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0.425.44

Accordo
che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET

RU 2013 2009

Concluso a Bruxelles il 17 settembre 2009
Adesione della Svizzera il 9 aprile 2010
Modificato dall’Accordo del 6 dicembre 20231
Entrata il vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2024

(Stato 8 marzo 2024)

Accordo che istituisce il Gruppo d’interesse economico EUMETNET

Tra i Servizi meteorologici o idrometeorologici nazionali («SMN»):

  1. SMN dell’Austria,GeoSphere Austria – Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Klimatologie und Meteorologie (GeoSphere Austria), creato mediante GeoSphere Austria Errichtungsgesetz BGBl. I Nr. 60/2022, rappresentante la Repubblica d’Austria, con sede sociale in Hohe Warte 38, 1190, Vienna, Autria;
  2. SMN del Belgio, Istituto reale di meteorologia del Belgio (Institut Royal Météorologique de Belgique, Koninklijk Meteorologisch Instituut), un servizio dello Stato a gestione separata, creato mediante decreto reale del 31 luglio 1913 e modificato dal decreto reale del 31 dicembre 1986, con partita IVA BE0349.294.822, con sede sociale in Avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgio;
  3. SMN della Croazia, Istituto idrometeorologico nazionale (Državni Hidrometeorološki Zavod, DHMZ), un organo pubblico tecnico di ricerca, creato mediante decreto governativo della Repubblica di Croazia del 27 agosto 1947, con partita IVA HR 74660437164, con sede sociale in Ravnice 48, 10000 Zagabria, Croazia;
  4. SMN di Cipro, Dipartimento di meteorologia di Cipro (Τμήμα Μετεωρολογίας της Κύπρου), un dipartimento governativo posto sotto la responsabilità del Ministero dell’agricoltura, delle risorse rurali e dell’ambiente, creato mediante decisione del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 1975, con partita IVA CY 90001625M, con sede sociale in Nikis Ave., 28 1418 Nicosia, Cipro;
  5. SMN della Repubblica Ceca, Istituto idrometeorologico ceco (Český hydrometeorologický ústav), istituto parzialmente finanziato dallo Stato che agisce in qualità di istituzione statale, creato mediante decreto governativo n. 96/1953 del 27 novembre 1953, il cui statuto è pubblicato ed emendato dal Ministero dell’ambiente, con sede sociale in Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praga 4 – Komořany, Repubblica Ceca;
  6. SMN della Danimarca, Istituto danese di meteorologia (Danmarks Meteorologiske Institut), un’istituzione statale creata mediante decisione parlamentare del dicembre del 1989, registrata sotto il numero 1815 9104, con sede sociale in Sankt Kjels Plads 11, 2100 Copenhagen, Danimarca;
  7. SMN dell’Estonia, Agenzia estone per l’ambiente (Keskkonnaagentuur), un ente di diritto pubblico posto sotto la responsabilità del Ministero del clima, creato mediante la direttiva n. 36 del Ministero dell’ambiente del 19 giugno 2015, con partita IVA EE101646790, con sede sociale in Mustamäe tee 33, 10616, Tallinn, Estonia;
  8. SMN della Finlandia, Istituto finlandese di meteorologia (Ilmatieteen laitos, FMI), un istituto con statuto e compiti creato mediante la legge Laki ilmatieteen laitoksesta 06.04.2018/212, con partita IVA FI02446647, con sede sociale in Erik Palménin aukio 1, P.O. Box 503, 00101 Helsinki, Finlandia;
  9. SMN della Francia, Météo-France, un ente pubblico di carattere amministrativo, creato mediante decreto n. 93-861 e modificato dal decreto n. 2016-765, con partita IVA FR03180060030, con sede sociale in 73, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex, Francia;
  10. SMN della Germania, Servizio meteorologico tedesco (Deutscher Wetterdienst, DWD), istituto di diritto pubblico con personalità giuridica parziale, facente capo al Ministero federale per il digitale e i trasporti (Bundesministerium für Digitales und Verkehr), creato mediante la legge del 10 settembre 1998 sul Servizio meteorologico tedesco («Gesetz über den deutschen Wetterdienst»), con partita IVA DE221793973, con sede sociale in Frankfurter Strasse 135, 63067 Offenbach, Germania;
  11. SMN della Grecia, Servizio meteorologico nazionale ellenico (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία), un servizio statale subordinato al Ministero della difesa, creato mediante la legge 5258 dell’8 agosto 1931, operante in virtù della legge 2292 del 15 febbraio 1995 e del decreto presidenziale 161 del 3 luglio 1997, con partita IVA EL 090153025, con sede sociale in El. Venizelou 14, 16777 Hellinikon, Atene, Grecia;
  12. SMN dell’Ungheria, Servizio meteorologico ungherese (Országos Meteorológiai Szolgálat, OMSZ), un’istituzione centrale indipendente subordinata al Ministero dell’energia, le cui attività sono regolamentate dal decreto governativo n. 355/2021. (VI.24.), con partita IVA HU 15311760, con sede sociale in Kitaibel Pál utca 1, 1024 Budapest, Ungheria;
  13. SMN dell’Islanda, Ufficio meteorologico islandese (Veðurstofa Íslands, IMO), un’istituzione statale creata mediante decisione parlamentare dell’11 giugno 2008, registrata sotto il numero 99733, con sede sociale in Bustadavegur 9, 150 Reykjavik, Islanda;
  14. SMN dell’Irlanda, Servizio meteorologico irlandese (Met Éireann), una divisione del Ministero degli alloggi, del governo locale e del patrimonio, con partita IVA 4000068T, creata mediante la decisione del Servizio meteorologico del 1936 (ridistribuzione dei servizi pubblici) in virtù della legge del 1924 sul «Ministers and Secretaries Act», con sede sociale in Glasnevin Hill, Dublino 9, Irlanda;
  15. SMN dell’Italia, ITAF MET Service, Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia (AVIAMM), Stato Maggiore Aeronautica Militare, con sede in Viale dell’Università 4 – 00185 Roma, Italia;
  16. SMN della Lettonia, Centro lettone per l’ambiente, la geologia e la meteorologia (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, LEGMC), creato mediante decisione del Gabinetto dei ministri (n. 448) del 1° luglio 2009, con partita IVA LV50103237791, con sede sociale in Maskavas Str. 165, Riga, 1019 Lettonia;
