(a) Campo d ’ attività . Il Programma, che le Parti contraenti eseguiranno nel quadro del presente Accordo, imposta una collaborazione in tema di ricerca, messa a punto, dimostrazione e informazione circa le pompe termiche per l’utilizzazione razionale dell’energia. (b) Metodo d ’ esecuzione . Le Parti contraenti eseguiranno il Programma assumendo uno o diversi compiti, come previsto dal presente Accordo. (c) Coordinazione e cooperazione entro il compito . Le Parti contraenti coopereranno nel coordinare l’attuazione dei diversi compiti, previsti nell’Allegato, e si sforzeranno di far progredire le attività di ricerca e di sviluppo di tutte le Parti contraenti nel settore dell’impiego razionale dell’energia. (d) Compiti aggiuntivi . Tali compiti possono venir aggiunti al Programma mediante integrazione dell’Allegato, com’è previsto nell’articolo 10 (c), qui sotto.
0.423.93
Accordo d’esecuzione concernente un programma di ricerca e sviluppo in tema di pompe termiche per l’impiego razionale dell’energia Conchiuso a Parigi il 16 ottobre 1977 Approvato dall’Assemblea federale il 17 settembre 1979 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 febbraio 1980 Entrato in vigore per la Svizzera il 22 febbraio 1980
RU 1980 1363; FF 1979 I 877
Traduzione
(Stato 22 febbraio 1980)
Le Parti contraenti,
Considerando che quelle Parti che sono Governi, Organizzazioni internazionali o Parti designate dai rispettivi Governi (giusta l’articolo III dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia internazionale dell’energia [appresso «Agenzia»] il 28 luglio 1975) desiderano partecipare all’elaborazione e alla realizzazione d’un programma di ricerca e sviluppo in tema di pompe termiche per l’impiego razionale dell’energia (il «Programma»), secondo le disposizioni del presente Accordo;
Considerando che quelle Parti che sono Governi, nonché i Governi delle altre Parti contraenti (detti collettivamente «Governi») sono membri dell’Agenzia ed hanno convenuto, giusta l’articolo 41 dell’Accordo sul Programma internazionale dell’energia 1 («Accordo PIE») d’eseguire dei programmi nazionali nei settori definiti dall’articolo 42 dell’Accordo PIE, includenti la ricerca e lo sviluppo sul tema generale dell’impiego razionale dell’energia, nel quale rientra appunto il tema specifico del Programma;
Considerando che, durante la sessione del Consiglio direttivo dell’Agenzia del 28 luglio 1975, i Governi hanno approvato il Programma in quanto attività speciale ai sensi dell’articolo 65 dell’Accordo PIE;
Considerando che l’Agenzia ha ammesso che l’elaborazione del Programma costituiva un importante elemento della cooperazione internazionale per la ricerca e lo sviluppo circa l’impiego razionale dell’energia,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Finalità
Art. 2 Comitato esecutivo
(a) Controllo . Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, controllare l’esecuzione del Programma. (b) Composizione . Il Comitato esecutivo verrà costituito in ragione d’un membro designato da ciascuna Parte contraente; ciascuna di queste designerà parimente un supplente che parteciperà al Comitato esecutivo allorché il membro designato fosse impedito. (e) Procedura di voto (f) Rapporti . Il Comitato esecutivo presenterà all’Agenzia, almeno una volta all’anno, dei rapporti periodici sullo stato d’avanzamento dei lavori oggetto del programma.
(c) Responsabilità. Spetta al Comitato esecutivo:
- adottare ogni anno all’unanimità il programma di lavoro e, se del caso, il preventivo d’ogni compito, nonché un programma indicativo d’attività e un preventivo per il biennio successivo; il Comitato esecutivo potrà, ove occorra, procedere agli adeguamenti necessari entro il programma di lavoro e il preventivo;
- stabilire le regole e normative necessarie ad una sana gestione del Programma;
- assumere le altre funzioni che gli sono attribuite dal presente Accordo e dal suo Allegato; e
- esaminare ogni questione che gli fosse proposta da un Agente esecutivo o da una Parte contraente.
