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0.442.151.41

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo del Principato del Liechtenstein
sulla collaborazione nel settore della formazione musicale

RU 2019 579

Traduzione

Concluso il 25 maggio 2018

Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 febbraio 2019

(Stato 1° gennaio 2021)

Il Consiglio federale svizzero
(di seguito: Svizzera)
e
il Governo del Principato del Liechtenstein
(di seguito: Liechtenstein),

in seguito denominate «le Parti»,

animati dal desiderio di promuovere gli stretti legami tra la Svizzera e il Liechtenstein nell’ambito della cultura;

convinti che la cooperazione culturale contribuisca a consolidare le relazioni amichevoli tra gli abitanti dei due Stati;

consapevoli che la formazione musicale fornisce un contributo indispensabile allo sviluppo della personalità e al rafforzamento della partecipazione alla vita culturale;

convengono quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo disciplina la partecipazione del Liechtenstein al programma Gioventù e Musica (di seguito: programma/G+M) della Svizzera. L’accordo ha lo scopo di consentire a bambini e giovani del Liechtenstein di partecipare al programma alle stesse condizioni dei bambini e giovani della Svizzera.

La Svizzera mette la sua organizzazione per il programma, comprese tutte le prestazioni, a disposizione del Liechtenstein, contro rimborso delle spese effettive.

Art. 2 Atti normativi e altre disposizioni

Gli atti normativi e le altre disposizioni della Svizzera applicabili nel Liechtenstein in virtù del presente accordo sono elencati nell’allegato I del presente accordo.

Le autorità svizzere comunicano tempestivamente alle autorità del Liechtenstein le modifiche e i complementi che esse intendono apportare agli atti normativi e alle altre disposizioni della Svizzera rilevanti ai fini dell’esecuzione del presente accordo. L’allegato I può essere modificato e completato per via diplomatica se le autorità svizzere e le autorità del Liechtenstein (art. 5) lo decidono di comune accordo.

Art. 3 Partecipazione al programma

La partecipazione del Liechtenstein al programma è retta dagli atti normativi e dalle altre disposizioni della Svizzera applicabili di cui all’allegato I, salvo se non è convenuto diversamente di seguito.

Art. 3.1 Abilitazione di monitori G+M

La formazione di monitore G+M è aperta ai cittadini svizzeri o del Liechtenstein e ai domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein che soddisfano gli altri requisiti di cui alle disposizioni dell’allegato I.

Gli attestati G+M conseguiti nel quadro della formazione autorizzano a condurre corsi G+M e campi G+M in Svizzera e nel Liechtenstein.

Art. 3.2 Riconoscimento e svolgimento di offerte G+M

Organizzazioni svizzere e del Liechtenstein possono concepire e far riconoscere offerte G+M (moduli di formazione e corsi e campi con bambini e giovani) e assicurarne lo svolgimento in Svizzera o nel Liechtenstein.

Art. 3.3 Partecipazione a offerte G+M

Possono partecipare alle offerte G+M di organizzatori svizzeri o del Liechtenstein i bambini e giovani che sono cittadini svizzeri o del Liechtenstein oppure sono domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein e che soddisfano gli altri requisiti di cui alle disposizioni dell’allegato I.

Art. 3.4 Contributi

Agli organizzatori di offerte G+S nei due Stati sono versati contributi sulla base degli stessi principi. Il versamento dei contributi avviene tramite l’organo di esecuzione del programma.

Art. 4 Compensazione delle prestazioni per la partecipazione al programma

Le prestazioni fornite dalla Svizzera saranno rimborsate annualmente dal Liechtenstein secondo le spese effettive e conformemente alle disposizioni stabilite nell’allegato II del presente accordo.

L’allegato II può essere modificato e completato se il Consiglio federale svizzero e il Governo del Liechtenstein lo decidono di comune accordo.

Art. 5 Autorità competenti

Le autorità competenti sono:

  1. in Svizzera: Ufficio federale della cultura;
  2. nel Liechtenstein: Ufficio della cultura.

Le due autorità corrispondono direttamente tra loro nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 6 Disposizioni finali

Le Parti si notificano per via diplomatica la conclusione delle rispettive procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente accordo. L’accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notifica.

Ciascuna Parte può denunciare per scritto in qualsiasi momento il presente accordo. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dalle due Parti, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Venezia, il 25 maggio 2018, in due esemplari originali, ciascuno in lingua tedesca

Per il
Consiglio federale svizzero:

Alain Berset

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Aurelia Frick

Allegato I1

Atti normativi e altre disposizioni del programma

1. Atti normativi

  1. Legge federale dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu), RS 442.1; è applicabile l’articolo 12
  2. Ordinanza del DFI del 29 ottobre 2020 concernente il regime di promozione in favore del programma Gioventù e Musica (Regime di promozione, O-DFI), RS 442.131

2. Altre disposizioni

  1. Istruzioni e regolamenti in materia sul sito Internet del programma: regolamento per le indennità G+M, regolamento per i contributi a corsi e campi G+M e a moduli di formazione per monitori G+M, moduli di iscrizione ecc.

Se le autorità del Principato del Liechtenstein approvano quanto precede, la presente nota e la nota di risposta del Liechtenstein costituiscono un Accordo tra le autorità svizzere e le autorità del Liechtenstein, che entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2021.

Allegato II

Compensazione delle prestazioni per la partecipazione al programma

1. Formazione dei quadri

Il Liechtenstein indennizza la Svizzera per i partecipanti a corsi di formazione e formazione continua dei quadri G+S domiciliati nel Liechtenstein. Il Liechtenstein indennizza la Svizzera anche per i partecipanti di nazionalità del Liechtenstein domiciliati al di fuori del Liechtenstein e della Svizzera.

2 L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi svolti dall’Ufficio federale della cultura o dall’organo di esecuzione, o sostenuti con contributi dall’Ufficio federale della cultura conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

2. Corsi G+M e campi G+M

Il Liechtenstein indennizza la Svizzera per i partecipanti a corsi G+M e campi G+M domiciliati nel Liechtenstein. Il Liechtenstein indennizza la Svizzera anche per i partecipanti di nazionalità del Liechtenstein domiciliati al di fuori del Liechtenstein e della Svizzera.

2 L’indennizzo è dovuto per la partecipazione a corsi G+M e campi G+M sostenuti con contributi dall’Ufficio federale della cultura o dall’organo di esecuzione, conformemente alle disposizioni dell’allegato I.

3. Spese amministrative

Il Liechtenstein partecipa alle spese amministrative sostenute dalla Svizzera per il programma. Si tratta delle spese per l’amministrazione e per lo sviluppo del programma da parte dell’organo di esecuzione e per lo sviluppo e la gestione della banca dati G+M necessaria a tale scopo.

2 La partecipazione alle spese è calcolata in base alla contabilità a costi completi dell’organo di esecuzione. La partecipazione del Liechtenstein è proporzionale al numero di bambini e giovani dei due Stati che partecipano al programma.