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0.425.43

Convenzione
relativa alla creazione di una organizzazione europea
per l’esercizio di satelliti meteorologici
(Eumetsat)

RU 1986 1372; FF 1984 II 1169

Traduzione1

Conclusa a Ginevra il 24 maggio 1983
Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 19852
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 29 giugno 1985
Entrata in vigore per la Svizzera il 19 giugno 1986
Emendata dal Protocollo del 5 giugno 19913
Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 19954
Entrato in vigore per gli Stati Parte alla Convenzione il 19 novembre 2000

(Stato 13 aprile 2016)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

Considerando che:

  1. i satelliti meteorologici, grazie alla loro zona di copertura operativa ed alle loro caratteristiche operative, assicurano la fornitura a lungo termine dei dati globali indispensabili all’osservazione della Terra e del suo clima che rivestono un’importanza particolare per la constatazione dei mutamenti climatici sul pianeta;
  2. la sicurezza delle popolazioni e il miglior esercizio di numerose attività umane sono condizionati dalle informazioni meteorologiche e richiedono previsioni più precise e più rapidamente disponibili;
  3. la possibilità di migliorare le previsioni dipende in larga misura dalla disponibilità di osservazioni meteorologiche sia locali sia su scala planetaria, comprese quelle relative alle regioni isolate e desertiche;
  4. i satelliti meteorologici hanno dimostrato la loro idoneità e il loro potenziale, unico nel suo genere, per completare i sistemi d’osservazione al suolo, soprattutto per quanto concerne la sorveglianza continua del tempo, nonché l’esecuzione e la raccolta rapida di osservazioni nelle zone più inaccessibili della superficie terrestre;

Visto che:

  1. l’Organizzazione meteorologica mondiale ha raccomandato ai suoi membri di migliorare la rete di base per il rilevamento di dati meteorologici ed ha fermamente appoggiato i programmi per la realizzazione e la gestione di un sistema globale d’osservazione mediante satelliti, ai fini di alimentare i suoi programmi;
  2. i satelliti Meteosat sono stati sviluppati con pieno successo dall’Agenzia spaziale europea (ESA);
  3. il Programma Meteosat operativo (MOP), condotto dall’Eumetsat, ha dimostrato che l’Europa è in grado di assumersi la sua parte di responsabilità nell’attuazione di un sistema globale di osservazioni mediante satelliti;

Riconosciuto che:

  1. nessuna organizzazione nazionale o internazionale offre all’Europa l’insieme delle osservazioni mediante satellite meteorologico, necessarie alla copertura delle sue zone d’interesse;
  2. le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie alle attività attinenti al campo spaziale sono di tale entità da andare oltre le possibilità di ogni singolo Paese europeo;
  3. è auspicabile fornire agli organismi meteorologici europei un quadro di cooperazione che permetta loro di intraprendere azioni comuni utilizzando le tecnologie spaziali applicabili alla ricerca e alla previsione meteorologiche;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Creazione dell’Eumetsat

Con la presente Convenzione viene istituita un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici, qui di seguito denominata «Eumetsat».

Sono membri dell’Eumetsat, qui di seguito denominati «Stati membri», gli Stati Parte alla presente Convenzione, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 16.2 ovvero 16.3.

L’Eumetsat ha personalità giuridica. Essa ha segnatamente la capacità di stipulare contratti, di acquistare beni mobili e immobili e di disporne, così come di costituirsi parte in giudizio.

Gli organi dell’Eumetsat sono il Consiglio e il Direttore generale.

La sede dell’Eumetsat è a Darmstadt, Repubblica federale di Germania, per quanto il Consiglio non disciplini diversamente giusta l’articolo 5.2 (b) v.

Le lingue ufficiali dell’Eumetsat sono l’inglese ed il francese.

Art. 2 Obiettivi, attività e programmi

L’Eumetsat ha come obiettivo principale la realizzazione, il mantenimento e la gestione di sistemi europei di satelliti meteorologici operativi, tenendo conto, nella misura del possibile, delle raccomandazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale. L’Eumetsat ha inoltre l’obiettivo di contribuire all’osservazione operativa del clima e al rilevamento dei mutamenti climatici nel pianeta.

La definizione di sistema iniziale è compresa nell’Allegato I; altri sistemi possono essere realizzati conformemente all’articolo 3.