  17. SMN della Lituania, Servizio idrometeorologico della Lituania (Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, LHMT), un’istituzione statale di bilancio sotto la tutela del Ministero dell’ambiente, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Repubblica di Lituania dal 14 agosto 1997 con un codice di registrazione 290743240, con partita IVA LT907432416, con sede sociale in Oršos str. 8, 09300, Vilnius, Lituania;
  18. SMN del Lussemburgo, Amministrazione della navigazione aerea (MeteoLux), creato mediante legge del 21 dicembre 2007, con partita IVA LU22209641, con sede sociale in 4, route de Trèves, 2632 Findel, Lussemburgo;
  19. SMN di Malta, MAMO, gestito da Malta International Airport plc in virtù dell’accordo del 25 gennaio 2002 con il Governo di Malta, con partita IVA MT12357210, con sede sociale presso Malta International Airport plc, Aviation Avenue Gudja, Luqa, Malta LQA 4000;
  20. SMN del Montenegro, Istituto idrometeorologico e sismologico del Montenegro (IHMS), ente pubblico istituito dal Governo del Montenegro mediante il decreto del 23 gennaio 2012 concernente l’organizzazione del lavoro dell’Amministrazione pubblica e in seguito alla fusione di due istituti (Istituto idrometeorologico e Osservatorio sismologico), con sede sociale in IV Proleterske 19, 81 000 Podgorica, Montenegro;
  21. SMN dei Paesi Bassi, Istituto reale olandese di meteorologia (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, KNMI), un’agenzia statale subordinata al Ministero delle infrastrutture e della gestione delle acque, creato mediante decreto reale del 31 gennaio 1854, con partita IVA NL8216.93.992B01, con sede sociale in Utrechtseweg 297, 3731 GA De Bilt, Paesi Bassi;
  22. SMN della Norvegia, Istituto norvegese di meteorologia (Meteorologisk institutt, MET Norway), un’istituzione statale subordinata al Governo, il cui statuto giuridico e i compiti sono regolamentati dal decreto reale del 9 novembre 2005, con partita IVA NO971274042MVA, con sede sociale in P.O. Box 43 Blindern, Henrik Mohns plass 1, 0313 Oslo, Norvegia;
  23. SMN della Polonia, Istituto per la meteorologia e la gestione delle acque, Istituto nazionale di ricerca (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Institut, IMGW-PIB), creata mediante il decreto n. 338/72 del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 1972, registrata sotto il numero 0000062756 e il numero d’identificazione fiscale 525 000 88 09, con sede sociale in ul. Podleśna 61, 01‑673 Varsavia, Polonia;
  24. SMN del Portogallo, Istituto portoghese del mare e dell’atmosfera (Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA), un istituto pubblico amministrativo dello Stato creato mediante decreto di legge n. 68/2012 del 20 marzo 2012, con numero fiscale 510 265 600, con sede sociale in Rua C ao Aeroporto de Lisboa, 1749‑077 Lisbona, Portogallo;
  25. SMN della Romania, Amministrazione meteorologica nazionale della Romania (Administrația Națională de Meteorologie, ANM), un istituto d’interesse pubblico nazionale sotto l’autorità del Ministero dell’Ambiente, delle acque e delle foreste, creato mediante la legge n. 216/2004 – relativa all’istituzione dell’Amministrazione meteorologica nazionale della Romania, con partita IVA RO11672708, con sede sociale in Sos. Bucuresti-Ploiesti. Nr. 97, secteur 1, Bucarest, Romania;
  26. SMN della Repubblica di Serbia, Servizio idrometeorologico della Repubblica di Serbia (Republic Hydrometeorological Service of Serbia, RHMSS), istituito nel 1947 in qualità di organizzazione speciale in seno all’amministrazione pubblica della Repubblica di Serbia, in sostituzione al Servizio meteorologico del Regno di Serbia istituito nel 1888, le cui competenze sono definite dalla legge sui ministeri, con numero d’identificazione fiscale 102217008, con sede sociale in Kneza Višeslava 66, 11030 Belgrado, Serbia;
  27. SMN della Slovacchia, Istituto idrometeorologico della Slovacchia (Slovenský hydrometeorologický ústav, SHMÚ), un organismo sovvenzionato, creato mediante decisione n. 23/2006‑1.6 del Ministro dell’ambiente della Repubblica slovacca del 12 giugno 2006, che modifica e completa l’atto costitutivo dell’Istituto idrometeorologico della Slovacchia, con numero 156 884, con sede sociale in Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, Slovacchia;
  28. SMN della Slovenia, Agenzia della Repubblica di Slovenia per l’ambiente (Agencija Republike Slovenije za okolje, ARSO), un organo del Ministero dell’ambiente, del clima e dell’energia, creato mediante il Decreto che modifica il Decreto sugli organi in seno ai ministeri (Bollettino ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 25/23, con sede sociale in Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Slovenia;
  29. SMN della Spagna, Agenzia statale per la meteorologia (Agencia Estatal de Meteorología del Reino de España», AEMET), un servizio meteorologico statale creato mediante il decreto reale n. 186/2008 dell’8 febbraio 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale di Stato (BOE) del 14 febbraio 2008, registrato sotto il numero ES-Q‑2801668‑A, con sede sociale in Leonardo Prieto Castro, 8, 28071 Madrid, Spagna;
  30. SMN della Svezia, Istituto svedese di meteorologia e idrologia (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI), un’istituzione statale creata mediante l’ordinanza SFS 1918:903 del 29 ottobre 1918, con partita IVA SE202100069601, con sede sociale in 601 76 Norrköping, Svezia;
  31. SMN della Svizzera, Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) del Dipartimento federale dell’interno, con partita IVA CHE-116.066.488, con sede sociale in Operation Center 1, CP 257, 8058 Zurigo-Aeroporto, Svizzera;
  32. SMN della Repubblica della Macedonia del Nord, Servizio idrometeorologico (HMS), creato mediante 5732131/Gazette 58/2000 del 27 luglio 2000 e l’articolo 21 del 7 gennaio 1947, con sede sociale in Skupi 28, Skopje – 1000, Repubblica della Macedonia del Nord; e
  33. SMN del Regno Unito, Ufficio meteorologico nazionale del Regno Unito (Met Office), per e a nome della Segreteria di Stato per la scienza, l’innovazione e la tecnologia del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, un fondo di commercio governativo creato nel 1996 mediante lo strumento statutario n. SI1996/774, con partita IVA UK888 8053 62, con sede sociale in FitzRoy Road, Exeter, EX1 3PB, Regno Unito.

