Il Consiglio è composto di due delegati al massimo di ogni Stato Membro, che possono essere accompagnati alle riunioni del Consiglio da consulenti.
Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Consiglio:
- emana le prescrizioni circa l’atteggiamento dell’Organizzazione in campo scientifico, tecnico e amministrativo;
- approva i programmi d’attività dell’Organizzazione;
- approva, alla maggioranza di due terzi degli Stati Membri rappresentati e votanti, le parti del bilancio relative ai diversi programmi d’attività ed emana le prescrizioni finanziarie dell’Organizzazione conformemente al Protocollo finanziario allegato alla presente Convenzione;
- controlla le spese, approva e pubblica i conti annuali verificati dall’Organizzazione;
- decide circa la composizione del personale;
- pubblica uno o più rapporti annuali;
- ha tutte le altre competenze e adempie tutti gli altri compiti necessari per l’esecuzione della presente Convenzione.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l’anno e decide del luogo delle sue riunioni.
Ogni Stato Membro dispone di un voto al Consiglio.
Salvo disposizione contraria della presente Convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza semplice degli Stati Membri rappresentati e votanti.
Quando la presente Convenzione o l’annesso Protocollo finanziario prevede che una questione richiede l’approvazione del Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri e che detta questione concerne direttamente un programma d’attività, la maggioranza richiesta deve comprendere i due terzi di tutti gli Stati Membri partecipanti a detto programma.
Omesso il caso in cui la presente Convenzione o l’annesso Protocollo finanziario prevede che una questione richiede l’approvazione del Consiglio all’unanimità o alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri, uno Stato Membro non ha diritto di voto su una questione che si situa nei limiti di un programma, così come è stato definito dal Consiglio in virtù dell’Articolo II, salvo che detto Stato partecipi al programma o che la questione interessi direttamente un programma al quale esso partecipa.
Uno Stato Membro non può esercitare il diritto di voto al Consiglio se l’importo dei suoi contributi arretrati è superiore all’importo dei contributi dovuti da esso per l’ultimo esercizio finanziario e per quello corrente. Parimente, esso non ha diritto di voto al Consiglio su un programma d’attività se l’importo dei suoi contributi arretrati per quanto concerne detto programma è superiore all’importo dei contributi dovuti da esso per l’ultimo esercizio finanziario e per quello corrente. Il Consiglio può tuttavia autorizzare tale Stato Membro a votare se due terzi di tutti gli Stati Membri sono del parere che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Per la discussione di qualsiasi questione al Consiglio, è richiesta per la validità delle deliberazioni la presenza della maggioranza dei delegati degli Stati Membri aventi in merito diritto di voto.
Il Consiglio emana il suo regolamento interno, riservate le disposizioni della presente Convenzione.
Il Consiglio elegge un presidente e due vicepresidenti, che rimangono in carica un anno e non possono essere rieletti più di due volte consecutive.
Il Consiglio istituisce un Comitato delle Direttive scientifiche e un Comitato delle finanze, come pure simili altri organi sussidiari necessari per il conseguimento degli scopi dell’Organizzazione e, segnatamente, per l’esecuzione e la coordinazione dei diversi programmi. L’istituzione e i compiti di tali organi sono decisi dal Consiglio alla maggioranza di due terzi di tutti gli Stati Membri. Gli organi sussidiari, riservate le disposizioni della presente Convenzione e dell’annesso Protocollo finanziario, emanano un proprio regolamento interno.
Prima del deposito dei loro strumenti di ratificazione o di accessione, gli Stati indicati nel paragrafo 1 dell’Articolo III possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai suoi lavori fino al 31 dicembre 1954. Siffatto diritto non comprende il diritto di voto, eccetto che detti Stati abbiano versato all’Organizzazione il contributo previsto nel paragrafo 1 dell’Articolo 4 del Protocollo finanziario allegato alla Convenzione.