Per il conseguimento dei suoi obiettivi l’Eumetsat:

  1. trae profitto, per quanto è possibile, dalle tecnologie sviluppate in Europa particolarmente nel campo dei satelliti meteorologici, assicurando la continuità operativa dei programmi che si sono dimostrati validi dal punto di vista tecnico e da quello del rapporto costo/beneficio;
  2. si avvale in modo adeguato delle capacità di Organizzazioni internazionali esistenti che esercitano attività in un campo affine;
  3. contribuisce allo sviluppo delle tecniche della meteorologia spaziale e dei sistemi di osservazione meteorologica che utilizzino satelliti per migliorare servizi a costi convenienti.

Per conseguire i suoi obiettivi l’Eumetsat coopera, nella maggior misura possibile, conformemente alla tradizione meteorologica, con i governi e gli organismi nazionali degli Stati membri nonché con gli Stati non membri o le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative e non governative le cui attività abbiano un nesso con detti obiettivi. L’Eumetsat ha l’autorità di stipulare accordi in tal senso.

Il bilancio preventivo generale comprende le attività che non sono connesse a un programma specifico. Esse rappresentano le infrastrutture tecniche e amministrative di base dell’Eumetsat e comprendono il personale, gli immobili, gli impianti di base come pure le attività preliminari autorizzate dal Consiglio in preparazione di programmi futuri non ancora approvati.

I programmi dell’Eumetsat comprendono Programmi obbligatori ai quali partecipano tutti gli Stati membri e Programmi facoltativi ai quali si impegnano gli Stati membri che desiderano parteciparvi.

I Programmi obbligatori sono:

  1. il Programma Meteosat operativo (MOP) qual è descritto nell’Allegato I della Convenzione;
  2. i programmi indispensabili per assicurare la disponibilità delle osservazioni di satelliti dalle orbite geostazionaria e polare;
  3. altri programmi definiti tali dal Consiglio.

I Programmi facoltativi sono Programmi nell’ambito degli obiettivi dell’Eumetsat e adottati in quanto tali dal Consiglio.

Oltre alle attività menzionate nei paragrafi 6, 7 e 8 l’Eumetsat può esercitare qualsiasi altra attività sollecitata da terzi e approvata dal Consiglio conformemente all’articolo 5.2 a) che non sia contraria agli obiettivi dell’Eumetsat. Il costo di queste attività sono a carico dei terzi interessati.

Art. 3 Adozione dei programmi e del bilancio preventivo generale

I programmi obbligatori e il bilancio preventivo generale sono decisi giusta, l’articolo 5.2 (a) mediante l’adozione di una risoluzione di programma da parte del Consiglio, alla quale è annessa una definizione di programma dettagliata contenente tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, giuridici e altri.

I Programmi facoltativi sono decisi giusta l’articolo 5.3 (a) mediante l’adozione di una dichiarazione di programma da parte degli Stati membri interessati, alla quale è allegata una definizione di programma dettagliata che comprende tutti i necessari elementi programmatici, tecnici, finanziari, contrattuali, giuridici e altri. Ogni Programma facoltativo deve rispondere agli obiettivi d’Eumetsat e essere conforme al quadro generale della Convenzione e al regolamento d’applicazione deciso dal Consiglio. La dichiarazione di programma è approvata dal Consiglio in una Risoluzione abilitativa in virtù dell’articolo 5.2 (d) iii. Ogni Stato membro può partecipare all’elaborazione del progetto di dichiarazione di programma e può divenire partecipante a un programma facoltativo, entro il termine fissato dalla dichiarazione di programma. I programmi facoltativi entrano in vigore quando almeno un terzo di tutti gli Stati membri dell’Eumetsat hanno dichiarato la loro intenzione di parteciparvi firmando la dichiarazione entro il termine fissato e i contributi di questi Stati partecipanti coprono il 90 per cento dei costi globali di finanziamento.

Art. 4 Il Consiglio

Il Consiglio è composto da non più di due rappresentanti per ogni Stato membro, di cui uno dovrebbe essere un delegato del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti da consulenti durante le riunioni del Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente con mandato biennale e rieleggibili una volta sola. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio e in questa veste non funge da rappresentante di uno Stato membro.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno. Può riunirsi in sessione straordinaria su richiesta sia del Presidente, sia di un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede dell’Eumetsat, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

Il Consiglio può istituire gli organi sussidiari e i gruppi di lavoro che ritiene necessari al conseguimento degli obiettivi e dei programmi dell’Eumetsat.

Il Consiglio fissa il suo regolamento interno.

