Lexipedia

0.512.166.51

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Federazione Russa sulla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare

RU 2011 3753

Traduzione1

Concluso l’11 aprile 2011

Entrato in vigore l’11 aprile 2011

(Stato 11 aprile 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Federazione Russa,

di seguito indicati come le Parti contraenti,

animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo e rispetto reciproci per gli interessi delle Parti contraenti;

sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;

considerato che gli Stati delle Parti contraenti sono Stati partecipanti al programma del «Partenariato per la pace»;

in osservanza delle disposizioni della Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Statuto delle truppe del PPP), conclusa il 19 giugno 1995 2 , e del Protocollo addizionale alla Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze (Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP), concluso il 19 giugno 1995 3 ;

considerato che il personale militare e civile delle Forze armate statali di una delle Parti contraenti può, previo consenso dell’altra Parte contraente, essere inviato e ricevuto sul territorio di quest’ultima;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Scopo del presente accordo è definire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare nonché stabilire lo statuto del personale militare e del personale civile interessati – come pure delle persone a loro carico – inviati dalle Forze armate statali di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte contraente.

La preparazione e lo svolgimento di operazioni congiunte di combattimento o di altre operazioni militari non sono oggetto del presente Accordo.

Art. 2

Per gli scopi del presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:

  1. Parte ricevente: la Parte contraente sul cui territorio sono concretizzate le misure di cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare;
  2. Parte d’invio: la Parte contraente che invia proprio personale sul territorio dell’altra Parte contraente a fini di partecipazione a misure di cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare;
  3. personale della Parte d’invio: il personale militare e civile delle Forze armate statali della Parte d’invio che partecipa a misure di cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare nonché le persone a suo carico.

Art. 3

Per l’attuazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità delle Parti contraenti:

  1. nel caso della Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; e
  2. nel caso della Federazione Russa, il Ministero della difesa della Federazione Russa.

Art. 4

Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono realizzare la cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare nelle forme seguenti:

  1. istruzione di personale militare e civile in installazioni militari d’istruzione della Confederazione Svizzera e del Ministero della difesa della Federazione Russa;
  2. periodi di prova e stage pratici di personale militare e civile in installazioni militari d’istruzione della Confederazione Svizzera e del Ministero della difesa della Federazione Russa;
  3. istruzione ed esercitazioni comuni a livello bilaterale tra le Parti contraenti e, se necessario, unitamente a terze parti, per l’acquisizione di conoscenze e capacità pratiche;
  4. istruzione alpinistica e istruzione al soccorso in montagna;
  5. svolgimento di consultazioni, conferenze, seminari e simposi per lo scambio di esperienze in diversi ambiti dell’istruzione militare, comprese la medicina e la storia militari;
  6. invio di osservatori a esercitazioni nonché svolgimento di esercitazioni comuni in materia di promovimento della pace;
  7. svolgimento di attività di sport militare e di cultura militari.

Con il consenso delle Parti contraenti possono essere convenute anche altre forme di cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare.

Art. 5

Per consentire una pianificazione a lungo termine le autorità competenti delle Parti contraenti possono previamente allestire documenti pianificatori separati per eventi di reciproco interesse.

Lo svolgimento di singole attività di cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare può essere disciplinato mediante accordi specifici tra le autorità competenti delle Parti contraenti subordinati al presente Accordo.

Art. 6

Lo statuto del personale della Parte d’invio si fonda sulle disposizioni del Statuto delle truppe del PPP e del Protocollo addizionale relativo allo statuto delle truppe del PPP.

Il personale della Parte d’invio che si trova sul territorio della Parte ricevente osserva la legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente.

La Parte ricevente provvede affinché sul proprio territorio sussistano i presupposti necessari per il soggiorno del personale della Parte d’invio e assiste il personale della Parte d’invio nelle questioni amministrative e tecniche.

Previo accordo, le autorità competenti della Parte ricevente mettono a disposizione del personale della Parte d’invio un interprete qualificato.

Il personale della Parte d’invio è autorizzato a indossare l’uniforme militare conformemente alle disposizioni e alle prescrizioni della Parte d’invio.

Art. 7

La Parte ricevente adotta sul proprio territorio misure atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a reprimere qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d’invio e la proprietà di quest’ultimo.

Il personale della Parte d’invio è responsabile della sorveglianza delle costruzioni e delle aree messe a sua disposizione dalla Parte ricevente nonché della sicurezza dei beni materiali messi a sua disposizione dalla Parte ricevente o recati con sé.

Durante lo svolgimento di attività nel quadro del presente Accordo, la Parte ricevente è responsabile della sicurezza del personale della Parte d’invio al di fuori delle costruzioni e delle aree messe a disposizione del personale della Parte d’invio.

Nel quadro della legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente, durante le sue attività quotidiane il personale della Parte d’invio coopera con le pertinenti autorità statali della Parte ricevente nei limiti delle competenze di quest’ultime.

Art. 8

L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente è consentita per gli scopi convenuti nel presente Accordo.

L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente e il loro impiego sottostanno alle disposizioni della legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente e sono previamente convenute per ogni singolo caso dalle Parti contraenti.

