 «Modello per la «Dichiarazione di impegno») sottoscritta dal legale rappresentante di Innosuisse.
  33. Nel caso in cui non riceva la «Dichiarazione di impegno» di Innosuisse entro il termine stabilito, l’ESE non stanzierà alcun contributo dell’UE per i partecipanti al progetto, a meno che il ritardo non sia debitamente giustificato da Innosuisse e approvato dall’ESE.
  34. Dichiarazione di spesa – Innosuisse deve trasmettere all’ESE una richiesta di versamento del contributo dell’UE mediante una «Dichiarazione di spesa», su base annuale o semestrale. Tale dichiarazione deve recare l’importo e la data di ciascuna transazione finanziaria effettuata per i partecipanti ai progetti Eurostars-2. Gli importi devono essere dichiarati in valuta nazionale. Verrà applicato il tasso di conversione di cui all’articolo 15.2 – Tasso di conversione. Il documento deve inoltre contenere una dichiarazione sottoscritta da un legale rappresentante di Innosuisse in cui si attesta che quest’ultima ha ottenuto ragionevole garanzia sul fatto che i costi indicati dai beneficiari sono corretti e risultano ammissibili nonché sul fatto che, per ciascuna informazione riguardante le transazioni finanziarie eseguite, Innosuisse mette a disposizione dell’ESE, su richiesta, opportuni giustificativi dei pagamenti realmente avvenuti, tra cui estratti conto bancari e registrazioni contabili (cfr. allegato 3 «Modello per la Dichiarazione di spesa»).
  35. Innosuisse si impegna a trasmettere all’ESE informazioni puntuali sulle ultime transazioni finanziarie effettuate a beneficio dei partecipanti ai progetti Eurostars-2 entro 12 mesi dalla richiesta dell’ESE di ricevere le relazioni finali sulla conclusione del progetto Eurostars-2.
  36. In caso di mancata ricezione entro il termine stabilito, l’ESE non stanzierà alcun ulteriore contributo dell’UE a beneficio dei partecipanti coinvolti nel progetto, a meno che il ritardo non sia debitamente giustificato di Innosuisse e approvato dall’ESE.
  37. Resoconto sui progressi verso le tappe nazionali – Innosuisse si impegna a trasmettere le informazioni necessarie per la valutazione annuale e intermedia delle tappe nazionali come definite nell’articolo 2 – Definizioni. Tali informazioni devono includere:–una spiegazione nel caso in cui il tempo per la firma del contratto superi il valore medio di 7 mesi rispetto al CoD, al fine di consentire all’ESE di provvedere ai regolari resoconti nei confronti del gruppo di implementazione nazionale, del gruppo ad alto livello e della Commissione europea;–qualsiasi modifica alla tabella di marcia nazionale, con eventuale descrizione aggiornata del processo nazionale di finalizzazione della decisione di sovvenzione;–un piano di contenimento, laddove richiesto dall’ESE.
  38. Relazioni aggiuntive – Innosuisse è chiamata a trasmettere all’ESE le informazioni necessarie per la revisione continua e sistematica da parte della Commissione europea del programma specifico e del programma Orizzonte 2020 nonché per l’analisi e la valutazione dell’impatto generato dalle attività dell’Unione europea. Tali dati possono essere richiesti per tutta la durata del Programma comune Eurostars-2 e fino a cinque anni dopo la sua conclusione.
  39. Innosuisse si impegna inoltre a trasmettere all’ESE una copia della relazione di valutazione durante o dopo lo svolgimento di un’analisi dell’impatto legato alla realizzazione di Eurostars-2 a livello nazionale.
  40. Documenti rivisti – Dopo aver ricevuto i documenti di cui all’articolo 4.4 – Obblighi di Innosuisse in termini di informazioni e resoconti, l’ESE ha facoltà di:(a)richiedere informazioni aggiuntive inerenti al contenuto dei documenti. Innosuisse si impegna a trasmettere le informazioni richieste entro 15 giorni civili dalla richiesta o entro l’eventuale termine specifico stabilito con l’ESE;(b)richiedere la trasmissione dei documenti rivisti. Innosuisse si impegna a trasmettere i documenti rivisti entro il termine definito dall’ESE nella richiesta o entro l’eventuale termine specifico stabilito con l’ESE.
  41. Controlli e revisioni contabili
  42. Quadro di controllo interno – Innosuisse si impegna a garantire meccanismi di gestione e di controllo adeguati, e nello specifico a:(a)utilizzare un sistema contabile che fornisca tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;(b)adottare misure idonee volte a prevenire, rilevare ed eliminare irregolarità e frodi;(c)definire e garantire il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;(d)accettare l’assoggettamento a una revisione contabile esterna indipendente, eseguita in conformità ai principi di revisione riconosciuti a livello internazionale da parte di un servizio di revisione contabile indipendente sul piano funzionale.
  43. Autovalutazione delle disposizioni di Innosuisse in materia di garanzia/controllo interno – Innosuisse si impegna a trasmettere all’ESE un’autovalutazione delle proprie disposizioni interne in materia di garanzia e controllo, elaborate conformemente alle linee guida fornite dall’ESE. Le autovalutazioni verranno richieste su base ciclica, a intervalli compresi tra due e quattro anni. La tempistica esatta verrà stabilita dal Segretariato ESE per ogni organismo di finanziamento nazionale sulla base dell’ultima valutazione sulla solidità delle disposizioni dell’organismo in questione. (a)L’autovalutazione coprirà una determinata gamma di settori quali:–disposizioni in materia di controllo interno–convalida delle richieste dei partecipanti–disposizioni in materia di pagamenti–disposizioni in materia di lotta contro la frode–disposizioni in materia di revisione contabile.(b)L’autovalutazione deve includere una revisione formale da parte di un revisore indipendente e un rapporto di audit. La revisione deve essere effettuata in conformità ai punti seguenti:–condizioni contrattuali formali determinate dall’ESE–procedure concordate («Agreed upon procedures») ai sensi dell’ISRS 4400–codice deontologico dei contabili professionisti («Code of Ethics for Professional Accountants»).La prima autovalutazione deve essere trasmessa all’ESE entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo bilaterale.(c)L’ESE effettuerà un’analisi dell’autovalutazione e del rapporto di audit e avrà il diritto di richiedere ad Innosuisse ulteriori prove per la verifica su base documentale.(d)Negli anni che intercorrono tra le autovalutazioni formali, Innosuisse si impegna a comunicare all’ESE se sono state apportate modifiche significative alle proprie disposizioni in materia di garanzia. Innosuisse si impegna altresì a informare annualmente l’ESE riguardo a frodi o irregolarità riscontrate.
  44. Certificazione annua delle spese – Innosuisse si impegna a informare annualmente l’ESE circa le spese sostenute per le sovvenzioni ai partecipanti. Inoltre riceverà un rapporto stilato da un revisore contabile indipendente in merito alla certificazione delle spese. La revisione contabile sarà incentrata principalmente sui seguenti aspetti:–la concordanza fra i dati del sistema contabile principale e la rilevazione dell’importo totale destinato alle sovvenzioni Eurostars;–la conformità delle sovvenzioni versate ai beneficiari di Eurostars-2 rispetto alle regole di finanziamento nazionali.