(d) Procedure. Il Comitato esecutivo eseguirà i mandati conformemente alle seguenti procedure:
- il Comitato esecutivo eleggerà ogni anno un presidente e uno o più vicepresidenti;
- il Comitato esecutivo istituirà gli organi suppletivi e le norme procedurali necessarie ad un funzionamento razionale. Un rappresentante dell’Agenzia sarà facoltato ad assistere consultivamente alle sedute del Comitato esecutivo e degli organi suppletivi;
- il Comitato esecutivo si riunirà due volte l’anno in seduta ordinaria; una seduta straordinaria potrà essere convocata a domanda della Parte contraente che possa dimostrarne la necessità;
- le sedute del Comitato esecutivo si terranno nei giorni e negli uffici designati dal Comitato;
- almeno 28 giorni prima d’ogni seduta del Comitato esecutivo, le Parti contraenti, e tutte le altre persone fisiche o giuridiche autorizzate ad assistere, verranno informate della data, del luogo e del tema della seduta; non sarà necessario avvisarne una persona fisica o giuridica che ne fosse già altrimenti informata, allorché si sia rinunciato alla notificazione formale prima o dopo la seduta;
- il quorum per deliberare validamente nelle riunioni del Comitato esecutivo è della metà dei membri più uno (meno ogni restante frazione).
- Se il presente Accordo esige che il Comitato esecutivo agisca all’unanimità, andrà chiesto l’assenso di ogni membro o supplente presente e votante nella seduta in cui la decisione è presa. Per le decisioni e raccomandazioni per le quali il presente Accordo non prevede alcuna speciale disposizione di voto, il Comitato esecutivo delibererà a maggioranza dei membri, o supplenti, presenti e votanti.
- Con riserva dell’assenso d’ogni Parte contraente, una decisione o raccomandazione può essere adottata per telex o telegramma, senza convocare alcuna seduta. Il Presidente del Comitato esecutivo si accerterà che tutti i membri vengano informati d’ogni decisione o raccomandazione adottata giusta il presente paragrafo.
Art. 3 Agente esecutivo
(a) Designazione . L’Allegato designa un Agente esecutivo. (b) Estensione dei poteri . Con riserva dei disposti dell’articolo 6 del presente Accordo, l’Agente esecutivo provvederà a tutti gli atti legali necessari all’esecuzione dei suoi compiti, quali definiti nell’Allegato. (c) Sostituzione. Una Parte contraente può, col consenso unanime del Comitato esecutivo, designare un’altra collettività in qualità d’Agente, al posto della Parte o dell’Agente originario. Come ogni emendamento del presente Accordo, anche il trasferimento delle responsabilità d’Agente richiede l’unanimità del Comitato.
(d) Dimissioni. L’Agente esecutivo avrà il diritto di dimettersi in ogni tempo, mediante notificazione scritta data sei mesi innanzi al Comitato esecutivo, con riserva che:
- una Parte, o una collettività da essa designata, sia allora disposta ad assumere i doveri ed obblighi d’Agente esecutivo e lo manifesti al Comitato e alle altre Parti, per scritto, tre mesi almeno prima della data in cui le dimissioni prenderanno effetto, e che
- tale Parte o collettività risulti unanimemente gradita al Comitato esecutivo.
Art. 4 Amministrazione e personale
(a) Gestione del progetto. L’Agente esecutivo sarà responsabile, verso il Comitato esecutivo, dell’esecuzione del compito affidatogli, conformemente al presente Accordo e al relativo Allegato e alle decisioni del Comitato esecutivo stesso. (b) Informazioni e rapporti. L’Agente esecutivo fornirà al Comitato esecutivo le informazioni relative al compito, che il Comitato gli chiedesse, e gli sottoporrà ogni anno, entro due mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, un rapporto sullo stato d’avanzamento dei lavori rientranti nell’ambito del progetto. (c) Personale. L’Agente esecutivo ha la responsabilità di assumere il personale necessario all’esecuzione del progetto affidatogli, attenendosi alle norme stabilite dal Comitato esecutivo. L’Agente potrà, se occorra, ricorrere anche ai servizi di personale assunto da altre Parti (o enti e collettività designate dalle medesime) e messo a sua disposizione per assistenza o altro titolo, con riserva dei possibili accordi tra la Parte contraente e il datore di lavoro di tale personale.
