Ai fini della presente Convenzione è costituito un Comitato permanente.
Ogni Parte contraente può farsi rappresentare nel Comitato permanente da 1 o più delegati. Ogni delegazione dispone di un voto. Nei campi di sua competenza, la Comunità economica europea esercita il diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto nei casi in cui gli Stati membri interessati esercitano il loro e viceversa.
Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, se non è Parte contraente della Convenzione, può farsi rappresentare nel Comitato da un osservatore. Il Comitato permanente può, all’unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa e non Parte contraente della Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore ad una sua riunione. possono informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, tre mesi innanzi la riunione del Comitato, della loro intenzione di farsi rappresentare da osservatori. Quest’ultimi sono ammessi alla riunione salvo che, almeno un mese prima, un terzo delle Parti contraenti abbia comunicato la loro opposizione al Segretario Generale.
Qualsiasi organismo o istituzione tecnicamente qualificato nel campo della protezione, della conservazione o della gestione della flora e della fauna selvatiche e dei loro biotopi e appartenente ad una delle categorie seguenti:
- organismi o istituzioni internazionali, governative o no, o organismi o istituzioni nazionali governative;
- organismi o istituzioni nazionali non governative, riconosciute a tal fine dallo Stato di sede,
Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La prima volta si riunirà entro un anno a contare dall’entrata in vigore della Convenzione. Successivamente, si riunirà almeno ogni due anni e, inoltre, qualora la maggioranza delle Parti contraenti lo richieda.
La maggioranza delle Parti contraenti costituisce il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato permanente.
Riservate le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente emana il proprio regolamento interno.