Di seguito gli SMN sono denominati singolarmente «Membro» e collettivamente «Membri».

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo, i termini scritti con l’iniziale maiuscola hanno il significato definito nell’Allegato 1 dell’Accordo.

Preambolo

Ricordando che EUMETNET è stata istituita nel 1996 come associazione senza personalità giuridica il cui mandato principale è quello di promuovere la cooperazione e la collaborazione tra i suoi membri e di rappresentarli collettivamente nei confronti di terzi, in particolare nei contatti con organizzazioni europee e soprattutto con l’Unione europea (UE) e la Commissione europea (CE);

considerando che all’interno dell’UE le relazioni si fanno più strette, che è stato creato lo Spazio economico europeo e che gli SMN, con le loro attività nel settore della gestione ambientale e della sorveglianza dei cambiamenti climatici, forniscono un contributo allo sviluppo sostenibile;

considerando che da alcuni anni EUMETNET sta vagliando la possibilità di trasformare il Gruppo attuale in un’istituzione dotata di personalità giuridica propria, indipendente da quella dei suoi membri, per poter presentare proposte di progetto e firmare contratti o accordi a proprio nome con terzi, fra cui la CE o altri organi europei, a beneficio della collettività dei suoi membri;

nell’intento di offrire a tutti gli utenti di servizi meteorologici in Europa prestazioni della massima qualità grazie a una gestione il più razionale ed efficiente possibile delle risorse comuni dei membri;

animati dal desiderio di sviluppare le capacità individuali e collettive dei membri per adempiere le loro responsabilità nazionali e collettive;

animati dalla volontà di contribuire alla sicurezza della vita e dei beni, alla crescita economica e al benessere sociale in Europa;

nell’intento di ottimizzare il contributo collettivo dei membri ai programmi, ai progetti e alle politiche dell’OMM e dell’UE e di soddisfare le esigenze nazionali ed europee;

per tutti questi motivi , i sottoscritti hanno convenuto di istituire un Gruppo d’interesse economico che soggiace al diritto belga, in particolare agli articoli 839–873 del Codice delle società belga, e al presente Accordo come segue:

Art. 1 Denominazione

La Società è denominata «EUMETNET» (di seguito, la «Società»). La Società ha la personalità giuridica e assume la forma di una società in nome collettivo (abbreviata «SNC») secondo il diritto belga.

La forma giuridica della Società è sempre menzionata su qualsiasi documento emesso dalla Società.

Art. 2 Scopo

Lo scopo della Società è, nell’interesse collettivo dei suoi Membri, di promuovere i Compiti ufficiali e attività dei suoi Membri e di organizzare la cooperazione fra i Membri che lavorano in rete, per aiutarli a fornire:

  1. competenze di prim’ordine nei settori della meteorologia, del clima, dell’ambiente e nelle attività correlate;
  2. un supporto tecnico alla comunità scientifica corrispondente;
  3. dati, prodotti e servizi di elevata qualità;
  4. una comunicazione efficace con l’UE su questioni riguardanti la collettività dei Membri.

La portata delle attività di cooperazione in seno alla Società si estende ai Compiti ufficiali e attività dei suoi Membri, compresi i seguenti settori senza tuttavia limitarsi a settori quali:

  1. i sistemi di osservazione;
  2. la gestione dei dati;
  3. i servizi di previsione;
  4. i servizi climatici;
  5. la ricerca e lo sviluppo;
  6. la formazione;
  7. il coordinamento del supporto tecnico.

Per raggiungere i suoi obiettivi, la Società istituisce Programmi e organismi competenti facendo capo alle competenze e agli impianti dei suoi Membri mediante una ripartizione adeguata dei compiti e delle risorse.

Lo scopo della Società è anche quello di rappresentare i suoi Membri, nel loro interesse collettivo, davanti a Terzi competenti, incluse le autorità pubbliche o gli enti pubblici come le istituzioni dell’UE interessate (fra cui, ma non solo, la Commissione europea). Nell’ambito del proprio mandato, la Società agisce, fra l’altro, in qualità di interfaccia fra i suoi Membri e Terzi in settori d’interesse collettivo dei Membri per permettere: (i) la partecipazione, a beneficio della collettività dei Membri, a inviti a presentare proposte per progetti (finanziati esternamente); (ii) la firma di accordi o contratti con organi Terzi interessati, a beneficio della collettività dei membri, incluso il finanziamento esterno di attività; e (iii) il miglioramento del coordinamento e della cooperazione fra i Membri in questi settori.

La Società coordina le proprie attività con quelle di organizzazioni europee attive nel settore della meteorologia, fra cui CEPMMT ed EUMETSAT.

La Società rispetta i mandati dei suoi Membri.

Le attività svolte in seno alla Società non escludono che attività simili siano svolte, in maniera autonoma o nell’ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale, da un Membro.

Le attività svolte dalla Società nell’ambito del proprio scopo devono riallacciarsi all’attività economica dei suoi Membri, a condizione di conservare un carattere ausiliario rispetto all’attività economica in questione.

A scanso di ogni dubbio, la Società non può intraprendere alcuna attività commerciale che generi un profitto per sé stessa o per i suoi Membri, ma può rappresentare collettivamente i suoi Membri in un’attività limitata al rimborso dei costi della Società e dei suoi Membri.

Art. 3 Programmi

I Programmi sono Programmi obbligatori, intrapresi dalla collettività dei Membri, oppure Programmi opzionali, intrapresi da un gruppo di Membri. In entrambi i casi, essi devono essere conformi agli obiettivi della Società enunciati all’articolo 2 e andare a vantaggio dell’interesse collettivo dei Membri.

Ogni Programma è avviato in virtù di una Decisione di Programma che ne specifica gli obiettivi, il risultato auspicato, i limiti budgetari, il fabbisogno di risorse e le tappe principali.

La decisione di istituire un Programma obbligatorio è presa durante la riunione dell’Assemblea dei membri.

La decisione di principio sull’istituzione di un Programma opzionale è presa durante la riunione dell’Assemblea dei membri nel corso della quale i Membri dichiarano la loro intenzione di parteciparvi.

Ciascun Membro deve confermare per scritto la propria decisione di partecipare e di stanziare le risorse necessarie a un Programma opzionale entro tre mesi dalla Decisione di Programma presa dall’Assemblea dei membri. Affinché la Decisione di Programma entri in vigore sono necessari la partecipazione e l’impegno di almeno due Membri. Dopo l’entrata in vigore della Decisione di Programma del Programma opzionale, i Membri che hanno confermato la loro decisione di parteciparvi e di stanziare le risorse necessarie sono chiamati Membri partecipanti a questo Programma. L’esecuzione del Programma inizia soltanto se e quando i Contributi dei Membri che hanno confermato la loro partecipazione raggiungono almeno l’80 per cento dell’integralità dei Contributi dei Membri che hanno dichiarato la loro intenzione di partecipare al Programma opzionale. In caso contrario, l’Assemblea dei membri riesamina la decisione.

I Membri hanno il diritto di diventare Membri partecipanti nel corso dell’esecuzione di un Programma opzionale. In questo caso devono versare un indennizzo ai Membri partecipanti per le spese generate dal Programma fino alla data della loro adesione. L’ammontare dell’indennizzo è stabilito dai Membri partecipanti dopo consultazione del Direttore esecutivo che fornisce assistenza e consulenza a questo riguardo.