Art. 5 Gestione finanziaria
(a) Spese di ricerca (b) Altre spese . Ogni Parte s’accollerà tutte le altre spese connesse con l’esecuzione dell’Accordo, comprese quelle di redazione e trasmissione dei rapporti, nonché di risarcimento ai funzionari per trasferte e diarie, nel quadro dei rispettivi compiti. (c) Rapporto finanziario . Ogni Parte sottoporrà al Comitato esecutivo, entro tre mesi dalla chiusura dell’anno finanziario, un rapporto dettagliato delle spese affrontate, per il compito assunto, durante l’anno appena trascorso. Ciascuna Parte fornirà le informazioni finanziarie aggiuntive che il Comitato ragionevolmente chiedesse onde assicurarsi che il compito venga svolto conformemente al presente Accordo.
- Ogni Parte fornirà i fondi necessari alle ricerche che le incombono in base all’Allegato. Giusta il Programma, le quote minime sono le seguenti:
Dollari |
||
Austria |
150 000 |
|
CEC |
80 000 |
|
Danimarca |
non applicabile |
|
Repubblica federale di Germania |
50 000 |
|
Irlanda |
32 000 |
|
Italia |
215 000 |
|
Paesi Bassi |
50 000 |
|
Svezia |
40 000 |
|
Svizzera |
40 000 |
|
Stati Uniti d’America |
1 000 000 |
- Il Comitato esecutivo adatterà, all’unanimità, per ogni biennio, gli ammontari sopraelencati, in modo che essi riflettano i mutamenti sopravvenuti nel livello dei prezzi e garantiscano il fabbisogno effettivo. Qualora detti mutamenti incidessero molto profondamente, il Comitato esecutivo, all’unanimità, potrà addirittura deliberare un ridimensionamento del Programma.
- Dopo il triennio iniziale, ed ogni ulteriore triennio, il Comitato esecutivo unanime ristabilirà i livelli di spesa, di cui qui sopra nel comma (1), per il triennio successivo.
Art. 6 Informazione e proprietà intellettuale
(a) Poteri del Comitato esecutivo . La pubblicazione, la distribuzione, la trattazione, la protezione e la proprietà dell’informazione e dei diritti intellettuali, derivanti da attività compiute nel quadro del presente Accordo, vanno disciplinate dal Comitato esecutivo, all’unanimità, conformemente al presente Accordo. (b) Diritto di pubblicare informazioni . Salve restando restrizioni di diritto d’autore, giusta il presente Accordo, le Parti avranno facoltà di pubblicare ogni informazione fornita nel quadro del medesimo o da esso derivante, tranne le informazioni degne di protezione; queste non potranno essere pubblicate per trarne profitto, a meno che il Comitato esecutivo, all’unanimità, abbia dato il suo assenso o abbia così deciso. Tutte queste informazioni saranno messe a disposizione senza alcuna spesa per i Partecipanti. Toccherà ad ogni Parte, fornitrice di informazioni degne di protezione, identificare come tali queste informazioni ed assicurarsi che siano designate in modo adeguato. (d) Comunicazione d ’ informazioni importanti ad opera dei Governi. L’Agente esecutivo incoraggerà i Governi di tutti gli Stati membri dell’Agenzia a dargli o a comunicargli esattamente tutte le informazioni pubblicate, o comunque rese liberamente accessibili, conosciute da loro e rivestenti interesse per il compito. Le Parti segnaleranno all’Agente esecutivo qualunque informazione, già esistente e acquisita indipendentemente dal compito, la quale risulti necessaria all’Agente per adempiere le proprie pertinenti funzioni, sempreché l’informazione stessa sia trasmissibile senza restrizioni contrattuali o legali. (e) Rapporti sull ’ avanzamento del compito . La Parte contraente esecutrice del compito fornisce, ad ogni Parte, dei rapporti sulle informazioni ricevute per il compito, da questo derivanti, oppure preesistenti ma utilizzate ai fini del compito, comprese le informazioni degne di protezione. Toccherà ad ogni Parte identificare le informazioni da proteggere ed assicurarsi che vengano conseguentemente designate in modo adeguato. L’Agente esecutivo elaborerà poi dei rapporti riassuntivi concernenti il lavoro compiuto e i risultati ottenuti, ma non le informazioni degne di protezione, e li trasmetterà al Comitato esecutivo. Ogni Parte accetta d’autorizzare, con ragionevoli condizioni, tutti i Paesi dell’Agenzia ad usare le precitate informazioni per i loro bisogni energetici. (g) Licenze per brevetti necessari al compito. I brevetti preesistenti, esclusivamente posseduti o controllati da una Parte e necessari al Progetto, potranno essere utilizzati, dal Partecipante, ma