Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma ed è concluso per una durata indeterminata.
Esso può essere modificato di comune accordo tra le Parti. Le modifiche devono essere formulate per scritto.
Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo, esso prevale sugli accordi d’esecuzione ai sensi dell’articolo I capoverso 2. In caso di contraddizioni è determinante il presente Accordo.
La denuncia o la cessazione in altro modo di uno o di tutti gli accordi d’esecuzione non ha alcun effetto sulla prosecuzione della validità del presente Accordo.
Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti con un preavviso di tre mesi. Ai fini del calcolo del termine di preavviso è determinante la data alla quale la denuncia è ricevuta dall’altra Parte.
Gli impegni legali e finanziari ancora in sospeso al momento della denuncia del presente Accordo sussistono fino alla loro liquidazione definitiva. Fatto a Berlino il 29 settembre 2003 in due originali in lingua tedesca.