I Membri che non sono Membri partecipanti a un Programma opzionale, ma che sostengono il Programma con un contributo in natura sono denominati Membri sostenitori. Il loro sostegno al Programma è riconosciuto nella rispettiva Decisione di Programma.

La Società delega a un Membro, chiamato Membro coordinatore del programma, la competenza di gestire l’esecuzione del programma conformemente alla Decisione di Programma. Una simile delega ha una durata definita che non supera i cinque (5) anni, ma può essere prolungata. La delega consente di ricorrere a subcontraenti esterni che non appartengono alla Società.

Il Membro coordinatore del programma è designato dall’Assemblea dei membri.

La Decisione di Programma stabilisce le condizioni specifiche del recesso di un Membro e le condizioni specifiche del recesso o della dimissione del Membro coordinatore del programma dalla propria delega.

L’Assemblea dei membri può delegare la competenza di gestire l’esecuzione di un Programma alla Segreteria, se ritiene che sia più efficace.

Art. 4 Assemblea dei membri

L’Assemblea dei membri si compone di un (1) rappresentante di ciascun Membro. I rappresentanti possono avvalersi di consulenti.

Un Membro può rappresentare un (1) altro Membro durante una riunione dell’Assemblea dei membri. A tal fine è necessaria un’autorizzazione scritta. Il Membro rappresentato è considerato presente.

L’Assemblea dei membri elegge e designa un presidente e un vicepresidente per un periodo di due (2) anni, con possibilità di una sola rielezione.

L’Assemblea dei membri si riunisce regolarmente, in conformità agli Accordi di lavoro della Società. Riunioni supplementari dell’Assemblea dei membri si tengono su richiesta di almeno un quarto dei membri della Società.

La riunione annuale dell’Assemblea dei membri si tiene entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, in un luogo e in un orario stabiliti dal Direttore esecutivo e dal Presidente dell’Assemblea dei membri.

Gli ulteriori dettagli sulle modalità di convocazione di una riunione dell’Assemblea dei membri sono fissati negli Accordi di lavoro.

Art. 5 Amministrazione

Il Direttore esecutivo gestisce la Società.

Il Direttore esecutivo gestisce la Società conformemente allo scopo della medesima e alle direttive dell’Assemblea dei membri. Il Direttore esecutivo assicura la collaborazione con il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri. L’operato del Direttore esecutivo è retto, nel limite di quanto è applicabile, da una delega di competenze (ivi comprese regole dettagliate sui poteri in materia di operazioni bancarie) dall’Assemblea dei membri al Direttore esecutivo. Le responsabilità del Direttore esecutivo comprendono:

  1. la gestione corrente della Società;
  2. l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei membri;
  3. la tenuta della contabilità e dei conti della Società, così come la gestione dei suoi beni;
  4. la consultazione dell’Assemblea dei membri in merito a tutte le questioni importanti o straordinarie;
  5. l’allestimento del business plan e del preventivo annuali;
  6. la verifica dell’esecuzione dei Programmi;
  7. l’informazione dell’Assemblea dei membri, a ritmo semestrale o in qualsiasi altro momento essa lo richieda, sulle attività, sugli sviluppi in atto e sulla situazione finanziaria della Società;
  8. l’informazione di un Membro, se questi lo richiede per scritto, sulle attività, sugli sviluppi in atto e sulla situazione finanziaria della Società.

Il Direttore esecutivo può rappresentare in modo legalmente valido la Società di fronte a Terzi e davanti alle autorità giudiziarie.

Il Direttore esecutivo è autorizzato, previa approvazione dell’Assemblea dei membri, a firmare contratti e accordi con Terzi a nome della Società.

Il Direttore esecutivo è assistito e coadiuvato dalla Segreteria.

Art. 6 Ruolo dell’Assemblea dei membri

L’Assemblea dei membri ha la competenza esclusiva di prendere tutte le decisioni necessarie per l’attuazione del presente Accordo.

Fatti salvi i requisiti in materia di votazioni di cui all’articolo 7, l’Assemblea dei membri ha la competenza esclusiva di:

  1. decidere su un’adesione alla Società;
  2. eleggere il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri;
  3. selezionare e designare il Direttore esecutivo;
  4. emendare il presente Accordo;
  5. stabilire le linee direttrici strategiche o generali che costituiranno il quadro per l’attività della Società;
  6. stabilire gli Accordi di lavoro e le Regole di gestione finanziaria della Società;
  7. approvare il preventivo annuale;
  8. approvare i conti annuali della Società;
  9. dare scarico al Direttore esecutivo;
  10. istituire Programmi conformemente all’articolo 3;
  11. decidere su modifiche alle Decisioni istitutive dei Programmi;
  12. decidere, sulla base delle raccomandazioni del Direttore esecutivo, di adottare misure correttive o preventive nell’esecuzione dei Programmi.

Se necessario, l’Assemblea dei membri può istituire organi sussidiari per la supervisione e la pianificazione di un Programma o di un’attività e per sostenere l’Assemblea dei membri nel processo decisionale.

Art. 7 Votazioni e voto per delega

Ogni Membro dispone di un voto. In tutte le votazioni dell’Assemblea dei membri le astensioni non sono contabilizzate come voto, fatto salvo se è richiesta l’unanimità o la maggioranza dei due terzi; in questo caso le astensioni sono contabilizzate come voto in favore della proposta o della decisione.

Salvo disposizioni contrarie previste dal presente Accordo, l’Assemblea dei membri si riunisce soltanto se è presente o rappresentata in modo legalmente valido la maggioranza semplice (ovvero 50 % + 1) dei Membri. Se il quorum non è raggiunto, la riunione dell’Assemblea dei membri si riunisce nuovamente in una data successiva (con lo stesso periodo di preavviso e le stesse formalità previste per la riunione iniziale), con lo stesso ordine del giorno della riunione iniziale, e la riunione può svolgersi in modo legalmente valido a prescindere dal quorum dei Membri presenti o rappresentati (fermo restando, tuttavia, che le maggioranze di voto stabilite nel presente Accordo restino invariate).

L’Assemblea dei membri decide, all’unanimità e a condizione che tutti i Membri siano presenti o rappresentati, su:

  1. l’ammissione di nuovi membri;
  2. qualsiasi emendamento al presente Accordo o qualsiasi estensione delle attività della Società;
  3. lo scioglimento della Società e, in tal caso, la decisione sugli accordi necessari inerenti ai Programmi in fase di realizzazione e agli attivi comuni.