unicamente nel quadro del Compito e purché non ne vengano spese per il Partecipante stesso. Allorché detti brevetti sono posseduti o controllati parzialmente da una Parte, questa ridurrà quanto possibile il suo vantaggio relativo o addirittura vi rinuncerà del tutto. (h) Invenzioni risultanti dai lavori . Le invenzioni fatte o ideate durante l’esecuzione o nell’ambito del Progetto («invenzioni conseguenti») saranno, in tutti i Paesi, proprietà della Parte che le avrà realizzate. Le informazioni concernenti invenzioni che devono essere protette da un brevetto non devono essere né pubblicate né divulgate dalle Parti contraenti prima che una domanda di brevetto sia stata depositata, fermo stante tuttavia che questa restrizione in materia di pubblicazione e divulgazione delle informazioni non può durare più di sei mesi a contare dalla data di notificazione dell’invenzione. Spetta alla Parte autrice dell’invenzione designare appropriatamente, nei rapporti, le Parti del Progetto in cui sono divulgate informazioni che non sono state debitamente protette col deposito di una domanda di brevetto. Ogni Parte accetterà di autorizzare, con ragionevoli condizioni, tutti i Paesi dell’Agenzia ad usare le precitate invenzioni per i loro bisogni energetici. (j) Diritti d ’ autore. L’Agente esecutivo, o ogni Partecipante, per quanto attiene al proprio compito, appresterà gli adeguati provvedimenti per proteggere il materiale sottoposto al diritto d’autore. I diritti d’autore acquisiti saranno proprietà del rispettivo Partecipante o Agente, salvo restando la facoltà delle Parti contraenti di riprodurre e distribuire il pertinente materiale, senza però pubblicarlo per trarne beneficio. (k) Inventori e autori. Ogni Partecipante prenderà, senza pregiudizio dei diritti d’autore o d’inventore risultanti dalle sue leggi nazionali, le misure necessarie per ottenere, da detti autori ed inventori, la cooperazione necessaria all’esecuzione delle disposizioni del presente articolo. Ogni Parte assumerà la responsabilità di versare ai propri impiegati il prezzo o la compensazione loro spettante giusta la legislazione nazionale. (l) Definizione del termine «Cittadino». Le Parti potranno stabilire i principi atti a definire la nozione di «cittadino» di una Parte contraente. Le controversie che non potessero essere composte saranno risolte in virtù dell’articolo 8 (d).
(c) Informazioni degne di protezione. Le Parti prenderanno i necessari provvedimenti, giusta il presente articolo, le leggi del rispettivo Paese e il diritto internazionale, per salvaguardare le informazioni degne di protezione. Il presente Accordo intende, per «informazioni degne di protezione», quelle di natura confidenziale, quali i segreti aziendali e il know‑how (programmi d’ordinatori, procedimenti e tecniche di costruzione, composizione chimica di materiali o metodi e procedure di fabbricazione, trasformazione o trattamento), purché siano designate in modo appropriato e:
- già non siano generalmente note o altrimenti accessibili al pubblico;
- non siano state poste anteriormente a disposizione di terzi, da parte del proprietario, senza obbligo di mantenerle confidenziali; e
- non siano già in possesso del Partecipante, facoltato a riceverle scevre del predetto obbligo.
(f) Autorizzazione d’utilizzare informazioni degne di protezione. Ogni Parte accetta d’autorizzare le altre, i loro Governi e i cittadini designati, a utilizzare, nell’esecuzione dei propri progetti, tutte le informazioni degne di protezione e preesistenti ch’essa possedesse o controllasse, nonché tutte le informazioni degne di protezione risultanti dal compito:
- senza alcun risarcimento, per impiego nel loro Paese; e
- a condizioni ragionevoli, per impiego negli altri Paesi.
(i) Brevetti d’invenzione. Ogni parte consentirà l’uso delle invenzioni preesistenti, protette da brevetti da essa posseduti o controllati ma necessarie all’avvaloramento dei risultati del compito, nonché delle invenzioni conseguenti, ai Partecipanti, ai loro Governi e ai cittadini designati:
- senza alcun risarcimento, per impiego esclusivo nel loro Paese; e
- con condizioni ragionevoli, per impiego negli altri Paesi.
Art. 7 Responsabilità legale
Nessuna Parte contraente sarà tenuta a versare ad alcun’altra un risarcimento o un contributo per perdita o danno avveratosi nell’esecuzione del Programma.
