0.510.114.1
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Svizzera e la NATO
sulla partecipazione della Svizzera alla «International Security Assistance Force Afghanistan» (ISAF)
RU 20073587
Traduzione
Entrato in vigore l’8 giugno 2006
(Stato 8 giugno 2006)
Missione Svizzera | Bruxelles, 8 giugno 2006 |
Sua Eccellenza | |
Signor Jaap de Hoop Scheffer | |
Segretario generale dell’Organizzazione | |
del Trattato Nord Atlantico | |
Bruxelles |
Signor Segretario generale,
ho l’onore di confermare il ricevimento della lettera del 30 gennaio 2006 con il seguente tenore:
- «Ho l’onore di riferirmi alla risoluzione 1386 del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 20 dicembre 2001, che prevedeva l’istituzione della Forza internazionale di sicurezza in Afghanistan (International Security Force in Afghanistan/ISAF), il cui mandato è stato prorogato dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1413 del 23 maggio 2002 e 1444 del 27 novembre 2002, nonché alla risoluzione 1510 del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 13 ottobre 2003, con la quale è stata ampliata la missione dell’ISAF.
- In accordo con queste risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, la NATO ha assunto il comando dell’ISAF l’11 agosto 2003. Il Consiglio dell’Atlantico del Nord si è espresso di principio a favore di un futuro ampliamento dell’ISAF.
- Sulla base di quanto sopraesposto nonché di precedenti colloqui e comunicazioni, accolgo con gratitudine l’offerta del Governo svizzero di mettere a disposizione dell’ISAF un effettivo massimo di quattro ufficiali superiori.
- I principi relativi all’istituzione, ai compiti e alle responsabilità dell’ISAF sono stabiliti nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU e nei documenti della NATO concernenti la pianificazione dell’impiego. Resta inteso che la vostra decisione definitiva in merito alla partecipazione dipende dalla vostra accettazione delle disposizioni contenute in tali documenti. Chiedo la vostra approvazione affinché il contingente svizzero si attenga a quanto stabilito da detti documenti e dalle eventuali modifiche apportate a quest’ultimi nel corso della missione. Desidero inoltre sottolineare l’importanza della continuità dell’impiego delle unità nell’ISAF e chiedo la vostra approvazione affinché il contingente svizzero non sia ritirato senza preavvisare con almeno quattro mesi di anticipo il comandante dell’ISAF (COMISAF), sempreché non sia stato convenuto altrimenti.
- Attiro l’attenzione sulla risoluzione 1386 e sulle successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, sull’Accordo concernente l’aiuto per la ricostruzione di istituzioni governative permanenti in Afghanistan (il cosiddetto Accordo di Bonn), l’Accordo tecnico-militare riveduto del 4 gennaio 2002 (riveduto) e altri accordi relativi ai diritti, agli obblighi, ai privilegi e alle immunità dell’ISAF e degli elementi che la costituiscono conclusi durante la sua permanenza in Afghanistan. Conto sulla vostra approvazione affinché i servizi competenti del vostro contingente nazionale adottino le misure necessarie per garantire la disciplina del vostro personale e per esercitare la giurisdizione in materia di reati e di infrazioni disciplinari eventualmente commessi dal vostro personale.
- Sulla base dell’OPLAN 10419(REV1)-ISAF e dei successivi OPLAN relativi a un ampliamento della missione dell’ISAF, chiedo la vostra approvazione affinché i contingenti nazionali previsti per l’ISAF, non appena saranno giunti nella zona delle operazioni e saranno stati giudicati idonei per la missione assegnata loro dall’ISAF, siano subordinati, per quanto necessario, al controllo operativo del Comandante supremo delle forze alleate in Europa (SACEUR) e alle regole di ingaggio della NATO. Il Comandante supremo delle forze alleate in Europa, al quale compete la responsabilità generale dell’impiego, designerà inoltre il Comandante in capo delle forze alleate nell’Europa settentrionale (CINCNORTH) quale Comandante delle forze armate congiunte (Joint Force Commander/JFC), al quale è a sua volta subordinato il Comandante dell’ISAF (COMISAF). Il COMISAF comanderà i contingenti nazionali per il tramite della catena di comando da lui stabilita. Gli Stati non membri della NATO mantengono il comando sui loro contingenti.
- Lo scambio di informazioni classificate della NATO e dell’ISAF tra Stati membri della NATO e Stati non membri della NATO avviene conformemente ai pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni, che devono essere applicati da tutti gli Stati partecipanti.
- Eventuali aspetti non disciplinati nella presente lettera restano di competenza del Governo svizzero e non comportano alcuna responsabilità finanziaria per la NATO o per gli altri elementi nazionali che costituiscono l’ISAF.
- Gli Stati che mettono a disposizione truppe possono sottoporre al Segretario generale della NATO domande di natura politica in relazione con l’impiego.
- Il COMISAF impiegherà i contingenti nazionali in funzione delle loro capacità e nel rispetto dell’opinione del comandante del contingente.
- Ho l’onore di proporle che la presente lettera, unitamente alla sua risposta con la quale conferma l’approvazione del suo Governo in merito a quanto precede, costituisca un accordo che entri in vigore alla data della sua risposta».
Ho l’onore di comunicarle che il mio Governo ha approvato la lettera sopraccitata, la quale, unitamente alla presente risposta, costituisce un accordo che entra in vigore alla data della risposta medesima.
Voglia gradire, signor Segretario generale, l’espressione della mia alta stima.
