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0.420.665.1

Accordo
fra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Federazione Russa
sulla cooperazione scientifica e tecnologica

RU 2013 3563

Traduzione1

Concluso il 17 dicembre 2012

Entrato in vigore con scambio di note il 24 giugno 2013

(Stato 24 giugno 2013)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Federazione Russa

(di seguito denominati «Parti contraenti»),

considerando l’esperienza maturata dai due Paesi in campo scientifico e tecnologico;

riconoscendo che la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa svolgono attività scientifiche e tecnologiche in settori di reciproco interesse e che una cooperazione rafforzata in questi settori è vantaggiosa per entrambi i Paesi;

considerando che la cooperazione scientifica e tecnologica è uno dei pilastri delle relazioni bilaterali e un elemento importante dello sviluppo di un partenariato fra i due Paesi,

convengono quanto segue:

Art. 1

Il presente Accordo si prefigge di facilitare l’ampliamento e l’approfondimento delle relazioni fra organizzazioni scientifiche, istituti di ricerca, istituti di insegnamento superiore e altre persone giuridiche e fisiche dei due Paesi attraverso la creazione di condizioni quadro favorevoli alla cooperazione e al suo sviluppo su una base equilibrata e vantaggiosa per entrambe le Parti contraenti.

Art. 2

Ai fini del presente Accordo s’intende per:

  1. «partecipante»: qualsiasi organizzazione scientifica, istituto di ricerca, istituto d’insegnamento superiore e qualsiasi altra persona giuridica o fisica, così come, se del caso, qualsiasi autorità coinvolta dei due Paesi che partecipa a un’attività congiunta;
  2. «attività congiunta»: qualsiasi attività intrapresa e sostenuta dai partecipanti in virtù del presente Accordo, comprese le attività di ricerca congiunta;
  3. «ricerca congiunta»: la ricerca condotta congiuntamente dai partecipanti ai sensi del presente articolo.

Art. 3

Le Parti contraenti promuovono lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica attraverso:

  1. la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica congiunti e lo scambio di apparecchiature e materiali per la ricerca;
  2. lo scambio di scienziati e specialisti, compresi i giovani ricercatori, allo scopo di realizzare progetti o programmi scientifici e tecnologici o altre attività connesse allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica;
  3. l’organizzazione e lo svolgimento di seminari, simposi, conferenze, esposizioni e altri incontri a scopo scientifico;
  4. lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche e il sostegno alla costituzione di infrastrutture e reti scientifiche e/o d’innovazione.

Art. 4

Tenuto conto delle priorità nazionali in campo scientifico e tecnologico, delle relazioni esistenti e dell’esperienza maturata, le Parti contraenti accordano un’attenzione particolare allo sviluppo della cooperazione nei settori prioritari seguenti:

  1. scienze ingegneristiche, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  2. nanosistemi e materiali;
  3. scienze della vita, comprese la biologia sistemica e la bioinformatica;
  4. risorse naturali, energia ed efficienza energetica;
  5. sistemi di trasporto;
  6. scienze economiche;
  7. scienze umane e sociali.

Ai fini dell’attuazione del presente Accordo, i partecipanti possono concludere accordi specifici 2 per disciplinare questioni relative ai temi, alle forme e alle modalità finanziarie della realizzazione di ricerche scientifiche congiunte, alle procedure di utilizzazione degli impianti scientifici e di ricerca usati congiuntamente e alle procedure di composizione delle controversie, nonché i principi della protezione e della ripartizione dei diritti sulla proprietà intellettuale definiti nell’Allegato al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante.

Art. 5

La cooperazione prevista dal presente Accordo è realizzata nel rispetto delle legislazioni vigenti nella Confederazione Svizzera e nella Federazione Russa.

Art. 6

Le spese connesse allo scambio di delegazioni di specialisti, scienziati e personale scientifico e tecnico sono a carico dei partecipanti che le inviano, se non altrimenti disposto negli accordi specifici di cui all’articolo 4 capoverso 2 del presente Accordo.

Art. 7

Le questioni connesse all’entrata, all’uscita e al soggiorno di rappresentanti di organizzazioni partecipanti e di persone partecipanti e all’importazione ed esportazione di apparecchiature utilizzate nei progetti e programmi realizzati nel quadro del presente Accordo sul territorio o dal territorio dei due Paesi sono disciplinate in conformità alla legislazione e agli obblighi internazionali delle Parti contraenti.

Art. 8

I diritti sulla proprietà intellettuale generata o trasferita nel quadro delle attività congiunte condotte in virtù del presente Accordo sono protetti e ripartiti conformemente alle disposizioni dell’Allegato al presente Accordo.

Art. 9

Per coordinare l’attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti istituiscono un Comitato misto russo-svizzero di cooperazione scientifica e tecnologica (di seguito denominato «Comitato misto»).

