Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri dell’Organizzazione dal I’ marzo 1973 sino al 10 agosto 1973. Qualora, a quest’ultima data, l’Accordo fosse entrato in vigore giusta il paragrafo 3 del presente articolo, esso resterebbe aperto alla firma sino al 23 settembre 1973.
Gli Stati divengono partecipi dell’Accordo:
- sia mediante firma senza riserva di ratifica o d’approvazione;
- sia mediante deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione presso il Governo francese, qualora l’Accordo sia stato firmato con relativa riserva.
Il presente Accordo entrerà in vigore non appena firmato dall’Organizzazione e non appena gli Stati, i cui contributi giusta l’Allegato B raggiungono i due terzi del totale per la sottofase B2, siano divenuti partecipi dell’Accordo, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, il deposito di una dichiarazione dell’intenzione d’applicare provvisoriamente l’Accordo, e d’ottenerne quanto prima la ratifica o l’approvazione, sarà considerato come deposito di uno strumento di ratifica o d’approvazione.
Il Governo di uno Stato membro dell’Organizzazione che non abbia firmato l’Accordo il 10 agosto 1973, può farsi partecipe del medesimo, dopo questa data, purché gli altri Governi partecipi diano il loro consenso. Il Governo interessato deve allora depositare uno strumento d’adesione presso il Governo della Repubblica francese; esso, onde farsi partecipe del presente Accordo, può pure prevalersi dei disposti menzionati nel paragrafo 4 del presente articolo.
Se il Consiglio direttivo non decide altrimenti all’unanimità, un Governo che si fa partecipe dell’Accordo, tramite il paragrafo 3 del presente articolo, deve versare un contributo pari a quello che avrebbe versato, comprese le spese della fase di definizione, qualora avesse partecipato all’Accordo a contare dalla sua entrata in vigore I detto contributo è accreditato agli altri Partecipanti, nel preventivo del programma, proporzionalmente ai loro contributi rispettivi.