  45. Questo controllo ai fini della certificazione verrà effettuato in conformità ai punti seguenti:–condizioni contrattuali formali determinate dall’ESE;–procedure concordate («Agreed upon procedures») ai sensi dell’ISRS 4400;–codice deontologico dei contabili professionisti («Code of Ethics for Professional Accountants»).
  46. Controlli in loco da parte dell’ESE – L’ESE prenderà in considerazione i risultati:–delle autovalutazioni;–dei controlli ai fini della certificazione;–di qualsiasi altro giustificativo.
  47. L’ESE si pronuncerà quindi in merito alla necessità di eseguire ulteriori controlli in loco approfonditi a livello degli organismi di finanziamento nazionali. I controlli in loco saranno basati sul rischio e incentrati principalmente sugli organismi di finanziamento nazionali con disposizioni in materia di controllo meno efficaci. L’ESE si riserva il diritto di effettuare controlli in loco dettagliati su qualsiasi organismo di finanziamento nazionale conformemente a quanto previsto dall’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini.
  48. L’ESE fornirà ulteriori linee guida dettagliate sulla natura delle autovalutazioni, delle revisioni contabili e dei rapporti di audit illustrativi.
  49. Tenuta dei registri contabili – Innosuisse si impegna a conservare tutti i documenti originali, soprattutto le registrazioni contabili e fiscali archiviate su qualunque supporto adeguato, inclusi gli originali digitalizzati se autorizzati dalla legislazione nazionale e conformemente alle condizioni ivi stabilite, per un periodo di cinque anni a decorrere dal pagamento del saldo. Nel caso in cui siano in corso revisioni contabili, ricorsi, contenziosi o azioni giudiziarie riguardanti l’Accordo, Innosuisse si impegna a conservare i documenti fino alla conclusione di tali procedure.
  50. Informazioni – Innosuisse si impegna altresì a informare tempestivamente l’ESE circa:(a)eventuali modifiche sostanziali inerenti ai propri sistemi e alle proprie regole o procedure riguardanti la gestione dei fondi dell’UE;(b)eventuali modifiche sostanziali inerenti alla propria situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà;(c)eventuali frodi o irregolarità di cui sia venuta a conoscenza, situazioni che potrebbero darvi luogo ed eventuali misure in questo ambito;(d)qualsiasi evento che possa minare gli interessi finanziari dell’UE;(e)qualsiasi evento che possa ritardare o compromettere le prestazioni di Innosuisse nell’ambito del presente Accordo.
  51. Documenti rivisti – Dopo aver ricevuto i documenti di cui all’articolo 4.5 – Controlli e revisioni contabili, l’ESE ha facoltà di:(a)richiedere informazioni aggiuntive inerenti al contenuto dei documenti. Innosuisse si impegna a trasmettere le informazioni richieste entro 15 giorni civili dalla richiesta o entro un eventuale termine specifico stabilito con l’ESE;(b)richiedere la trasmissione dei documenti rivisti. Innosuisse si impegna a trasmettere i documenti rivisti entro il termine definito dall’ESE nella richiesta o entro un eventuale termine specifico stabilito con l’ESE.
  52. Obblighi in termini di prestazioni da parte dell’ESE
  53. Funzioni di esecuzione– Nella «decisione Eurostars-2», gli Stati partecipanti si sono accordati sulla nomina di ESE in qualità di struttura d’implementazione per Eurostars-2. In linea con l’Accordo di delega sottoscritto tra la Commissione europea e l’ESE, a quest’ultimo viene affidata la gestione del contributo dell’UE unitamente alle seguenti funzioni di esecuzione:
  54. gestire le seguenti fasi del ciclo di vita dei progetti del Programma comune Eurostars-2: pubblicazione del bando su siti web designati a tal fine, trasmissione di informazioni ai candidati, ricezione delle proposte, verifica centrale dei criteri di ammissibilità, verifica centrale della capacità operativa, valutazione centrale e graduatoria rispetto ai criteri di assegnazione, valutazione etica secondo gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1290/2013 inerente alle norme di partecipazione, controlli e revisioni contabili conformemente all’articolo 18 – Controlli, revisioni contabili e indagini, analisi della valutazione, comunicazione di informazioni agli organismi di finanziamento nazionali sul risultato della valutazione, esecuzione del monitoraggio dell’accordo di sovvenzione mediante resoconti e revisioni contabili sul progetto ad opera degli organismi di finanziamento nazionali;
  55. garantire la ricezione, lo stanziamento e il monitoraggio del contributo dell’UE;
  56. raccogliere le informazioni necessarie dagli organismi di finanziamento nazionali per il trasferimento del contributo dell’UE;
  57. promuovere Eurostars-2 e garantire che tutti i partecipanti potenziali abbiano a disposizione informazioni e linee guida sufficienti;
  58. trasmettere al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e alla Commissione europea resoconti sul programma Eurostars-2 e informare la rete EUREKA in merito alle attività svolte;
  59. stabilire e mantenere gli accordi bilaterali con gli organismi di finanziamento nazionali nonché i contratti con gli esperti che valutano le candidature Eurostars-2;
  60. preparare il piano di lavoro annuale di Eurostars-2 e adottarlo in base all’accordo preliminare del gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e della Commissione europea.
  61. Obblighi nei confronti di Innosuisse
  62. L’ESE si impegna a:
  63. adottare le disposizioni necessarie per comunicare ad Innosuisse la decisione di aggiudicazione presa dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 entro 4 mesi dal rispettivo CoD;
  64. implementare la decisione di aggiudicazione presa dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 a ricezione avvenuta della «Dichiarazione di impegno» da parte dell’organismo di finanziamento nazionale come riportato nell’articolo 12 – Condizioni per lo stanziamento del contributo dell’UE;
  65. effettuare i versamenti previsti dal contributo dell’UE entro un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di Innosuisse, come indicato nell’articolo 15 – Disposizioni finanziarie;
  66. informare Innosuisse su qualunque modifica apportata a un progetto e chiedere la sua consulenza qualora pervenga una richiesta di modifiche sostanziali;
  67. curare la base di dati del progetto Eurostars, aggiornarla e garantirne l’accesso ad Innosuisse;
  68. supportare Innosuisse con richieste di dati e statistiche;
  69. trasmettere ad Innosuisse una copia della relazione di valutazione durante o dopo lo svolgimento di un’analisi dell’impatto legato alla realizzazione di Eurostars-2;
  70. adottare misure efficaci per evitare doppi finanziamenti da altre fonti di finanziamento dell’Unione europea, e nello specifico dal programma Orizzonte 2020, per le stesse attività;
  71. collaborare con la Commissione europea per verificare, mediante l’accesso alla base centrale di dati sull’esclusione, se i candidati (o le persone che dispongono di poteri di rappresentanza, presa di decisioni o controllo su di essi) siano stati oggetto di una sentenza con forza di res judicata per frode, corruzione, coinvolgimento in un’organizzazione criminale, riciclaggio di denaro o qualsiasi altra attività illegale, laddove un tale comportamento sia risultato lesivo nei confronti degli interessi finanziari dell’UE e trasmettere tali informazioni ad Innosuisse.