Il Comitato misto ha i compiti seguenti:

  1. emanare raccomandazioni concertate al fine di creare le condizioni quadro più favorevoli alla realizzazione della cooperazione bilaterale scientifica e tecnologica;
  2. valutare i progressi della cooperazione attuata in virtù del presente Accordo;
  3. sviluppare programmi di cooperazione in settori prioritari concordati per un periodo di tempo limitato, conformemente ai bisogni e ai fondi disponibili, sulla base dell’eccellenza scientifica e dell’interesse reciproco;
  4. studiare misure atte a sviluppare la cooperazione e ad accrescerne la qualità e l’efficacia ai sensi del presente Accordo;
  5. esaminare qualsiasi altra questione connessa all’attuazione del presente Accordo.

Il Comitato misto si riunisce alternativamente nella Confederazione Svizzera e nella Federazione Russa.

Art. 10

Le autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo sono, per la Svizzera, la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca integrata nel Dipartimento federale dell’interno e, per la Russia, il Ministero dell’educazione e della scienza della Federazione Russa. In caso di cambiamento del nome delle autorità competenti delle Parti contraenti o di designazione di altre autorità competenti, le Parti contraenti si notificano reciprocamente questo cambiamento per scritto per via diplomatica.

Art. 11

Qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’applicazione del presente Accordo è composta in via amichevole dalle Parti contraenti per via negoziale o tramite consultazioni bilaterali.

Art. 12

Nessuna disposizione del presente Accordo deve essere interpretata in modo tale da pregiudicare altri accordi tra le Parti contraenti, o tra queste e terze Parti, in vigore al momento della firma del presente Accordo o conclusi in seguito.

Art. 13

Il presente Accordo può essere completato o emendato di comune accordo scritto fra le Parti contraenti.

Art. 14

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta nella quale le Parti contraenti si comunicano reciprocamente l’adempimento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

Il presente Accordo resta in vigore per cinque anni ed è tacitamente prolungato per altri periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi all’altra per scritto, con un preavviso di sei mesi dalla data di scadenza del periodo in corso, l’intenzione di denunciarlo.

La denuncia del presente Accordo non pregiudica in alcun modo la realizzazione dei progetti o programmi intrapresi in virtù del presente Accordo o degli accordi specifici di cui all’articolo 4 capoverso 2 e non ancora conclusi al momento della denuncia. Fatto a Mosca, il 17 dicembre 2012, in due esemplari originali, in lingua francese, russa e inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Federazione Russa:

Alain Berset

Dmitri Viktorovich Livanov

Allegato

Allegato concernente la proprietà intellettuale
all’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Federazione Russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica

Conformemente all’articolo 8 dell’Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica (di seguito denominato «Accordo»), lo scopo del presente Allegato è di garantire in modo adeguato ed efficace la protezione e la ripartizione dei diritti sulla proprietà intellettuale acquisiti o trasferiti nel quadro delle attività congiunte condotte in virtù dell’Accordo e la protezione delle relative informazioni confidenziali.

I. Definizioni

Ai fini del presente Allegato s’intende per:

  1. «proprietà intellettuale»: la nozione definita nell’articolo 2 della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 19673;
  2. «proprietà intellettuale preesistente»: la proprietà intellettuale detenuta dalle Parti contraenti e/o dai partecipanti, a seconda dei casi, e generata al di fuori dell’attività congiunta condotta in virtù dell’Accordo, compresa la proprietà intellettuale risultante da una ricerca indipendente e utilizzata per realizzare attività congiunte;
  3. «proprietà intellettuale generata»: la proprietà intellettuale generata dai partecipanti nel quadro della cooperazione scientifica e tecnologica prevista dall’Accordo;
  4. «informazioni confidenziali»: tutte le informazioni che:(a)nel loro insieme o nella disposizione precisa dei loro singoli elementi costitutivi non sono generalmente note né di facile accesso per le persone appartenenti agli ambienti che normalmente si occupano di informazioni di questo genere,(b)hanno un valore commerciale effettivo o potenziale per il fatto di non essere divulgate a terzi, e(c)sono oggetto di disposizioni adeguate alle circostanze, adottate dalla persona che esercita legalmente il controllo su di esse al fine di salvaguardarne la confidenzialità.

II. Campo d’applicazione

Il presente Allegato è applicabile a tutte le forme di attività congiunte condotte in virtù dell’Accordo.

III. Accordi specifici

Gli accordi specifici di cui all’articolo 4 capoverso 2 dell’Accordo disciplinano i principi relativi alla protezione e alla ripartizione dei diritti sulla proprietà intellettuale in stretta conformità alle disposizioni del presente Allegato, alla legislazione sulla proprietà intellettuale vigente nella Confederazione Svizzera e nella Federazione Russa e agli accordi internazionali sulla proprietà intellettuale di cui le Parti contraenti sono parte.

