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0.423.11

Accordo d’esecuzione concernente lo scambio d’informazioni tecniche sulla ricerca e lo sviluppo in tema di sicurezza dei reattori Conchiuso a Parigi il 20 maggio 1976 Approvato dall’Assemblea federale il 17 settembre 1979 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 febbraio 1980 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1980

RU 1980 1217; FF 1979 I 877

Traduzione1

(Stato 22 febbraio 1980)

Le Parti contraenti,

Considerando di reciproco interesse cooperare a livello internazionale in tema di sicurezza dei reattori nucleari e reputando possibile di far progredire la ricerca sulla sicurezza nucleare, promuovendo ed ampliando quanto possibile lo scambio d’informazioni tecniche;

Considerando che quelle Parti che sono Governi, o Parti designate dai rispettivi governi (giusta l’articolo III dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia internazionale dell’energia [appresso «Agenzia»] il 28 luglio 1975) desiderano partecipare allo scambio d’informazioni tecniche sulla ricerca e lo sviluppo in tema di sicurezza dei reattori («scambio tecnico»), secondo le disposizioni del presente Accordo;

Considerando che quelle Parti che sono Governi, nonché i Governi delle altre Parti contraenti (detti collettivamente «Governi») sono membri dell’Agenzia ed hanno convenuto, giusta l’articolo 41 dell’Accordo sul Programma internazionale dell’energia 2 («Accordo PIE») d’eseguire dei programmi nazionali e di favorire l’adozione di programmi cooperativi nei settori definiti dall’articolo 42 dell’Accordo PIE, includenti, per l’energetica, la ricerca e lo sviluppo in tema di sicurezza dei reattori;

Considerando che, durante la sessione del Consiglio direttivo dell’Agenzia del 28 luglio 1975, i Governi hanno approvato lo Scambio tecnico in quanto attività speciale ai sensi dell’articolo 65 dell’Accordo PIE;

Considerando che l’Agenzia ha ammesso che l’impostazione dello Scambio tecnico costituiva un importante elemento della cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo in tema di sicurezza dei reattori;

Considerando che l’Agenzia dell’energia nucleare («AEN») dell’OCSE ha accettato di partecipare all’esecuzione dello scambio d’informazioni tecniche,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Finalità

(a) Le Parti contraenti accettano di scambiare informazioni tecniche relative alla ricerca in tema di sicurezza dei reattori, nel proprio Paese e nelle organizzazioni internazionali, facendo capo a metodi appropriati come: contribuzione all’Indice della ricerca sulla sicurezza nucleare, repertoriato dall’Agenzia e dall’AEN, scambio di rapporti tecnici e d’attività e riunioni peritali. (b) Ogni Parte contraente è incoraggiata a scambiare, con tutte le altre Parti, qualunque informazione suppletiva, concernente la ricerca sulla sicurezza dei reattori, che essa già possedesse, o che potesse ottenere, e che ha il diritto di divulgare con tutti i dettagli specifici ritenuti utili. (c) Gli obblighi delle Parti contraenti, recati nel presente Accordo, possono essere completati da altri accordi di scambi multilaterali o bilaterali, conchiusi per migliorare la cooperazione nei progetti specifici di mutuo interesse.

(d) Le Parti contraenti assicurano la massima diffusione possibile dell’informazione, acquisita nel quadro dell’Accordo, a tutti gli Stati partecipanti al Programma internazionale energetico, in quanto partecipi dell’Agenzia («Paesi dell’Agenzia»), fatte salve la necessità di proteggere la proprietà intellettuale e le limitazioni seguenti:

  1. nessuna Parte contraente potrà essere sollecitata a fornire informazioni considerate come esclusive o privilegiate giusta la legislazione interna;
  2. per quanto concerne un’informazione scambiata o trasferita tra le Parti contraenti, la Parte che la trasmette non potrà essere tenuta a garantire che l’informazione trasmessa possa servire ad un particolare uso o impiego; e
  3. ogni informazione, trasmessa nel quadro del presente Accordo, la cui diffusione debba restare limitata onde proteggere i diritti di proprietà intellettuale, dovrà essere denotata e resa identificabile in modo adeguato; un’informazione così denotata potrà essere pubblicata dalla Parte ricevente solo col consenso di quella trasmittente, tranne ove la pubblicazione venga ordinata in ultima istanza da un’autorità giudiziaria o un’altra autorità a ciò facoltata.

