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0.421.091

Accordo istitutivo del Laboratorio europeo di biologia molecolare Conchiuso a Ginevra il 10 maggio 1973 Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 1973 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 dicembre 1973 Entrato in vigore per la Svizzera il 4 luglio 1974

RU 1974 1332; FF 1973 II 29

Traduzione

(Stato 8 marzo 2023)

La Repubblica d’Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, lo Stato d’Israele, la Repubblica italiana,
il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera, il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord,

partecipi dell’Accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare (dappresso «la CEBM»), firmato a Ginevra il 13 febbraio 1969 1 ;

considerando che la cooperazione internazionale in biologia molecolare dovrebbe essere potenziata mediante l’istituzione di un Laboratorio europeo di biologia molecolare, e prendendo atto delle proposte all’uopo sottoposte dall’Organizzazione europea di biologia molecolare (dappresso l’«OEBM»);

vista la decisione del 28 giugno 1972, mediante la quale la CEBM approva il progetto del suddetto Laboratorio giusta il paragrafo 3 dell’Articolo il del precitato Accordo, in virtù del quale possono essere allestiti dei Progetti Speciali;

desiderosi di precisare le clausole e le condizioni secondo le quali il Laboratorio va istituito e gestito, in modo che dette clausole e condizioni non siano influenzate da una modifica, qualunque essa sia, apportata all’Accordo istitutivo della CEBM;

prendendo atto dell’accettazione, da parte della CEBM, dei disposti del presente Accordo che la concernono;

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Istituzione del Laboratorio

Mediante il presente Accordo è istituito un Laboratorio europeo di biologia molecolare, come ente intergovernativo, denominato qui di seguito «il Laboratorio».

Sede del Laboratorio è Heidelberg, Repubblica federale di Germania.

Art. II Finalità e mezzi

Il Laboratorio incrementa la cooperazione tra gli Stati europei nella ricerca fondamentale, la messa in punto di un’attrezzatura moderna e lo sviluppo d’un insegnamento approfondito in biologia molecolare, come anche nelle altre discipline essenzialmente connesse; all’uopo si sforza di concentrare le proprie attività su compiti che già non siano, abitualmente o agevolmente, effettuati in istituti nazionali. I risultati dei lavori sperimentali e teorici del Laboratorio vanno pubblicati o comunque resi generalmente accessibili.

Nel perseguimento dei propri scopi, il Laboratorio esegue un programma includente:

  1. l’applicazione dei concetti e dei metodi molecolari all’investigazione dei processi biologici di base;
  2. lo sviluppo e l’impiego delle necessarie attrezzature e tecnologie;
  3. la fornitura di locali di lavoro e d’impianti di ricerca per gli specialisti ospiti;
  4. una formazione ed un insegnamento approfonditi.

Il Laboratorio può approntare e gestire gli impianti necessari ai fini del suo programma.

Il Laboratorio comprende:

  1. l’attrezzatura necessaria all’esecuzione del programma prefisso;
  2. gli edifici necessari per accogliervi l’attrezzatura di cui nel capoverso a), per alloggiare l’amministrazione e per assicurare l’esecuzione delle altre funzioni.

Il Laboratorio organizza e patrocina, quanto più ampiamente possibile, la collaborazione internazionale nei settori e nei programmi d’attività definiti nei paragrafi (1) e (2) e armonizzati con il Programma Generale della CEBM. Questa collaborazione include segnatamente la promozione di contatti e di scambi tra specialisti e la diffusione dell’informazione. Nel quadro dei propri scopi, il Laboratorio si sforza parimente di cooperare, quanto più intensamente possibile, con altri istituti di ricerca, mediante collaborazione e consultazione. Il Laboratorio si sforza di evitare i doppioni ed i parallelismi con i lavori eseguiti da detti istituti.

Art. III Membri

Sono Membri del Laboratorio gli Stati partecipi del presente Accordo.

Art. IV Cooperazione

Il Laboratorio coopera strettamente con la CEBM.

Il Laboratorio può cooperare ufficialmente con Stati impartecipi, con enti nazionali di questi Stati, con istituzioni internazionali governative o non governative. L’istituzione, le condizioni e le modalità di questa cooperazione vanno, caso per caso e secondo le circostanze, definite dal Consiglio all’unanimità dei Membri presenti e votanti.

