Lexipedia

0.424.21

Accordo quadro
concernente la collaborazione internazionale nella ricerca
e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia
nucleare di generazione IV

RU 2006 475

Traduzione1

Concluso a Washington il 28 febbraio 2005

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 26 maggio 2005

Entrato in vigore per la Svizzera il 24 agosto 2005

(Stato 27 agosto 2015)

Le Parti del presente Accordo quadro,

considerati il previsto aumento della domanda di energia a livello mondiale e il contributo che lo sviluppo e l’utilizzazione di tecnologie e di combustibili innovativi possono apportare per rispondere in modo sostenibile al futuro fabbisogno energetico mondiale;

considerato che la collaborazione di numerosi Paesi nella ricerca e nello sviluppo di una nuova generazione di sistemi avanzati per la produzione di energia nucleare faciliterà l’ottimizzazione di tali sistemi;

considerato che le Parti oppure i loro ministeri, organismi o altri enti hanno sottoscritto, nel quadro del Forum Internazionale Generazione IV (qui di seguito «GIF»), una Carta destinata a orientare la collaborazione internazionale nella ricerca e nello sviluppo di sistemi per la produzione di energia nucleare della prossima generazione (qui di seguito «sistemi di Generazione IV»);

considerato che i partecipanti al GIF hanno istituito una struttura di gestione permanente composta da un Consiglio direttivo, da un Gruppo di esperti e da un Segretariato, incaricati dell’applicazione di detta Carta;

considerato che nel dicembre 2002 il GIF ha pubblicato un documento intitolato «A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report» (qui di seguito «Programma di sviluppo tecnologico») che designa i sei sistemi di Generazione IV più promettenti e indica la ricerca e lo sviluppo necessari per far progredire tali sistemi fino alla loro maturità tecnica;

preso atto che i sistemi di Generazione IV selezionati sono i seguenti: reattore veloce raffreddato a gas, reattore veloce raffreddato a piombo, reattore a sali fusi, reattore veloce raffreddato a sodio, reattore supercritico raffreddato ad acqua e reattore ad altissima temperatura;

desiderando favorire il proseguimento della collaborazione delle Parti e dei loro ministeri, organismi o altri enti, nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di Generazione IV assieme ai settori industriali, universitari, governativi e non governativi della comunità scientifica internazionale, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo dei sistemi di Generazione IV selezionati dal Programma di sviluppo tecnologico; e

preso atto della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 2 per la protezione della proprietà industriale, nella sua versione riveduta e modificata;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

L’obiettivo del presente Accordo quadro è creare un ambito di collaborazione internazionale che favorisca e agevoli l’applicazione degli obiettivi e dei propositi del GIF, ossia: la concezione di uno o più sistemi di Generazione IV in grado di essere autorizzati, costruiti e messi in funzione così da garantire un approvvigionamento energetico affidabile ed economicamente competitivo nel Paese o nei Paesi dove questi sistemi verranno utilizzati. Questi sistemi dovranno tenere in debito conto gli aspetti legati alla sicurezza, alle scorie, alla proliferazione nucleare e all’opinione pubblica.

La collaborazione prevista dal presente Accordo quadro deve svolgersi esclusivamente agli scopi pacifici conformemente agli obiettivi di non-proliferazione e ai relativi obblighi internazionali contratti dalle Parti; e ciò su una base di uguaglianza, di mutuo vantaggio e di reciprocità.