Art. 5 Funzioni del Consiglio

Il Consiglio ha facoltà di adottare tutte le misure necessarie all’applicazione della presente Convenzione:

In particolare, il Consiglio, deliberando:

  1. all’unanimità di tutti gli Stati membri:i)decide sull’adesione degli Stati di cui all’articolo 16 e sulle sue modalità e condizioni;ii)decide sull’adozione dei programmi obbligatori e del bilancio preventivo generale di cui all’articolo 3.1;iii)decide il limite massimo dei contributi al bilancio preventivo generale per un periodo di cinque anni un anno prima della fine di detto periodo o decide di modificare tale limite;iv)decide tutte le misure di finanziamento di programmi, ad esempio mediante l’assunzione di crediti;v)autorizza trasferimenti di mezzi dal bilancio preventivo di un programma obbligatorio a un altro programma obbligatorio;vi)decide sugli emendamenti di tutte le risoluzioni di programma e definizioni di programma approvati di cui all’articolo 3.1;vii)approva la conclusione di accordi di coopcrazione con Stati non membri;viii)decide di sciogliere o di non sciogliere l’Eumetsat giusta l’articolo 20;ix)decide gli emendamenti degli allegati della presente Convenzione;x)approva superamenti di costi superiori al 10 per cento dell’importo iniziale globale o dell’importo massimo di un programma obbligatorio (ad eccezione del programma Meteosat operativo);xi)decide sulle attività da intraprendere per conto di terzi.
  2. a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti, che rappresentano almeno due terzi dell’ammontare totale dei contributi in ragione del PNL (o dei contributi MOP per il numero i):i)adotta il bilancio preventivo annuale del programma Meteosat operativo nonché le spese e le entrate per i successivi tre anni e la previsione dell’organico del personale allegati;ii)approva il regolamento finanziario nonché ogni altra disposizione finanziaria;iii)delibera sulle modalità di scioglimento dell’Eumetsat, conformemente alle disposizioni dell’articolo 20 paragrafi 3 e 4;iv)decide circa l’esclusione di uno Stato membro, conformemente alle disposizioni dell’articolo 14, nonché le condizioni di una tale esclusione;v)decide circa il trasferimento della sede dell’Eumetsat;vi)adotta lo Statuto del personale;vii)definisce la politica di distribuzione dell’Eumetsat in materia di dati sui satelliti per i programmi obbligatori;
  3. a maggioranza della metà degli Stati membri presenti e votanti che rappresenta almeno due terzi dell’ammontare totale dei contributi:i)adotta il bilancio preventivo generale annuale e i bilanci preventivi annuali dei programmi obbligatori (ad eccezione del programma Meteosat operativo) nonché le spese e le entrate previste per i successivi tre anni e la previsione dell’organico del personale allegati;ii)approva i superamenti di costi superiori al 10 per cento dell’importo iniziale globale o dell’importo massimo di un programma obbligatorio (ad eccezione del programma Meteosat operativo);iii)approva ogni anno i conti del precedente esercizio, nonché il bilancio dell’attivo e del passivo dell’Eumetsat, dopo aver preso visione del rapporto dei revisori dei conti, e solleva il Direttore dalla responsabilità in ordine all’esecuzione del bilancio;iv)decide qualsiasi altra misura relativa ai programmi obbligatori che hanno un impatto finanziario sull’Organizzazione;
  4. a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti:i)nomina il Direttore generale per un periodo determinato e può por fine al suo mandato o sospenderlo; in quest’ultimo caso il Consiglio nomina un Direttore generale interinale;ii)decide i requisiti operativi dei programmi di satelliti obbligatori nonché i prodotti e servizi;iii)decide sulla compatibilità di un programma facoltativo progettato; con gli obiettivi dell’Eumetsat e sulla conformità di detto programma alla Convenzione dell’Eumetsat e al regolamento adottato dal Consiglio per la sua applicazione;iv)approva qualsiasi Accordo con uno Stato membro, con un’organizzazione internazionale governativa o non governativa, o con un’organizzazione nazionale di uno Stato membro;v)adotta le raccomandazioni agli Stati membri, concernenti gli emendamenti da apportare alla presente Convenzione;vi)adotta il suo Regolamento interno;vii)nomina i revisori dei conti e decide la durata del loro mandato;
  5. a maggioranza degli Stati membri presenti e votanti:i)approva la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore;ii)decide l’istituzione di organi sussidiari, di gruppi di lavoro e ne definisce il mandato;iii)decide qualsiasi altra misura che non sia oggetto di disposizioni esplicite nella presente Convenzione.