Art. 8 Disposizioni giuridiche
(a) Compimento di formalità. Ogni Parte si sforzerà, nel quadro dell’applicabile legislazione, di facilitare il compimento delle formalità richieste per il movimento delle persone, l’importazione di materiali e attrezzature e il trasferimento dei fondi necessari alla realizzazione del compito al quale si è dedicata. (b) Diritto applicabile. Nell’eseguire il presente Accordo e i suoi Allegati, le Parti contraenti saranno sottoposte, ove occorra, alle normative sull’attribuzione di fondi da parte dell’autorità governativa competente, nonché alla costituzione, alle leggi e ai regolamenti applicabili alle rispettive Parti contraenti, comprese, ma non esclusivamente, le leggi vietanti il pagamento di commissioni, percentuali, tangenti o premi di successo a persone incaricate d’ottenere ordinativi dal Governo, o qualunque altra partecipazione a funzionari statali su detti ordinativi. (c) Decisioni del Consiglio direttivo dell ’ Agenzia. Le Parti terranno conto, in modo adeguato, dei Principi direttivi per la cooperazione nella ricerca e lo sviluppo in energetica, e di ogni loro modificazione, come anche di ogni altra decisione presa dal Consiglio direttivo dell’Agenzia in tale settore. L’abrogazione dei Principi non toccherà affatto il presente Accordo, il quale resterà in vigore secondo le condizioni in esso contemplate. (d) Composizione delle vertenze. Ogni vertenza tra le Parti contraenti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo, non composta con negoziati o con un altro modo convenuto, verrà deferita a un tribunale di tre arbitri, scelti dalle Parti contraenti interessate, le quali ne designeranno parimente il presidente. Ove le Parti contraenti interessate non si intendessero circa la composizione del tribunale o la scelta del presidente, tali adempimenti verranno assunti dal presidente della Corte internazionale di giustizia, a domanda di qualunque Parte contraente interessata. Il tribunale deciderà la vertenza riferendosi ai termini del presente Accordo, nonché alle leggi e ai regolamenti applicabili; il lodo arbitrale sulle questioni fattuali sarà definitivo e vincolerà le Parti contraenti.
Art. 9 Ammissione e recesso di Parti contraenti
(a) Ammissione di nuove Parti contraenti: Paesi membri dell ’ Agenzia. Su invito del Comitato esecutivo, all’unanimità, l’ammissione al presente Accordo sarà aperta ad ogni Governo di un Paese membro dell’Agenzia (o a un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività designata dal Governo), che firmerà o aderirà al presente Accordo, accetterà i diritti e gli obblighi di Parte contraente e sarà ammesso a partecipare ad almeno un compito dai Partecipanti al medesimo, deliberanti all’unanimità. Una tale ammissione d’una Parte contraente prenderà effetto a contare dalla firma del presente Accordo ad opera della nuova Parte contraente o a contare dalla sua adesione al medesimo e dalla sua notifica di partecipazione a uno o più Allegati e ad ogni emendamento ulteriore. (b) Ammissione di nuove Parti contraenti: altri Paesi dell ’ OCSE. Il Governo di ogni membro dell’OCSE non partecipe dell’Agenzia, può su proposta unanime del Comitato esecutivo, essere invitato dal Consiglio direttivo e dall’Agenzia a farsi Parte contraente del presente Accordo (o a designare all’uopo un’agenzia nazionale, ente pubblico o privato, società o altra collettività), alle condizioni previste nel paragrafo (a) qui innanzi. (c) Partecipazione delle Comunità europee. Le Comunità europee potranno partecipare al presente Accordo sulla base delle intese che avranno stipulato col Comitato esecutivo unanime. (d) Contributi. Il Comitato esecutivo potrà chiedere, come condizione per l’ammissione, che la nuova Parte contraente contribuisca in equa proporzione, alle spese anteriori di ogni compito cui partecipa. (e) Surrogazione di Parti contraenti. Con l’accordo unanime del Comitato esecutivo, e a richiesta di un Governo, una Parte contraente da questo designata può essere surrogata da un’altra. Allorché ciò accade, la Parte surrogante assume i diritti e gli obblighi di Parte contraente, conformemente al paragrafo (a) qui innanzi e alla procedura ivi descritta. (f) Recesso. Ogni Parte contraente può recedere dal presente Accordo, o da qualunque compito, sia con l’approvazione unanime del Comitato esecutivo, sia notificando per scritto il recesso dodici mesi prima al Direttore esecutivo dell’Agenzia, la notifica non dovendo intervenire meno di due anni dopo la conclusione del presente Accordo. Il recesso di una Parte contraente in virtù del presente paragrafo non toccherà affatto i diritti e gli obblighi delle altre Parti contraenti; tuttavia se queste hanno contribuito al fondo comune per un compito, la loro quotaparte nel preventivo verrà adeguata onde tener conto di tal recesso. (h) Disattendimento d ’ obblighi contrattuali. La Parte contraente che, entro sessanta giorni a contare dal ricevimento di una nota specificante, con riferimento al presente paragrafo, la natura dell’omissione, persiste a disattendere gli obblighi che le incombono in virtù del presente Accordo, potrà essere considerata dal Comitato esecutivo, all’unanimità, come receduta dal presente Accordo.
