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0.429.5

Convenzione
relativa all’istituzione del centro europeo
per le previsioni meteorologiche a medio termine

Testo originale

Conclusa a Bruxelles l’11 ottobre 1973

Strumento di ratifica depositato il 24 aprile 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1975

Emendata a Bruxelles il 22 aprile 20051

(Stato 3 dicembre 2014)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

riconoscendo l’importanza sempre maggiore delle minacce di natura meteorologica alla vita, alla salute, all’economia e alla proprietà;

ritenendo che il miglioramento delle previsioni meteorologiche a medio termine contribuisce alla protezione e alla sicurezza della popolazione;

ritenendo inoltre che le ricerche scientifiche e tecniche intraprese a tal fine offrono un eccellente impulso allo sviluppo della meteorologia in Europa;

considerando che per raggiungere questo fine e questi obiettivi è necessario l’impiego di mezzi che oltrepassano generalmente l’ambito nazionale;

notando l’interesse che presenta per l’economia europea un miglioramento notevole delle previsioni meteorologiche a medio termine;

riaffermando che l’istituzione di un Centro europeo autonomo dotato di statuto internazionale è il mezzo appropriato per conseguire questo fine e questi obiettivi;

ritenendo che questo Centro può apportare un valido contributo allo sviluppo delle basi scientifiche per il monitoraggio ambientale;

notando che questo Centro può contribuire alla formazione postuniversitaria dei ricercatori;

assicurando che le attività di questo Centro permetteranno altresì di apportare il necessario contributo a taluni programmi dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) e ad altri organismi pertinenti;

considerando l’interesse che la creazione di tale Centro può peraltro presentare per lo sviluppo dell’industria europea nel settore dell’informatica;

essendo consapevoli della volontà di allargare l’appartenenza di tale Centro ad altri stati,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Istituzione, Consiglio, Stati membri, sede e lingue

È istituito un Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, qui appresso denominato «Centro».

Gli organi del Centro sono il Consiglio ed il Direttore Generale. Il Consiglio è assistito da un Comitato Scientifico Consultivo e da un Comitato Finanze. Ciascuno di tali organi e Comitati esercita le proprie funzioni entro i limiti e alle condizioni fissati dalla presente Convenzione.

I membri del Centro, qui appresso denominati «Stati membri», sono gli Stati firmatari della presente Convenzione.

Il Centro ha personalità giuridica sul territorio di ciascuno degli Stati membri. In particolare, ha la capacità giuridica di stipulare contratti, di acquistare e cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.

La sede del Centro è situata a Shinfield Park, presso Reading (Berkshire), nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, salvo decisione diversa del Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (g).

Le lingue ufficiali del Centro sono le lingue ufficiali degli Stati membri. Le lingue di lavoro del Centro sono il francese, l’inglese e il tedesco. Il Consiglio stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro in conformità all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (l).

Art. 2 Fini, obiettivi e attività

Il fine principale del Centro è lo sviluppo della capacità di previsione meteorologica a medio termine e l’offerta di previsioni meteorologiche a medio termine agli Stati membri.

Gli obiettivi del Centro sono:

  1. sviluppare e utilizzare in modo regolare modelli globali e sistemi di assimilazione dei dati per la dinamica, la termodinamica e la composizione dell’involucro fluido della Terra e delle parti interagenti del sistema Terra, allo scopo di:i.preparare previsioni utilizzando metodi numerici,ii.fornire le condizioni iniziali per le previsioni, eiii.contribuire al monitoraggio delle parti rilevanti del sistema Terra;
  2. effettuare ricerche scientifiche e tecniche intese a migliorare la qualità di dette previsioni;
  3. raccogliere e conservare dati adeguati;
  4. mettere a disposizione degli Stati membri, nelle forme più idonee, i risultati delle attività di cui alle lettere (a) e (b) e i dati di cui alla lettera (c);
  5. mettere a disposizione degli Stati membri per le loro ricerche, con priorità per le ricerche nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche, una sufficiente percentuale, stabilita dal Consiglio, della sua capacità di calcolo;
  6. contribuire all’attuazione dei programmi dell’Organizzazione meteorologica mondiale;
  7. contribuire al perfezionamento del personale scientifico degli Stati membri nel settore delle previsioni meteorologiche numeriche.

Il Centro crea e gestisce gli impianti necessari al conseguimento dei fini definiti al paragrafo 1 e degli obiettivi definiti al paragrafo 2.