Art. V Organi

Sono organi del Laboratorio il Consiglio e il Direttore generale.

Art. VI Consiglio

Composizione

Il Consiglio si compone di tutti gli Stati membri del Laboratorio, ogni Membro essendo rappresentato da due delegati al massimo che possono essere coadiuvati da consiglieri. Il Consiglio elegge un presidente e due vicepresidenti i quali restano in funzione durante un anno e non possono venir rieletti più di due volte consecutive.

Osservatori
  1. Gli Stati impartecipi del presente Accordo possono assistere alle riunioni del Consiglio in qualità di osservatori alle seguenti condizioni:i)Membri della CEBM: di diritto;ii)Stati non membri della CEBM: per decisione del Consiglio presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti.
  2. L’OEBM e altri osservatori possono assistere alle riunioni del Consiglio giusta il regolamento interno da questo adottato secondo il paragrafo (3) k).
Poteri

Il Consiglio:

  1. determina la politica del Laboratorio nei settori scientifico, tecnico e amministrativo, segnatamente mediante direttive al Direttore generale;
  2. approva un piano indicativo per l’esecuzione del programma menzionato nel paragrafo (2) dell’Articolo II e ne stabilisce la durata. Approvando il piano, il Consiglio determina, mediante voto unanime degli Stati presenti e votanti, un periodo minimo di partecipazione al programma e l’ammontare massimo degli obblighi e delle spese per il periodo precitato. Il suddetto periodo ed il suddetto montante non possono venir modificati successivamente se non per decisione del Consiglio, presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti. Scaduto il periodo suddetto, il Consiglio determina nello stesso modo il massimo dei crediti destinati a un nuovo periodo definito dal Consiglio stesso;
  3. adotta il preventivo annuo con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, sotto riserva sia che l’insieme dei contributi dei Membri costituisca almeno i due terzi del totale dei contributi al preventivo del Laboratorio, sia che i Membri presenti e votanti si pronuncino favorevolmente all’unanimità meno uno;
  4. approva la valutazione provvisoria delle spese per i due anni successivi con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
  5. adotta il Regolamento finanziario del Laboratorio con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
  6. approva e pubblica i conti annui controllati;
  7. approva il rapporto annuo presentato dal Direttore generale;
  8. decide sugli effettivi necessari;
  9. adotta con la maggioranza dei due terzi di tutti i Membri presenti e votanti lo Statuto del Personale;
  10. statuisce circa la creazione di gruppi e di impianti fuori sede con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti;
  11. adotta il proprio regolamento interno;
  12. detiene le altre facoltà ed esercita le altre funzioni necessarie al perseguimento delle finalità del Laboratorio, quali definite nel presente Accordo.

Il Consiglio può modificare il programma di cui nel paragrafo (2) dell’Articolo II mediante decisione presa all’unanimità dei Membri presenti e votanti.

Sessioni

Il Consiglio si raduna almeno una volta all’anno in sessione ordinaria. Può parimente riunirsi in sessione straordinaria. Le sessioni hanno luogo alla sede del Laboratorio, tranne decisione contraria del Consiglio.

Voti
  1. i) Ciascun Stato membro dispone di una voce in Consiglio. ii)Gli Stati che hanno firmato il presente Accordo, ma ancora non l’hanno ratificato, accettato o approvato, possono farsi rappresentare alle sessioni del Consiglio e partecipare ai suoi lavori, senza diritto di voto, durante il biennio decorrente dall’entrata in vigore del presente Accordo giusta il paragrafo (4) a) dell’Articolo XV.iii)Uno Stato membro in mora nel pagamento dei contributi non ha diritto di voto ad una sessione del Consiglio nel corso della quale il Direttore generale dichiari che l’ammontare non versato uguaglia o supera l’ammontare dei contributi dovuti dal detto Stato per i due esercizi finanziari precedenti.
  2. Tranne disposto contrario del presente Accordo, le decisioni del Consiglio vanno prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti;
  3. la presenza di delegati della maggioranza di tutti i membri è richiesta, per costituire il quorum, in tutte le sessioni del Consiglio.
Organi sussidiari
  1. II Consiglio istituisce, con decisione presa a maggioranza dei due terzi di tutti i membri, un Comitato consultivo e scientifico, un Comitato finanziario e qualunque altro organo sussidiario necessario.
  2. La decisione istitutiva del Comitato consultivo scientifico deve contenere delle norme concernenti la sua composizione ed il suo mandato nonché la rotazione dei membri, giusta l’Articolo VIII; essa deve anche definire le condizioni di servizio dei membri.
  3. La decisione istitutiva del Comitato finanziario o degli altri organi sussidiari deve contenere dei disposti concernenti la composizione ed il mandato dei detti organi.
  4. Gli organi sussidiari adottano il loro proprio regolamento interno.