L’Assemblea dei membri decide all’unanimità dei Membri presenti e aventi diritto di voto, che rappresentano almeno due terzi dell’importo totale della Scala RNL dei contributi finanziari dell’anno in corso di tutti i Membri conformemente all’articolo 9 paragrafo 1, su:

  1. l’istituzione di Programmi obbligatori conformemente all’articolo 3;
  2. le modifiche dei Programmi obbligatori laddove opportuno;
  3. la durata di ogni Programma obbligatorio e il limite di spesa;
  4. il limite di spesa triennale della Segreteria;
  5. l’elaborazione di progetti con Terzi, qualora non vi sia un sottoinsieme predefinito di Membri coinvolti;
  6. l’elaborazione di Memoranda di cooperazione o di Memoranda di accordo;
  7. l’esonero dalla responsabilità di un Membro uscente della Società per impegni presi prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare la Società; il Membro uscente è escluso dal voto in questione;
  8. la conclusione di prestiti superiori ai limiti fissati nelle Regole di gestione finanziaria;
  9. il trasferimento della sede sociale della Società.

Con la maggioranza di almeno due terzi dei Membri presenti e aventi diritto di voto, che rappresentano almeno due terzi dell’importo totale della Scala RNL dei contributi finanziari dell’anno in corso di tutti i Membri conformemente all’articolo 9 paragrafo 1, l’Assemblea dei membri è autorizzata a:

  1. adottare o modificare gli Accordi di lavoro e le Regole di gestione finanziaria;
  2. selezionare e designare i revisori e, in caso contrario, i commissari e fissare le loro remunerazioni;
  3. se necessario, approvare il preventivo annuale dei Programmi obbligatori entro i limiti finanziari stabiliti nella Decisione di Programma;
  4. approvare il business plan e il preventivo annuale della Segreteria entro i limiti finanziari convenuti per il triennio;
  5. dare il suo previo accordo alle decisioni sulle transazioni conformemente alle Regole di gestione finanziaria, ivi compresi i prestiti inferiori ai limiti fissati nelle Regole di gestione finanziaria;
  6. elaborare progetti con Terzi, qualora vi sia un sottoinsieme predefinito di Membri coinvolti;
  7. approvare gli Accordi di cooperazione;
  8. approvare la Scala RNL delle Quote di adesione dei Membri conformemente all’articolo 9;
  9. decidere sull’esclusione di un membro; questo membro è escluso dal voto in questione.

Con la maggioranza di almeno due terzi dei Membri presenti e aventi diritto di voto, l’Assemblea dei membri è autorizzata a:

  1. approvare i conti annuali della Società;
  2. eleggere e designare il presidente e il vicepresidente dell’Assemblea dei membri;
  3. decidere sull’istituzione di un Programma opzionale;
  4. designare o revocare la nomina del Direttore esecutivo.

Con almeno la maggioranza semplice (ovvero 50 % + 1) dei Membri presenti e aventi diritto di voto, l’Assemblea dei membri designa il Membro coordinatore del programma per ciascun Programma o ne delega la gestione alla Segreteria.

Nei casi in cui il presente Accordo non preveda una maggioranza speciale, l’Assemblea dei membri decide a maggioranza semplice (ovvero 50 % + 1) dei Membri presenti e aventi diritto di voto.

Nei casi in cui il presente Accordo non preveda una maggioranza speciale, i Membri partecipanti decidono a maggioranza semplice (ovvero 50 % + 1).

Per le decisioni relative a un Programma opzionale, i Membri partecipanti sono autorizzati:

  1. all’unanimità dei Membri presenti e aventi diritto di voto, che rappresentano almeno due terzi dell’importo totale dei contributi finanziari dell’anno in corso del Programma conformemente all’articolo 9 paragrafo 2, a fissare il limite di spesa per tutta la durata del Programma;
  2. con la maggioranza almeno dei due terzi, che rappresenta almeno due terzi dell’importo totale dei contributi finanziari dell’anno in corso del Programma conformemente all’articolo 9 paragrafo 2, ad approvare il preventivo annuale entro i limiti finanziari stabiliti nella Decisione di Programma;
  3. con la maggioranza almeno dei due terzi, che rappresenta almeno due terzi dell’importo totale dei contributi finanziari dell’anno in corso del Programma conformemente all’articolo 9 paragrafo 2, ad accettare il recesso di un Membro partecipante conformemente alle regole stabilite nella Decisione di Programma.

In casi straordinari o urgenti, il Direttore esecutivo può essere autorizzato dal Presidente dell’Assemblea dei membri a organizzare una votazione elettronica o per corrispondenza (invece di una riunione in presenza) conformemente alle condizioni stabilite negli Accordi di lavoro.

Art. 8 Sede sociale

La sede sociale della Società si trova nei locali dell’Istituto reale di meteorologia del Belgio («Institut Royal Météorologique de Belgique»), Avenue Circulaire 3, 1180 Bruxelles, Belgio.

L’Assemblea dei membri può trasferire la sede sociale in un luogo diverso in Belgio, fatte salve le leggi belghe applicabili in materia di uso delle lingue.

In ogni caso, la denominazione e l’indirizzo della sede sociale sono chiaramente visibili su tutti i documenti che emanano dalla Società.

Art. 9 Finanziamento e conti annuali

I costi della Segreteria e dei Programmi obbligatori sono ripartiti fra i Membri per mezzo delle Quote di adesione calcolate su una scala basata sulla media del reddito nazionale lordo del rispettivo Paese nel corso degli ultimi tre (3) anni civili per i quali sono disponibili statistiche (cosiddetta «Scala RNL»). La Scala RNL è aggiornata ogni tre anni o più di frequente, su decisione dell’Assemblea dei membri.

La scala dei Contributi ai Programmi opzionali è di regola basata sul reddito nazionale lordo. Tuttavia, i Membri partecipanti possono decidere altrimenti.

I Terzi che cooperano con la Società e partecipano ai Programmi obbligatori e opzionali contribuiscono ai Programmi e al preventivo della Segreteria conformemente alle regole stabilite dall’Assemblea dei membri.

Il preventivo dei Programmi è fissato in euro. Tutte le Quote di adesione e i Contributi sono fissati e versati in euro.

La Segreteria riscuote tutte le Quote di adesione e i Contributi conformemente alle decisioni dell’Assemblea dei membri.

Se, in qualsiasi momento, non sono disponibili mezzi per liquidare pagamenti immediatamente esigibili dalla Società, il Direttore esecutivo può ottenere da una banca un’anticipazione di cassa o uno scoperto per un periodo massimo di tre (3) mesi. Se non fosse sufficiente, può stipulare un prestito previo accordo dell’Assemblea dei membri, conformemente e nei limiti delle Regole di gestione finanziaria e dei requisiti in materia di votazioni stabiliti nel presente Accordo.

In caso di ritardo nel pagamento delle Quote di adesione o dei Contributi, il Membro è obbligato a versare un indennizzo conformemente alle Regole di gestione finanziaria.

