La Confederazione Svizzera aderisce all’azione comune 2004/570/PESC del 12 luglio 2004, relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia e Erzegovina, nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decide di prorogare l’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi, conformemente alle disposizioni del presente Accordo e degli accordi esecutivi eventualmente necessari.
Il contributo della Confederazione Svizzera all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.
La Confederazione Svizzera garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano all’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi effettuino la propria missione conformemente:
- all’azione comune 2004/570/PESC e alle eventuali successive modifiche;
- al piano operativo;
- alle misure d’attuazione.
Le forze e il personale distaccato dalla Confederazione Svizzera che partecipano all’operazione conformano l’esercizio delle loro funzioni e la loro condotta ai soli interessi dell’operazione dell’Unione europea di gestione militare della crisi.
La Confederazione Svizzera informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’Unione europea di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione, incluso il ritiro del suo contributo.