Robert Mayor |
Accordo
in forma di scambio di lettere tra la Svizzera e la NATO
sul finanziamento della partecipazione della Svizzera
alla «International Security Assistance Force Afghanistan» (ISAF)
Entrato in vigore l’8 giugno 2006
Missione Svizzera | Bruxelles, 8 giugno 2006 |
Sua Eccellenza | |
Signor Jaap de Hoop Scheffer | |
Segretario generale dell’Organizzazione | |
del Trattato Nord Atlantico | |
Bruxelles |
Signor Segretario generale,
ho l’onore di confermare il ricevimento della lettera del 30 gennaio 2006 con il seguente tenore:
- «Ho l’onore di riferirmi all’approvazione della partecipazione del suo Paese all’ISAF.
- Le responsabilità finanziarie concernenti la partecipazione del suo Paese all’ISAF sono disciplinate come segue:
- il Governo svizzero è responsabile del trasporto del personale, delle armi e dell’equipaggiamento del contingente svizzero dal luogo di partenza designato fino al suo stazionamento nel settore d’impiego e ritorno, conformemente al piano di rotazione stabilito di comune accordo e senza alcuna spesa per la NATO.
- Il Governo svizzero è responsabile del vitto, dell’alloggio, dell’approvvigionamento con gas, elettricità e acqua, dei carburanti, degli olii, dei lubrificanti, dell’assistenza medica e dei servizi di base per il personale svizzero nel settore d’impiego, senza alcuna spesa per la NATO. Quest’ultima non assume parimenti alcuna spesa per la fornitura o la manutenzione dell’equipaggiamento utilizzato dal contingente svizzero nell’adempimento della sua missione.
- Il Governo svizzero rimane inoltre responsabile, senza che ciò comporti alcuna spesa per la NATO, del pagamento al personale del contingente svizzero degli stipendi, dei supplementi, dei sussidi, delle diarie, delle indennità e di altri contributi che vengono ordinariamente versati a tale personale quando è stazionato nel settore d’impiego.
- Il Governo svizzero fornisce al personale del contingente svizzero le armi e l’equipaggiamento necessari per l’adempimento della missione, senza alcuna spesa per la NATO.
- La NATO non assume alcun pagamento o rimborso a beneficio del Governo svizzero per le truppe messe a disposizione dell’ISAF.
- I costi per la rappresentanza nazionale presso i quartieri generali della NATO sono assunti dal Governo svizzero.
- Gli Stati membri della NATO e gli altri Stati che hanno messo a disposizione truppe si sono accordati sulla rinuncia a pretese in materia di responsabilità, nei confronti degli Stati membri e degli altri Stati fornitori di truppe non membri della NATO , per danni a beni che appartengono o sono utilizzati dal contingente nonché per danni corporali subiti dal proprio personale. Gli Stati che mettono a disposizione truppe e gli altri elementi che costituiscono l’ISAF sono responsabili delle richieste di risarcimento dei danni cagionati da loro attività od omissioni e fatte valere da terzi provenienti dagli Stati nei quali si è verificato il danno. Tutte le richieste di terzi vengono trattate conformemente alle procedure rese note dal COMISAF e sono presentate allo Stato responsabile del danno per la liquidazione. Con l’approvazione del presente Accordo sul finanziamento, il Governo svizzero conferma di accettare i relativi obblighi.
- Eventuali questioni finanziarie non disciplinate nella presente lettera restano di competenza del Governo svizzero e non comportano alcuna responsabilità da parte della NATO.
- Ho l’onore di proporle che la presente lettera, unitamente alla sua risposta con la quale conferma l’approvazione del suo Governo in merito a quanto precede, costituisca un accordo che entri in vigore alla data della sua risposta».
Ho l’onore di comunicarle che il mio Governo ha approvato la lettera sopraccitata, la quale, unitamente alla presente risposta, costituisce un accordo che entra in vigore alla data della risposta medesima.
Voglia gradire, signor Segretario generale, l’espressione della mia alta stima.
Robert Mayor |
Dichiarazione della Svizzera alla NATO
concernente la partecipazione della Svizzera alla «International Security Assistance Force Afghanistan»
(ISAF)
Entrato in vigore l’8 giugno 2006
Missione Svizzera | Bruxelles, 8 giugno 2006 |
Sua Eccellenza | |
Signor Jaap de Hoop Scheffer | |
Segretario generale dell’Organizzazione | |
del Trattato Nord Atlantico | |
Bruxelles |
Signor Segretario generale,
ho l’onore di riferirmi alle lettere SG(2006)0074 del 30 gennaio 2006, con le quali mi ha proposto di concludere, mediante scambio di lettere, gli Accordi sulla partecipazione e sul finanziamento concernenti l’offerta del Governo svizzero di partecipare all’International Security Assistance Force in Afghanistan (ISAF), nonché alla mia risposta di oggi, 8 giugno 2006.
La informo che il Consiglio federale ha approvato entrambi gli Accordi:
- a condizione che la Svizzera possa riservarsi il diritto di ritirare immediatamente il suo contingente nel caso in cui le circostanze dovessero mutare radicalmente, tuttavia, in una simile eventualità, non senza aver cercato, d’intesa con il comando dell’ISAF, una soluzione pratica per il ritiro;
- sottolineando che la legislazione svizzera esclude la partecipazione ad azioni di combattimento per l’imposizione della pace e che di conseguenza ai militari svizzeri non è consentito partecipare a operazioni di questo tipo;
- e constatando con soddisfazione che i militari svizzeri saranno assegnati per cooperazione («operational control») al comando dell’ISAF, ma che resteranno, in quanto contingente di uno Stato non membro della NATO, sotto il comando nazionale.
Voglia gradire, Signor Segretario generale, i sensi della mia alta considerazione.
Robert Mayor |