L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente è consentita per gli scopi convenuti nel presente Accordo.
L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ricevente e il loro impiego sottostanno alle disposizioni della legislazione vigente sul territorio della Parte ricevente e sono previamente convenute per ogni singolo caso dalle Parti contraenti.
Per quanto concerne la custodia, il trasporto e l’impiego di armi e munizioni, il personale della Parte d’invio osserva i requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio, sempre che i pertinenti requisiti in materia di sicurezza della Parte ricevente non prevedano un livello di sicurezza maggiore.
Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, le Parti contraenti osservano le disposizioni e le prescrizioni della Parte ricevente, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio non prevedano un livello di sicurezza maggiore.