Art. VII Direttore generale e personale

  1. Il Consiglio, con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri, nomina un Direttore generale per un periodo determinato e può, con la stessa maggioranza, por fine alle sue funzioni.
  2. Successivamente, in caso di vacanza, il Consiglio può differire la nomina del Direttore generale per il periodo che egli ritiene necessario. Il Consiglio designa allora, invece del Direttore generale, una persona di cui determina i poteri e le responsabilità.

Il Direttore generale è il funzionario esecutivo supremo ed il rappresentante legale del Laboratorio.

  1. Il Direttore generale presenta al Consiglio:i)il progetto di piano indicativo, di cui nel paragrafo (3) b) dell’Articolo VI;ii)il preventivo e la valutazione provvisoria, di cui nel paragrafo (3) c) e d) dell’Articolo VI;iii)i conti annui controllati ed il rapporto annuo, di cui nel paragrafo (3) f) e g) dell’Articolo VI.
  2. Il Direttore generale trasmette alla CEBM, per conoscenza, il rapporto annuo approvato dal Consiglio, conformemente al paragrafo (3) g) dell’Articolo VI.

Il Direttore generale è coadiuvato dal personale scientifico, tecnico, amministrativo e di segreteria autorizzato dal Consiglio.

Il Direttore generale nomina e licenzia il personale. E Consiglio approva la nomina e il licenziamento del personale superiore, definito come tale nello Statuto del personale. Ogni nomina ed ogni licenziamento vanno fatti giusta lo Statuto del personale. Ogni persona, estranea al personale, invitata a lavorare presso il Laboratorio, cade sotto l’autorità del Direttore generale e sotto l’insieme delle condizioni generali approvate dal Consiglio.

Ciascun Stato Membro rispetta, per quanto concerne il Laboratorio, il carattere strettamente internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale. Questi, nell’esercizio delle loro funzioni, non sono tenuti né a sollecitare né a ricevere istruzioni da alcun membro, governo od altra autorità esterna al Laboratorio.

Art. VIII Comitato consultivo scientifico

Il Comitato consultivo scientifico, istituito conformemente al paragrafo (7) dell’Articolo VI, dà dei pareri al Consiglio, segnatamente per quanto concerne le proposte del Direttore generale sull’esecuzione del programma del Laboratorio.

Il Comitato è composto di scienziati eminenti nominati a titolo personale e non in quanto rappresentanti dì Stati membri. I componenti del Comitato devono essere scelti tra scienziati appartenenti ad un largo spettro di discipline scientifiche pertinenti, in modo da coprire, quanto possibile, sia il settore della biologia molecolare sia i settori di altre materie scientifiche appropriate. Dopo aver consultato il Consiglio dell’OEBM, in prima linea, e gli istituti nazionali appropriati, il Direttore generale propone al Consiglio un elenco di candidati che il Consiglio deve prendere in considerazione per la nomina dei componenti del Comitato.

Art. IX Preventivo

L’esercizio finanziario del Laboratorio va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Direttore generale, entro il 1° ottobre di ogni anno, presenta al Consiglio, per esame ed approvazione, un preventivo recante le valutazioni analitiche degli introiti e degli oneri del Laboratorio per l’esercizio finanziario successivo.

Il Laboratorio è finanziato mediante:

  1. i contributi finanziari degli Stati membri;
  2. qualunque dono degli Stati membri oltre l’ammontare del loro contributo finanziario, a meno che il Consiglio decida, con voto a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, che un tale dono è incompatibile con le finalità del Laboratorio, e
  3. qualunque altra risorsa, segnatamente qualunque dono offerto da enti privati o da persone singole, con riserva d’accettazione da parte del Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

Il preventivo del Laboratorio va espresso in unità di conto rappresentanti un peso di 0,88867088 grammi di oro fino.