Se non paga le Quote di adesione o i Contributi dovuti per un periodo di un (1) anno, il Membro perde il diritto di voto alle riunioni dell’Assemblea dei membri fino a che non provvede al pagamento delle Quote di adesione o dei Contributi scoperti.

L’esercizio contabile della Società inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il Direttore esecutivo prepara i conti annuali conformemente alla legge contabile vigente e alle disposizioni di applicazione (regolarmente modificate). I conti annuali sono sottoposti per approvazione all’Assemblea dei membri in occasione della riunione annuale.

Art. 10 Revisione contabile

L’Assemblea dei membri designa uno o più revisori statutari per sottoporre a verifica la gestione della Società e i suoi conti. Il o i revisori sono indipendenti dai Membri. Il mandato del o dei revisori dura tre anni e può essere rinnovato dall’Assemblea dei membri.

Il o i revisori presentano un rapporto annuale all’Assemblea dei membri. Ha o hanno costantemente accesso a tutti i conti e documenti pertinenti della Società e/o alle sue attività.

Art. 11 Responsabilità congiunta e solidale

I Membri rispondono in modo congiunto e solidale di tutti i debiti della Società. Un nuovo Membro può essere esonerato dai debiti della Società contratti prima della sua adesione. Un Membro che lascia la Società risponde anche in seguito degli impegni della Società assunti prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare la Società, a meno che l’Assemblea dei membri non decida altrimenti.

In caso di azione legale intentata da Terzi contro uno o più Membri chiamati a rispondere in modo congiunto e solidale per un’inadempienza della Società, tutti i Membri si fanno carico, internamente e senza pregiudicare in alcun modo i diritti di Terzi, delle conseguenze finanziarie; se l’inadempienza della Società risulta dal comportamento di uno o più Membri in particolare che sono implicati nella controversia con i Terzi in questione, soltanto questo o questi si assumono, come questione puramente interna, la responsabilità ultima delle conseguenze finanziarie dell’azione legale. Ne risulta che i Membri che non sono implicati nella controversia con i Terzi in questione, internamente, non si assumono la responsabilità ultima delle conseguenze finanziarie dell’azione legale.

I Membri rispondono dei debiti della Società in misura proporzionale al loro Contributo finanziario al Programma in questione e/o alla Società conformemente alle Regole di gestione finanziaria.

I Membri coordinatori dei Programmi sono responsabili di tutte le azioni che sono loro delegate nella Decisione di Programma.

Art. 12 Diritti di proprietà intellettuale (DPI) e know-how

Il know-how sul Programma e i DPI sul Programma appartengono e sono tutelati dalla Società (la portata e il territorio devono essere definiti nella Decisione di Programma in questione), senza pregiudizio dei diritti di proprietà intellettuale per le parti di tutti i DPI sul Programma per i quali può essere identificato un unico Iniziatore e fatto salvo il paragrafo 2. La Decisione di Programma prevede clausole di riservatezza, anche in relazione al know-how.

Diritti dei Membri partecipanti

  1. I Membri partecipanti beneficiano, a titolo gratuito, di una licenza non esclusiva rilasciata dalla Società e, se necessario, dagli Iniziatori di tutti gli elementi del know-how sul Programma e dei DPI sul Programma che li autorizza a sfruttare il know-how sul Programma e i DPI sul Programma in questione per gli obiettivi previsti all’articolo 2.
  2. Se il know-how sul Programma e i DPI sul Programma possono essere sfruttati per un’applicazione industriale o commerciale che non rientra negli obiettivi previsti all’articolo 2, i Membri partecipanti stabiliscono le condizioni d’utilizzo nella relativa Decisione di Programma.
  3. I Membri che escono da un Programma detengono soltanto i diritti sui DPI sul Programma sviluppati fino alla data in cui termina la loro partecipazione al Programma, salvo decisione contraria dei rimanenti Membri partecipanti. L’abbandono di un programma da parte di un Membro non influisce sull’obbligo di quest’ultimo di garantire l’accesso ai suoi diritti ai rimanenti Membri.

Diritti dei Membri non partecipanti I Membri che non hanno partecipato a un Programma opzionale o lo hanno abbandonato e i Membri sostenitori di tale Programma hanno un diritto di accesso non esclusivo, esente da qualsiasi tassa d’uso e non trasferibile al know-how sul Programma e ai DPI sul Programma, così come un diritto di utilizzo di questi ultimi, agli scopi previsti all’articolo 2, a meno che non siano state definite altre condizioni nella Decisione di Programma in questione.

Diritti di Terzi che cooperano al Programma I diritti dei Terzi che cooperano al Programma sono definiti nel rispettivo Accordo di cooperazione tra questi Terzi e la Società, e documentati nella Decisione di Programma in questione.

Know-how precedente e DPI precedenti.

  1. Il know-how precedente e i DPI precedenti utilizzati ai fini di un Programma concordato sono elencati nella Decisione di Programma in modo identificabile e verificabile (a meno che le esigenze di riservatezza lo richiedano al fine di preservare il know-how).
  2. La proprietà di questo know-how precedente e dei DPI precedenti non sono trasferiti in virtù del presente Accordo.
  3. Il proprietario del know-how precedente e dei DPI precedenti rilascia una licenza non esclusiva, per tutte le modalità di esercizio e nella misura consentita dalla legge applicabile, agli altri Membri partecipanti con l’unico scopo di eseguire i lavori previsti nel quadro di questo Programma, in conformità con i termini della Decisione di Programma. Le condizioni generali della licenza sono stabilite dal proprietario e dai Membri partecipanti, tuttavia la remunerazione delle licenze è coperta dai costi generali del Programma secondo la Decisione di Programma.

Beni materiali

  1. I Beni del Programma acquistati o acquisiti da un Membro ai fini della sua partecipazione a un Programma sono messi a disposizione degli altri Membri partecipanti per l’utilizzazione prevista (come definita nella Decisione di Programma).
  2. I Beni del Programma restano di proprietà di tale Membro partecipante, ma sono utilizzati unicamente da tale Membro partecipante nel quadro del Programma (come definito nella Decisione di Programma), a meno che i Membri partecipanti non decidano altrimenti.
  3. I Beni precedenti utilizzati ai fini di un Programma concordato sono elencati in modo identificabile e verificabile nella Decisione di Programma.
  4. La proprietà di questi Beni precedenti non è trasferita in virtù del presente Accordo.

I Membri garantiscono che tutti i loro diritti sul know-how e sui DPI creati nel quadro di Programmi e/o sul know-how precedente e sui DPI precedenti possano essere esercitati in modo compatibile con i loro obblighi ai sensi del presente Accordo e della Decisione di Programma, anche prendendo misure o stipulando accordi appropriati a tal fine se una persona impiegata da un Membro ha diritto a rivendicare uno di questi diritti.