In merito ai programmi facoltativi si applicano le seguenti regole specifiche:

  1. la dichiarazione di programma è adottata a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti interessati;
  2. gli Stati partecipanti a un programma facoltativo decidono tutte le misure relative all’esecuzione di un programma facoltativo a maggioranza di un terzo degli Stati membri presenti e votanti, che rappresenta almeno i due terzi dell’ammontare totale dei contributi. Il coefficiente di uno Stato partecipante ammonta a al massimo al 30 per cento anche quando la quota di contribuzione finanziaria di detto Stato è più elevata;
  3. un emendamento alla dichiarazione di programma o una decisione relativa alla partecipazione a un programma facoltativo di un nuovo Stato membro necessita dell’unanimità di tutti gli Stati partecipanti.

Ogni Stato membro dispone di un voto nel Consiglio. Tuttavia, uno Stato membro non ha il diritto di voto nel Consiglio se i suoi contributi arretrati superano l’ammontare dei suoi contributi fissati per l’esercizio finanziario in corso. In tal caso, detto Stato membro può tuttavia essere autorizzato a votare qualora la maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto ritenga che il mancato pagamento dei contributi sia dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà. Per determinare l’unanimità o la maggioranza prevista nella presente Convenzione, non si tiene conto di uno Stato membro privo del diritto di voto. Le disposizioni di cui sopra sono applicabili per analogia ai programmi facoltativi. L’espressione «Stati membri presenti e votanti» indica gli Stati membri che votano a favore o contro. Gli Stati membri che si astengono dal voto sono considerati non votanti.

La presenza di rappresentanti della maggioranza di tutti gli Stati membri aventi diritto di voto è necessaria perché le decisioni del Consiglio siano valide. Questa disposizione è applicabile per analogia ai programmi facoltativi. Le decisioni del Consiglio relative a questioni urgenti possono essere prese con un voto per corrispondenza nell’intervallo delle sessioni del Consiglio.

Art. 6 Il Direttore generale

Il Direttore generale assicura l’esecuzione delle decisioni adottate dal Consiglio e dei compiti affidati all’Eumetsat. E il rappresentante legale dell’Eumetsat e come tale firma gli Accordi approvati dal Consiglio e i contratti.

Il Direttore generale agisce su istruzioni del Consiglio. In particolare ha l’incarico di:

  1. assicurare il buon funzionamento dell’Eumetsat;
  2. riscuotere i contributi degli Stati membri;
  3. provvedere agli impegni ed alle spese decisi dal Consiglio nel limite dei crediti autorizzati;
  4. di eseguire le decisioni adottate dal Consiglio in materia di finanziamento dell’Eumetsat;
  5. preparare la stesura delle licitazioni e dei contratti;
  6. preparare le riunioni del Consiglio e fornire la necessaria assistenza tecnica ed amministrativa alle riunioni di eventuali organi sussidiari e gruppi di lavoro;
  7. sorvegliare e controllare l’esecuzione dei contratti;
  8. preparare il bilanci preventivi dell’Eumetsat ed eseguirne le disposizioni conformemente al regolamento finanziario; sottoporre annualmente all’approvazione del Consiglio i conti relativi all’esecuzione delle disposizioni dei bilanci preventivi ed il bilancio dell’attivo e del passivo, conformemente al regolamento finanziario; presentare il rapporto sull’attività dell’Eumetsat;
  9. assicurare la contabilità;
  10. eseguire qualsiasi altro incarico affidatogli dal Consiglio.

Il Direttore generale è assistito da un segretariato.

Art. 7 Il personale del segretariato

Fatto salvo il secondo paragrafo del presente articolo, il personale del segretariato è sottoposto allo statuto del personale, adottato dal Consiglio con decisione conforme all’articolo 5.2 (b). Le condizioni di impiego di un membro del segretariato non soggetto a detto statuto sono sottoposte alla legislazione in vigore nello Stato in cui l’interessato svolge la sua attività.

Il reclutamento del personale è effettuato in base alla sua qualificazione, tenuto conto del carattere internazionale dell’Eumetsat. Nessun impiego può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

Personale di enti nazionali degli Stati membri può essere impiegato dall’Eumetsat, o essere distaccato presso l’Eumetsat per un determinato periodo di tempo.

Il Consiglio approva, conformemente all’articolo 5.2 (e), la nomina e il licenziamento del personale di grado superiore, quale definito dallo statuto del personale. Gli altri membri del personale sono nominati e licenziati dal Direttore generale che opera su delega del Consiglio. Il Direttore generale ha autorità sull’insieme del personale.

Gli Stati membri devono rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore generale e del personale del segretariato. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale ed il personale del segretariato non possono sollecitare né ricevere istruzioni da nessun governo né da alcuna autorità esterna all’Eumetsat.

