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0.512.145.41

Accordo
tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e
il Governo della Repubblica Italiana sulla effettuazione di attività
congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive
forze armate

RU 20061775

Concluso il 24 maggio 2004

Entrato in vigore mediante scambio di note l’11 aprile 2006

(Stato 11 aprile 2006)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
ed
il Governo della Repubblica Italiana,

di seguito indicati come le Parti:

riaffermando la loro adesione allo Statuto delle Nazioni Unite 1 ;

intendendo espandere e rafforzare la loro cooperazione nell’addestramento nel quadro del Partenariato per la Pace della NATO;

tenuto conto delle attività di cooperazione per l’addestramento già in atto tra le Forze Armate della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana;

intendendo rafforzare le relazioni fra le Forze Armate delle due Parti in modo che esperienze, conoscenze professionali e dottrine di addestramento siano condivise il più possibile nel comune interesse e nel rispetto degli indirizzi politici, delle leggi e dei regolamenti della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana;

intendendo ottimizzare le opportunità di cooperazione nell’addestramento, con speciale riferimento al settore delle operazioni di sostegno alla pace;

intendendo incoraggiare lo scambio di informazioni fra le rispettive Forze Armate, particolarmente attraverso visite e scambi di personale;

tenendo presente il fatto che le Forze Armate delle due Parti dovrebbero avere l’opportunità di addestrarsi e di esercitarsi nei rispettivi territori;

volendo facilitare le procedure per la preparazione e l’effettuazione di attività di addestramento e formazione militare;

nella convinzione che la cooperazione bilaterale nell’addestramento contribuirà alla comprensione delle rispettive questioni militari, a consolidare le rispettive capacità difensive e a rendere ancora più efficiente l’impiego delle rispettive risorse per l’addestramento;

con riferimento alle norme della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» 2 e del suo Protocollo Addizionale 3 , entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995, entrati in vigore per la Svizzera il 9 maggio 2003 e per l’Italia il 23 ottobre 1998;

hanno concordato quanto segue:

Art. 1

Per gli scopi del presente Accordo si applicheranno le seguenti definizioni:

  1. Stato ricevente (al seguito indicato come SR) si riferisce alla Parte nel cui territorio si svolgeranno le concordate attività di addestramento e formazione militare;
  2. Stato d’invio (al seguito indicato come SI) si riferisce alla Parte che invia il proprio personale nello SR per partecipare a tali attività di addestramento e formazione militare;
  3. Personale si riferisce ai militari che appartengono alle Forze Armate delle due Parti e al personale civile impiegato dalle Forze Armate che li accompagna.

Art. 2

Le Parti opereranno in concerto ed in accordo con le rispettive leggi ed impegni internazionali al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare l’addestramento e la formazione militare su una base di reciprocità.

Il presente Accordo stabilisce le regole, condizioni ed obbligazioni di carattere generale per l’attuazione delle attività di addestramento e formazione militare delle Forze Armate, ivi incluso lo scambio di conoscenze e di personale.

Tutte le attività delle Parti coperte dal presente Accordo saranno soggette alle rispettive priorità nazionali ed alla disponibilità di fondi da destinare a tale fine.

Art. 3

L’organizzazione e l’effettuazione di attività concrete di addestramento e di formazione verranno condotte dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana.

Secondo le circostanze, disposizioni relative alle specifiche attività di addestramento e formazione saranno concordate in Accordi Tecnici (AT) che ne definiranno altresì le modalità logistiche, finanziarie e organizzative.

Art. 4

La cooperazione per l’addestramento e la formazione tra le Parti include – ma non è necessariamente limitata a – i seguenti settori:

  1. addestramento e formazione militare in generale per personale/unità di tutte le Forze Armate;
  2. scambio di personale;
  3. esercitazioni congiunte;
  4. scambio di esperienze e sviluppo di modelli di istruzione e di programmi di addestramento militari;
  5. addestramento alle operazioni di sostegno alla pace;
  6. addestramento di personale per l’esecuzione di trattati internazionali sul disarmo ed il controllo degli armamenti;
  7. informazione sull’organizzazione delle Forze Armate, sulla struttura e sull’equipaggiamento di unità militari, sulla gestione del personale;
  8. questioni di polizia militare;
  9. servizio medico militare;
  10. addestramento delle Forze Aeree;
  11. attività sportive militari.

Art. 5

La cooperazione tra le Parti può venire sviluppata attraverso:

  1. incontri dei Ministri della Difesa, dei Capi di Stato Maggiore, dei loro aggiunti e di altri delegati;
  2. scambi di esperienze teoriche e pratiche;
  3. organizzazione e attuazione di esercitazioni ed attività di addestramento congiunte;
  4. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
  5. contatti tra corrispondenti istituzioni militari;
  6. scambi di vedute, consultazioni, riunioni e partecipazione in seminari, conferenze, corsi;
  7. visite a navi militari, basi aeree e altre strutture;
  8. scambio di informazioni e pubblicazioni di formazione e tattica militare;
  9. attività sportive.