Art. 13 Cooperazione con Terzi

Al fine di realizzare il suo scopo, e qualora l’Assemblea dei membri confermi l’esistenza di un beneficio collettivo per i Membri, l’Assemblea dei membri può decidere di instaurare una cooperazione e di concludere contratti con Terzi. Le cooperazioni e i contratti di questo genere sono documentati in modo adeguato per scritto e precisano i diritti e gli obblighi della Società e dell’entità cooperante nell’attuazione dei fini della cooperazione.

Un rappresentante dell’entità cooperante può essere invitato a seguire, in veste di osservatore, i dibattiti su punti rilevanti durante le riunioni dell’Assemblea dei membri.

L’Assemblea dei membri, se conferma un beneficio per la Società, può invitare alle sue riunioni una o più entità cooperanti in qualità di Partner. L’Assemblea dei membri è libera di decidere se invitare un Partner a diventare nuovo Membro (cfr. art. 18). Un Partner non ha diritto di voto.

La Società è autorizzata, previa conferma da parte dell’Assemblea dei membri dell’esistenza di un beneficio per i Membri, a partecipare a consorzi con Membri e/o Terzi oppure a cooperare con Membri e/o Terzi nel quadro di inviti a presentare proposte per progetti finanziati esternamente.

Art. 14 Recesso di un Membro

Un Membro può decidere di lasciare la Società. La decisione deve essere notificata per scritto al Presidente dell’Assemblea dei membri almeno tre mesi prima della partenza. Il recesso diventa effettivo alla fine dell’esercizio contabile durante il quale il Membro ha notificato la sua decisione di lasciare la Società.

Salvo decisione contraria dell’Assemblea dei membri, il Membro che lascia la Società risponde anche in seguito degli obblighi della Società contratti prima della notifica ufficiale della sua decisione di lasciare la Società.

Se uno o più Membri lasciano la Società, la Società continua con i Membri restanti.

Art. 15 Esclusione

Se un Membro mette in pericolo l’attività o la reputazione della Società non rispettando gli obblighi o gli impegni nei confronti della Società, tra i quali rientrano, ma non esclusivamente, gli obblighi di pagamento, l’Assemblea dei membri può decidere di escludere questo Membro della Società.

Un Membro escluso dalla Società resta vincolato agli obblighi della Società contratti durante il periodo in cui ne era Membro.

Art. 16 Controversie

In caso di controversie tra i Membri occorre intraprendere tutti gli sforzi possibili per comporre la controversia in modo amichevole. Se le controversie non possono essere composte in modo amichevole, l’Assemblea dei membri adotta un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (MARC) conformemente agli Accordi di lavoro. Questa procedura non preclude il diritto di un Membro di avviare un procedimento giudiziario, ma i Membri devono tenere presente che la volontà di impegnarsi in un MARC può essere presa in considerazione dai tribunali.

Art. 17 Nuovi Membri

L’Assemblea dei membri può accogliere le domande di SMN che desiderano aderire alla Società, su domanda scritta presentata al Direttore esecutivo, per diventare membro della Società («Nuovi Membri»).

L’ammissione di Nuovi Membri è limitata ai SMN degli Stati membri o dei territori membri dell’Organizzazione meteorologica mondiale, che sono anche Stati membri del Consiglio d’Europa.

Con l’adesione alla Società, i Nuovi Membri diventano partecipanti a tutti i Programmi obbligatori. Non è loro chiesto di contribuire retroattivamente ai costi dei Programmi obbligatori, a meno che questi non abbiano comportato investimenti ingenti; l’Assemblea dei membri decide in merito.

I Nuovi Membri sono esonerati dai debiti contratti prima della loro adesione alla Società.

Art. 18 Durata

La Società ha una durata definita, che si conclude il 31 dicembre 2033. A partire dal 1° gennaio 2032, l’Assemblea dei membri esamina l’opportunità di rinnovare il presente Accordo.

Lo scioglimento di una persona giuridica che è un Membro della Società non comporta lo scioglimento di quest’ultima, a meno che l’Assemblea dei membri non decida altrimenti all’unanimità.

L’Assemblea dei membri può decidere di sciogliere la Società. In questo caso l’Assemblea dei membri adotta le disposizioni necessarie per i Programmi in corso e i beni comuni.

Art. 19 Lingua

La lingua ufficiale della Società per le formalità legali belghe è il francese. La lingua di lavoro è l’inglese.

Il testo originale del presente Accordo è redatto in francese. È disponibile una traduzione inglese che fa parimenti fede. In caso di divergenze tra la traduzione inglese e il testo originale francese prevale quest’ultimo.

Art. 20 Modifica

Ogni modifica del presente Accordo richiede la forma scritta e l’approvazione unanime dell’Assemblea dei membri. Ogni modifica entra in vigore alla data stabilita dall’Assemblea dei membri in occasione dell’approvazione. Firmato a Bruxelles, il 17 settembre 2009, in 21 esemplari originali; ogni parte conferma di avere ricevuto un esemplare originale, un esemplare originale supplementare per la registrazione e un esemplare originale supplementare che sarà conservato nella sede del Gruppo.

(Seguono le firme)

Allegato 1

Definizioni

Accordi di lavoro – Gli Accordi di lavoro della Società sono adottati dall’Assemblea dei membri e descritti in un documento separato.

Accordo di cooperazione – Accordo fra la Società e uno o più Terzi, in cui si concorda che il Terzo partecipa o più Terzi partecipano a (e quindi cofinanzia(no)) un Programma già esistente.

Assemblea dei membri – L’organo decisionale supremo del partenariato ai sensi dell’articolo 4.

Beni del Programma – Qualsiasi bene materiale acquistato o acquisito nel quadro di un Programma, finanziato attraverso un Programma e nel quadro di tale Programma, come definito nella Decisione di Programma.

Beni precedenti – Qualsiasi bene materiale acquistato o acquisito al di fuori di un Programma, prima dell’inizio o in parallelo ad esso, che è di proprietà di un Membro o di Terzi che partecipa(no) al Programma.

CEPMMT (ECMWF) – Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

Compiti ufficiali e attività – Qualsiasi attività che ha luogo in seno all’organizzazione di un SMN, così come le attività esterne del SMN derivanti da esigenze legali, governative o intergovernative relative alla difesa, all’aviazione civile e alla sicurezza delle persone e dei beni.

Contributo/i – Il contributo o i contributi di un Membro partecipante atto a coprire la sua parte di costi dei Programmi opzionali selezionati, calcolati sulla base della scala finanziaria concordata dall’Assemblea dei membri.

Decisione di Programma – Decisione dell’Assemblea dei membri di istituire un Programma ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 dell’Accordo.