Art. 8 Proprietà e distribuzione di dati sui satelliti

Tutti i dati ricavati dai satelliti o da strumenti dell’Eumetsat sono proprietà mondiale esclusiva dell’Eumetsat.

L’Eumetsat mette serie di dati predefiniti dal Consiglio a disposizione dei servizi meteorologici nazionali degli Stati membri dell’Organizzazione meteorologica mondiale.

La politica di distribuzione dell’Eumetsat in materia di dati sui satelliti è adottata conformemente alle disposizioni fissate nell’articolo 5.2 (b) per i programmi facoltativi e 5.3 (b) per i programmi facoltativi. L’Eumetsat, per il tramite del Segretariato, e i Servizi meteorologici degli Stati membri sono responsabili dell’attuazione di detta politica.

Art. 9 Responsabilità

L’Eumetsat non offre nessuna garanzia per i servizi e i prodotti che devono essere forniti conformemente alla presente Convenzione.

L’Eumetsat, qualsiasi Stato membro, qualsiasi funzionario o impiegato di uno Stato membro che agisce nell’esercizio delle sue funzioni e nei limiti delle sue attribuzioni, nonché qualsiasi rappresentante alle diverse riunioni dell’Eumetsat, non sono responsabili nei confronti di qualsiasi Stato membro o dell’Eumetsat delle perdite o dei danni derivanti da qualsiasi sospensione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi da fornire.

Nessuno Stato membro è responsabile singolarmente degli atti e obblighi dell’Eumetsat connessi con l’esistenza del settore spaziale dell’Eumetsat, salvo che detta responsabilità non risulti da un trattato di cui questo Stato membro e lo Stato che richiede il risarcimento siano Parti Contraenti. In questo caso l’Eumetsat rifonde allo Stato membro interessato le somme che quest’ultimo ha pagato, a meno che lo Stato membro non si sia espressamente impegnato ad assumersi tale responsabilità. Il Consiglio stabilisce le modalità d’applicazione del presente paragrafo.

Art. 10 Principi di finanziamento

Le spese dell’Eumetsat sono coperte dai contributi finanziari degli Stati membri e da altri eventuali introiti dell’Eumetsat.

Ogni Stato membro versa all’Eumetsat un contributo annuo nel quadro del bilancio preventivo generale e ai programmi facoltativi (ad eccezione del programma Meteosat operativo) in base alla media del prodotto nazionale lordo (PNL) di ciascuno Stato membro, relativa agli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici. Le statistiche sono aggiornate ogni tre anni. Ogni Stato membro dell’Eumetsat versa un contributo annuo nel quadro del programma Meteosat operativo in base alla tabella dell’Allegato II.

Gli Stati membri devono versare per i programmi facoltativi (ad eccezione del programma Meteosat operativo) contributi fino a una quota massima del 110 per cento qualora il Consiglio deliberi in tal senso giusta l’articolo 5.2 e) ii).

Per i programmi facoltativi ogni Stato membro partecipante versa all’Eumetsat un contributo annuo in base alla tabella fissata per ciascun programma.

Qualora un programma facoltativo non sia totalmente coperto entro un anno dalla sua entrata in vigore giusta l’articolo 3.2, i partecipanti sono tenuti ad accettare una nuova tabella dei contributi nella quale il deficit è distribuito proporzionalmente, per quanto essi non convengano altrimenti all’unanimità.

Tutti i contributi sono versati in unità di conto europee (UCE), definita dal regolamento finanziario delle Comunità europee. I contributi al programma Meteosat operativo possono anche essere versati in valute convertibili.

Le modalità di versamento dei contributi e il metodo d’aggiornamento delle statistiche che servono da base al calcolo del PNL sono fissati nel regolamento finanziario.

Il regolamento finanziario stabilisce la procedura da applicare in caso di mancato versamento di contributi da parte di uno Stato membro, nonché gli oneri a carico dello Stato membro in mora.

Il Consiglio può accettare contributi volontari, in contanti o in altra forma, a condizione che siano offerti per scopi compatibili con gli obiettivi, l’attività e i principi di gestione dell’Eumetsat.

Art. 11 Bilanci preventivi

I bilanci preventivi sono stabiliti in UCE.

L’esercizio finanziario inizia il I’ gennaio e termina il 31 dicembre.

I bilanci preventivi dell’Eumetsat sono stabiliti per ogni esercizio finanziario prima dell’apertura di quest’ultimo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. Le entrate e le uscite iscritte nei bilanci preventivi devono compensarsi.