In linea generale, il Centro pubblica o rende in ogni altro modo disponibili, alle condizioni fissate dal Consiglio, i risultati scientifici e tecnici delle sue attività, purché detti risultati non siano contemplati all’articolo 15.

Il Centro può condurre attività richieste da terze parti che siano in linea con i fini e gli obiettivi del Centro e che siano approvate dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (g). Il costo di queste attività verrà sostenuto dalla terza parte in questione.

Il Centro può portare avanti Programmi opzionali conformemente all’articolo 11, paragrafo 3.

Art. 3 Cooperazione con altre entità

Per il conseguimento dei suoi obiettivi, il Centro collabora il più ampiamente possibile, conformemente alla tradizione meteorologica internazionale, con i governi e con gli organismi nazionali degli Stati membri, nonché con gli Stati non membri del Centro e con le organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche, governative o non governative, le cui attività siano collegate ai suoi obiettivi.

A tale scopo, il Centro ha la facoltà di concludere accordi di cooperazione:

  1. con Stati, alle condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera (e) o paragrafo 3, lettera (j);
  2. con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, alle condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera (j);
  3. con organismi tecnici e scientifici nazionali di Stati non membri, alle condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera (e).

Nel quadro degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 2, soltanto gli organismi pubblici degli Stati membri possono beneficiare della messa a disposizione di una parte della capacità di calcolo del Centro.

Art. 4 Consiglio

Il Consiglio dispone dei poteri e adotta i provvedimenti necessari all’esecuzione della presente Convenzione.

Il Consiglio è composto al massimo di due rappresentanti per ogni Stato membro; uno dei due dovrebbe essere un rappresentante del suo servizio meteorologico nazionale. I rappresentanti possono essere assistiti nelle riunioni del Consiglio da consulenti. Un rappresentante dell’Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Consiglio in qualità di osservatore.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente i cui mandati durano un anno e che non possono essere rieletti più di due volte consecutive.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno. Esso viene convocato a richiesta del Presidente o a richiesta di almeno un terzo degli Stati membri. Le riunioni del Consiglio si tengono nella sede del Centro, a meno che in casi eccezionali il Consiglio decida altrimenti.

Per l’esecuzione del loro mandato. il Presidente e il Vicepresidente possono fare appello al concorso del Direttore Generale.

Il Consiglio può istituire comitati a carattere consultivo di cui determina la composizione e il mandato.

Art. 5 Votazioni nel Consiglio

Per la costituzione del quorum di ciascuna sessione del Consiglio occorre la presenza dei rappresentanti della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto.

Ciascuno Stato membro dispone in Consiglio di un voto. Uno Stato membro perde il suo diritto di voto in Consiglio se l’importo dei suoi contributi arretrati supera l’importo dei contributi da esso dovuti in virtù dell’articolo 13 per l’esercizio finanziario in corso e per l’esercizio precedente. Il Consiglio, che delibera secondo le disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera (l), può tuttavia autorizzare tale Stato membro a votare.

Le decisioni del Consiglio su una questione urgente possono essere adottate mediante un voto per corrispondenza nell’intervallo tra le sessioni del Consiglio. In tal caso, la partecipazione alla votazione della maggioranza degli Stati membri con diritto di voto è necessaria per costituire il quorum in tali decisioni.

Per la constatazione dell’unanimità e delle diverse maggioranze previste nella presente Convenzione, sono presi in considerazione solo i voti espressi a favore o contro la decisione sottoposta alla votazione nonché, nei casi in cui il Consiglio delibera secondo la procedura prevista all’articolo 6, paragrafo 2, i contributi finanziari degli Stati membri che partecipano alla votazione.

Art. 6 Maggioranze nelle votazioni

Il Consiglio, deliberando all’unanimità:

  1. fissa il limite massimo delle spese per l’esecuzione del programma delle attività del Centro relativo ai cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione;
  2. delibera sull’adesione di Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 23, e ne stabilisce le condizioni conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 3;
  3. decide, conformemente alle disposizioni dell’articolo 20, in merito al ritiro della qualità di membro ad uno Stato, il quale non partecipa al voto su questo punto;
  4. decide in merito allo scioglimento del Centro conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2;
  5. autorizza il Direttore Generale a negoziare accordi di cooperazione con Stati non membri e con i loro organismi tecnici e scientifici nazionali; esso può autorizzare il Direttore Generale a concludere detti accordi;
  6. conclude, con uno o più Stati membri, conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità2 previsto all’articolo 16, ogni accordo complementare per l’esecuzione di tale protocollo;
  7. decide in merito al trasferimento della sede del Centro, conformemente all’articolo 1, paragrafo 5.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza dei due terzi degli Stati membri, sempreché l’insieme dei contributi di questi Stati rappresenti almeno due terzi del totale dei contributi nel bilancio del Centro:

