0.423.137.1
Dichiarazione della Svizzera sull’adesione a ICOS ERIC Dichiarazione della Svizzera sull’adesione depositata l’11 aprile 2023 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2022 Entrata in vigore per la Svizzera il 2 agosto 2023
RU 2023 460; FF 2022 1137
(Stato 2 agosto 2023)
Traduzione
1. In vista della sua domanda di adesione a ICOS ERIC la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:
- ICOS ERIC ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 20091 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
- l’adesione della Svizzera a ICOS ERIC è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.
2. La Svizzera accorda a ICOS ERIC un trattamento conforme:
- all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 20062 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 12 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 20083 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e, dopo la sua entrata in vigore, conforme all’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 20194 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto ICOS ERIC; e
- all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20145 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
Di conseguenza ICOS ERIC è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto ICOS ERIC.
3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a ICOS ERIC.