Art. X Contributi e verificazione dei conti

Ciascun membro contribuisce annualmente alle spese in capitale ed alle spese correnti per il funzionamento del Laboratorio mediante il versamento di una somma globale, in divise convertibili, giusta una scala fissata ogni triennio dal Consiglio, a maggioranza dei due terzi dei membri, e basata sulla media del reddito nazionale netto di ciascun membro durante i tre ultimi anni civili per i quali si dispone di statistiche.

Il Consiglio può decidere, con la maggioranza dei due terzi dei membri, di tener conto di eventuali circostanze speciali, proprie a un membro, onde modificarne in conseguenza il contributo. Per l’applicazione del presente disposto, si considera segnatamente che si è in presenza di «circostanze speciali» allorché il reddito nazionale per abitante di un membro risulta inferiore ad una somma determinata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi, oppure risulta tale che un membro è tenuto a contribuire per oltre il 30 per cento dell’ammontare sociale dei contributi stabiliti dal Consiglio, giusta la scala menzionata nel paragrafo (1) del presente Articolo.

  1. Gli Stati, che si fanno partecipi del presente Accordo dopo il 31 dicembre dell’anno della sua entrata in vigore, pagano, oltre al loro contributo alle spese future in capitale e alle spese correnti di funzionamento, un contributo speciale sulle spese in capitale precedentemente sostenute dal Laboratorio. L’ammontare di questo contributo speciale è stabilito dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.
  2. Ogni contributo, versato giusta i disposti del capoverso a) del presente paragrafo, va in deduzione dei contributi degli altri membri, tranne decisione contraria del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri.

Qualora, successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, uno Stato divenga partecipe o cessi di partecipare al medesimo, la scala dei contributi, di cui nel paragrafo (1) del presente Articolo, va modificata. La nuova scala prende effetto all’inizio dell’esercizio finanziario successivo.

Il Direttore generale notifica ai membri l’ammontare dei loro contributi annui e, in accordo con il Comitato finanziario, le date di versamento.

Il Direttore generale tiene un conteggio esatto di tutti gli introiti e oneri.

Il Consiglio nomina dei commissari ai conti per esaminare i conti del Laboratorio. 1 commissari sottopongono al Consiglio un rapporto sui conti annuali.

Il Direttore generale procura ai commissari ai conti tutte le informazioni e l’assistenza di cui possono aver bisogno per esplicare le loro funzioni.

Art. XI Stato giuridico

Il Laboratorio gode di personalità giuridica. Esso possiede segnatamente la capacità di stipulare, di acquistare e di alienare beni mobili ed immobili e di stare in giudizio. Lo Stato, sul cui territorio il Laboratorio è sito, conchiude con quest’ultimo un accordo di sede, sottoposto all’approvazione del Consiglio, da darsi con la maggioranza dei due terzi di tutti i membri, accordo che deve definire sia lo statuto del Laboratorio, sia i privilegi e le immunità, del Laboratorio stesso e del suo personale, necessari al perseguimento delle finalità ed all’esercizio delle funzioni del Laboratorio.

Art. XII Composizione delle vertenze

Qualunque vertenza tra due o più membri circa l’interpretazione o l’applicazione del presente testo, non composta tramite i buoni uffici del Consiglio, va, a richiesta di qualunque parte in lite, sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, tranne ove i membri interessati non abbiano convenuto altro modo di composizione, in un termine di tre mesi a partire dalla data nella quale il presidente del Consiglio constata che la vertenza non può essere composta tramite i buoni uffici del medesimo.

Art. XIII Emendamenti

Qualunque proposta di uno Stato membro intesa ad emendare il presente Accordo va inserita nell’ordine del giorno della sessione ordinaria del Consiglio immediatamente successiva al deposito della proposta presso il Direttore generale. Tale proposta può pure formare oggetto di una sessione straordinaria.

Ogni emendamento all’Accordo esige l’accettazione unanime degli Stati membri. Questi notificano tale loro accettazione per iscritto al Governo svizzero.