  1. adotta il regolamento finanziario del Centro;
  2. adotta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3, il bilancio annuale e la tabella dell’organico del Centro ad esso allegata ed eventualmente i bilanci suppletivi o rettificativi ed avvalla la valutazione globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi; se non ha ancora adottato tale bilancio, autorizza il Direttore Generale a procedere, nel corso di un mese determinato, ad impegni e spese superiori ai limiti di cui all’articolo 12, paragrafo 5, primo comma;
  3. adotta, fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, lettera (a), il programma di attività del Centro, conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 1;
  4. decide, su proposta del Direttore Generale, in merito ai beni immobili ed alle attrezzature il cui acquisto o affitto da parte del Centro comporti una spesa rilevante;
  5. adotta la procedura per i Programmi opzionali conformemente all’articolo 11, paragrafo 3;
  6. adotta Programmi opzionali specifici conformemente all’articolo 11, paragrafo 3;
  7. approva le attività richieste da terze parti conformemente all’articolo 2, paragrafo 5;
  8. decide la politica di distribuzione dei prodotti del Centro e di altri risultati della sua attività;
  9. delibera sulle misure da prendere in caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 19;
  10. decide l’eventuale mantenimento del Centro, nel caso di denuncia della presente Convenzione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1; gli Stati membri che procedono alla denuncia non partecipano al voto su tale punto;
  11. fissa, conformemente all’articolo 21, paragrafo 3, le modalità di liquidazione del Centro in caso di scioglimento del medesimo;
  12. stabilisce in quale misura vengono rispettivamente utilizzate le lingue ufficiali e le lingue di lavoro in conformità all’articolo 1, paragrafo 6.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza di due terzi:

  1. adotta il proprio regolamento interno;
  2. adotta lo statuto e la tabella degli stipendi del personale del Centro, stabilisce la natura e le norme relative alla concessione dei vantaggi accessori di cui il personale beneficia e fissa i diritti degli agenti relativi ai diritti di proprietà industriale e ai diritti d’autore derivanti da lavori effettuati dagli agenti nell’esercizio delle loro funzioni;
  3. approva l’accordo da concludere, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, tra il Centro e lo Stato nel cui territorio è situata la sede del Centro;
  4. nomina il Direttore Generale del Centro e il suo supplente per una durata massima di cinque anni; il loro mandato può essere rinnovato una o più volte, ogni volta per una durata non superiore a cinque anni;
  5. fissa il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l’ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina conformemente all’articolo 14, paragrafo 2;
  6. può porre fine al mandato del Direttore Generale o del suo supplente o procedere alla loro sospensione conformemente alle disposizioni statutarie loro applicabili;
  7. approva il regolamento interno del Comitato Scientifico Consultivo conformemente all’articolo 7, paragrafo 4;
  8. fissa, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, la tabella dei contributi finanziari degli Stati membri e decide di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro in circostanze speciali riguardanti tale Stato, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2;
  9. delibera ogni anno, dopo aver preso conoscenza della relazione dei revisori dei conti, sui conti dell’esercizio trascorso, nonché sul bilancio delle attività e delle passività del Centro e dà atto al direttore dell’esecuzione del bilancio;
  10. autorizza il Direttore Generale a negoziare accordi di cooperazione con gli Stati membri, con gli organismi scientifici e tecnici nazionali degli Stati membri e con organizzazioni internazionali scientifiche o tecniche governative o non governative le cui attività hanno un rapporto con i suoi obiettivi; può inoltre autorizzare il Direttore Generale a concludere tali accordi;
  11. fissa le condizioni alle quali l’utilizzazione delle licenze di cui gli Stati membri beneficiano conformemente all’articolo 15, paragrafi 2 e 3, può essere estesa ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche;
  12. decide sull’eventuale mantenimento del diritto di voto di uno Stato membro nel caso previsto dall’articolo 5, paragrafo 2. Lo Stato membro in questione non partecipa al voto su questo punto;
  13. raccomanda agli Stati membri, conformemente all’articolo 18, eventuali emendamenti alla presente Convenzione;
  14. determina, conformemente all’articolo 17 del protocollo sui privilegi e sulle immunità previsto all’articolo 16, le categorie di membri del personale cui si applicano, in tutto o in parte, gli articoli 13 e 15 di tale protocollo, nonché le categorie di esperti cui si applica l’articolo 14 dello stesso protocollo;
  15. adotta la strategia di lungo termine conformemente all’articolo 11, paragrafo 2.

