Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ricevente, la Parte d’invio può introdurre armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente esclusivamente ai fini del presente Accordo.
L’introduzione di armi e munizioni, i tipi, le quantità specifiche e le modalità di impiego sono previamente convenuti per ogni singolo caso.
L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente, il loro trasporto, la custodia e l’impiego sono disciplinati dalla legislazione nazionale della Parte ricevente.
Per quanto concerne l’introduzione, il trasporto, la custodia e l’impiego di armi e munizioni, il personale della Parte d’invio osserva i requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni della Parte ricevente non prevedano un livello di sicurezza maggiore.
Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, le Parti contraenti osservano i requisiti e le prescrizioni della Parte ricevente, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni della Parte d’invio non prevedano un livello di sicurezza maggiore.