Il Consiglio adotta, conformemente agli articoli 5.2 (b) e 5.2 (c), i bilanci preventivi del programma Meteosat operativo, il bilancio preventivo generale e i bilanci preventivi dei programmi facoltativi per ogni esercizio finanziario nonché, eventualmente, i bilanci supplementari e di rettifica. Gli Stati membri partecipanti a programmi facoltativi adottano i bilanci preventivi concernenti questi programmi conformemente all’articolo 5.3 (b).

L’approvazione dei bilanci preventivi comporta:

  1. l’obbligo, per ogni Stato membro, di mettere a disposizione dell’Eumetsat i contributi finanziari fissati nei bilanci preventivi;
  2. l’autorizzazione, per il Direttore generale, di assumere gli impegni e di effettuare le spese nei limiti dei corrispondenti crediti autorizzati.

Se, all’inizio di un esercizio finanziario, il bilancio preventivo non è stato ancora approvato, il Direttore generale può, mensilmente, assumere gli impegni e procedere alle spese, capitolo per capitolo, nel limite di un dodicesimo dei crediti stanziati nel preventivo dell’esercizio precedente e sempreché questo provvedimento non abbia come effetto di mettere a disposizione crediti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio preventivo.

Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, conformemente alle tabelle dei contributi convenute per ogni programma, le somme necessarie ad assicurare l’applicazione del paragrafo 6 del presente articolo.

Le disposizioni finanziarie e le procedure contabili figurano in dettaglio nel regolamento finanziario approvato dal Consiglio con decisione conforme all’articolo 5.2 (b).

Art. 12 Revisione dei conti

I conti relativi alle entrate e alle uscite dei bilanci preventivi, come pure il bilancio dell’attivo e del passivo dell’Eumetsat sono verificati annualmente, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario. I revisori dei conti sottopongono ogni anno al Consiglio un rapporto contabile.

Il Direttore generale fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l’assistenza di cui hanno bisogno per lo svolgimento del loro compito.

Il Consiglio fissa le modalità supplementari per le revisioni dei conti.

Art. 13 Privilegi e immunità

L’Eumetsat gode dei privilegi e delle immunità necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali conformemente ad un Protocollo che sarà successivamente stabilito.

Art. 14 Inadempienza degli obblighi

Qualsiasi Stato membro che non adempie gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione cessa d’essere membro dell’Eumetsat, qualora il Consiglio lo decida conformemente all’articolo 5.2 (b); lo Stato in causa non partecipa al voto in merito. La decisione ha effetto a una data stabilita dal Consiglio.

Qualora uno Stato membro sia escluso dalla Convenzione, le tabelle dei contributi al bilancio preventivo generale e ai programmi facoltativi sono adattati conformemente all’articolo 10.2. Nel quadro dei programmi facoltativi gli Stati partecipanti decidono sugli adattamenti alle tabelle dei contributi in seguito all’esclusione di detto Stato da un programma facoltativo, conformemente alle disposizioni adottate nella dichiarazione di programma.

Art. 15 Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia tra due o più Stati membri, o tra uno o più Stati membri e l’Eumetsat, relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione o dei suoi Allegati, che non potrà essere composta con la mediazione del Consiglio, verrà sottoposta a un tribunale arbitrale a richiesta di una delle parti alla controversia, a meno che le parti non convengano un altro modo di composizione.

Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ogni parte alla controversia designa un arbitro entro un termine di due mesi a contare dalla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 1. I due primi arbitri designano, entro un termine di due mesi dalla designazione del secondo arbitro, un terzo arbitro che assume la presidenza del tribunale arbitrale e che non può essere un cittadino di una parte alla controversia. Qualora uno dei due arbitri non sia stato designato entro il termine previsto, su richiesta di una delle parti, provvede alla designazione il Presidente della Corte internazionale di giustizia o, in caso di disaccordo tra le parti circa il ricorso a quest’ultimo, il Segretario generale della Corte permanente d’arbitrato. La stessa procedura si applica se il Presidente del tribunale arbitrale non è stato designato entro il termine previsto.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria sede e fissa esso stesso le regole di procedura.

Ciascuna parte si assume le spese concernenti l’arbitro da lei designato e quelle del proprio patrocinio nella procedura davanti al tribunale. Le spese relative al presidente del tribunale arbitrale sono a carico, in uguale misura, delle parti alla controversia.

Il lodo è pronunciato a maggioranza dei membri del tribunale arbitrale che non possono astenersi dal voto. Esso è definitivo ed obbligatorio per tutte le parti alla controversia e non si può ricorrere contro di esso. Le parti vi si conformano immediatamente. In caso di contestazioni sulla sua interpretazione e la sua portata, il tribunale arbitrale darà 1a sua interpretazione su richiesta di una delle parti alla controversia.