Art. 2 Forme di collaborazione

La collaborazione prevista dal presente Accordo quadro può assumere gli aspetti seguenti, senza tuttavia limitarvisi:

  1. attività congiunte di ricerca e di sviluppo tecnologico;
  2. scambio di informazioni e di dati tecnici relativi alle attività scientifiche e tecniche, ai metodi e ai risultati delle attività di ricerca e di sviluppo;
  3. sostegno all’organizzazione di dimostrazioni tecnologiche;
  4. realizzazione di test e di esperimenti congiunti;
  5. partecipazione di membri del personale (compresi scienziati, ingegneri e altri specialisti) ad esperimenti, analisi, attività di progettazione, di ricerca e di sviluppo condotti in centri di ricerca, istituti di insegnamento superiore, laboratori e altre strutture;
  6. scambio o prestito di campioni, materiale ed equipaggiamento per esperimenti, test e valutazioni;
  7. organizzazione e partecipazione a seminari, convegni scientifici e altri incontri;
  8. contributo finanziario alla realizzazione e all’utilizzazione delle strutture necessarie alla realizzazione degli esperimenti;
  9. formazione e perfezionamento di scienziati e di esperti tecnici.

Art. 3 Attuazione

Le Parti promuovono e agevolano, quando opportuno, i contatti diretti e la collaborazione tra organismi governativi, accademie scientifiche, università, centri scientifici e di ricerca, istituti, imprese private e organismi intergovernativi.

Non appena il presente Accordo quadro è firmato o è depositato uno strumento di adesione, ognuna delle Parti si designa, o designa uno o più dei suoi ministeri, organismi o altri enti, come agenzia(e) di esecuzione degli obiettivi di cui all’articolo 1. Il nome di tali agenzie esecutive figura nell’Allegato, che è parte integrante del presente Accordo quadro.

Una Parte può designare uno o più agenzie esecutive supplementari, oppure sostituire le sue agenzie esecutive indirizzando una notifica scritta al Depositario (di cui all’art. 11). Tali aggiunte o modifiche di designazione delle agenzie entrano in vigore conformemente all’articolo 12 paragrafo 4.

Art. 4 Accordi di sistema

Le agenzie esecutive di due o più Parti possono concludere un accordo di sistema per ognuno dei sei sistemi di Generazione IV designati dal Programma di sviluppo tecnologico, fatte salve le condizioni seguenti:

  1. è possibile concludere un solo accordo di sistema per ognuno dei sistemi di Generazione IV;
  2. se una Parte ha designato più di un’agenzia esecutiva, una sola può sottoscrivere un accordo di sistema.

Ogni accordo di sistema, che dovrà essere conforme alle disposizioni del presente Accordo quadro e ad esse soggetto, costituisce un ambito di collaborazione volto a pianificare ed eseguire le attività di ricerca e di sviluppo necessari per stabilire le prestazioni del sistema di Generazione IV in questione, e le effettive possibilità di realizzarlo.

Ogni accordo di sistema prevede disposizioni concernenti l’esecuzione, in particolare per quanto riguarda i seguenti punti:

  1. la collaborazione che si intende avviare;
  2. la gestione delle attività di ricerca e di sviluppo avviate allo scopo di realizzare gli obiettivi del GIF;
  3. gli accordi finanziari;
  4. la protezione, l’utilizzazione e la divulgazione di informazioni di base soggette a un diritto di proprietà o protette; e
  5. la protezione e l’attribuzione adeguate ed efficaci della proprietà intellettuale creata o fornita nell’ambito delle attività di collaborazione condotte in virtù del presente Accordo quadro, ivi comprese disposizioni concernenti la composizione di vertenze relative ai diritti di proprietà intellettuale.

In caso di incompatibilità tra un accordo di sistema e il presente Accordo quadro, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo.

Art. 5 Accordi di progetto

Ogni accordo di sistema è realizzato attraverso uno o più accordi di progetto di ricerca e sviluppo, concepiti per contribuire a stabilire la fattibilità e le prestazioni del sistema di Generazione IV al quale si riferisce il progetto.

Le agenzie esecutive possono sottoscrivere accordi di progetto. Altri enti del settore pubblico o del settore privato possono sottoscrivere accordi di progetto, a condizione di raccogliere l’approvazione unanime del consiglio direttivo istituito dai firmatari dell’accordo di sistema allo scopo di gestire la collaborazione nella ricerca e nello sviluppo per ciascuno dei sistemi di Generazione IV.