Art. 5 Conflitto di interessi

Innosuisse si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi rischio di conflitto di interessi e a informare tempestivamente l’ESE su qualsiasi situazione che costituisca o possa portare a un conflitto di interessi. Tali conflitti possono scaturire in particolare da interessi economici, affinità politiche o nazionali, legami familiari o emotivi, oppure da qualsiasi altro interesse comune tale da poter pregiudicare l’imparziale e obiettivo adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo. L’ESE si riserva il diritto di accertare che i provvedimenti adottati siano adeguati e potrà esigere provvedimenti supplementari entro un termine stabilito.

Art. 6 Visibilità dei finanziamenti dell’UE

Se è presente un altro logo, l’emblema dell’UE deve avere adeguato risalto. Per assolvere i propri obblighi stabiliti dal presente articolo, Innosuisse è autorizzata a utilizzare l’emblema dell’UE, senza dover prima ottenere il consenso da parte della Commissione europea. Ciò, tuttavia, non garantisce un diritto di utilizzo esclusivo. Innosuisse, inoltre, non si appropria dell’emblema dell’UE o di qualsiasi marchio o logo simile, né mediante registrazione né con qualsiasi altro mezzo. Qualsiasi comunicazione o pubblicazione inerente all’implementazione del programma Eurostars-2, redatta da Innosuisse in qualunque forma e con qualsiasi mezzo, dovrà far presente che esprime soltanto l’opinione dell’autore e che la Commissione europea declina ogni responsabilità per l’uso delle informazioni ivi contenute. Innosuisse si impegna a verificare che le succitate disposizioni siano implementate anche dai partecipanti a Eurostars-2.

In qualunque comunicazione o pubblicazione inerente al Programma comune Eurostars-2 (inclusi formati elettronici, social media ecc.), Innosuisse si impegna a riportare quanto segue:

  1. un’indicazione del sostegno dell’UE;
  2. l’emblema dell’UE; e
  3. il seguente testo:
  4. «Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal Programma comune Eurostars-2 con il contributo del programma di ricerca e innovazione dell’Unione europea Orizzonte 2020.»

Art. 7 Pubblicazione delle informazioni e trattamento dei dati personali

Innosuisse adotta le disposizioni necessarie per consentire all’ESE di pubblicare sul proprio sito web le informazioni sui beneficiari dei fondi dell’UE, con dovuta attenzione ai requisiti di riservatezza e protezione dei dati personali: nome e località del beneficiario, importo assegnato, natura e scopo della misura. Per località si intende, per le persone giuridiche, il relativo indirizzo. Le informazioni potrebbero non essere pubblicate nel caso in cui la loro divulgazione rischi di minacciare i diritti e le libertà nell’ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali o gli interessi commerciali dei beneficiari. Tale disposizione dovrebbe essere applicata anche alle altre informazioni pubblicate dall’ESE su richiesta della Commissione europea volte a garantire la visibilità dell’azione dell’Unione europea. La Commissione europea è autorizzata a pubblicare le informazioni pertinenti direttamente sul proprio sito web. Laddove l’implementazione delle funzioni affidate richieda il trattamento di dati personali da parte dell’ESE, questi ultimi devono essere elaborati conformemente al regolamento n. 45/2001 18 . Le persone i cui dati vengono trattati hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla Sezione 5 del regolamento (CE) n. 45/2001. Essi comprendono, tra l’altro, il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica dei dati imprecisi o incompleti. Tali persone devono avere altresì il diritto di ricorrere, in qualsiasi momento, al Garante europeo della protezione dei dati (European Data Protection Supervisor, EDPS). Innosuisse garantisce un trattamento dei dati personali conforme a quanto previsto dagli accordi di sovvenzione, nel pieno rispetto del diritto nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

  1. Pubblicazione delle informazioni
  1. Trattamento dei dati personali da parte dell’ESE e da Innosuisse
  1. Trattamento dei dati personali da parte dei beneficiari

Innosuisse si impegna a garantire che i beneficiari:

  1. trattino i dati personali nell’ambito del proprio accordo o contratto di sovvenzione in conformità al diritto nazionale e internazionale applicabile in materia di protezione dei dati (autorizzazioni e requisiti di notifica inclusi);
  2. dispongano di un accesso personale solo ai dati strettamente necessari per l’implementazione, la gestione e il monitoraggio del proprio accordo o contratto di sovvenzione;
  3. informino il personale i cui dati personali vengono raccolti e trattati dall’ESE o da Innosuisse.

Sezione II Tappe

Art. 8 Disposizioni generali

Innosuisse approva le tappe di cui all’articolo 2 – Definizioni. Innosuisse si adopererà per raggiungere le tappe previste entro il termine intermedio del programma Eurostars-2 nel 2017. Innosuisse trasmette all’ESE una tabella di marcia per il raggiungimento delle tappe in base a un modello fornito dallo stesso ESE. La tabella di marcia comprende una descrizione del processo nazionale di finalizzazione della decisione di sovvenzione.

Art. 9 Tempo per la firma del contratto

Il tempo per la firma del contratto verrà monitorato dall’ESE in base alla «Dichiarazione di impegno» trasmessa da Innosuisse per ciascun CoD conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4.4 – Obblighi di Innosuisse in termini di informazioni e resoconti. Occorre perseguire una riduzione del tempo per la firma del contratto in applicazione del «documento di Budapest Eurostars 2: 2014–2020» approvato durante la conferenza ministeriale EUREKA del 22 giugno 2012 a Budapest, delle «Linee guida generali di implementazione di Eurostars (2014–2020)» approvate dal gruppo ad alto livello ad Ankara nel giugno 2013, del regolamento finanziario n. 966/2012 e delle norme in materia di partecipazione.

L’ESE e Innosuisse intraprendono iniziative comuni volte a garantire un tempo medio per la firma del contratto non superiore a 7 mesi:

  1. l’ESE compirà tutti gli sforzi necessari per garantire che i risultati del finanziamento siano comunicati ai partecipanti dei progetti Eurostars-2 selezionati e ad Innosuisse entro 4 mesi dal CoD;
  2. Innosuisse compirà tutti gli sforzi necessari per garantire che le decisioni di sovvenzione relative ai partecipanti al progetto siano finalizzate entro 3 mesi dalla comunicazione dei risultati del finanziamento da parte dell’ESE.

Art. 10 Partecipazione agli incontri del gruppo di implementazione nazionale

Innosuisse designerà il o i propri rappresentanti in seno al gruppo di implementazione nazionale, che si riuniranno almeno una volta l’anno e conferiranno un mandato per la propria partecipazione.

L’obiettivo del gruppo di implementazione nazionale consiste nel:

  1. definire in maggiore dettaglio e implementare le tappe;
  2. monitorare l’implementazione delle tappe da parte degli organismi di finanziamento nazionali.

Art. 11 Resoconti e valutazione delle tappe

L’ESE trasmetterà almeno una volta all'anno al gruppo ad alto livello di Eurostars-2 i resoconti inerenti alle tappe, elaborati sulla base del monitoraggio delle tabelle di marcia degli organismi di finanziamento nazionali all’interno del gruppo di implementazione nazionale; verrà inoltre comunicato lo stato delle tappe, incluso il tempo per la firma del contratto. Nel 2017 verrà eseguita una valutazione inerente alla realizzazione delle tappe. Laddove necessario, l’ESE farà visita ad Innosuisse per proporre miglioramenti sulla base di esempi di buona prassi.

