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0.514.128.11

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Corea
sulla reciproca protezione di
informazioni militari classificate

RU 2023 79

Traduzione

Concluso il 16 dicembre 2022
Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 febbraio 2023

(Stato 2 febbraio 2023)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Corea

(in seguito denominati «Parte contraente» o «Parti contraenti»),

animati dal desiderio di cooperare nell’ambito della difesa; e

animati dal desiderio di garantire la protezione delle informazioni militari classificate scambiate conformemente al presente Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

Nel presente Accordo sono definite procedure concernenti l’applicazione di principi di sicurezza per la protezione di informazioni militari classificate scambiate tra le Parti contraenti conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni seguenti:

  1. «Informazioni militari classificate»:qualsiasi informazione e qualsiasi materiale, qualunque sia il genere o la forma, che concerne la difesa, a cui le autorità competenti di una delle Parti contraenti hanno assegnato un livello di classificazione in conformità con il diritto nazionale e che necessita di una protezione contro una divulgazione non autorizzata.
  2. «Mandatario»:qualsiasi persona fisica o giuridica avente capacità giuridica di eseguire mandati classificati.
  3. «Contratto classificato»:contrattoche crea e definisce diritti e doveri attuabili tra due o più mandatari che necessitanoun accesso a informazioni militari classificate.
  4. «Parte d’origine»:la Parte contraente che genera informazioni militari classificate.
  5. «Parte destinataria»:la Parte contraente alla quale le informazioni militari classificate sono trasmesse.
  6. «Terzi»:qualsiasi persona, istituzione pubblica o privata, organizzazione nazionale o internazionale, oppure Stato che non è Parte contraente del presente Accordo.
  7. «Dichiarazione di sicurezza relativa alle persone»:documento rilasciato dalle competenti autorità di sicurezza di una Parte contraente conformemente al diritto nazionale che conferma che una persona fisica è autorizzata ad accedere a informazioni militari classificate.
  8. «Dichiarazione di sicurezza aziendale»:documento rilasciato dalle competenti autorità di sicurezza di una Parte contraente che conferma che una società/istituzione è in grado di proteggere informazioni militari classificateconformemente al diritto e alle prescrizioni nazionali.

Art. 3 Livelli di classificazione

Prima della trasmissione, le informazioni militari classificate sono assegnate al pertinente livello di classificazione conformemente a quanto segue:

Confederazione Svizzera

Repubblica di Corea

Equivalente in inglese

GEHEIM / SECRET / SEGRETO

군사 Ⅱ급 비밀

SECRET

VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE

군사 Ⅲ급 비밀

CONFIDENTIAL

INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO

군사 대외비

RESTRICTED

La Parte destinataria garantisce che le informazioni militari classificate trasmesse dalla Parte d’origine siano contrassegnate con un livello di classificazione nazionale equivalente, conformemente al capoverso 1 del presente articolo.

Le copie di informazioni militari classificate e gli estratti da informazioni militari classificate trasmessi dalla Parte d’origine sono contrassegnati dalla Parte destinataria conformemente al livello di classificazione originario assegnato dalla Parte d’origine.

La Parte destinataria può modificare il livello di classificazione assegnato solamente previo consenso scritto della Parte d’origine.

La Parte d’origine informa la Parte destinataria in merito a qualsiasi modifica del livello di classificazione delle proprie informazioni militari classificate. La Parte destinataria adegua di conseguenza la classificazione di tali informazioni militari classificate.

Il massimo livello di classificazione delle informazioni militari classificate scambiate tra le Parti contraenti è il seguente: 군사Ⅱ급 비밀 / GEHEIM / SECRET / SEGRETO / SECRET.

Art. 4 Autorità di sicurezza competenti

Le autorità di sicurezza competenti ai fini del presente Accordo sono:

  1. per il Consiglio federale svizzero:
    Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS,
    in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
  2. per il Governo della Repubblica di Corea:
    Defense Intelligence Agency of the Ministry of National Defense.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente in merito a qualsiasi modifica concernente la rispettiva autorità di sicurezza competente.

Ciascuna Parte contraente adotta le misure necessarie per coordinare con l’altra Parte contraente tutti i requisiti e tutte le procedure inerenti all’applicazione del presente Accordo.

