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0.441.1

Convenzione-quadro
per la protezione delle minoranze nazionali

RU 2002 2630; FF 1998 903

Traduzione

Conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995
Approvata dall’Assemblea federale il 21 settembre 19981
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 ottobre 1998
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999

(Stato 26 settembre 2024)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa
e
gli altri Stati firmatari della presente Convenzione-quadro,

considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;

considerando che uno dei mezzi di realizzare tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;

desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;

risoluti a proteggere l’esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;

considerando che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica ed alla pace del continente;

considerando che una società pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;

considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una fonte, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;

considerando che lo sviluppo di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si fonda anche su di una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali rispettose della costituzione e dell’integrità territoriale di ogni Stato;

tenendo in considerazione la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali 2 ed i suoi Protocolli 3 ;

tenendo in considerazione gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, specialmente quello di Copenaghen del 29 giugno 1990;

risoluti a definire i principi da rispettare e le obbligazioni che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri e agli altri Stati che diverranno Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto del primato del diritto, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale;

essendo decisi a realizzare i principi enunciati nella presente Convenzione-quadro a mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Art. 1

La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell’uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.

Art. 2

Le disposizioni della presente Convenzione-quadro saranno applicate secondo buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.

Art. 3

Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti che ad essa sono legati.

Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono individualmente o in comune con altri esercitare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Titolo II

Art. 4

Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all’eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione della legge. A questo riguardo, ogni discriminazione basata sull’appartenenza ad una minoranza nazionale è vietata.

Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali.

Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione.

Art. 5

Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale.

Senza pregiudizio delle misure prese nel quadro della loro politica generale d’integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o pratica tendente ad una assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e proteggono queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione.

Art. 6

Le Parti si preoccuperanno di promuovere lo spirito di tolleranza ed il dialogo interculturale, e di adottare delle misure efficaci per favorire il rispetto e la comprensione reciproci e la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, specialmente nei settori dell’educazione, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.

Art. 7

Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Art. 8

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, nonché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.

Art. 9

Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. Nell’accesso ai mezzi di comunicazione di massa, le Parti si preoccuperanno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate.

Il primo paragrafo non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le imprese di radio sonora, televisione o cinema.

Le Parti non ostacoleranno la creazione e l’utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa scritti da persone appartenenti a minoranze nazionali. Nel quadro legale della radio sonora e della televisione, esse si preoccuperanno, per quanto possibile e tenuto conto delle disposizioni del primo paragrafo, di accordare alle persone appartenenti a minoranze nazionali la possibilità di creare ed utilizzare i loro propri mezzi di comunicazione di massa.

Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno delle misure adeguate per facilitare l’accesso delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali ai mezzi di comunicazione di massa, per promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale.

Art. 10

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la propria lingua minoritaria in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto.

Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, allorché queste persone ne fanno richiesta e quest’ultima risponde ad un reale bisogno, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile, delle condizioni che permettano di utilizzare la lingua minoritaria nei rapporti tra queste persone e le autorità amministrative.

Le Parti si impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata, nel più breve termine, e in una lingua che ella comprende, delle ragioni del suo arresto, della natura e della causa dell’accusa portata contro di lei, nonché di difendersi in quest’ultima lingua, se necessario con l’assistenza gratuita di un interprete.

Art. 11

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) ed i suoi nomi nella lingua minoritaria oltre che il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dal loro sistema giuridico.

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di presentare nella propria lingua minoritaria delle insegne, iscrizioni ed altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico.

Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni.

Art. 12

Le Parti prenderanno, se necessario, misure nel settore dell’educazione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali così come della maggioranza.

In questo contesto, le Parti offriranno specialmente delle possibilità di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici, e faciliteranno i contatti tra alunni ed insegnanti di comunità differenti.

Le Parti si impegnano a promuovere l’uguaglianza delle opportunità nell’accesso all’educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali.

Art. 13

Nel quadro del loro sistema educativo, le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e gestire i loro propri stabilimenti privati di insegnamento e di formazione.

L’esercizio di questo diritto non implica alcuna obbligazione finanziaria per le Parti.

Art. 14

Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria.

Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.

Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell’apprendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in questa lingua.

Art. 15

Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che le riguardano.

Art. 16

Le Parti si astengono dal prendere misure che, modificando le proporzioni della popolazione in un’area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, hanno per scopo di attentare ai diritti ed alle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

Art. 17

Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con delle persone che si trovano regolarmente in altri Stati, specialmente quelle con le quali esse hanno in comune una identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.

Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale.

Art. 18

Le Parti si sforzeranno di concludere, se necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, specialmente gli Stati vicini, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.

Se del caso, le Parti prenderanno delle misure adatte ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.

Art. 19

Le Parti si impegnano a rispettare ed a mettere in opera i principi contenuti nella presente Convenzione-quadro apportandovi, se necessario, le sole limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali, specialmente nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli in quanto esse sono pertinenti per i diritti e libertà derivanti dai detti principi.

Titolo III

Art. 20

Nell’esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, le persone appartenenti a minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali.

Art. 21

Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all’integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati.

Art. 22

Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come limitatrice o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di ogni Parte o di ogni altra Convenzione alla quale questa Parte contraente è parte.

Art. 23

I diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, nella misura in cui essi hanno corrispondenza nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed i suoi Protocolli, saranno intesi conformemente a questi ultimi.