Sezione III Norme che disciplinano il trasferimento del contributo dell’UE

Art. 12 Condizioni per lo stanziamento del contributo dell’UE

L’ESE si impegna a stanziare il contributo dell’UE per i progetti Eurostars-2 ad Innosuisse a seguito della decisione di assegnazione presa dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2, in conformità alla decisione n. 553/2014/UE e al regolamento finanziario nonché in base ai seguenti principi cumulativi, senza pregiudizio alcuno per le norme specifiche in seguito concordate:

  1. Il contributo dell’UE:–è calcolato al tasso di cui ai piani di lavoro annuali;–è calcolato con riferimento ai costi ammissibili di ciascun progetto Eurostars-2 nel suo complesso;–è limitato all’importo massimo del contributo dell’UE in euro confermato dall’ESE a seguito della ricezione della «Dichiarazione di impegno».
  2. Il contributo dell’UE viene stanziato dopo che:–la decisione di assegnazione è stata presa dal gruppo ad alto livello di Eurostars-2 e implementata dall’ESE;–i pagamenti sono effettivamente stati versati da Innosuisse ai partecipanti a Eurostars-2;–i resoconti finanziari sono stati trasmessi da Innosuisse;–i rapporti sull’avanzamento e la relazione finale sono stati trasmessi dai partecipanti a Eurostars-2;–tutte le richieste di modifiche minori o maggiori dei progetti sono state approvate da parte dell'ESE e degli organismi di finanziamento nazionali;–i resoconti e le relazioni sull'avanzamento di cui sopra sono stati approvati dall'ESE.
  3. Il contributo dell’UE non può generare alcun profitto per Innosuisse o per i partecipanti a Eurostars-2.

Art. 13 Condizioni di ammissibilità del contributo dell’UE per le spese

L’ESE accetta il contributo dell’UE per le spese inerenti alle sovvenzioni che soddisfano i criteri di seguito riportati:

  1. vengono effettivamente sostenute da Innosuisse. Gli importi che l’ESE deve riscuotere ai sensi dell’articolo 16 – Recupero non sono da considerarsi effettivamente sostenuti;
  2. vengono sostenute nel seguente periodo: le spese inerenti alle sovvenzioni sono accettabili qualora la sovvenzione in oggetto venga assegnata successivamente alla data di inizio di cui all’articolo 3 – Entrata in vigore e durata, e qualora l’azione supportata dalla sovvenzione sia portata a termine prima della scadenza indicata nel medesimo articolo;
  3. sono direttamente connesse all’implementazione dei progetti:–laddove i contributi finanziari di Innosuisse si configurino come sovvenzioni, i contributi finanziari dovuti ai partecipanti devono corrispondere agli importi da versare in base agli accordi di sovvenzione sottoscritti da Innosuisse,–laddove i contributi finanziari assumano una forma diversa dalle sovvenzioni19, devono essere valutati dall’ESE sulla base delle regole di equivalenza stabilite dalla Commissione europea;
  4. sono identificabili e verificabili; nello specifico sono registrate nei conti di Innosuisse in conformità alle normali prassi contabili adottate dalla stessa Innosuisse in materia di costi;
  5. risultano conformi al diritto nazionale applicabile in materia di tasse, occupazione e previdenza sociale;
  6. sono ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria.

Art. 14 Spese inaccettabili

L’ESE non considera ammissibili le seguenti spese:

  1. costi non conformi all’articolo 13, nello specifico:(i)debiti e relativi oneri (interessi),(ii)accantonamenti per perdite e debiti futuri,(iii)perdite di cambio,(iv)spese bancarie,(v)spese risultanti dagli impegni presi durante la sospensione dell’implementazione dell’Accordo bilaterale e dall’Accordo di delega,(vi)IVA deducibile,(vii)contributi in natura forniti gratuitamente da terzi ai partecipanti;
  2. spese dichiarate nell'ambito di altri strumenti di finanziamento dell’UE;
  3. spese relative all’implementazione nazionale del programma.

Art. 15 Disposizioni finanziarie

Le richieste di pagamento vengono effettuate mediante la «Dichiarazione di spesa». La «Dichiarazione di spesa» deve essere trasmessa in valuta nazionale. Si applicano le norme di conversione di cui all’articolo 15.2 – Tasso di conversione. I pagamenti da parte dell’ESE devono essere corrisposti in euro. Le richieste per lo stanziamento del contributo dell’UE devono essere trasmesse al Dipartimento Eurostars/Implementazione del programma dell’ESE. purché siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dal presente Accordo. L’ESE si riserva il diritto di comunicare ad Innosuisse specifiche disposizioni per i pagamenti durante i periodi di vacanza. Eventuali dati bancari incompleti determineranno il mancato pagamento. L’ESE si impegna a comunicare ufficialmente ad Innosuisse l’accettazione della richiesta di spesa/pagamento con annessa documentazione esplicativa. I pagamenti corrisposti dall’ESE sono da considerarsi effettuati alla data in cui vengono accreditati sul conto di Innosuisse. Le commissioni bancarie per i pagamenti nei Paesi SEPA verranno suddivise tra l’ESE ed Innosuisse. I costi vengono notificati da Innosuisse all’ESE in valuta nazionale. Il tasso di cambio utilizzato corrisponde alla media dei tassi di cambio giornalieri pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html, determinati per tutto il periodo di riferimento corrispondente. Laddove nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non sia pubblicato alcun tasso di cambio per la valuta in questione, la conversione verrà effettuata alla media dei tassi di cambio mensili stabiliti dalla Commissione europea e pubblicati nel relativo sito web: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/
inforeuro_en.cfm, determinati per tutto il periodo di riferimento corrispondente. L’ESE si impegna a informare ufficialmente Innosuisse circa un’eventuale sospensione e le ragioni che l’hanno determinata. La sospensione ha effetto dalla data di invio della notifica da parte dell’ESE. Quando non vengono più soddisfatte le condizioni per la sospensione del termine di pagamento, quest’ultima è revocata e il periodo di pagamento restante ricomincia a decorrere. Nel caso in cui il periodo di sospensione superi i due mesi, Innosuisse può chiedere all’ESE se la sospensione continuerà. Qualora non riceva le osservazioni di cui sopra o decida di continuare la procedura nonostante le osservazioni ricevute, l’ESE deve informare ufficialmente l’organismo di finanziamento nazionale circa la sospensione. Altrimenti, dovrà comunicare formalmente ad Innosuisse il mancato proseguimento della sospensione. La sospensione ha effetto dalla data di invio della notifica di conferma da parte dell’ESE. Qualora vengano soddisfatte le condizioni di ripristino dei pagamenti, la sospensione è revocata. L’ESE si impegna a informare ufficialmente Innosuisse circa la revoca della sospensione. Durante la sospensione, Innosuisse non può inviare alcuna richiesta di pagamento. Le richieste di pagamento possono essere trasmesse dopo il ripristino dei pagamenti o incluse nella prima richiesta di pagamento successiva al ripristino dei pagamenti.