Art. 5 Accesso a informazioni militari classificate

L’accesso a informazioni militari classificate scambiate ai sensi del presente Accordo è limitato a persone che:

  1. necessitano di un accesso alle informazioni per l’adempimento dei loro compiti di servizio o professionali in relazione con un progetto classificato conformemente al presente Accordo, secondo il principio «sapere solo se necessario»;
  2. sono titolari di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone rilasciata dalle competenti autorità di sicurezza a tale scopo; e
  3. sono state informate in merito ai loro obblighi per quanto concerne la protezione di informazioni militari classificate conformemente al diritto nazionale e alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 6 Protezione di informazioni militari classificate

La Parte d’origine:

  1. assicura che tutte le informazioni militari classificate trasmesse siano classificate in maniera appropriata conformemente all’articolo 3;
  2. informa la Parte destinataria in merito a qualsiasi modifica successiva della classificazione oppure alla soppressione della classificazione delle suddette informazioni militari classificate; e
  3. informa la Parte destinataria in merito a tutte le condizioni per autorizzare o limitare l’uso delle informazioni militari classificate.

La Parte destinataria:

  1. assicura che alle informazioni militari classificate ricevute dalla Parte d’origine venga applicato il medesimo livello di classificazione delle proprie, conformemente all’articolo 3 del presente Accordo; e
  2. assicura che le informazioni militari classificate siano utilizzate esclusivamente allo scopo per cui sono state trasmesse, fatto salvo il caso in cui esista un consenso scritto della Parte d’origine.

Nessuna delle due Parti contraenti può divulgare a terzi, pubblicare o rendere accessibili informazioni militari classificate senza previo consenso scritto della Parte d’origine.

Art. 7 Trasmissione di informazioni militari classificate

Sempre che le Parti contraenti non convengano altrimenti, la trasmissione di informazioni militari classificate avviene mediante canali militari o diplomatici. Se l’utilizzo di detti canali dovesse risultare poco pratico o causare eccessivi ritardi nella ricezione delle informazioni militari classificate, la trasmissione può essere effettuata da personale titolare di una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone di livello appropriato e munito di un certificato di corriere rilasciato dalla Parte d’origine.

Le Parti contraenti possono trasmettere informazioni militari classificate mediante mezzi elettronici conformemente a procedure di sicurezza definite di comune accordo.

Art. 8 Particolarità degli standard di sicurezza

Al fine di conseguire e conservare standard di sicurezza paragonabili, le Parti contraenti si forniscono reciprocamente informazioni in merito a qualsiasi modifica della rispettiva legislazione nazionale e, su richiesta, in merito alle rispettive pratiche di sicurezza per la protezione di informazioni militari classificate; facilitano inoltre le visite ritenute necessarie di rappresentanti dell’autorità di sicurezza competente dell’altra Parte contraente allo scopo di discutere di tali pratiche.

Art. 9 Visite

Le visite da parte di personale di una delle Parti contraenti che comportano la necessità di accedere a informazioni militari classificate o a impianti di un mandatario dell’altra Parte contraente in cui sono trattate informazioni militari classificate, sono effettuate unicamente previo consenso dell’autorità di sicurezza competente della Parte ospitante.

Le domande di visita devono comprendere le informazioni seguenti:

  1. nome/i e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto/della carta d’identità di ogni visitatore;
  2. funzione ufficiale e denominazione dell’istituzione, della società o dell’organizzazione rappresentata da ogni visitatore;
  3. dichiarazione di sicurezza relativa alle persone di ogni visitatore;
  4. data prevista della visita (in caso di visite ricorrenti va indicato l’intero periodo durante il quale hanno luogo le visite);
  5. scopo della visita;
  6. livello di classificazione previsto delle informazioni militari classificate a cui viene accordato l’accesso;
  7. se la visita è frutto di un’iniziativa governativa o commerciale;
  8. denominazione e indirizzo dell’istituzione, della società o dell’organizzazione oggetto della visita; e
  9. nomi e cognomi, funzioni e, se possibile, numeri telefonici delle persone oggetto della visita.

Le domande di visita devono essere sottoposte all’autorità di sicurezza competente della Parte ospitante al più tardi 20 (venti) giorni prima dell’inizio della visita.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente per scritto in merito alle autorità responsabili della procedura, del controllo e della supervisione in materia di domande di visita.

In casi urgenti, una domanda di visita può essere trasmessa al più tardi cinque (5) giorni prima dell’inizio della visita.

Le domande di visita, comprese le domande concernenti visite ricorrenti a una determinata istituzione, a un determinato impianto o a una determinata organizzazione, in relazione con uno specifico progetto classificato o con un mandato, possono essere presentate per un periodo massimo di dodici (12) mesi. Se si prevede che una determinata visita non possa essere conclusa entro il periodo autorizzato o che sia necessario prolungare il periodo totale delle visite ricorrenti, la Parte ospitata deve presentare una nuova domanda seguendo la procedura descritta nel presente articolo.