Gli emendamenti entrano in vigore trenta giorni dopo il deposito dell’ultima notifica scritta d’accettazione.

Art. XIV Dissoluzione

Il Laboratorio è dissolto non appena il numero dei suoi membri cada sotto a tre. Con riserva d’eventuali intese conchiuse tra i membri al momento della dissoluzione, lo Stato, sul cui territorio il Laboratorio ha sede, è incaricato della liquidazione. Tranne contraria decisione dei membri, l’attivo va ripartito tra gli Stati che sono membri del Laboratorio all’epoca della dissoluzione, in proporzione dei pagamenti da essi effettuati. Se v’è un passivo, questo è addossato ai detti Stati al pro rata dei loro contributi stabiliti per l’esercizio finanziario in corso.

Art. XV Firma, ratifica, adesione, entrata in vigore

Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati partecipi della CEBM sino alla data della sua entrata in vigore, conformemente al paragrafo (4) a) del presente Articolo.

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. I relativi strumenti vanno depositati presso il Governo svizzero.

  1. Qualunque Stato partecipe della CEBM ma non firmatario del presente Accordo può aderirvi in qualunque momento successivo.
  2. La cessazione dell’Accordo istitutivo della CEBM non impedisce che al presente Accordo abbia ad aderire uno Stato già partecipe dell’Accordo istitutivo della CEBM, oppure già ammesso, per decisione presa giusta il paragrafo (2) dell’Articolo III del medesimo, ad aderirvi.
  3. Gli strumenti d’adesione vanno depositati presso il Governo svizzero.
  4. Il presente Accordo entrerà in vigore non appena sarà stato ratificato, accettato o approvato dalla maggioranza degli Stati elencati nel Preambolo, compreso lo Stato sul cui territorio ha sede il Laboratorio e con riserva che l’insieme dei contributi dei detti Stati rappresenti almeno il 70 per cento del totale dei contributi figuranti nella scala recata in allegato.
  5. Dopo la sua entrata in vigore giusta il paragrafo (4) a) qui sopra, il presente Accordo entrerà in vigore, per qualunque Stato firmatario che lo ratifichi, l’accetti o l’approvi successivamente, alla data del deposito dello strumento di ratifica, d’accettazione o d’approvazione.
  6. Per qualunque Stato aderente al presente Accordo, questo entrerà in vigore alla data del deposito dello strumento d’adesione.
  7. d) i) Il presente Accordo resterà inizialmente in vigore per un periodo di sette anni. Successivamente resterà vigente per una durata indeterminata, a meno che il Consiglio, non oltre un anno prima della scadenza del periodo settennale precitato, decida, con la maggioranza dei due terzi dei membri e purché i contributi dei medesimi costituiscano almeno i due terzi dell’insieme dei contributi del preventivo del Laboratorio, di prorogare il presente Accordo per un periodo determinato oppure di porvi fine. ii)La cessazione dell’Accordo istitutivo della CEBM non tocca la vigenza del presente Accordo.

Art. XVI Denuncia

Dopo che il presente Accordo sia stato in vigore durante sei anni, qualunque Stato partecipe potrà, con riserva dei disposti del paragrafo (3) b) dell’Articolo VI, denunciarlo con notifica indirizzata al Governo svizzero. Una tale denuncia prende effetto alla fine dell’esercizio finanziario successivo.

Qualunque membro che disattenda gli obblighi derivantigli dal presente Accordo può venir privato della sua qualità mediante decisione del Consiglio presa a maggioranza dei due terzi di tutti i membri. Una tale decisione va notificata, per cura del Direttore generale, agli Stati firmatari ed aderenti.

Art. XVII Notifica e registrazione

Il Governo svizzero notifica agli Stati firmatari ed aderenti:

  1. tutte le firme;
  2. il deposito di qualunque strumento di ratifica, d’accettazione, d’approvazione o d’adesione;
  3. l’entrata in vigore del presente Accordo;
  4. qualunque accettazione scritta d’un emendamento notificato conformemente al paragrafo (3) dell’Articolo XIII;
  5. l’entrata in vigore di qualunque emendamento;
  6. ogni recesso dal presente Accordo.