Per quanto concerne la custodia, il trasporto e l’impiego di armi e munizioni, il personale della Parte d’invio osserva i requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio, sempre che i pertinenti requisiti in materia di sicurezza della Parte ricevente non prevedano un livello di sicurezza maggiore.

Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, le Parti contraenti osservano le disposizioni e le prescrizioni della Parte ricevente, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio non prevedano un livello di sicurezza maggiore.

Art. 9

Il personale della Parte d’invio osserva la legislazione in materia di protezione dell’ambiente vigente sul territorio della Parte ricevente.

Art. 10

In caso di necessità, la Parte ricevente adotta, conformemente alla legislazione vigente sul suo territorio, misure volte a consentire il sorvolo del suo territorio e il transito sul suo territorio nonché l’accesso a costruzioni e ad aree militari ad aeromobili e a veicoli della Parte d’invio.

Gli aeromobili e i veicoli della Parte d’invio soddisfano i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente.

Art. 11

Durante l’impiego di un proprio aeromobile la Parte d’invio risponde dello stato tecnico, della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro dell’aeromobile durante l’esecuzione di misure nel quadro del presente Accordo.

In caso di incidente o altro evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono eseguite conformemente alla legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente. Nel quadro della propria legislazione, la Parte ricevente consegna senza indugio alla Parte d’invio tutti i dati e tutte le informazioni rilevanti concernenti l’incidente o l’evento.

Gli esperti della Parte d’invio hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti concernenti l’incidente. La Parte ricevente prende favorevolmente in considerazione le richieste degli esperti della Parte d’invio relative alle indagini. Il rapporto sui risultati delle indagini è inviato alla Parte d’invio.

Art. 12

Il personale della Parte d’invio deve soddisfare, in materia di requisiti medici e fisici nonché di qualifiche e capacità professionali, le condizioni stabilite dalla Parte ricevente per le pertinenti attività.

La Parte d’invio assicura che il suo personale dispone della copertura di un’assicurazione malattia.

Le cure mediche e odontoiatriche sono fornite dalla Parte ricevente al personale della Parte d’invio nella medesima entità e al medesimo livello qualitativo di quelle fornite al personale militare e civile delle Forze armate statali della Parte ricevente e alle rispettive persone a carico; i relativi costi sono a carico della Parte d’invio.

L’assistenza medica d’urgenza al personale della Parte d’invio è fornita gratuitamente. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente provvede o esegue le ulteriori cure a pazienti e il loro trasporto in installazioni mediche. La Parte d’invio si assume tutti i relativi costi.

Art. 13

La Parte d’invio assicura che l’equipaggiamento del personale da essa inviato soddisfa i requisiti stabiliti dalla Parte ricevente per la pertinente attività.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ricevente mette a disposizione della Parte d’invio le informazioni concernenti l’equipaggiamento necessario.

Art. 14

Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con l’attuazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti sono vincolate unicamente a obblighi fondati sul presente Accordo o su accordi conclusi tra le autorità competenti delle Parti contraenti conformemente all’articolo 5, anche per quanto concerne il rimborso delle spese.

Art. 15

Le Parti contraenti si impegnano a non rendere nota a terzi, senza l’accordo preliminare scritto dell’altra Parte contraente che l’ha messa a disposizione, nessuna informazione ottenuta nel quadro dell’attuazione del presente Accordo e a non utilizzare nessuna di dette informazioni ai danni dell’altra Parte contraente che l’ha messa a disposizione.

Per attività svolte nel quadro del presente Accordo le Parti contraenti possono scambiarsi informazioni classificate sino al livello:

  1. «AD USO INTERNO/INTERNE/INTERN» per quanto concerne la Confederazione Svizzera; e
  2. «для служебного пользования» per quanto concerne la Federazione Russa.

La Parte contraente che riceve informazioni classificate protegge e tratta quest’ultime conformemente alla legislazione vigente sul suo territorio.

La trasmissione di simili informazioni tra le Parti contraenti è messa a verbale e i supporti di dati sono contrassegnati con la menzione del pertinente livello di protezione nonché registrati.

L’accesso da parte di rappresentanti della Parte d’invio a costruzioni e ad aree militari della Parte ricevente è assicurato sulla base della legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente.

Art. 16

Se necessario per le attività di valutazione, coordinamento o pianificazione nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti svolgono incontri e consultazioni preparatori.

Art. 17

Le controversie concernenti l’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo sono composte mediante negoziati tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

Art. 18

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma delle due Parti contraenti.

Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni e si prolunga automaticamente di altri cinque anni. Ciascuna Parte contraente può denunciare per scritto il presente Accordo. In tal caso il presente Accordo cessa di essere valido dopo 90 giorni dalla ricezione della notificazione.

Il presente Accordo può essere emendato o completato di comune intesa per scritto in forma di Protocollo addizionale.

A prescindere dalla denuncia del presente Accordo tutti gli obblighi finanziari ai sensi del presente Accordo ancora in sospeso rimangono subordinati alle disposizioni del presente Accordo. Fatto a Mosca l’11 aprile 2011 in due esemplari, in lingua tedesca, russa e inglese, ogni testo essendo parimenti autentico.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Federazione Russa:

Walter B. Gyger

Nikolai Jegorowitsch Makarow

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare | Lexipedia | Lexipedia