(g) Mutamenti dello statuto di una Parte contraente. Una Parte contraente, che non sia Governo o organizzazione internazionale, notificherà immediatamente al Comitato esecutivo ogni mutamento importante nel proprio statuto o nelle proprie condizioni di proprietà, di fallimento o di liquidazione. Il Comitato esecutivo esaminerà se il mutamento incida profondamente negli interessi delle altri Parti contraenti e, ove concludesse che ciò sia, allora (salvo seguito diverso unanimemente indicato dalle altre Parti contraenti):
- la Parte statutariamente modificata sarà considerata receduta dall’Accordo, giusta il paragrafo (g) qui innanzi, per la data fissata dal Comitato esecutivo; e
- il Comitato esecutivo inviterà il Governo che l’aveva designata a designare, entro tre mesi dalla suddetta data, un’altra collettività come nuova Parte contraente; dopo l’approvazione di questa designazione ad opera del Comitato esecutivo unanime, la collettività diverrà Parte contraente, a contare dalla data in cui avrà firmato il presente Accordo, o vi avrà aderito.
Art. 10 Disposizioni finali
(a) Validità dell ’ Accordo. Il presente Accordo rimarrà in vigore durante un periodo iniziale di tre anni, a contare dalla data della sua conclusione, e poi sino a quando le Parti contraenti decideranno all’unanimità di porvi fine. (b) Rapporti giuridici tra le Parti contraenti . Nessun disposto del presente Accordo può ingenerare o configurare un’associazione tra le Parti contraenti. (c) Emendamenti. Il presente Accordo col suo Allegato, può essere emendato in ogni tempo dal Comitato esecutivo unanime. Tali mendamenti entreranno in vigore nel modo che il Comitato esecutivo avrà unanimemente determinato. (d) Deposito . L’originale del presente Accordo verrà depositato presso il Direttore esecutivo dell’Agenzia e una copia certificata conforme del medesimo sarà rilasciata ad ogni Parte contraente. Una copia del presente Accordo verrà consegnata ad ogni Paese partecipe dell’Agenzia, e ad ogni Paese membro dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici, nonché alle Comunità europee. Fatto a Parigi il 16 marzo 1977.
(Seguono le firme)
Allegato
Sistemi di pompe termiche con accumulatore termico
1. Finalità
Le finalità perseguite con il presente Programma consistono nella realizzazione dei Programmi di sviluppo teorico e sperimentale in materia di sistemi di pompe termiche e nell’istituzione di un centro incaricato di raccogliere, confrontare e distribuire informazioni in materia di sistemi di pompe termiche nell’intento di garantire lo scambio d’informazioni come anche la preparazione e l’esecuzione di ricerche e di sviluppi in questo campo.
Il presente Programma è limitato ai sistemi di pompe termiche con accumulatore termico per la produzione di calore ai fini non industriali come il riscaldamento domestico di locali e il riscaldamento dell’acqua mediante ricorso al ciclo di compressione; quindi è escluso il ciclo d’assorbimento.
2. Modalità d’esecuzione
Ciascuna Parte contraente eseguirà il compito o i compiti specifici indicati per essa e definiti al paragrafo 3 del presente allegato intesi a comprovare la capacità di funzionamento di un sistema di pompa termica con accumulatore termico.
Le Parti contraenti raccoglieranno pure e scambieranno dati concernenti i programmi di sviluppo in materia di pompe termiche comprese le attività nel campo della ricerca, delle prove, dei design, della valutazione, della produzione e dell’applicazione di sistemi di pompe termiche, compreso lo «hardware» in rapporto diretto con tali ricerche.