Titolo IV

Art. 24

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è incaricato di vigilare sulla esecuzione della presente Convenzione-quadro dalle Parti contraenti.

Le Parti che non sono membri del Consiglio d’Europa parteciperanno al meccanismo di messa in opera secondo modalità da determinarsi.

Art. 25

Nel termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente Convenzione-quadro nei confronti di una Parte contraente, quest’ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle informazioni complete sulle misure legislative e di altro genere che essa avrà preso per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.

In seguito, ogni Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni volta che il Comitato dei Ministri lo richiede, ogni altra informazione concernente la messa in opera della presente Convenzione-quadro.

Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Art. 26

Allorché esso valuta l’adeguatezza delle misure prese da una Parte per dare effetto ai principi enunciati dalla presente Convenzione-quadro, il Comitato dei Ministri si fa assistere da un comitato consultivo i cui membri possiedono una riconosciuta competenza nel settore della protezione delle minoranze nazionali.

La composizione di questo comitato consultivo e le sue procedure sono fissate dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente Convenzione-quadro.

Titolo V

Art. 27

La presente Convenzione-quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Fino alla data della sua entrata in vigore, essa è anche aperta alla firma di ogni altro Stato invitato a firmarla dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 28

La presente Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere legati dalla Convenzione-quadro conformemente alle disposizioni dell’articolo 27.

Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il suo consenso ad essere legato dalla Convenzione-quadro, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 29

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione-quadro e dopo consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione-quadro, con una decisione presa alla maggioranza prevista all’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa che, invitato a firmarla conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, non l’avrà ancora fatto, e ogni altro Stato non membro.

Per ogni Stato aderente, la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 30

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori per i quali esso assicura le relazioni internazionali ai quali si applicherà la presente Convenzione-quadro.

Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione-quadro ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione-quadro entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto attiene a ciascun territorio designato in questa dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 31

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione-quadro indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di sei mesi seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 32

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione-quadro:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, di approvazione o di adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione-quadro conformemente ai suoi articoli 28, 29 e 30;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione-quadro.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione-quadro.

Fatto a Strasburgo, il 1 o febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato a firmare o ad aderire alla presente Convenzione-quadro.

(Seguono le firme)

0.441.1

Campo d’applicazione il 26 settembre 20244

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

28 settembre

1999

1° gennaio

2000

Armenia

20 luglio

1998

1° novembre

1998

Austria*

31 marzo

1998

1° luglio

1998

Azerbaigian*

26 giugno

2000 A

1° ottobre

2000

Bosnia e Erzegovina

24 febbraio

2000 A

1° giugno

2000

Bulgaria*

7 maggio

1999

1° settembre

1999

Cipro

4 giugno

1996

1° febbraio

1998

Croazia

11 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Danimarca*

22 settembre

1997

1° febbraio

1998

Estonia*

6 gennaio

1997

1° febbraio

1998

Finlandia

3 ottobre

1997

1° febbraio

1998

Georgia

22 dicembre

2005

1° aprile

2006

Germania*

10 settembre

1997

1° febbraio

1998

Irlanda

7 maggio

1999

1° settembre

1999

Italia

3 novembre

1997

1° marzo

1998

Lettonia*

6 giugno

2005

1° ottobre

2005

Liechtenstein*

18 novembre

1997

1° marzo

1998

Lituania

23 marzo

2000

1° luglio

2000

Macedonia del Nord*

10 aprile

1997

1° febbraio

1998

Malta*

10 febbraio

1998

1° giugno

1998

Moldova

20 novembre

1996

1° febbraio

1998

Montenegro

11 maggio

2001 A

6 giugno

2006

Norvegia

17 marzo

1999

1° luglio

1999

Paesi Bassi* a

16 febbraio

2005

1° giugno

2005

Polonia*

20 dicembre

2000

1° aprile

2001

Regno Unito

15 gennaio

1998

1° maggio

1998

Repubblica Ceca

18 dicembre

1997

1° aprile

1998

Romania

11 maggio

1995

1° febbraio

1998

San Marino

5 dicembre

1996

1° febbraio

1998

Serbia

11 maggio

2001 A

1° settembre

2001

Slovacchia

14 settembre

1995

1° febbraio

1998

Slovenia*

25 marzo

1998

1° luglio

1998

Spagna

1° settembre

1995

1° febbraio

1998

Svezia*

9 febbraio

2000

1° giugno

2000

Svizzera*

21 ottobre

1998

1° febbraio

1999

Ucraina

26 gennaio

1998

1° maggio

1998

Ungheria

25 settembre

1995

1° febbraio

1998

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Al Regno in Europa.

0.441.1

Dichiarazioni

Svizzera

La Svizzera dichiara che in Svizzera costituiscono minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro i gruppi di persone numericamente inferiori al resto della popolazione del Paese o di un Cantone, sono di nazionalità svizzera, mantengono legami antichi, solidi e duraturi con la Svizzera e sono animati dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro identità comune, principalmente la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.

La Svizzera dichiara che le disposizioni della Convenzione-quadro in merito all’uso della lingua nei rapporti tra singoli e autorità amministrative sono applicabili senza pregiudicare i principi osservati dalla Confederazione e dai Cantoni nella determinazione delle lingue ufficiali.