Ogni accordo di progetto dovrebbe trattare segnatamente, ma non esclusivamente, questioni quali l’estensione dei lavori, i costi previsti, lo scadenzario proposto, le responsabilità nella gestione del progetto, i diritti di proprietà intellettuale, le esigenze in materia di dichiarazione e prevedere disposizioni concernenti il recesso dei firmatari.

Ogni accordo di progetto è conforme e soggetto alle disposizioni dell’accordo di sistema al quale il progetto si riferisce e a quelle del presente Accordo quadro.

In caso di incompatibilità tra un accordo di progetto e un accordo di sistema, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo. In caso di incompatibilità tra un accordo di sistema e un accordo di progetto da una parte, e il presente Accordo quadro dall’altra, prevalgono le disposizioni di quest’ultimo.

Art. 6 Agevolazione della circolazione di persone, equipaggiamento
e materiale; utilizzazione dei dati

Nell’ambito della collaborazione prevista dal presente Accordo quadro, ogni Parte, nella misura in cui gli obblighi internazionali e la legislazione e regolamentazione nazionale lo consentano, agevola:

  1. l’accesso e l’uscita dal suo territorio di personale, equipaggiamento e materiale delle altre Parti, utilizzati in collaborazione dalle Parti in virtù del presente Accordo quadro;
  2. lo scambio e l’utilizzazione di dati scientifici e tecnici acquisiti grazie alle attività di ricerca e di sviluppo condotte in virtù del presente Accordo quadro.

Art. 7 Disponibilità delle risorse

Le attività di ciascuna delle Parti in virtù del presente Accordo quadro sono soggette alle disponibilità di fondi appropriati, di personale e di altre risorse.

Art. 8 Diritto applicabile

Ognuna delle Parti collabora alle attività previste dal presente Accordo quadro nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili.

Art. 9 Divulgazione di informazioni

Le informazioni scientifiche e tecnologiche che risultano dalla collaborazione prevista dal presente Accordo quadro, eccezion fatta per le informazioni che non sono messe a disposizione del pubblico per ragioni di sicurezza nazionale o per ragioni di natura commerciale o industriale, sono messe a disposizione della comunità scientifica mondiale attraverso i canali abituali e conformemente alla consueta procedura seguita da ogni Parte e dai suoi ministeri, organismi o altri enti partecipanti.

Art. 10 Composizione delle vertenze

Ogni vertenza relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo quadro è composta nell’ambito di una consultazione tra le Parti interessate.

Ogni vertenza tra due o più firmatari di un accordo di progetto è composta conformemente alle modalità precisate nell’accordo in questione approvate dai firmatari per iscritto.

Art. 11 Depositario

L’esemplare originale del presente Accordo quadro è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, designato qui appresso quale Depositario. Il Depositario adempie le proprie funzioni conformemente all’articolo 77 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 3 sul diritto dei trattati.

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo quadro, conformemente all’articolo 12 paragrafo 2, il Depositario trasmette una copia conforme certificata del presente Accordo quadro al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché esso sia registrato e pubblicato conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 4 ; analogamente, trasmette una copia conforme certificata di qualsiasi emendamento al presente Accordo quadro che sia entrato in vigore.

Art. 12 Entrata in vigore, emendamento, proroga ed estinzione

Il presente Accordo quadro è aperto alla firma soltanto il 28 febbraio 2005. Può divenire parte del presente Accordo quadro ogni Stato di cui uno o più ministeri, organismi o altri enti sia membro del GIF, oppure ogni membro del GIF composto da più di uno Stato:

  1. mediante firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  2. mediante firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
  3. mediante deposito di uno strumento di adesione, conformemente all’articolo 14 paragrafo 1.

Il presente Accordo quadro entra in vigore quando tre Parti hanno espresso la loro intenzione di esservi vincolate, mediante firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, oppure mediante deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito, il presente Accordo quadro entra in vigore per un firmatario alla data in cui esso deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o di approvazione; ed entra in vigore per le nuove Parti aderenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 14 paragrafo 3.

Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, il presente Accordo quadro resta in vigore per un periodo di 10 anni, e può essere prorogato per periodi supplementari con l’approvazione delle Parti, conformemente a procedure che saranno stabilite dalle Parti. 5

Il presente Accordo quadro può essere emendato in qualsiasi momento con l’approvazione di tutte le Parti. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14 paragrafo 2, un emendamento entra in vigore per tutte le Parti 30 giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto l’ultima notifica scritta della sua accettazione.

Si può porre fine al presente Accordo quadro in qualsiasi momento con l’approvazione di tutte le Parti. L’estinzione entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto l’ultima notifica scritta dell’accettazione dell’estinzione.

Art. 13 Recesso

Una Parte può recedere dal presente Accordo quadro mediante notifica scritta al Depositario con un preavviso di sei mesi. L’Allegato è in seguito modificato, al fine di stralciare il nome della Parte o delle sue agenzie esecutive, conformemente a procedure che saranno stabilite dalle Parti.

Il recesso di una Parte del presente Accordo quadro comporta il recesso della sua agenzia esecutiva da qualsiasi accordo di sistema da lui firmato.

Art. 14 Nuove Parti aderenti

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo quadro, ogni Stato, di cui uno o più ministeri, organismi o altri enti sia membro del GIF, oppure ogni membro del GIF composto da più di uno Stato, può entrare a far parte del presente Accordo quadro depositando presso il Depositario uno strumento di adesione e una notifica scritta della o delle agenzie esecutive designate conformemente all’articolo 3 paragrafo 2.

Quando una nuova Parte aderente deposita il suo strumento di adesione e la notifica conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Depositario fa pervenire alle Parti una proposta di emendamento dell’Allegato, allo scopo di specificare la o le agenzie esecutive notificate dalla Parte in questione. Tale emendamento entra in vigore 90 giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica della Parte in questione, a condizione che nessuna altra Parte abbia notificato al Depositario un’obiezione all’emendamento proposto. Nel caso in cui il Depositario riceva un’obiezione, l’emendamento proposto non entra in vigore, e la parte aderente sottopone al Depositario una revisione della sua notifica dell’agenzia esecutiva, revisione che sarà soggetta alla medesima procedura.

Il presente Accordo quadro entra in vigore per ogni nuova Parte aderente 90 giorni dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto lo strumento di adesione di uno Stato, di cui uno o più ministeri, organismi o altri enti sia membro del GIF, oppure di un membro del GIF composto da più di uno Stato.

Ogni Parte che aderisce al presente Accordo quadro dopo l’entrata in vigore di qualsiasi emendamento diventa Parte dell’Accordo quadro nella sua versione emendata.

Art. 15 Disposizione finale

Ogni collaborazione iniziata nell’ambito del presente Accordo quadro, ma non terminata al momento della sua scadenza o della sua estinzione, può essere protratta fino alla sua conclusione, conformemente alle disposizioni del presente Accordo quadro.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo quadro.

Fatto a Washington, in un solo esemplare, il ventotto febbraio 2005, in lingua francese e in lingua inglese, ciascuno dei testi facente ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Allegato

Agenzie esecutive designate dalle Parti

Parte

Agenzia esecutiva designata

Governo della Svizzera

Istituto Paul Scherrer

Governo del Canada

Ministère des ressources naturelles
du Canada

Governo degli Stati Uniti d’America

Department of Energy

Governo della Repubblica francese

Commissariat à l’Energie Atomique

Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord

Department of Trade and Industry

Governo del Giappone

Agency for Natural Resources and Energy
Japan Atomic Energy Agency

0.424.21

Campo d’applicazione l’11 novembre 2005

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Canada

28 febbraio

2005

28 febbraio

2005

Corea (Sud)

30 agosto

2005 A

28 novembre

2005

Francia

28 febbraio

2005

28 febbraio

2005

Giappone

28 febbraio

2005

28 febbraio

2005

Stati Uniti

28 febbraio

2005

28 febbraio

2005

Svizzera

26 maggio

2005 A

24 agosto

2005