Questi accordi specifici dovrebbero tenere conto degli elementi seguenti:

  1. il tipo di obblighi contrattuali;
  2. il contributo di una Parte contraente e/o di un partecipante, a seconda dei casi, all’attività congiunta, comprese la proprietà intellettuale preesistente e le informazioni confidenziali;
  3. la possibilità, per i partecipanti, di garantire la protezione legale della proprietà intellettuale generata;
  4. il principio relativo all’applicazione della protezione della proprietà industriale in conformità alla legislazione nazionale;
  5. per quanto riguarda la proprietà intellettuale generata, la previa definizione di una distribuzione equa ed equilibrata dei risultati o di altri vantaggi derivanti dalla cooperazione, tenuto conto del contributo di ciascun partecipante all’attività congiunta, comprese la proprietà intellettuale preesistente e le informazioni confidenziali;
  6. le forme e la portata dell’utilizzazione della proprietà intellettuale preesistente, della proprietà intellettuale generata e delle informazioni confidenziali (compreso l’obbligo di garantirne la protezione legale) sui territori dei due Paesi e di Paesi terzi;
  7. l’obbligo delle Parti contraenti e/o dei partecipanti, a seconda dei casi, di garantire la protezione legale della proprietà intellettuale e il diritto di una delle Parti contraenti e/o di un partecipante, a seconda dei casi, di prendere le misure necessarie per garantire questa protezione nel caso in cui l’altra Parte contraente e/o gli altri partecipanti, a seconda dei casi, contravvengano a questo obbligo.

Le Parti contraenti e/o i partecipanti, a seconda dei casi, si informano reciprocamente in tempo utile su tutti i risultati delle attività congiunte condotte in virtù dell’Accordo suscettibili di beneficiare della protezione della proprietà intellettuale e si mettono in contatto per garantire in tempo utile la protezione di questa proprietà intellettuale. I diritti sulla proprietà intellettuale sono ripartiti conformemente alle disposizioni del presente Allegato.

Gli accordi specifici di cui all’articolo 4 capoverso 2 dell’Accordo dovrebbero menzionare la proprietà intellettuale che si prevede di generare, utilizzare o trasferire nel quadro della loro attuazione. Su questa base, la proprietà intellettuale è suddivisa in proprietà intellettuale preesistente e proprietà intellettuale generata. Gli accordi specifici stabiliscono che le informazioni confidenziali e la proprietà intellettuale preesistente non devono essere utilizzate prima che siano stati portati a compimento tutti i provvedimenti necessari per garantirne la protezione legale.

Qualsiasi controversia sulla proprietà intellettuale derivante dalle attività congiunte dovrebbe essere composta in via amichevole dai partecipanti. Nel caso in cui non fosse possibile una composizione in via amichevole, i partecipanti possono ricorrere alle procedure di composizione delle controversie previste negli accordi specifici.

IV. Protezione dei diritti d’autore e diritti di protezione affini

1. La protezione dei diritti d’autore e i diritti di protezione affini sono attuati conformemente alla legislazione nazionale in vigore nella Confederazione Svizzera e nella Federazione Russa e agli accordi internazionali di cui le Parti contraenti sono firmatarie.

2. Fatte salve le condizioni definite nell’articolo 5 del presente Allegato, la pubblicazione dei risultati della ricerca congiunta è oggetto di un contratto scritto fra i partecipanti, sempre che questi non convengano altrimenti. Tutte le copie distribuite in pubblico di un’opera protetta dal diritto d’autore e prodotta nel corso dell’attività congiunta devono menzionare il nome degli autori, salvo che uno di essi rinunci esplicitamente a essere citato o desideri restare anonimo.

V. Protezione delle informazioni confidenziali

1. Gli accordi specifici di cui all’articolo 4 capoverso 2 dell’Accordo menzionano quali informazioni sono da considerarsi confidenziali.

2. Questi accordi specifici definiscono le misure concrete adottate per garantire la confidenzialità delle informazioni, come pure le procedure e le condizioni di accesso alle informazioni confidenziali da parte di terzi. Nessuna informazione confidenziale può essere rivelata o trasmessa a terzi senza previo consenso scritto della Parte contraente e/o del partecipante, a seconda dei casi, che l’ha originata. Le informazioni confidenziali condivise nel quadro dell’Accordo possono essere utilizzate soltanto per gli scopi stabiliti nell’Accordo. È vietata qualsiasi altra utilizzazione di un’informazione confidenziale senza il consenso scritto della Parte contraente e/o del partecipante, a seconda dei casi, che l’ha originata.