Quando non è prevista una maggioranza speciale, il Consiglio delibera a maggioranza semplice.

Art. 7 Comitato Scientifico Consultivo

Il Comitato Scientifico Consultivo è composto di dodici membri nominati dal Consiglio a titolo personale per una durata di quattro anni. Esso è rinnovato per un quarto ogni anno, restando inteso che ciascuno dei membri non può accettare più di due mandati consecutivi. Un rappresentante dell’Organizzazione meteorologica mondiale è invitato a partecipare ai lavori del Comitato. I membri del Comitato sono scelti tra i ricercatori degli Stati membri in modo da rappresentare la gamma più estesa possibile di discipline aventi attinenza con le attività del Centro. Il Direttore Generale presenta al Consiglio un elenco di candidati.

Il Comitato formula pareri e raccomandazioni al Consiglio sul progetto di programma di attività del Centro elaborato dal Direttore Generale e su qualsiasi altro problema presentatogli dal Consiglio. Il Direttore Generale tiene il Comitato al corrente dell’esecuzione del programma. Il Comitato esprime pareri sui risultati ottenuti.

Il Comitato può invitare taluni esperti, in particolare persone facenti parte dei servizi che utilizzano le prestazioni del Centro, a partecipare ai suoi lavori quando si tratti di risolvere determinati problemi.

Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Quest’ultimo entra in vigore dopo essere stato approvato dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (g).

Art. 8 Comitato Finanze

Il Comitato Finanze si compone di:

  1. un rappresentante di ciascuno dei quattro Stati membri che versano i contributi più alti;
  2. rappresentanti degli altri Stati membri, designati da questi ultimi per la durata di un anno; ciascuno di detti Stati non può essere rappresentato più di due volte consecutive in seno al Comitato. Il numero di questi rappresentanti è pari a un quinto del numero degli altri Stati membri.

Alle condizioni previste dal regolamento finanziario, il Comitato formula pareri e raccomandazioni ad uso del Consiglio su tutti i problemi finanziari sottoposti a questo ultimo ed esercita le competenze delegategli dal Consiglio in materia finanziaria.

Art. 9 Direttore Generale

Il Direttore Generale è il capo dei servizi del Centro. Egli rappresenta quest’ultimo nei rapporti esterni. Egli presiede, sotto l’autorità del Consiglio, all’attuazione dei compiti devoluti al Centro. Prende parte a tutte le riunioni del Consiglio, senza diritto di voto. Il Consiglio designa la persona che assicura l’interim del Direttore Generale.

Il Direttore Generale:

  1. adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Centro;
  2. esercita, fatto salvo il disposto dell’articolo 10, paragrafo 4, i poteri che gli sono conferiti dallo statuto del personale;
  3. sottopone al Consiglio il progetto di programma di attività e un progetto di strategia di lungo termine del Centro accludendo i pareri e le raccomandazioni del Comitato Scientifico Consultivo;
  4. prepara ed esegue il bilancio del Centro conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
  5. tiene il conto esatto di tutte le entrate e spese del Centro, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
  6. sottopone annualmente all’approvazione del Consiglio i conti relativi all’esecuzione del bilancio e il consuntivo delle attività e delle passività, elaborati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, nonché la relazione sull’attività del Centro;
  7. conclude, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (e) e paragrafo 3, lettera (j), gli accordi di cooperazione necessari per la realizzazione degli obiettivi del Centro.

Nell’adempimento delle sue funzioni, il Direttore Generale è assistito dal personale del Centro.

Art. 10 Personale

Fatte salve le disposizioni del secondo comma, il personale del Centro è retto dallo statuto del personale adottato dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (b). Se le condizioni di impiego di un agente del Centro non dipendono da tale statuto, esse sono sottoposte al diritto applicabile nello Stato in cui l’interessato esercita le sue attività.