Art. 2 Proprietà intellettuale

(a) Per i diritti di proprietà intellettuale creati, concepiti e attuati, partendo da informazioni trasmesse in applicazione del presente Accordo, dal personale di una Parte contraente che le riceve, o da qualunque altra persona che così le ricevesse, e creati, concepiti e attuati direttamente a partire dalle informazioni ricevute («diritti di proprietà intellettuale conseguenti»), la Parte contraente ricevente, o il suo Governo, determinerà la ripartizione delle prestazioni dovute in tutti i Paesi per questi diritti conseguenti di proprietà intellettuale. Resta comunque inteso che una licenza non esclusiva (col diritto di dedurne sublicenze) verrà accordata alla Parte contraente che ha trasmesso l’informazione originale, per i diritti di proprietà intellettuale conseguenti, in tutto il territorio delle Parti contraenti che non sia quello della Parte contraente che li ha creati, concepiti e attuati per trarne profitto nella produzione o nell’impiego di materiale nucleare speciale o di energia nucleare. (b) Ogni Parte contraente prenderà le necessarie misure per proteggere i diritti di proprietà intellettuale e garantirne il rispetto, nonché per proteggere l’informazione del proprietario giusta le leggi del rispettivo paese (della Parte contraente del proprietario) e il diritto internazionale. (c) Ogni Parte contraente garantirà, senza pregiudicare i diritti degli inventori giusta la legislazione nazionale di questi, tutta la cooperazione necessaria degli autori e degli inventori onde attuare i disposti del presente Accordo concernente i diritti di proprietà intellettuale. (d) Ogni Parte contraente o il suo Governo assumerà la responsabilità di ricompensare o accordare un indennizzo ai propri impiegati giusta le leggi interne (Parte contraente). (e) In questo articolo, «proprietà intellettuale» designa i diritti di proprietà intellettuali quali definiti nell’articolo 2 (viii) della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata in Stoccolma il 14 luglio 1967 3 , nonché l’informazione del proprietario. L’«informazione del proprietario» significa l’informazione di natura confidenziale (inclusiva del know‑how e del software) e l’informazione denotata in modo adeguato, non ancora brevettata o non brevettabile ma oggetto di diritti di proprietà o di diritti commerciali o altre restrizioni di natura contrattuale, consuetudinaria o giuridica.

Art. 3 Esecuzione

(a) Ogni Parte contraente designerà uno o diversi coordinatori, il cui compito consisterà nell’aiutare a sviluppare e connettere gli accordi e le procedure, onde compiere uno scambio effettivo d’informazioni nel quadro del presente Accordo. Un coordinatore o un gruppo di coordinatori sarà designato per ogni tipo di reattore. (b) Ogni Parte contraente notificherà alle altre Parti contraenti e al Direttore dell’Agenzia il o i coordinatori che avrà designato per rappresentarla. (c) I coordinatori organizzeranno degli incontri, almeno uno all’anno, per esaminare quanto è stato attuato, per discutere i problemi e i metodi propri a migliorare l’efficacia del presente Accordo, nonché per elaborare i futuri programmi volti a perfezionare lo scambio delle informazioni. I coordinatori invieranno a tutti i Paesi partecipanti un rapporto periodico sui progressi compiuti nello scambio tecnico e renderanno conto dei loro lavori al Consiglio direttivo allorché questo ne avrà fatto domanda. (d) Eseguendo gli scambi tecnici nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti coordineranno ove occorra le proprie attività con quelle degli altri servizi, creati sotto gli auspici dell’OCSE, onde evitare doppioni. Occorrerà segnatamente organizzare gli incontri annuali dei coordinatori contemporaneamente alle riunioni plenarie del Comitato per la sicurezza degli impianti nucleari dell’Agenzia dell’OCSE per l’energia nucleare. (e) Procedendo agli scambi tecnici, le Parti contraenti terranno conto in adeguata misura dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, e d’ogni loro modificazione, nonché delle altre decisioni del Consiglio direttivo valide per il settore. L’abrogazione dei Principi non toccherà affatto il presente Accordo che resterà in vigore per la prevista durata.

Art. 4 Responsabilità finanziaria

(a) Ogni Parte contraente assumerà le spese cagionate dalla fornitura d’informazioni per lo Scambio tecnico, (b) La partecipazione allo Scambio tecnico d’ogni Parte contraente sarà sottoposta alle leggi e ai regolamenti applicabili alla medesima e all’assegnazione dei crediti da parte dell’autorità governativa competente.

Art. 5 Adesione e recesso delle Parti

(a) La partecipazione allo Scambio tecnico in quanto Parte contraente rimarrà, con l’accordo delle altre Parti, aperta ad ogni Governo di un Paese membro dell’Agenzia (o agenzia nazionale, collettività pubblica o privata, società o altra persona proposta dal governo) che domandi di partecipare allo Scambio tecnico, firmi il presente accordo e assuma i diritti e gli obblighi di Parte contraente. (b) Il Governo di ogni altro membro dell’OCSE potrà, su proposta delle Parti contraenti, essere invitato dal Consiglio direttivo dell’Agenzia a partecipare allo Scambio tecnico in quanto Parte contraente (o a proporre all’uopo un’agenzia nazionale, una collettività pubblica o privata, una società o ogni altra persona), a firmare il presente Accordo, nonché ad assumere i diritti e gli obblighi di Parte contraente. (c) Giusta l’articolo IV (c) dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia il 28 luglio 1975, la Commissione delle Comunità europee può partecipare al presente Accordo. (d) Ogni Parte contraente può recedere dall’Accordo in qualunque momento mediante notifica scritta consegnata sei mesi innanzi al Direttore dell’Agenzia.

Art. 6 Disposizioni finali

(a) Il presente Accordo entra in vigore alla data indicata qui sotto per una durata di cinque anni. La sua validità potrà poi venir prolungata con l’assenso delle Parti contraenti. (b) Il presente Accordo è modificabile in ogni tempo dalle Parti contraenti. Le modifiche entreranno in vigore nel modo che sarà stato determinato dalle Parti contraenti stesse. Tutte le modifiche apportate al presente Accordo vanno comunicate per scritto al Direttore dell’Agenzia. (c) L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore dell’Agenzia, poscia una copia certificata conforme sarà inviata a ogni Parte contraente. Una copia dell’Accordo sarà consegnata a ogni paese partecipe dell’Agenzia, ad ogni paese membro dell’OCSE e alle Comunità europee.

Fatto in Parigi, il 20 maggio 1976.

(Seguono le firme)