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0.420.691.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Slovenia
sulla cooperazione scientifica e tecnologica

RU 2009 3195

Traduzione1

Concluso il 2 marzo 2008

Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 maggio 2009

(Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Slovenia

(qui di seguito denominati «Parti contraenti»),

desiderosi di promuovere ulteriormente gli stretti e amichevoli rapporti esistenti tra i due Paesi,

consapevoli del ruolo importante che le conoscenze scientifiche e tecnologiche rivestono per lo sviluppo di economie nazionali prospere,

considerando che la cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico rafforza i legami di amicizia e la comprensione reciproca fra i rispettivi Popoli e contribuisce allo sviluppo scientifico e tecnologico nel mutuo interesse dei due Paesi,

considerando le disposizioni in materia di cooperazione scientifica e tecnologica stabilite nella dichiarazione d’intenti firmata l’11 luglio 2006,

considerando le leggi e regolamentazioni in vigore nei rispettivi Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

Le Parti contraenti sviluppano la cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi sulla base del principio di uguaglianza e nel mutuo interesse.

La cooperazione è attuata segnatamente tramite istituti scientifici, società scientifiche, università, agenzie governative e altre organizzazioni di ricerca e sviluppo.

Art. 2 Forme di cooperazione

La cooperazione scientifica e tecnologica prevista dal presente Accordo può assumere le forme seguenti:

  1. progetti comuni di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico in settori definiti congiuntamente;
  2. visite e scambi di scienziati, specialisti, ricercatori ed esperti;
  3. scambio d’informazioni e documentazioni scientifiche e tecniche;
  4. conferenze, simposi, workshop e altri incontri scientifici comuni;
  5. altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica definite di comune intesa fra le Parti contraenti.

Art. 3 Costi

I costi derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono assunti dalle Parti contraenti su una base di uguaglianza e reciprocità e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 4 Assicurazione medica

Gli scienziati, gli specialisti, i ricercatori e gli esperti che partecipano agli scambi previsti dal presente Accordo stipulano un’adeguata assicurazione medica per tutta la durata del loro soggiorno prima di entrare nel Paese che li ospita.

Art. 5 Autorità competenti

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia designano rispettivamente la Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca, presso il Dipartimento federale dell’interno 2 , e il Ministero dell’educazione superiore, della scienza e della tecnologia della Repubblica di Slovenia quali autorità competenti per l’attuazione del presente Accordo.

Art. 6 Comitato misto

Le autorità competenti istituiscono un Comitato di lavoro misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (Comitato misto), composto di un numero pari di rappresentanti ed esperti designati da ciascuna delle autorità competenti e incaricato dell’attuazione del presente Accordo.

Il Comitato misto ha i compiti seguenti:

  1. controllare lo svolgimento delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo;
  2. identificare settori e modalità di cooperazione;
  3. realizzare piattaforme di cooperazione, regolando nel contempo le questioni finanziarie;
  4. preparare rapporti periodici sulle attività condotte nel quadro del presente Accordo.

Il Comitato misto si riunisce alternativamente in Svizzera e nella Repubblica di Slovenia ogni due anni oppure su richiesta di una delle Parti contraenti.

Art. 7 Emendamenti

Il presente Accordo può essere emendato o modificato per scritto di comune intesa fra le Parti contraenti. Gli emendamenti o le modifiche decisi dalle Parti contraenti sono notificati attraverso lo scambio di note diplomatiche e diventano parte integrante del presente Accordo.

Art. 8 Composizione delle controversie

Le controversie risultanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo sono composte in via amichevole mediante consultazioni o negoziati.

Art. 9 Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore mediante scambio di note, nelle quali le Parti contraenti confermano che sono soddisfatte tutte le premesse legali necessarie per l’entrata in vigore dell’Accordo.

Resta in vigore per un periodo iniziale di cinque anni ed è tacitamente prolungato per un altro anno, a meno che una delle Parti contraenti non notifichi la denuncia dell’Accordo per scritto all’altra Parte, con un preavviso di almeno sei mesi.

La denuncia del presente Accordo non influisce sulla validità o la durata di qualsiasi intesa specifica relativa ad attività o progetti condotti nell’ambito del presente Accordo e non ancora conclusi al momento della denuncia.

In fede di che , i rispettivi rappresentanti dei due Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lubiana, il 2 marzo 2008, in due esemplari, nelle lingue originali francese, slovena e inglese, le tre versioni facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica di Slovenia:

Pascal Couchepin

Mojca Kucler Dolinar