L’assunzione del personale si effettua in base alla competenza personale degli interessati, tenendo conto del carattere internazionale del Centro. Nessun posto può essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro.

Si può ricorrere ad agenti degli organismi nazionali degli Stati membri, messi a disposizione del Centro a tempo determinato.

Il Consiglio approva la nomina e il licenziamento degli agenti dei gradi superiori, definiti dallo statuto del personale, nonché del controllore finanziario e del suo supplente.

Le controversie che possono sorgere dall’applicazione dello statuto del personale o dall’esecuzione di contratti di assunzione del personale sono disciplinate alle condizioni previste dallo statuto.

Chiunque lavori al Centro è soggetto all’autorità del Direttore Generale e deve rispettare tutte le norme generali approvate dal Consiglio.

Ciascuno Stato membro è tenuto a rispettare il carattere internazionale delle responsabilità del Direttore Generale e degli altri agenti del Centro. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore Generale e gli altri agenti non devono chiedere né accettare istruzioni da alcun governo o autorità estranea al Centro.

Art. 11 Programma di attività, strategia di lungo termine e programmi
opzionali

Il programma di attività del Centro è adottato, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (c). Il programma abbraccia in linea di massima un periodo di quattro anni e deve, ogni anno, essere adattato e completato per un periodo supplementare di un anno. Il programma determina il limite massimo delle spese per tutta la durata del programma e contiene inoltre una stima, suddivisa per anno e per grandi categorie, delle spese inerenti alla loro esecuzione. Il limite massimo di cui sopra può essere modificato soltanto secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (c).

Almeno ogni cinque anni, il Consiglio prende in considerazione la preparazione di una strategia di lungo termine da attuarsi nei periodi e per la durata decisa dal Consiglio stesso. La strategia di lungo termine deve contenere una visione degli obiettivi strategici del Centro e indicare la direzione da seguire per lo sviluppo dell’attività del Centro nel corso del periodo di attuazione della strategia. La strategia è adottata, su proposta del Direttore Generale, dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (o).

Un programma opzionale è un programma proposto da uno Stato membro o da un gruppo di Stati membri a cui partecipano tutti gli Stati membri tranne quelli che hanno ufficialmente dichiarato di non voler partecipare. Questo programma contribuisce al raggiungimento dei fini e degli obiettivi del Centro conformemente all’articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2.

  1. La procedura relativa ai programmi opzionali viene adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (e).
  2. I programmi opzionali specifici vengono adottati dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (f).

Art. 12 Bilancio

Il bilancio del Centro è stabilito per ogni esercizio finanziario, prima dell’apertura del medesimo, alle condizioni fissate dal regolamento finanziario. Le spese del Centro sono coperte con i contributi finanziari degli Stati membri e con gli eventuali altri introiti del Centro. Nel bilancio, le spese e le entrate devono essere in equilibrio. Esso è stabilito nella moneta dello Stato in cui ha sede il Centro.

Tutte le spese e le entrate del Centro devono formare oggetto di previsioni particolareggiate per ogni esercizio finanziario e devono essere iscritte nel bilancio. Alle condizioni previste dal regolamento finanziario possono essere concessi stanziamenti d’impegno per un periodo eccedente l’esercizio finanziario. Viene inoltre stabilita una stima globale delle spese e delle entrate, suddivise per grandi categorie, da prevedere per i tre esercizi successivi.

Il Consiglio, che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (b), adotta il bilancio di ogni esercizio e la tabella dell’organico ad esso allegata nonché, eventualmente, i bilanci suppletivi o rettificativi, ed avvalla la stima globale delle spese e delle entrate da prevedere per i tre esercizi successivi.

L’adozione del bilancio da parte del Consiglio comporta:

  1. l’obbligo per ogni Stato membro di mettere a disposizione del Centro i contributi finanziari fissati nel bilancio;
  2. l’autorizzazione, per il Direttore Generale, di procedere agli impegni ed alle spese nel limite degli stanziamenti che sono stati autorizzati.

Se all’inizio di un esercizio finanziario il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio, il Direttore Generale potrà procedere mensilmente agli impegni e alle spese per capitoli, purché non superino un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell’esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l’effetto di mettere a sua disposizione stanziamenti superiori ad un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo previsionale, conformemente alla tabella di cui all’articolo 13, le somme necessarie per garantire l’applicazione delle disposizioni del primo comma.