  1. Modalità di pagamento ad Innosuisse

L’ESE stanzierà il contributo dell’UE entro un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di Innosuisse con i seguenti dettagli:

  1. PostFinance SA
  2. Mingerstrasse 20, CH-3030 Berna
  3. Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse), CH-3030 Berna
  4. CH82 0900 0000 9110 9813 6
  5. POFICHBEXXX 20
  1. Tasso di conversione

L’ESE effettuerà la conversione in euro applicando quanto segue:

  1. «Dichiarazione di impegno» – Il tasso di cambio utilizzato per dichiarare gli impegni di sovvenzione nella «Dichiarazione di impegno» (allegato 2 – «Modello per la Dichiarazione di impegno») deve essere riferito alla data del primo giorno del mese successivo alla decisione di assegnazione da parte del gruppo ad alto livello di Eurostars-2.
  2. «Dichiarazione di spesa» – Il tasso di cambio utilizzato per dichiarare le spese nell’apposita dichiarazione (allegato 3 – «Modello per la Dichiarazione di spesa») deve corrispondere alla media del tasso di cambio giornaliero che copre il periodo finanziario in questione.
  3. Recupero – Il tasso di cambio utilizzato per dichiarare i recuperi deve corrispondere alla data in cui l’ordine di riscossione viene emesso dall’ESE.
  1. Sospensione del termine di pagamento da parte dell’ESE

In qualsiasi momento, l’ESE ha facoltà di sospendere il termine di pagamento qualora una richiesta di pagamento non possa essere soddisfatta perché:

  1. la Commissione europea decide di sospendere i pagamenti;
  2. la richiesta di pagamento non risulta conforme alle disposizioni del presente Accordo;
  3. i documenti di accompagnamento di cui all’articolo 4.4 – Obblighi di Innosuisse in termini di informazioni e resoconti e all’articolo 4.5 – Controlli e revisioni contabili non sono stati trasmessi o non sono completi;
  4. sussiste un dubbio sull’accettabilità delle spese in oggetto, oppure
  5. vi sono indizi di una carenza significativa nel funzionamento del sistema di controllo interno o di un legame tra le spese certificate da Innosuisse e una grave irregolarità che non è stata corretta, pertanto la sospensione del termine di pagamento è necessaria per prevenire danni importanti agli interessi finanziari dell’UE.
  1. Sospensione dei pagamenti da parte dell’ESE

In qualsiasi momento, l’ESE ha facoltà di sospendere il pagamento:

  1. se la Commissione europea decide di sospendere il pagamento;
  2. se dispone di prove del fatto che Innosuisse abbia commesso errori, irregolarità o frodi sostanziali oppure nel caso in cui Innosuisse non adempia ai propri obblighi di cui al presente Accordo;
  3. se dispone di prove del fatto che Innosuisse abbia commesso, in modo sistematico o ricorrente, errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi stabiliti nel presente Accordo o in altri accordi di sovvenzione finanziati mediante fondi dell’UE, che mettono in discussione l’affidabilità del relativo sistema di controllo interno o la legalità e regolarità delle spese in oggetto;
  4. se sospetta errori, irregolarità, frodi o violazioni sostanziali degli obblighi da parte di Innosuisse nell’implementazione delle funzioni affidate e ritiene necessario controllare che questi atti abbiano avuto effettivamente luogo;
  5. se lo Stato partecipante non contribuisce al finanziamento del Programma comune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), oppure vi contribuisce parzialmente o in ritardo.

Prima di sospendere il pagamento, l’ESE si impegna a notificare ufficialmente Innosuisse circa la propria intenzione di applicare la sospensione del pagamento:

  1. specificando le ragioni alla base della decisione di sospendere il pagamento; e
  2. invitando Innosuisse a presentare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.

Art. 16 Recupero

In caso di importo indebitamente corrisposto dall’ESE ad Innosuisse o qualora il recupero sia giustificato ai sensi del presente Accordo (nel caso, ad esempio, di importi versati che superano la quota del contributo dell’UE menzionata nel piano di lavoro annuale applicabile ai contributi finanziari degli organismi di finanziamento nazionali spettanti ai partecipanti a Eurostars-2), Innosuisse si impegna a rimborsare all’ESE gli importi in questione a condizioni ragionevoli ed entro un termine altrettanto ragionevole definito dall’ESE. Qualora non vengano presentate osservazioni o nel caso in cui decida di portare avanti la procedura di recupero nonostante le osservazioni trasmesse ad Innosuisse, l’ESE si impegna a inviare una notifica ufficiale, specificando i termini e la data del pagamento. L’ESE può rinunciare al recupero qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 80 del regolamento finanziario n. 966/2012. Gli oneri bancari sostenuti nel processo di riscossione sono a carico di Innosuisse.

Prima del recupero, l’ESE si impegna a informare ufficialmente Innosuisse circa la propria intenzione di riscuotere un importo:

  1. specificando l’importo dovuto e le ragioni per cui si ritiene sia dovuto; e
  2. invitandola a presentare osservazioni entro un termine stabilito.

L’ESE riscuote l’importo:

  1. mediante compensazione di eventuali importi dovuti ad Innosuisse, se direttamente dichiarato dall’organismo di finanziamento nazionale o con il suo consenso;
  2. chiedendo ad Innosuisse il rimborso diretto sul conto bancario dell’ESE:[tab]Nome della banca: Belfius Banque Belgique[tab]Indirizzo della banca: Boulevard Pacheco 44, B-1000 Bruxelles, Belgio[tab]Nome del titolare del conto: Secrétariat d’EUREKA[tab]Codice IBAN: BE23 0689 0175 7291[tab]Codice SWIFT: GKCCBEBB
  3. con l’applicazione degli interessi di mora dovuti in conformità alla legislazione belga21.

Art. 17 Rettifiche finanziarie da parte dell’ESE

Prima di apportare le rettifiche finanziarie, l’ESE comunica ufficialmente ad Innosuisse la propria intenzione, specificando le rettifiche che intende applicare e le ragioni alla base di tale azione, e invitandola a presentare osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. Qualora non riceva alcuna osservazione o decida di applicare le correzioni finanziarie nonostante le osservazioni ricevute, l’ESE deve informare ufficialmente Innosuisse circa la propria intenzione di procedere con le rettifiche.

L’ESE ha facoltà di apportare rettifiche finanziarie:

  1. escludendo i costi delle spese di sovvenzione dal finanziamento dell’UE qualora questi ultimi non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 13 – Condizioni di ammissibilità del contributo dell’UE per le spese;
  2. riducendo il contributo dell’UE in proporzione alla gravità della violazione nel caso in cui Innosuisse abbia violato uno qualsiasi degli altri obblighi a cui è soggetta ai sensi del presente Accordo; oppure
  3. riducendo il contributo dell’UE in proporzione alla gravità della violazione, nel caso in cui lo Stato partecipante non contribuisca al finanziamento del Programma comune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), oppure vi contribuisca parzialmente o in ritardo.

Art. 18 Controlli, revisioni contabili e indagini

I controlli, le revisioni contabili e le indagini devono seguire i principi generali così come definiti nell’Accordo di associazione per Orizzonte 2020 e, nello specifico, nel relativo allegato III. In particolare, a fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti coinvolte. Occorre evitare duplici revisioni contabili e la produzione di una quantità sproporzionata di documenti e resoconti. Al momento dell’esecuzione delle revisioni contabili è opportuno prendere in considerazione i programmi nazionali, se del caso. Conformemente alle regole e alle modalità definite nell’Accordo di associazione per Orizzonte 2020 e, nello specifico, nel relativo allegato III, l’ESE, la Commissione europea, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti possono effettuare controlli e revisioni contabili sull’implementazione del programma Eurostars-2 in qualsiasi momento durante l’adempimento degli obblighi di Innosuisse stabiliti ai sensi del presente Accordo e fino a cinque anni dopo il pagamento del saldo convenuto. L’eventuale controllo, revisione contabile o indagine deve avere carattere riservato. Innosuisse provvede affinché i diritti dell’ESE, della Commissione europea, dell’OLAF e della Corte dei conti in merito all’esecuzione di revisioni contabili e indagini ex post, conformemente alle rispettive competenze, trovino estensione nel diritto di sottoporre ai medesimi controlli qualsiasi partecipante a Eurostars-2 i cui costi siano totalmente o parzialmente rimborsati dal contributo dell’UE, con gli stessi termini e le stesse condizioni di cui sopra. Tali revisioni contabili e indagini ex post devono avere carattere riservato e possono essere svolte per un periodo non superiore a due anni dopo il pagamento del saldo.