3. Compiti delle Parti contraenti
(1) Austria : «Minergy‑House N° 1» a Schönau presso Vienna, che impiega una pompa termica aria‑acqua per il riscaldamento di locali e dell’acqua sanitaria. L’aria esterna è impiegata come fonte di calore. Tale calore è condotto nel sottosuolo dove è accumulata in un letto di ghiaia aerata da cui è poi successivamente estratta.
(2) CEC : Progetto che consente di acquisire la necessaria esperienza sul piano dello sfruttamento di sistemi di pompe termiche combinate con l’accumulazione di calore.
(3) Danimarca : valutazione di progetti realizzati con il contributo di altri paesi partecipanti.
Preparazione e pubblicazione di rapporti (in cooperazione con l’Agente esecutivo).
(4) Germania : Sistema di pompa termica con accumulazione di calore latente acqua‑ghiaccio per un’abitazione sulla riva del Reno presso Karlsruhe, come anche di un progetto che impiega una pompa che sfrutta il calore proveniente dal suolo ma con possibilità di commutare sull’aria esterna.
(5) Irlanda : Sistema di pompa termica a fonte d’aria con unità d’accumulazione d’acqua a breve termine per soddisfare agli eventuali bisogni di riscaldamento di locali e di acqua di un’unità domestica tipica.
(6) Italia : Dimostrazione della possibilità di realizzare un sistema di pompa termica a generatore di potenza indipendente (motore diesel). Design e costruzione di un prototipo di motore primario con turbina a fluido organico. In entrambi i casi, i sistemi di pompa termica sono completati con il ricupero del calore prodotto dal generatore di potenza.
(7) Paesi Bassi : Studi termodinamici di diversi sistemi di pompe termiche; esperimenti riguardanti pompe termiche con istruzione per il controllo del ciclo termico in case residenziali abitate; studi riguardanti le possibili realizzazioni sul piano tecnico ed economico.
(8) Svezia : almeno un progetto di pompa termica in connessione con un sistema d’accumulazione di calore nell’ambito di un Programma nazionale d’energia solare. Progetti nazionali di dimostrazioni con pompe termiche per case residenziali sfruttanti diverse fonti di calore.
(9) Svizzera : Impiego di pompe termiche con accumulazione d’acqua calda sfruttando il suolo come fonte calorica per il riscaldamento di locali da parte delle Forze Motrici Bernesi S.A.
(10) Stati Uniti d ’ America: Progetto per dimostrare le possibilità di realizzazione pratica da parte dell’Annual Cycle Energy System (ACES) a Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge Tennessee. Il principale elemento di questo sistema è costituito di un serbatoio isolato d’acqua che serve da bacino d’accumulazione del calore. Nell’inverno, il calore è ottenuto mediante una pompa termica che fa scongelare l’acqua del serbatoio per un periodo di parecchi mesi. In estate, l’acqua ghiacciata è impiegata per fornire acqua climatizzata senza dover ricorrere al compressore della pompa termica.
4. Agente esecutivo
Repubblica d’Austria.
5. Compiti specifici dell’Agente esecutivo
(a) Entro un termine di 90 giorni a contare dall’entrata in vigore del presente allegato, l’Agente esecutivo, dopo aver consultato le Parti contraenti, allestisce e presenta all’approvazione del Comitato esecutivo un Programma particolareggiato di attività riguardanti la forma e la portata dei dati e i rapporti richiesti a ciascuna Parte contraente per quanto concerne il progetto per l’anno civile 1977. Successivamente, egli presenterà, il 1° dicembre di ogni anno, un Programma d’attività per l’anno successivo. I Programmi d’attività saranno adottati dal Comitato esecutivo, all’unanimità.
(b) L’Agente esecutivo s’accerta dell’esistenza di un organo di coordinamento che consenta alle Parti contraenti di mantenere i necessari contatti con i promotori dei lavori attuati per il programma.
(c) L’Agente esecutivo può prevedere e proporre al Comitato esecutivo la convocazione di sedute di periti per discussioni inerenti a sistemi di pompe termiche ad accumulazione termica e per sviluppare la collaborazione in questo campo.
6. Finanziamento
Il finanziamento è sopportato dalle Parti contraenti, conformemente all’articolo 5 (a) (1) del presente Accordo.