Il bilancio è eseguito alle condizioni fissate dal regolamento finanziario.

Art. 13 Contributi degli Stati membri

Ogni Stato membro versa annualmente al Centro un contributo, in valuta convertibile, fissato sulla base della tabella adottata ogni tre anni dal Consiglio, che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (h). Tale tabella si basa sulla media del reddito nazionale lordo di ogni Stato membro relativo agli ultimi tre anni civili per i quali vi sono statistiche.

Il Consiglio, che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (h), può decidere di ridurre temporaneamente il contributo di uno Stato membro a causa di circostanze particolari di tale Stato. È considerata circostanza particolare l’esistenza in uno Stato membro di un reddito nazionale lordo, per abitante, inferiore ad un importo determinato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Quando uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente all’entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione diventa parte della presente Convenzione. Se uno Stato diventa parte della presente Convenzione posteriormente al 31 dicembre dell’anno della sua entrata in vigore, esso ha l’obbligo di versare, oltre al contributo previsto al paragrafo 1, un contributo supplementare unico alle spese precedentemente sostenute dal Centro. L’importo di tale contributo supplementare è fissato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Salvo decisione contraria presa dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 1, ogni contributo supplementare versato ai sensi del secondo comma viene dedotto dai contributi degli altri Stati membri. Tale riduzione è calcolata proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da ogni Stato membro prima dell’esercizio in corso.

Quando uno Stato cessa di essere parte della presente Convenzione posteriormente all’entrata in vigore della medesima, la tabella dei contributi è modificata dal Consiglio secondo la base di calcolo di cui al paragrafo 1. La nuova tabella diventa effettiva alla data alla quale lo Stato in questione cessa di essere parte della presente Convenzione.

Le modalità di versamento dei contributi sono stabilite dal regolamento finanziario.

Art. 14 Revisione contabile

I conti relativi alla totalità delle entrate e spese del bilancio, nonché il bilancio dell’attivo e passivo del Centro vengono verificati, alle condizioni previste dal regolamento finanziario, da revisori dei conti che offrano ogni garanzia d’indipendenza. Tale verifica viene effettuata sui documenti e, se necessario, sul posto, ed ha lo scopo di costatare la legittimità e la regolarità delle entrate e spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria del Centro. I revisori dei conti presentano al Consiglio una relazione sui conti annui.

Il Consiglio, che delibera su proposta del Comitato Finanze conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (e), stabilisce il numero dei revisori dei conti, la durata del loro mandato, l’ammontare della loro retribuzione e procede alla loro nomina.

Il Direttore Generale fornisce ai revisori dei conti tutte le informazioni e l’assistenza necessari ai fini della verifica di cui al paragrafo 1.

Art. 15 Diritti di proprietà e licenze

Il Centro è proprietario esclusivo a livello mondiale di tutti i suoi prodotti e di tutti gli altri risultati delle sue attività.

Ciascuno Stato membro beneficia, a titolo gratuito, per le proprie necessità nel settore della previsione meteorologica, di una licenza non esclusiva e di ogni altro diritto d’uso non esclusivo, sui diritti di proprietà industriale, sui programmi di ordinatori e sulle cognizioni tecnologiche che sono conseguenti ai lavori eseguiti in applicazione della presente Convenzione e che appartengono al Centro.

Quando i diritti di cui al paragrafo 2 non appartengono al Centro, quest’ultimo si adopererà per ottenere i diritti necessari secondo le condizioni fissate dal Consiglio.

Le condizioni alle quali le licenze di cui al paragrafo 2 possono essere estese ad applicazioni diverse dalle previsioni meteorologiche sono oggetto di una decisione del Consiglio adottata conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (k).

Art. 16 Privilegi, immunità e responsabilità

I privilegi e le immunità di cui il Centro, i rappresentanti degli Stati membri, nonché il personale e gli esperti del Centro godono nel territorio degli Stati membri sono fissati in un protocollo allegato alla presente Convenzione, di cui costituisce parte integrante, e in un accordo da concludersi fra il Centro e lo Stato sul cui territorio è situata la sede del Centro. Detto accordo è approvato dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (c).