  1. Principi generali
  1. Controlli, revisioni contabili e indagini su Innosuisse da parte dell’ESE, della Commissione europea, dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti
  1. Controlli, revisioni contabili e indagini sui partecipanti a Eurostars-2

Art. 19 Responsabilità finanziaria

  1. Conformemente all’articolo 13 della decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativa al Programma comune Eurostars-2, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, normative, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento finanziario22 e delle relative regole di applicazione23.
  2. Ai sensi dell’articolo 58.1 del regolamento finanziario, il contributo finanziario dell’Unione può essere implementato indirettamente da altri organismi («gestione indiretta»), purché siano fornite adeguate garanzie finanziarie.
  3. Pertanto, oltre agli Stati partecipanti, l’ESE e ciascun organismo di finanziamento nazionale dovrebbero fornire adeguate garanzie per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
  4. Gli obblighi finanziari dell’ESE inerenti al Programma comune Eurostars-2, come indicato nell’Accordo di delega e negli Accordi sul trasferimento dei fondi (inclusi i piani di lavoro annuali) stipulati tra la Commissione europea e l’ESE, saranno coperti dalle misure di responsabilità finanziaria di cui agli articoli da 19.2 a 19.7.
  5. La responsabilità finanziaria totale per gli obblighi finanziari dell’ESE relativi al contributo dell’UE per le attività del Programma comune Eurostars-2 copre:a.il contributo dell’UE per i costi amministrativi;b.il contributo dell’UE per i costi operativi inerenti alle attività di valutazione;c.il contributo dell’UE per i costi operativi diversi da quelli di cui all’articolo 19.2b. (ad es. sostegno ai progetti selezionati di Eurostars-2).
  6. La responsabilità individuale di Innosuisse per gli obblighi finanziari dell’ESE relativi al contributo dell’UE per le attività del Programma comune Eurostars-2 è limitata a una percentuale della responsabilità finanziaria totale di cui all’articolo 19.2, laddove:a.tale percentuale viene calcolata come proporzione dell’impegno sostenuto dall’organismo di finanziamento nazionale in relazione al totale degli impegni di tutti gli organismi di finanziamento nazionali di cui al paragrafo c qui di seguito;b.Innosuisse non è da ritenersi responsabile per il contributo dell’UE ai costi amministrativi di cui all’articolo 19.2.a. e ai costi operativi inerenti alle attività di valutazione di cui all’articolo 19.2b., svolte dall’ESE in base all’Accordo sul trasferimento dei fondi e al relativo piano di lavoro annuale, a condizione che l’ESE ottenga una garanzia bancaria o qualsiasi altra garanzia ritenuta accettabile dalla Commissione europea rispetto a tali responsabilità;c.la massima responsabilità finanziaria totale di Innosuisse viene calcolata come risultato della percentuale di cui al paragrafo a) in relazione al contributo finanziario dell’UE trasferito dalla Commissione europea all’ESE. Di conseguenza tiene conto del contributo finanziario dell’UE per il programma Eurostars-2 aggregato che Innosuisse ha diritto di ricevere e ha effettivamente ricevuto in conformità alle Dichiarazioni di impegno e alla Dichiarazione di spesa al fine di sostenere i progetti Eurostars-2 selezionati.
  7. Il calcolo della percentuale della singola responsabilità di ciascun organismo di finanziamento nazionale deve essere proposto dall’ESE una volta ricevute e approvate tutte le Dichiarazioni di impegno connesse a un CoD specifico. Questo calcolo delle singole responsabilità deve essere convalidato e formalmente approvato dal gruppo ad alto livello entro un termine massimo di 60 giorni civili dalla data di inizio della procedura di avallo da parte dell’ESE. Tutte le Dichiarazioni di impegno connesse a un CoD specifico devono essere ricevute dall’ESE entro il termine di cui all’articolo 4.4.2.
  8. Gli importi indebitamente corrisposti dall’ESE ad Innosuisse devono essere recuperati dall’ESE secondo quanto previsto dall’articolo 16. In caso di frode, errore, corruzione o qualsiasi altra attività illegale svolta da uno specifico organismo di finanziamento nazionale, l’ESE non potrà rivalersi su organismi di finanziamento nazionali diversi da quello responsabile per l’importo in questione.
  9. Qualunque debito legato al contributo dell’UE ad Innosuisse ai sensi del presente Accordo e per cui Innosuisse diventa responsabile deve essere a sua volta considerato come debito direttamente dovuto all’UE. La Commissione europea ha diritto al risarcimento diretto di tale debito, così come definito nell’allegato III dell’Accordo di associazione per Orizzonte 2020.
  10. L’ESE adotterà tutte le misure necessarie per limitare i rischi legati alla gestione del contributo finanziario dell’UE sui propri conti bancari e nell’ambito delle procedure e dei processi correlati, come dichiarato nell’allegato 9 – Certificazione da parte del revisore legale sul controllo dei processi ESE per il contributo Eurostars-2. Tale processo sarà parte integrante della revisione legale dei conti svolta ogni anno presso l’ESE, che richiede espressamente la consegna di una certificazione di accompagnamento al parere.

Sezione IV Disposizioni finali

Art. 20 Riservatezza

Nel corso dell’attuazione dell’Accordo e per i cinque anni successivi alla scadenza di cui all’articolo 3 – Entrata in vigore e durata, le Parti si impegnano a mantenere riservati dati, documenti e qualsiasi altro materiale (in qualunque forma) classificato per iscritto come riservato al momento della relativa divulgazione («informazioni riservate»). Salvo diverso accordo con l’ESE, Innosuisse ha facoltà di utilizzare le informazioni riservate solo ed esclusivamente per adempiere ai propri obblighi di cui al presente Accordo.

Le Parti possono divulgare le informazioni riservate solo se:

  1. la Parte interessata acconsente a dispensare anticipatamente la controparte dagli obblighi di riservatezza;
  2. le informazioni riservate diventano pubbliche senza che la parte vincolata dall'obbligo di riservatezza abbia violato tale obbligo;
  3. la divulgazione delle informazioni riservate è imposta per legge.

