L’Accordo sancisce i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda l’assegnazione di fondi pubblici ai partecipanti alle azioni indirette intraprese in seguito agli inviti dell’IC ECSEL a presentare proposte.
L’Accordo si interpreta in combinato disposto con gli atti normativi e le decisioni seguenti:
- Regolamento (UE) n. 561/2014 che istituisce l’IC ECSEL;
- Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»4;
- Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020»;
- Procedure di valutazione e selezione dell’IC ECSEL relative agli inviti a presentare proposte (decisione ECSEL PAB 2016.20);
- Modello di convenzione di sovvenzione dell’IC ECSEL;
- Programma di lavoro dell’IC ECSEL, come adottato per un determinato periodo dal Consiglio di direzione ECSEL;
- Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica del 5 dicembre 20145 tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall’impresa comune «Fusion for energy» per la realizzazione di ITER (di seguito «Accordo di associazione a Orizzonte 2020»).
Salvo diversamente disposto nell’Accordo, tutti i termini ivi utilizzati hanno lo stesso significato definito negli atti normativi e nelle decisioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
L’Accordo non contempla lo scambio di fondi tra le Parti e non stabilisce per esse alcun obbligo di effettuare pagamenti a favore dell’altra Parte.
L’Accordo rimane in vigore tra le Parti fino al 31 dicembre 2024 6 .