(a) Le Parti contraenti accettano di scambiare informazioni tecniche relative alla ricerca in tema di sicurezza dei reattori, nel proprio Paese e nelle organizzazioni internazionali, facendo capo a metodi appropriati come: contribuzione all’Indice della ricerca sulla sicurezza nucleare, repertoriato dall’Agenzia e dall’AEN, scambio di rapporti tecnici e d’attività e riunioni peritali. (b) Ogni Parte contraente è incoraggiata a scambiare, con tutte le altre Parti, qualunque informazione suppletiva, concernente la ricerca sulla sicurezza dei reattori, che essa già possedesse, o che potesse ottenere, e che ha il diritto di divulgare con tutti i dettagli specifici ritenuti utili. (c) Gli obblighi delle Parti contraenti, recati nel presente Accordo, possono essere completati da altri accordi di scambi multilaterali o bilaterali, conchiusi per migliorare la cooperazione nei progetti specifici di mutuo interesse.
(d) Le Parti contraenti assicurano la massima diffusione possibile dell’informazione, acquisita nel quadro dell’Accordo, a tutti gli Stati partecipanti al Programma internazionale energetico, in quanto partecipi dell’Agenzia («Paesi dell’Agenzia»), fatte salve la necessità di proteggere la proprietà intellettuale e le limitazioni seguenti:
- nessuna Parte contraente potrà essere sollecitata a fornire informazioni considerate come esclusive o privilegiate giusta la legislazione interna;
- per quanto concerne un’informazione scambiata o trasferita tra le Parti contraenti, la Parte che la trasmette non potrà essere tenuta a garantire che l’informazione trasmessa possa servire ad un particolare uso o impiego; e
- ogni informazione, trasmessa nel quadro del presente Accordo, la cui diffusione debba restare limitata onde proteggere i diritti di proprietà intellettuale, dovrà essere denotata e resa identificabile in modo adeguato; un’informazione così denotata potrà essere pubblicata dalla Parte ricevente solo col consenso di quella trasmittente, tranne ove la pubblicazione venga ordinata in ultima istanza da un’autorità giudiziaria o un’altra autorità a ciò facoltata.