All’entrata in vigore del presente Accordo, il Governo svizzero lo fa registrare presso la Segreteria delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 della Carta 2 .

Art. XVIII Disposizioni transitorie

Per il periodo che inizia all’entrata in vigore del presente Accordo e cessa il 31 dicembre seguente, tocca al Consiglio prendere le disposizioni concernenti il preventivo, e le spese sono coperte mediante contributi dei membri, fissati conformemente ai due paragrafi seguenti.

Gli Stati partecipi del presente Accordo alla data della sua entrata in vigore e gli Stati che ne saranno divenuti parte prima del 31 dicembre successivo, si addossano insieme la totalità delle spese previste dalle disposizioni finanziarie che il Consiglio potrà adottare conformemente al paragrafo (1) del presente Articolo.

I contributi degli Stati, di cui nel paragrafo (2) del presente Articolo, sono fissati a titolo provvisorio, giusta i bisogni, e conformemente ai paragrafi (1) e (2) dell’Articolo X. Alla scadenza del periodo indicato nel paragrafo (1) del presente Articolo, interviene una ripartizione definitiva delle spese tra i detti Stati sulla base delle spese effettive. Qualunque somma versata da uno Stato, oltre la propria quota definitiva così calcolata, è registrata a suo credito.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati all’uopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Ginevra il 10 maggio 1973 nelle lingue tedesca, inglese e francese, i tre testi facendo parimente fede, in un esemplare originale unico che sarà depositato negli archivi del Governo svizzero il quale ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Scala dei contributi
calcolata sulla base dei redditi nazionali medi, 1968–1970, pubblicati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite

La scala qui sotto riprodotta vale esclusivamente ai fini del paragrafo (4) a) dell’Articolo XV dell’Accordo. Essa non pregiudica in nessun caso le decisioni che il Consiglio dovesse prendere giusta il paragrafo (1) dell’Articolo X e che dovessero concernere le future scale di contributi.

%

Austria

2,063

Danimarca

2,282

Francia

22,585

Israele

0,804

Italia

14,572

Paesi Bassi

4,916

Regno Unito della Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

18,508

Repubblica federale di Germania

25,926

Svezia

5,039

Svizzera

3,305

100,000

Campo d’applicazione l’8 marzo 20233

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

26 settembre

1975

26 settembre

1975

Belgio

12 ottobre

2010 A

12 ottobre

2010

Ceca, Repubblica

26 maggio

2014 A

26 maggio

2014

Croazia

29 agosto

2006 A

29 agosto

2006

Danimarca

12 novembre

1973

4 luglio

1974

Estonia

7 febbraio

2023 A

7 febbraio

2023

Finlandia

19 giugno

1985 A

19 giugno

1985

Francia

4 luglio

1974

4 luglio

1974

Germania

10 ottobre

1973

4 luglio

1974

Grecia

13 maggio

1985 A

13 maggio

1985

Irlanda

21 novembre

2003 A

21 novembre

2003

Islanda

26 febbraio

2007 A

26 febbraio

2007

Israele

17 aprile

1974

4 luglio

1974

Italia

28 giugno

1976

28 giugno

1976

Lituania

3 giugno

2019 A

3 giugno

2019

Lussemburgo

25 ottobre

2007 A

25 ottobre

2007

Malta

15 marzo

2016 A

15 marzo

2016

Montenegro

18 maggio

2018 A

18 maggio

2018

Norvegia

8 ottobre

1986 A

8 ottobre

1986

Paesi Bassi*

13 marzo

1974

4 luglio

1974

Polonia

28 gennaio

2019 A

28 gennaio

2019

Portogallo

11 febbraio

1999

11 febbraio

1999

Regno Unito

11 dicembre

1973

4 luglio

1974

Slovacchia

9 gennaio

2018 A

9 gennaio

2018

Spagna

24 novembre

1987 A

24 novembre

1987

Svezia

15 febbraio

1974

4 luglio

1974

Svizzera

14 dicembre

1973

4 luglio

1974

Ungheria

13 aprile

2017 A

13 aprile

2017

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Queste possono essere consultate sul sito www.dfae.admin.ch > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Trattati internazionali > Depositario > Altre convenzioni, oppure ottenute presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
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