Art. 6

Rappresentanti delle Parti coordineranno periodicamente la cooperazione bilaterale e ne valuteranno l’andamento, concordando un programma annuale di cooperazione nell’addestramento.

Art. 7

Nel rispetto delle disposizioni di questo Accordo, lo statuto del personale delle Parti contraenti sarà disciplinato secondo la «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze» ed il suo Protocollo Addizionale, conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995 (NATO/PfP SOFA), che fa riferimento alla «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze» conclusa a Londra il 19 giugno 1951 (NATO SOFA).

Art. 8

Ciascuna Parte è responsabile della protezione all’interno delle aree assegnate e la sicurezza dei depositi di materiale e munizioni. A tal fine il personale dello SI dovrà cooperare con le autorità dello SR nel rispetto delle leggi nazionali di quest’ultimo. Fuori da tali aree lo SI non ha alcuna autorità di polizia e non è autorizzato a collocare guardie armate.

Art. 9

Armi e munizioni possono venire importate e usate nel territorio dello SR solo nei limiti delle condizioni previste dal presente Accordo. Lo SI darà con opportuno anticipo all’autorità dello SR competente per la cooperazione addestrativa le informazioni necessarie per accertare le condizioni per l’uso di armi e munizioni nel territorio dello SR.

Il personale di ciascuna delle due Parti dovrà osservare i propri regolamenti nazionali militari e civili sull’incolumità e sulla sicurezza circa il deposito e l’impiego di armi, veicoli, attrezzature e munizioni, purché i corrispondenti regolamenti sull’incolumità e sulla sicurezza dello SR non siano più restrittivi. 3. In occasione di programmi di esercitazione e addestramento congiunto comuni parametri di sicurezza devono venire anticipatamente concordati tra le Parti.

Speciale cura dovrà essere posta nell’osservare le disposizioni per la protezione dell’ambiente dello SR.

Allorché un’indagine tecnica militare dovesse venire avviata su speciali eventi o incidenti connessi con l’attuazione del presente Accordo, la Parte che la conduce si farà tempestivamente carico di assicurare un’adeguata partecipazione dell’altra Parte nell’inchiesta.

Art. 10

Qualora una delle Parti intendesse ammettere cittadini di Paesi terzi a partecipare a programmi di addestramento sul territorio dell’altra Parte, dovrà ottenere l’approvazione di quest’ultima e, se necessario, promuovere la conclusione di un apposito Accordo tra tutte le Parti interessate.

Art. 11

Ogni Parte sosterrà i propri costi della cooperazione addestrativa nel rispetto del principio di reciprocità.

Lo SI pagherà le spese di trasferimento, i salari ed ogni altra indennità dovuta al proprio personale secondo i propri regolamenti.

Per incontri di esperti lo SR sosterrà gli oneri di trasporto locale, vitto e alloggio, se disponibile in strutture militari, per delegazioni fino ad un massimo di dieci persone.

Nel caso di visite non programmate lo SI si farà carico dei costi relativi al proprio personale.

Art. 12

Le rispettive leggi delle due Parti disciplinano l’assistenza medica e connesse spese nel territorio di ciascuno.

Ognuna delle due Parti provvederà all’assicurazione sanitaria e contro gli infortuni per il proprio personale.

Al personale dello SI dovrà essere assicurata l’assistenza ambulatoriale di carattere medico e dentistico alle stesse condizioni del personale dello SR. Lo SR si farà carico di provvedere ogni trattamento medico di urgenza che si rendesse necessario. I costi per ogni ulteriore trattamento medico necessario saranno a carico dello SI.

Art. 13

Informazioni e materiali classificati scambiati o prodotti nel contesto di questo Accordo saranno impiegati, trasmessi, depositati, maneggiati e protetti secondo i pertinenti accordi di sicurezza in vigore tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana.

Art. 14

Qualora emergessero divergenze circa l’interpretazione o l’attuazione del presente Accordo, le Parti le risolveranno attraverso trattative o consultazioni bilaterali e, se necessario, attraverso canali diplomatici.

Art. 15

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui verrà ricevuta la seconda delle due notifiche con cui le Parti si informeranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.

Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento per via diplomatica. Ogni modifica entrerà in vigore a conclusione della medesima procedura stabilita per l’Accordo stesso.

Il presente Accordo sarà in vigore per cinque anni e verrà automaticamente rinnovato per cinque anni a meno che notifica scritta dell’intenzione di denunciarlo sia data da una delle Parti all’altra; in questo caso si estinguerà sei mesi dopo che tale notifica è stata ricevuta.

In caso di denuncia le Parti dovranno compiere ogni sforzo per portare a conclusione attività in corso e dovranno avviare consultazioni al fine di risolvere ogni eventuale contenzioso.

A conferma di quanto sopra i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno apposto la propria firma al presente Accordo.

Fatto a Berna il 24 maggio 2004 in due originali, ciascuno in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Samuel Schmid

Per il
Governo della Repubblica Italiana:

Antonio Martino