Art. 21 Sospensione e risoluzione dell’Accordo

Qualora non riceva le osservazioni di cui sopra o decida di continuare la procedura nonostante le osservazioni ricevute, l’ESE deve notificare ufficialmente la sospensione. Altrimenti, dovrà comunicare formalmente ad Innosuisse il mancato proseguimento della sospensione. La sospensione prende effetto nella data in cui Innosuisse riceve la notifica (o nell’eventuale data successiva specificata nella notifica). La sospensione verrà revocata qualora siano soddisfatte le condizioni per il ripristino dell’attuazione dell’Accordo. Innosuisse verrà ufficialmente informata circa l’interruzione della sospensione, a meno che l’Accordo non sia già stato risolto. Durante la sospensione, Innosuisse non può inviare alcuna richiesta di pagamento. Le richieste di pagamento possono essere trasmesse dopo il ripristino dei pagamenti o incluse nella prima richiesta di pagamento successiva al ripristino dei pagamenti. Innosuisse ha la facoltà di sospendere in toto o in parte i propri obblighi ai sensi del presente Accordo nel caso in cui circostanze eccezionali, in particolare casi di forza maggiore, rendano estremamente difficile se non impossibile l’adempimento degli obblighi. Una volta che le circostanze consentano di attuare il suddetto ripristino, Innosuisse deve informarne senza indugio e formalmente l’ESE, a meno che l’Accordo non sia già risolto in conformità a quanto previsto dall’articolo 21.2 – Risoluzione dell’Accordo. Durante la sospensione, Innosuisse non può inviare alcuna richiesta di pagamento. Le richieste di pagamento possono essere trasmesse dopo il ripristino dei pagamenti o incluse nella prima richiesta di pagamento successiva al ripristino dei pagamenti. Qualora la Parte che notifica la propria intenzione di risolvere l’Accordo non riceva le osservazioni richieste o decida di continuare la procedura nonostante le osservazioni ricevute, informerà ufficialmente la controparte circa la risoluzione e la data a partire dalla quale quest’ultima prenderà effetto. Altrimenti, notificherà formalmente alla controparte l’interruzione della procedura di risoluzione. Innosuisse si impegna a trasmettere una richiesta di pagamento del saldo del contributo dell’UE. L’ESE calcolerà l’importo finale del contributo dell’UE in base alla richiesta presentata. L’ESE non accetta spese inerenti a contratti e accordi di sovvenzione che non risultino completati alla data della risoluzione, a meno che Innosuisse non vi ponga ragionevolmente termine per motivi giuridici. Nessuna delle Parti ha facoltà di chiedere i danni a causa della risoluzione dell’Accordo. La sospensione o la risoluzione non pregiudica l’obbligo di trasmettere input, risultati finali e documenti per l’intera durata della propria partecipazione.

  1. Sospensione dell’Accordo
  2. Sospensione dell’Accordo da parte dell’ESE

Il presente Accordo può essere sospeso dall’ESE nel caso in cui:

  1. l’Accordo di delega sottoscritto tra l’ESE e la Commissione europea venga sospeso, compreso il caso in cui non venga rinnovato l’accordo annuale sul trasferimento dei fondi;
  2. Innosuisse non adempia ai propri obblighi di cui al presente Accordo; in tal caso l’ESE ha facoltà di sospendere l’Accordo in toto o in parte:–se dispone di prove del fatto che Innosuisse abbia commesso errori, irregolarità o frodi sostanziali oppure nel caso in cui Innosuisse non adempia ai propri obblighi di cui al presente Accordo,–se dispone di prove del fatto che Innosuisse abbia commesso, in modo sistematico o ricorrente, errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi stabiliti nel presente Accordo o in altri accordi finanziati mediante fondi dell’UE, che mettono in discussione l’affidabilità del relativo sistema di controllo interno o la legalità e regolarità delle spese in oggetto,–se sospetta errori, irregolarità, frodi o violazioni sostanziali degli obblighi da parte di Innosuisse nell’ambito dell’attuazione degli obblighi previsti dal presente Accordo e ritiene necessario controllare che questi atti abbiano avuto effettivamente luogo;
  3. lo Stato partecipante non contribuisca al finanziamento del Programma comune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2») oppure vi contribuisce parzialmente o in ritardo.

Prima di sospendere l’Accordo, l’ESE si impegna a notificare ufficialmente ad Innosuisse circa la propria intenzione di applicare la sospensione:

  1. specificando le ragioni alla base della decisione di sospensione; e
  2. invitando Innosuisse a presentare osservazioni entro 30 giorni civili dalla ricezione della notifica relativa all’intenzione di sospendere l’Accordo.
  1. Sospensione dell’Accordo da parte di Innosuisse

Innosuisse deve informare immediatamente l’ESE, precisando:

  1. le ragioni per cui intende sospendere l’Accordo; e
  2. la data prevista di ripristino dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo.
  1. Risoluzione dell’Accordo

Il presente Accordo può essere risolto dall’ESE nelle circostanze di seguito riportate:

  1. l’Accordo di delega sottoscritto tra l’ESE e la Commissione europea risulta risolto. La risoluzione dell’Accordo prende effetto dalla data indicata nella notifica ad Innosuisse;
  2. lo Stato partecipante non contribuisce al finanziamento del Programma comune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), oppure vi contribuisce parzialmente o in ritardo. La risoluzione dell’Accordo prende effetto dalla data indicata nella notifica ad Innosuisse.

Il presente Accordo può essere inoltre risolto dall’ESE o da Innosuisse se:

  1. una modifica alla situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà oppure ai sistemi, alle regole o alle procedure di Innosuisse rischia di incidere in modo sostanziale sugli obblighi di cui al presente Accordo;
  2. una delle Parti non ha adempiuto ai propri obblighi di cui al presente Accordo;
  3. l’adempimento degli obblighi ai sensi dell’Accordo è impedito da casi di forza maggiore (cfr. articolo 22 – Casi di forza maggiore), dalla sospensione degli obblighi di una delle Parti o dall’impossibilità di un ripristino;
  4. una delle Parti viene dichiarata fallita, in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in qualunque altra situazione simile risultante da una procedura analoga prevista da leggi e regolamenti nazionali;
  5. una delle Parti (o qualsiasi persona fisica abilitata a rappresentarla o a prendere decisioni per suo conto) è risultata colpevole di condotta professionale scorretta, dimostrata con qualsiasi mezzo;
  6. una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte (o qualsiasi persona fisica abilitata a rappresentarla o a prendere decisioni per suo conto) abbia commesso atti di frode, corruzione o sia coinvolta in un’organizzazione criminale, di riciclaggio di denaro o in qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione;
  7. una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte (o qualsiasi persona fisica con la facoltà di rappresentarla o di prendere decisioni per suo conto) abbia commesso errori, irregolarità o frodi sostanziali nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo;
  8. una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte abbia commesso, in modo sistematico o ricorrente, errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sanciti in altri accordi finanziati mediante fondi dell’UE, che mettono in discussione l’affidabilità del relativo sistema di controllo interno o la legalità e regolarità delle spese in oggetto.

Prima di risolvere l’Accordo, la Parte interessata deve notificare all’altra la propria intenzione di procedere alla risoluzione:

  1. specificando le ragioni per cui intende risolvere l’Accordo; e
  2. invitando la controparte a presentare osservazioni entro 45 giorni civili dalla ricezione della notifica;
  3. nelle circostanze di cui al punto (b), la Parte interessata deve informare l’altra circa le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’Accordo in questione al fine di evitare la risoluzione dell’Accordo.

La risoluzione avrà effetto:

  1. per le risoluzioni di cui ai punti (a), (b) e (d): il giorno specificato nella notifica formale inerente alla risoluzione (cfr. sopra);
  2. per le risoluzioni di cui ai punti (c), (e), (f), (g) e (h): il giorno successivo a quello in cui la Parte ha ricevuto la notifica formale inerente alla risoluzione.

Art. 22 Casi di forza maggiore

Qualsiasi situazione che costituisca un caso di forza maggiore deve essere notificata formalmente e senza indugio alla controparte, precisandone la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili. Le Parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per limitare qualsivoglia danno dovuto al caso di forza maggiore in questione e si adoperano affinché l’implementazione venga ripristinata quanto prima. La Parte che, per casi di forza maggiore, sia impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi di cui al presente Accordo non verrà considerata come in violazione degli stessi.