L’autorità di sicurezza competente della Parte ospitante comunica all’incaricato della sicurezza dell’istituzione, dell’impianto o dell’organizzazione oggetto della visita tutte le informazioni concernenti le persone autorizzate a effettuare la visita. Nel caso di persone autorizzate a effettuare visite ricorrenti, i preparativi possono essere convenuti direttamente con l’incaricato della sicurezza dell’istituzione, dell’impianto o dell’organizzazione in questione.

Tutti i visitatori devono osservare le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte ospitante e le pertinenti disposizioni dell’istituzione, dell’impianto o dell’organizzazione oggetto della visita.

Art. 10 Mandati classificati

Una Parte contraente che ha l’intenzione di concludere un contratto per un mandato classificato con un mandatario dell’altra Parte contraente oppure di autorizzare un suo mandatario a concludere un contratto per un mandato classificato o a collaborare con un mandatario dell’altra Parte contraente deve domandare all’altra Parte contraente una conferma che al potenziale mandatario sia stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza aziendale di livello appropriato e che tutte le persone coinvolte siano titolari delle pertinenti dichiarazioni di sicurezza relative alle persone.

Le autorità di sicurezza competenti delle Parti contraenti si informano reciprocamente in merito a qualsiasi modifica delle dichiarazioni di sicurezza relative alle persone e delle dichiarazioni di sicurezza aziendale, segnatamente in caso di ritiro o di declassamento.

In ogni contratto classificato firmato conformemente alle disposizioni del presente Accordo deve essere incluso un allegato in materia di sicurezza comprendente quanto segue:

  1. le linee guida relative alla classificazione e un elenco delle informazioni militari classificate;
  2. le procedure per la comunicazione di qualsiasi modifica dei livelli di classificazione delle informazioni militari classificate;
  3. i canali di comunicazione e i mezzi di trasmissione elettronica;
  4. le procedure di trasporto; e
  5. le autorità competenti responsabili del coordinamento della sicurezza prevista nel contratto classificato.

Se non disposto diversamente, alla scadenza di un contratto classificato e del relativo allegato in materia di sicurezza la Parte d’origine può, se lo considera opportuno, chiedere che le informazioni le siano restituite, a meno che quest’ultime non siano ancora necessarie – dopo la scadenza del contratto per il mandato classificato e dell’allegato in materia di sicurezza – per l’impiego e la manutenzione del materiale prodotto dalla Parte destinataria.

Le Parti contraenti hanno il diritto di svolgere ispezioni presso i mandatari se ciò è ritenuto necessario per la protezione delle informazioni militari classificate dell’altra Parte contraente.

Art. 11 Violazione delle disposizioni di sicurezza

In caso di perdita o sospetto di divulgazione di informazioni militari classificate a persone non autorizzate, la Parte destinataria informa immediatamente la Parte d’origine e svolge indagini sulla violazione della sicurezza. Se necessario la Parte d’origine coopera a tali indagini. La Parte d’origine deve essere informata in merito ai risultati delle indagini e alle misure adottate o da adottare.

Art. 12 Spese

Se non convenuto diversamente, ogni Parte contraente sostiene le proprie spese risultanti dall’applicazione del presente Accordo.

Art. 13 Composizione delle controversie

Tutte le controversie relative all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo sono composte in via amichevole tramite consultazioni tra le Parti contraenti e non sono sottoposte né a un tribunale nazionale o internazionale né a un collegio arbitrale.

Durante la composizione delle controversie conformemente al capoverso 1 del presente articolo, entrambe le Parti contraenti continuano ad adempiere i rispettivi obblighi conformemente al presente Accordo.

Art. 14 Modifiche e verifiche

Il presente Accordo può essere verificato su richiesta di ciascuna Parte contraente e può essere emendato previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. Le relative modifiche entrano in vigore conformemente alla procedura definita all’articolo 15.

Le domande di modifica possono essere proposte per scritto da ciascuna Parte contraente; l’altra Parte contraente deve rispondere entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una domanda di modifica.

Art. 15 Entrata in vigore, durata e fine

Il presente Accordo entra in vigore alla data della ricezione dell’ultima notifica scritta mediante la quale le Parti contraenti si informano reciprocamente, per via diplomatica, in merito alla conclusione delle rispettive procedure legali interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni e si prolunga automaticamente per periodi successivi di un (1) anno, sempre che una delle due Parti contraenti non notifichi all’altra Parte contraente per scritto, per via diplomatica, almeno sei (6) mesi prima della sua scadenza, la sua intenzione di mettere fine al presente Accordo.

Le responsabilità e gli obblighi di cui all’articolo 6, concernenti la protezione delle informazioni militari classificate scambiate, rimangono valevoli a prescindere dalla fine del presente Accordo.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Thun, il 16 dicembre 2022, in duplice copia, in lingua tedesca, coreana e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Roger Michlig

Per il
Governo della Repubblica di Corea:

Keum Chang-rok