Art. 17 Controversie

Ogni controversia che opponga fra loro gli Stati membri oppure uno o più Stati membri ed il Centro sull’interpretazione o sull’applicazione della presente Convenzione, ivi compreso il protocollo sui privilegi e le immunità previsto all’articolo 16, o su uno dei casi previsti all’articolo 24 di detto protocollo, che non possa essere risolta grazie ai buoni uffici del Consiglio, è sottoposta, su istanza inviata da una delle parti in causa all’altra, ad un tribunale arbitrale, costituito conformemente alle disposizioni del paragrafo 2, primo comma, a meno che le parti non convengano tra di esse, entro un termine di tre mesi, di risolvere la controversia in un altro modo.

Ognuna delle parti della controversia, anche se costituita da più Stati membri, designa un membro del tribunale arbitrale entro due mesi dalla data di ricevimento della istanza di cui al paragrafo 1. Tali membri designano, entro due mesi dalla designazione del secondo membro, un terzo membro che sarà il presidente del tribunale e che non può essere cittadino di uno Stato membro parte della controversia. Se uno dei tre membri non è stato designato entro i termini previsti, il presidente della Corte internazionale di giustizia, su istanza di una delle parti, procederà alla sua designazione. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti. Le sue decisioni hanno carattere obbligatorio per le parti della controversia. Ciascuna parte assume a proprio carico le spese relative al membro da essa designato presso il tribunale e alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al tribunale. Le parti della controversia assumono, a proprio carico, in parti uguali, le spese riguardanti il presidente del tribunale e le altre spese, a meno che il tribunale non decida altrimenti. Il tribunale fissa le sue altre norme di procedura.

Art. 18 Emendamenti della Convenzione

Ogni Stato membro può inviare al Direttore Generale proposte di emendamento della presente Convenzione. Il Direttore Generale sottopone dette proposte agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Quest’ultimo esamina le proposte e può, deliberando conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, lettera (m), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti.

Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio possono essere accettati soltanto per iscritto dagli Stati membri. Essi entrano in vigore trenta giorni dopo la data in cui il Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea ha ricevuto l’ultima notifica scritta di accettazione.

Art. 19 Denuncia della Convenzione

Al termine di un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, la presente Convenzione può essere denunciata da qualsiasi Stato membro mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea. La denuncia diventa effettiva alla fine del secondo esercizio finanziario successivo all’anno durante il quale essa è stata notificata.

Lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione rimane tenuto a contribuire al finanziamento di tutti gli impegni assunti dal Centro prima che la denuncia diventi effettiva e a rispettare gli obblighi che lo Stato in questione, in qualità di Stato membro, aveva contratto nei confronti del Centro, prima che la denuncia diventi effettiva.

Lo Stato membro che ha denunciato la presente Convenzione decade dai suoi diritti sul patrimonio del Centro e dovrà indennizzarlo, alle condizioni fissate dal Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (i), per ogni perdita, per il Centro, di beni situati sul territorio di detto Stato, a meno che non venga concluso un accordo speciale per assicurare al Centro l’uso di tali beni.

Art. 20 Non adempimento degli obblighi

Lo Stato membro che non adempia agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione può essere privato della sua qualità di membro mediante decisione adottata dal Consiglio conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (c). Le disposizioni dell’articolo 19, paragrafi 2 e 3 sono applicabili per analogia.

Art. 21 Scioglimento del Centro

Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (j), il Centro viene sciolto se la denuncia della Convenzione da parte di uno o più Stati membri comporta, per gli altri Stati membri, l’aumento di un quinto della percentuale dei contributi rispetto alla loro percentuale iniziale.

Oltre che nel caso di cui al paragrafo 1, il Centro può essere sciolto in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (d).

In caso di scioglimento del Centro, il Consiglio designa un organo di liquidazione. Salvo decisione contraria del Consiglio, adottata conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, lettera (j), l’attivo è suddiviso, al momento dello scioglimento, tra gli Stati membri proporzionalmente ai contributi da essi effettivamente versati da quando sono parte alla presente Convenzione. Se esiste un passivo, esso viene assunto da tali Stati membri proporzionalmente ai contributi fissati per l’esercizio finanziario in corso.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente Convenzione è aperta, presso il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee, alla firma degli Stati europei menzionati nell’allegato, fino all’11 aprile 1974. Essa è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità Europee.

