Nella misura in cui una giurisdizione gli sia riconosciuta dalle norme della Convenzione, ciascuno Stato parte del presente Protocollo addizionale si asterrà dall’applicare la pena di morte a un membro e alla famiglia di un membro di una forza, nonché all’organico civile di una forza di qualsiasi altro Stato parte del presente Protocollo addizionale.
0.510.11
Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP)
RU 2003 3128
Traduzione
Concluso a Bruxelles il 19 giugno 1995
Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 aprile 2003
Entrato in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003
(Stato 3 luglio 2019)
Gli Stati parti del presente Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati Parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti
al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze 1 ,
di seguito denominata la Convenzione,
considerando che la legislazione nazionale di talune Parti della Convenzione non prevede la pena di morte,
hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Art. II
Il presente Protocollo sarà sottoposto alla firma di tutti i firmatari della Convenzione.
Il presente Protocollo sarà oggetto di ratifica, di accettazione o di approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che informerà tutti gli Stati firmatari riguardo al deposito di ciascun strumento.
Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo che tre Stati firmatari, di cui uno almeno deve essere Parte dello Statuto delle truppe della NATO e uno almeno deve essere uno Stato che ha accettato l’invito a partecipare al Partenariato per la pace e che ha sottoscritto il documento quadro del Partenariato per la pace, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ogni altro firmatario, alla data del deposito presso il governo degli Stati Uniti d’America del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Fatto a Bruxelles il 19 giugno 1995, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un esemplare unico che sarà depositato negli archivi del governo degli Stati Uniti d’America, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti gli Stati firmatari.
(Seguono le firme)
0.510.11
Campo d’applicazione il 3 luglio 20192
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Albania | 9 maggio | 1996 | 8 giugno | 1996 |
Armenia | 16 aprile | 2004 | 16 maggio | 2004 |
Austria | 3 agosto | 1998 | 2 settembre | 1998 |
Azerbaigian | 3 marzo | 2000 | 2 aprile | 2000 |
Belgio | 10 ottobre | 1997 | 9 novembre | 1997 |
Bosnia ed Erzegovina | 1° febbraio | 2008 | 2 marzo | 2008 |
Bulgaria | 29 maggio | 1996 | 28 giugno | 1996 |
Canada | 2 maggio | 1996 | 1° giugno | 1996 |
Croazia | 11 gennaio | 2002 | 10 febbraio | 2002 |
Danimarca* | 8 luglio | 1999 | 7 agosto | 1999 |
Estonia | 7 agosto | 1996 | 6 settembre | 1996 |
Finlandia | 2 luglio | 1997 | 1° agosto | 1997 |
Francia | 1° febbraio | 2000 | 2 marzo | 2000 |
Georgia | 19 maggio | 1997 | 18 giugno | 1997 |
Germania* | 24 settembre | 1998 | 24 ottobre | 1998 |
Grecia | 30 giugno | 2000 | 30 luglio | 2000 |
Irlanda* | 9 aprile | 2019 | 9 maggio | 2019 |
Islanda | 15 maggio | 2007 | 14 giugno | 2007 |
Italia | 23 settembre | 1998 | 23 ottobre | 1998 |
Kazakstan | 6 novembre | 1997 | 6 dicembre | 1997 |
Kirghizistan | 25 agosto | 2006 | 24 settembre | 2006 |
Lettonia | 19 aprile | 1996 | 1° giugno | 1996 |
Lituania | 15 agosto | 1996 | 14 settembre | 1996 |
Lussemburgo | 14 settembre | 2001 | 14 ottobre | 2001 |
Macedonia del Nord | 19 giugno | 1996 | 19 luglio | 1996 |
Moldova | 1° ottobre | 1997 | 31 ottobre | 1997 |
Montenegro | 27 gennaio | 2012 | 26 febbraio | 2012 |
Norvegia* | 4 ottobre | 1996 | 3 novembre | 1996 |
Paesi Bassi* | 26 giugno | 1997 | 26 luglio | 1997 |
Polonia | 4 aprile | 1997 | 4 maggio | 1997 |
Portogallo | 4 febbraio | 2000 | 5 marzo | 2000 |
Regno Unito* | 22 giugno | 1999 | 22 luglio | 1999 |
Repubblica Ceca | 27 marzo | 1996 | 1° giugno | 1996 |
Romania | 5 giugno | 1996 | 5 luglio | 1996 |
Russia* | 28 agosto | 2007 | 27 settembre | 2007 |
Serbia* | 3 settembre | 2015 | 3 ottobre | 2015 |
Slovacchia | 18 settembre | 1996 | 18 settembre | 1996 |
Slovenia | 18 gennaio | 1996 | 1° giugno | 1996 |
Spagna* | 4 febbraio | 1998 | 6 marzo | 1998 |
Stati Uniti d’America | 9 agosto | 1995 | 13 gennaio | 1996 |
Svezia | 13 novembre | 1996 | 13 dicembre | 1996 |
Svizzera* | 9 aprile | 2003 | 9 maggio | 2003 |
Turchia | 20 aprile | 2000 | 20 maggio | 2000 |
Ucraina | 26 aprile | 2000 | 26 maggio | 2000 |
Ungheria | 14 dicembre | 1995 | 1° giugno | 1996 |
Uzbekistan | 30 gennaio | 1997 | 1° marzo | 1997 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in inglese, può essere ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. | ||||
0.510.11
Riserve e dichiarazione della Svizzera concernenti lo Statuto delle
truppe della NATO
Riserva all’articolo VII paragrafi 5 e 6
I. La Svizzera consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico oppure fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6 unicamente se lo Stato richiedente garantisce che nei confronti di tali persone non sarà comminata né eseguita la pena di morte.
II. La Svizzera non consegnerà alle autorità competenti dello Stato d’invio o dello Stato ricevente ai sensi dell’articolo VII paragrafo 5 dello Statuto delle truppe della NATO i membri di una truppa, di un elemento civile o le rispettive persone a carico e non fornirà, in simili casi, l’assistenza giudiziaria di cui al paragrafo 6,
- se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano subire delle torture oppure una pena o un trattamento disumani o degradanti,
- se vi sono motivi seri per credere che tali persone possano essere perseguite per considerazioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche o che la condizione di tali persone arrischi di essere aggravata per uno di questi motivi.
Riserva all’articolo XIII
La Svizzera concede un’assistenza amministrativa o giudiziaria in ambito fiscale. Sono oggetto dell’assistenza amministrativa l’applicazione corretta delle convenzioni concernenti l’eliminazione della doppia imposizione nonché la prevenzione dell’utilizzazione abusiva di tali convenzioni. La Svizzera concede un’assistenza giudiziaria unicamente in caso di truffa in materia di tasse e a condizione di reciprocità.
Dichiarazione in merito all’articolo VII
L’accettazione da parte della Svizzera della giurisdizione penale e disciplinare di autorità militari straniere di uno Stato d’invio ai sensi dell’articolo VII dello Statuto delle truppe della NATO non è applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni di sentenze e alla pronuncia di sentenze da parte di un tribunale penale dello Stato d’invio sul territorio svizzero.