Per «forza maggiore» si intende qualsiasi situazione o evento che:

  1. impedisca alle Parti di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’Accordo;
  2. non sia prevedibile, ossia una situazione eccezionale fuori dal controllo delle Parti;
  3. non sia imputabile a un errore o a una negligenza delle Parti (o di eventuali terzi coinvolti); e
  4. risulti inevitabile nonostante l’esercizio di tutta la diligenza dovuta.

Quanto segue non può essere definito caso di forza maggiore:

  1. qualsivoglia inadempienza di un servizio, difetto in attrezzature o materiali o ritardo nella relativa messa a disposizione, a meno che non derivino direttamente da un caso di forza maggiore;
  2. controversie di lavoro o scioperi; oppure
  3. difficoltà finanziarie.

Art. 23 Responsabilità per danni

Ciascuna delle Parti è da considerarsi come sola e unica responsabile per l’adempimento dei propri obblighi di cui al presente Accordo. Ciascuna delle Parti si assume la responsabilità esclusiva di garantire che i propri atti nell’ambito del presente Accordo non violino alcun diritto di terzi.

Art. 24 Notifiche e comunicazioni

o a qualunque altro indirizzo e destinatario che la Parte interessata può designare mediante notifica scritta alla controparte. Le comunicazioni elettroniche devono essere confermate da una versione cartacea originale firmata qualora richiesto dalla controparte con tempistiche ragionevoli. Ciascuna delle Parti deve notificare tempestivamente all’altra per iscritto qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi di cui sopra. Un apposito modulo (allegato 4 «Cambio del rappresentante legale o del contatto operativo») viene messo a disposizione di Innosuisse per un eventuale cambio del rappresentante legale o del contatto operativo. Ogni comunicazione è da considerarsi trasmessa quando ricevuta dal destinatario, a meno che l’Accordo non faccia riferimento alla data in cui la comunicazione è stata inviata. Le comunicazioni elettroniche sono da considerarsi ricevute nello stesso in giorno in cui vengono inviate agli indirizzi di cui sopra, a meno che il mittente non riceva un messaggio di mancata consegna. In questo caso, la comunicazione deve essere rinviata in formato cartaceo all’indirizzo sopra menzionato. Se la comunicazione è soggetta a scadenza, il mittente non è da considerarsi in violazione della stessa.

Qualsiasi notifica o comunicazione deve essere trasmessa per iscritto ai seguenti indirizzi:

  1. Per l’ESE [tab]Segretario generale dell’ESE[tab]Rue Neerveld 107[tab]B-1200 Bruxelles[tab]Belgio[tab]Tel.: +32 2 777 09 50[tab]nfb@eurostars-eureka.eu
  2. 24 per Innosuisse [tab]Marc Pauchard[tab]Capo divisione TST e Cooperazione internazionale[tab]Einsteinstrasse 2[tab]3003 Berna[tab]Svizzera[tab]Tel.: +41 58 483 64 78[tab]marc.pauchard@innosuisse.ch

Le notifiche formali tramite raccomandata con ricevuta di ritorno sono da considerarsi ricevute:

  1. alla data di consegna registrata dal servizio postale; o
  2. al termine ultimo per il ritiro presso l’ufficio postale.

Art. 25 Emendamenti

Eventuali modifiche o emendamenti all’Accordo sono da considerarsi validi solo se effettuati per iscritto e se firmati da entrambe le Parti per il tramite di una persona autorizzata. Il presente Accordo è soggetto a modifiche o emendamenti nel caso in cui una o più delle disposizioni contenute nello stesso o in qualsiasi documento redatto in relazione ad esso non risultino conformi all’Accordo di delega. Le richieste in materia di emendamenti devono essere debitamente motivate e inviate alla controparte prima che l’emendamento acquisti efficacia, a meno che non siano validamente giustificate dalla Parte richiedente e accettate dalla controparte. Gli emendamenti entrano in vigore il giorno in cui l’ultima delle Parti appone la propria firma o alla data di approvazione della richiesta di emendamento. Gli emendamenti prendono effetto alla data convenuta dalle Parti o, in assenza di un tale accordo, alla data in cui l’emendamento entra in vigore.

Art. 26 Lingua

Il presente Accordo viene stipulato in inglese. L’inglese deve essere utilizzato per la redazione di tutti i documenti e le notifiche, compresi le relazioni e i risultati nonché le riunioni condotte ai sensi del presente Accordo o in relazione allo stesso. Qualsiasi traduzione sarà prevista solo per praticità e senza alcun effetto giuridico.

Art. 27 Legge applicabile

Il presente Accordo e tutte le questioni derivanti da quest’ultimo sono disciplinati dal diritto belga.

Art. 28 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra le Parti riguardante l’interpretazione, l’applicazione o la validità del presente Accordo che non possa essere risolta in via amichevole deve essere regolata conformemente alle norme di arbitrato della Camera di commercio internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità alle suddette norme. Il luogo dell’arbitrato è Bruxelles, se non diversamente concordato dalle Parti. Nessuna disposizione del presente Accordo limita il diritto delle Parti di richiedere provvedimenti ingiuntivi o di applicare un lodo arbitrale presso un tribunale competente del caso di diritto.

Art. 29 Clausola salvatoria

Nel caso in cui una o più delle disposizioni contenute nel presente Accordo o in qualsiasi documento redatto in connessione allo stesso siano ritenute da un tribunale o da un’autorità competente non valide, illegali o inapplicabili sotto qualunque aspetto ai sensi di qualsivoglia legge applicabile, tra cui il diritto sulla concorrenza, la validità, la legalità e l’applicabilità delle restanti disposizioni contenute nel presente Accordo non devono in alcun modo risultare pregiudicate o alterate, a condizione che in tal caso le Parti si impegnino a profondere tutti gli sforzi ragionevoli dal punto di vista commerciale per conseguire lo scopo della disposizione non valida mediante una nuova stipula legalmente efficace che produca un vantaggio o un onere economico identico (o sostanzialmente simile).

Art. 30 Cessione

Innosuisse non può cedere alcuno dei propri diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo senza autorizzazione scritta preventiva da parte dell’ESE 25 . L’ESE non può cedere alcuno dei propri diritti e obblighi senza autorizzazione scritta preventiva da parte della Commissione europea e del gruppo ad alto livello di Eurostars-2.

Art. 31 Cessione delle richieste di pagamento a terzi

Le richieste di pagamento di Innosuisse all’ESE non possono essere cedute a terzi, salvo in casi debitamente giustificati in cui la situazione lo richieda. La cessione è esecutiva nei confronti dell’ESE solo nel caso in cui quest’ultimo l’abbia accettata sulla base di una richiesta scritta e motivata da parte di Innosuisse. In assenza di tale accettazione, o in caso di mancata osservanza dei termini al riguardo, la cessione non avrà alcun effetto sull’ESE. Una tale cessione non solleva in alcun caso Innosuisse dai suoi obblighi nei confronti dell’ESE.

Art. 32 Interpretazione dell’accordo

Le disposizioni contenute nei termini e nelle condizioni dell’Accordo bilaterale prevalgono sui relativi Allegati. Redatto in due copie originali in inglese.

Berna, 29 agosto 2017

Per il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dalla Segreteria di Stato
per la formazione, la ricerca e l’innovazione:

Sig. Mauro Dell’Ambrogio
Segretario di Stato

Bruxelles, 5 settembre 2017

Per l’ESE:

Sig. Philippe Vanrie
Segretario generale dell’ESE