Art. 16 Firma, ratifica e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari per l’istituzione di un’Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici.

I suddetti Stati divengono parte alla presente Convenzione:

  1. sia con la firma, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione,
  2. sia con il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il depositario, se la Convenzione è stata firmata con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione.

A decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato che non ha partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari di cui al paragrafo 1 potrà aderire alla Convenzione in seguito ad una decisione del Consiglio presa conformemente all’articolo 5.2 (a). Lo Stato che intende aderire alla presente Convenzione notificherà la sua domanda al Direttore generale, il quale ne informerà gli Stati membri almeno tre mesi prima che essa sia sottoposta alla decisione del Consiglio. Il Consiglio fissa le modalità e le condizioni d’adesione del suddetto Stato, conformemente all’articolo 5.2 (a).

Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, denominato «il depositario».

L’adesione alla Convenzione dell’Eumetsat implica almeno una partecipazione al bilancio preventivo generale e a tutti i programmi facoltativi. La partecipazione a un programma facoltativo necessita di una decisione degli Stati partecipanti conformemente all’articolo 5.3 (c). Qualsiasi Stato che diventa parte della Convenzione effettua un versamento speciale nel quadro degli investimenti già realizzati per i programmi facoltativi e facoltativi cui detto Stato partecipa. L’ammontare del versamento è fissato conformemente all’articolo 5.2 (a) i) per i programmi facoltativi e all’articolo 5.3 (c) per i programmi facoltativi.

Qualora uno Stato membro aderisca alla Convenzione, le tabelle dei contributi al bilancio preventivo generale a ai programmi facoltativi sono adattate dal Consiglio. Nel quadro dei programmi facoltativi gli Stati partecipanti decidono in merito a qualsiasi adattamento alle tabelle dei contributi in seguito all’adesione di detto Stato a un programma facoltativo.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Convenzione entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data in cui sono divenuti parti alla Convenzione, in applicazione dell’articolo 16.2, gli Stati i cui contributi raggiungono complessivamente almeno l’85 per cento dell’ammontare totale dei contributi, secondo la tabella che figura all’Allegato II.

Se le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo per l’entrata in vigore della presente Convenzione non sono soddisfatte ventiquattro mesi dopo la data di apertura alla firma della medesima, il depositario convoca, al più presto, i Governi degli Stati che l’hanno firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. Questi Governi possono allora decidere che, nonostante le condizioni previste nel paragrafo 1, la Convenzione entrerà in vigore nei loro confronti. Prendendo una tale decisione detti Governi convengono la data dell’entrata in vigore e una revisione della tabella dei contributi che figura all’Allegato II.

Dopo l’entrata in vigore della Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 del presente articolo, e nell’attesa del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, uno Stato che l’abbia firmata con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione può partecipare alle riunioni di Eumetsat senza diritto di voto.

Per ogni Stato che firma la Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la data dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 del presente articolo, come pure per ogni Stato che vi aderisce, la Convenzione entrerà in vigore, secondo i casi, alla data della firma o a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 18 Emendamenti

Qualsiasi Stato membro può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Le proposte d’emendamento sono indirizzate al Direttore generale, il quale le comunica agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Il Consiglio esamina dette proposte e può, deliberando conformemente all’articolo 5.2 (d) v), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti.

Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore trenta giorni dopo che il depositario della Convenzione avrà ricevuto le dichiarazioni di accettazione di tutti gli Stati membri.

Il Consiglio può, deliberando conformemente all’articolo 5.2 (a), emendare gli Allegati della presente Convenzione a condizione che detti emendamenti non siano in contraddizione con la Convenzione, e fissare la data della loro entrata in vigore per tutti gli Stati membri.

Art. 19 Denunzia

Allo scadere di un termine di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunziata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al depositario della Convenzione; la denunzia pone fine alla partecipazione di detto Stato al bilancio preventivo generale nonché ai programmi facoltativi e facoltativi. Per il bilancio preventivo generale, la denunzia ha effetto alla fine del periodo quinquennale per il quale è stato approvato il limite massimo finanziario. Per i programmi facoltativi o facoltativi, la denunzia ha effetto alla fine dei programmi ai quali lo Stato interessato ha partecipato.

Lo Stato interessato conserva i diritti che ha acquisito alla data in cui la denunzia è entrata in vigore, riguardo ai diversi programmi cui ha partecipato.