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stata ratificata, accettata o approvata da almeno due terzi degli Stati firmatari, compreso lo Stato membro sul cui territorio è situata la sede del Centro, purché l’insieme dei contributi di tali Stati raggiunga, secondo la tabella riportata in allegato, almeno l’80 per cento del totale dei contributi. Per qualsiasi altro Stato firmatario, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 23 Adesione di Stati

A decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione ogni Stato non firmatario può aderire alla Convenzione previo accordo del Consiglio che delibera conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (b). Uno Stato che desidera aderire alla Convenzione notifica in merito il Direttore Generale e quest’ultimo informa gli Stati membri di tale richiesta almeno tre mesi prima che la richiesta venga sottoposta alla decisione del Consiglio. Il Consiglio definisce i termini e le condizioni dell’adesione dello Stato membro in questione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera (b).

Gli strumenti di adesione sono depositati negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea. Per lo Stato aderente, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione.

Art. 24 Notifica delle firme e questioni attinenti

Non appena la presente Convenzione e i suoi eventuali emendamenti entreranno in vigore, il Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea provvederà alla loro registrazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 3 .

Il Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea notifica agli Stati firmatari ed aderenti:

  1. ogni firma della presente Convenzione;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. l’entrata in vigore della presente Convenzione;
  4. ogni notifica scritta dell’accettazione di emendamenti della presente Convenzione;
  5. l’adozione e l’entrata in vigore di ogni emendamento;
  6. ogni denuncia della presente Convenzione o perdita della qualità di membro del Centro.

Art. 25 Primo esercizio finanziario

La durata del primo esercizio finanziario va dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione al 31 dicembre dell’anno in corso. Se tale esercizio inizia durante il secondo semestre, esso dura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.

Gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, ma non l’hanno ancora ratificata, accettata od approvata possono farsi rappresentare alle riunioni del Consiglio e partecipare ai lavori senza diritto di voto per un periodo di dodici mesi a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Tale periodo può essere prorogato per un nuovo periodo di sei mesi dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Nel corso della prima riunione, il Comitato Scientifico Consultivo determina, mediante estrazione a sorte, i nove membri del Comitato il cui mandato scade, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, al termine del primo, secondo e terzo anno di funzionamento del Comitato.

Art. 26 Deposito della Convenzione

La presente Convenzione, e tutti i suoi emendamenti, redatta in unico esemplare, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e turca, tutte le versioni facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio dell’Unione Europea, che provvederà a rimetterne copia certificata conforme ai governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti.

(Seguono le firme)

Allegato

Tabella provvisoria dei contributi

La tabella sotto riportata serve esclusivamente ai fini dell’implementazione dell’articolo 22, paragrafo 2 della Convenzione. Essa non pregiudica in alcun modo le decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio in merito alle future tabelle dei contributi, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione.

Paesi che hanno partecipato all’elaborazione della Convenzione

%

Belgio

3,25

Danimarca

1,98

Repubblica Federale di Germania

21,12

Spagna

4,16

Francia

19,75

Grecia

1,18

Irlanda

0,50

Italia

11,75

Jugoslavia

1,65

Lussemburgo

0,12

Paesi Bassi

3,92

Norvegia

1,40

Austria

1,81

Portogallo

0,79

Svizzera

2,63

Finlandia

1,33

Svezia

4,19

Turchia

1,81

Regno Unito

16,66

0.420.514.291

Campo d’applicazione il 3 dicembre 20144

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

28 ottobre

1975

1° dicembre

1975

Belgio

29 luglio

1975

1° novembre

1975

Danimarca

19 giugno

1974

1° novembre

1975

Finlandia

22 luglio

1975

1° novembre

1975

Francia

22 agosto

1975

1° novembre

1975

Germania

29 settembre

1975

1° novembre

1975

Grecia

20 luglio

1976

1° settembre

1976

Irlanda

31 gennaio

1975

1° novembre

1975

Islanda

19 aprile

2011 A

1° giugno

2011

Italia

31 luglio

1977

1° settembre

1977

Lussemburgo

13 maggio

2002 A

1° luglio

2002

Norvegia

29 novembre

1988 A

1° gennaio

1989

Paesi Bassi

26 settembre

1974

1° novembre

1975

Portogallo

26 novembre

1975

1° gennaio

1976

Regno Unito

18 luglio

1975

1° novembre

1975

Serbia

10 novembre

2014 A

1° gennaio

2015

Spagna

21 ottobre

1974

1° novembre

1975

Svezia

14 agosto

1974

1° novembre

1975

Svizzera

24 aprile

1974

1° novembre

1975

Turchia

16 marzo

1976 A

1° maggio

1976