Diritti di proprietà intellettuale o DPI – Tutti i diritti di proprietà intellettuale sui prodotti di lavoro, se sono tutelabili ai sensi delle leggi dei Paesi in cui i diritti di proprietà intellettuale sono richiesti o accordati, tra cui, ma non solo, le opere d’autore, le opere protette o tutelabili dai diritti d’autore, i disegni e i modelli, i marchi, le invenzioni, la documentazione tecnica e non tecnica, i dati, gli insiemi di dati, le formule e i software (ad esempio programmi informatici in codice oggetto e/o in codice sorgente, analisi dei requisiti, specifiche tecniche e/o applicative, documentazione, ecc.).

DPI precedenti – I DPI detenuti da un Membro o da Terzi che esistevano già prima che il Programma iniziasse, o sviluppati in modo indipendente dal presente Accordo, ma parallelamente al Programma.

DPI sul Programma – I DPI creati nel quadro di un Programma, quale risultato previsto dal presente Accordo, frutto di tale Programma e da esso finanziato, e definiti nella Decisione istitutiva del rispettivo Programma.

EUMETSAT – Organizzazione europea per l’esercizio dei satelliti meteorologici.

Iniziatore – Persona o soggetto giuridico che crea solamente una parte significativa dei DPI sul Programma.

Know-how – Tutte le conoscenze, documentate o meno, su come realizzare, fabbricare o fare qualcosa, ma che non sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale e che, di conseguenza, non rientrano nella definizione dei DPI. Il know-how può includere, tra le altre cose, i segreti commerciali ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2016/943, le informazioni confidenziali, i risultati di ricerca e sviluppo, o qualsiasi altro dato o informazione materiale o immateriale che non rientri nella definizione dei DPI.

Know-how del Programma – Qualsiasi know-how acquisito nel quadro di un Programma, quale risultato previsto del presente Accordo, frutto di tale Programma e da esso finanziato, e definito nella Decisione istitutiva del rispettivo Programma.

Know-how precedente – Qualsiasi know-how acquisito da un Membro o da un Terzo al di fuori di un Programma, sia prima dell’inizio, sia parallelamente ad esso.

Membro – SMN che è Membro della Società e che ha firmato il presente Accordo.

Membro coordinatore – Qualsiasi membro cui è stata delegata l’autorità di gestione del Programma ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 8 del presente Accordo.

Membro non partecipante – Membro che non ha contribuito finanziariamente a un Programma opzionale e che non è un Membro sostenitore.

Membro partecipante – Membro che contribuisce finanziariamente al Programma opzionale ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 5 dell’Accordo.

Membro sostenitore – Membro che non è un Membro partecipante al Programma opzionale, ma che sostiene il Programma con un contributo in natura ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 7.

Memorandum d’accordo – Accordo fra la Società e uno o più Terzi diverso da un Accordo di cooperazione e che può includere scambi di fondi.

Memorandum di cooperazione – Accordo fra la Società e uno o più Terzi diverso da un Accordo di cooperazione e che non comporta alcuno scambio di fondi.

OMM – Organizzazione meteorologica mondiale.

Organo sussidiario – Organo creato dall’Assemblea dei membri per supervisionare e pianificare un Programma o un’attività, o per sostenere l’Assemblea dei membri nel processo decisionale ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 3.

Progetto con Terzi – Progetto nell’ambito del quale la Società, mediante un contratto o altro, s’impegna in un progetto con un Terzo (per es. l’UE) e il cui finanziamento può essere esterno o comune. Questo genere di progetti si distingue dai Programmi poiché questi ultimi sono avviati a esclusivo beneficio dei Membri, mentre i progetti con Terzi sono avviati per il beneficio comune del Terzo e dei Membri.

Programma – Attività collaborativa istituita dalla Società per sfruttare le competenze e gli impianti dei suoi Membri grazie a una ripartizione adeguata dei compiti e delle risorse, nonché concretizzare lo scopo della Società in base a quanto definito nell’articolo 2 dell’Accordo.

Programmi obbligatori – Programmi istituiti da e a vantaggio di tutti i Membri. Terzi possono partecipare ai Programmi obbligatori dopo aver firmato un Accordo di cooperazione.

Programmi opzionali – Programmi istituiti in modo opzionale da alcuni Membri. Terzi possono partecipare ai Programmi opzionali dopo aver firmato un Accordo di cooperazione.

Quota di adesione – Contributo di un Membro per coprire la sua parte di costi della Segreteria e dei Programmi obbligatori, calcolato sulla base della scala RNL.

Regole di gestione finanziaria – Le Regole di gestione finanziaria della Società sono adottate dall’Assemblea dei membri e descritte in un documento separato.

Scala RNL – Reddito nazionale lordo medio dello Stato di un Membro della Società durante gli ultimi tre (3) anni civili per i quali sono disponibili statistiche OCSE.

Segreteria – Organo istituito dall’Assemblea dei membri, incaricato di organizzare le riunioni dell’Assemblea dei membri e, in maniera più generale, di assisterla nell’attuazione della strategia della Società. La Segreteria svolge inoltre funzioni che le sono attribuite dal presente Accordo e dalle decisioni dell’organo direttivo.

SMN – Servizio meteorologico o idrometeorologico nazionale (al singolare o al plurale).

Società – La società EUMETNET ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo.

Terzo – Persona o ente che non è la Società stessa né un Membro (compresi, a tal fine, qualsiasi amministratore, impiegato o altro membro del personale della Società o di un Membro, a condizione tuttavia che le persone summenzionate agiscano come amministratore, impiegato o membro del personale).

UE – Unione europea

0.425.44

Campo d’applicazione l’8 marzo 20242

Stati Parte

Ratifica
Firma senza riserva di ratifica (Fi)

Entrata in vigore

Austria

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Belgio

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Cipro

3 novembre

2009 Fi

3 novembre

2009

Croazia

3 novembre

2009 Fi

3 novembre

2009

Danimarca

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Estonia

3 novembre

2009 Fi

3 novembre

2009

Finlandia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Francia

4 novembre

2009 Fi

4 novembre

2009

Germania

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Grecia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Irlanda

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Islanda

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Italia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Lettonia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Lituania

1° gennaio

2023

1° gennaio

2023

Lussemburgo

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Macedonia del Nord

1° gennaio

2011 Fi

1° gennaio

2011

Malta

1° giugno

2013 Fi

1° giugno

2013

Montenegro

1° gennaio

2011 Fi

1° gennaio

2011

Norvegia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Paesi Bassi

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Polonia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Portogallo

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Regno Unito

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Repubblica Ceca

1° gennaio

2011 Fi

1° gennaio

2011

Romania

1° gennaio

2024

1° gennaio

2024

Serbia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Slovacchia

1° gennaio

2023

1° gennaio

2023

Slovenia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Spagna

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Svezia

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009

Svizzera

9 aprile

2010 Fi

9 aprile

2010

Ungheria

17 settembre

2009 Fi

17 settembre

2009