Se uno Stato membro cessa di essere parte alla Convenzione, la tabella dei contributi è adattata al bilancio preventivo generale, conformemente all’articolo 10.2, per il periodo quinquennale seguente a quello durante il quale detto Stato ha denunziato la Convenzione.

Art. 20 Scioglimento

L’Eumetsat può essere sciolta in qualsiasi momento dal Consiglio con deliberazione conforme all’articolo 5.2 (a).

Salvo decisione contraria del Consiglio, l’Eumetsat è sciolta se, in seguito alla denunzia della presente Convenzione da parte di uno o più Stati membri conformemente all’articolo 19.1, o in seguito all’esclusione di uno Stato membro conformemente all’articolo 14.1, i contributi di ciascuno degli altri Stati membri al bilancio preventivo generale e ai programmi facoltativi risultino aumentati di più di un quinto. La decisione di sciogliere l’Eumetsat è presa dal Consiglio conformemente all’articolo 5.2 (a), fermo restando che in questo caso lo Stato membro che ha denunziato la Convenzione o ne è stato escluso, non partecipa alla relativa votazione.

Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio designa un organo di liquidazione.

Al momento dello scioglimento l’attivo viene ripartito tra gli Stati membri dell’Eumetsat in proporzione ai contributi da loro effettivamente versati dal momento in cui sono diventati parti alla presente Convenzione. L’eventuale passivo è a carico dei medesimi Stati, proporzionalmente ai contributi fissati per l’esercizio finanziario in corso.

Art. 21 Notifiche

Il depositario notifica agli Stati firmatari e aderenti:

  1. ogni firma della presente Convenzione;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. l’entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 dell’articolo 17;
  4. l’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento della presente Convenzione e dei suoi Allegati;
  5. ogni denunzia della presente Convenzione o la perdita della qualità di membro dell’Eumetsat;
  6. lo scioglimento dell’Eumetsat.

Art. 22 Registrazione

All’atto dell’entrata in vigore della presente Convenzione nonché di qualsiasi suo emendamento, il depositario fa registrare le stesse presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 5 .

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Ginevra, il ventiquattro maggio millenovecentottantatre, nelle lingue inglese e francese, ambo i testi facenti parimente fede, in un solo esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo della Confederazione Svizzera, il quale ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari o aderenti.

(Seguono le firme)

Allegati I e II6

0.425.43

Campo d’applicazione il 13 aprile 20167

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Firma senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Austria

29 dicembre

1993 A

29 dicembre

1993

Belgio

4ottobre

1985

19 giugno

1986

Bulgaria

30 aprile

2014 A

30 aprile

2014

Ceca, Repubblica

12 maggio

2010 A

12 maggio

2010

Croazia

8 dicembre

2006 A

8 dicembre

2006

Danimarca

17 gennaio

1984 F

19 giugno

1986

Estonia

21 giugno

2013 A

21 giugno

2013

Finlandia

13 dicembre

1984

19 giugno

1986

Francia

12 febbraio

1985

19 giugno

1986

Germania

25 marzo

1986

19 giugno

1986

Grecia

28 giugno

1988

28 giugno

1988

Irlanda

27 giugno

1985

19 giugno

1986

Islanda

7 gennaio

2014 A

7 gennaio

2014

Italia

17 giugno

1986

19 giugno

1986

Lettonia

26 maggio

2009 A

26 maggio

2009

Lituania

29 agosto

2013 A

29 agosto

2013

Lussemburgo

9 luglio

2002 A

9 luglio

2002

Norvegia

18 aprile

1985

19 giugno

1986

Paesi Bassi* a

23 marzo

1984

19 giugno

1986

Polonia

30 giugno

2009 A

30 giugno

2009

Portogallo

3 maggio

1989

3 maggio

1989

Regno Unito

21 maggio

1985

19 giugno

1986

Territori sotto la sovranità del Regno Unito posti nella
regione dove è applicabile la convenzione

21 maggio

1985

19 giugno

1986

Romania

29 novembre

2010 A

29 novembre

2010

Slovacchia

3 gennaio

2006 A

3 gennaio

2006

Slovenia

19 febbraio

2008 A

19 febbraio

2008

Spagna

4 febbraio

1985

19 giugno

1986

Svezia*

25 gennaio

1985

19 giugno

1986

Svizzera

29 luglio

1985

19 giugno

1986

Turchia

28 agosto

1984

19 giugno

1986

Ungheria

9 ottobre

2008 A

9 ottobre

2008

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del DFAE: www.dfae.admin.ch/depositaire
    oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Per il Regno in Europa.