0.514.131.41
accordo
tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione
della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa del Regno di Danimarca sulla reciproca protezione di informazioni classificate
RU20124207
Traduzione
Concluso il 31 maggio 2012
Entrato in vigore il 31 maggio 2012
(Stato 31 maggio 2012)
Preambolo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e il Ministero della Difesa del Regno di Danimarca,
denominati anche «Parti contr a enti» per gli scopi del presente Accordo,
hanno convenuto, nell’interesse della sicurezza nazionale nell’ambito della difesa, le disposizioni enunciate nel seguito del presente Accordo generale in materia di sicurezza (General Security Arrangement, GSA), desiderando assicurare la protezione delle informazioni classificate concernenti la difesa e questioni militari, scambiate tra i due Ministeri oppure scambiate tra persone giuridiche o persone fisiche sottostanti alla giurisdizione delle Parti contraenti.
1. Definizioni
- Per ragioni di chiarezza i seguenti termini sono definiti come segue:–«informazioni classificate»: qualsiasi informazione o materiale classificati, siano essi consistenti in contenuti classificati comunicati verbalmente o visivamente oppure in messaggi classificati trasmessi elettricamente o elettronicamente;–«materiale classificato»: ogni singolo elemento classificato di macchinari, equipaggiamenti o armi – di fabbricazione ultimata o in fase di fabbricazione – oppure di documenti;–«documento»: qualsivoglia scritto, annotazione, minuta, rapporto, promemoria, segnale/messaggio, schizzo, immagine fotografica, filmato, carta geografica, grafico, piano, taccuino, matrice, copia carbone, nastro dattilografico, floppy disk ecc. o qualsiasi altro genere di informazioni registrate (per es. registrazione su nastro, registrazione magnetica, scheda perforata, cassetta ecc.);–«mandatario»: persona fisica o giuridica avente capacità giuridica di assumere mandati;–«mandato»: accordo tra due o più Parti contraenti mediante il quale sono creati e definiti diritti e obblighi aventi forza obbligatoria per le Parti contraenti;–«mandato classificato»: un mandato che contiene o riguarda informazioni classificate;–«autorità di sicurezza nazionale (NSA)/autorità di sicurezza designata (DSA)»: le autorità governative responsabili della sicurezza nell’ambito della difesa nel rispettivo Paese;–«Parte d’origine»: la Parte contraente che divulga informazioni classificate alla Parte destinataria;–«Parte destinataria»: la Parte contraente che riceve informazioni classificate dalla Parte d’origine.
- Per gli scopi delle presenti disposizioni, i livelli di classificazione di sicurezza e i rispettivi equivalenti nei due Paesi sono limitati a quanto indicato nel seguito:
In Svizzera | Termine inglese corrispondente | In Danimarca |
SEGRETO/GEHEIM/ | SECRET | HEMMELIGT |
CONFIDENZIALE/ | CONFIDENTIAL | FORTROLIGT |
AD USO INTERNO/ | RESTRICTED | TIL TJENESTEBRUG |
Per principio, i suddetti livelli di classificazione di sicurezza sono da considerarsi come equivalenti. Per esempio, un documento svizzero classificato CONFIDENZIALE/Vertraulich/CONFIDENTIEL inviato in Danimarca è trattato, memorizzato e fisicamente custodito con modalità tali da garantire la medesima protezione prevista per documenti classificati FORTROLIGT in Danimarca. Tuttavia, in via eccezionale, una Parte contraente può chiedere all’altra Parte contraente di garantire un livello di protezione maggiore – ma non minore – a quello previsto dalla classificazione.
2. Autorità di sicurezza nazionali/autorità di sicurezza designate
Per l’esecuzione del presente Accordo nei due Paesi sono competenti le seguenti autorità governative:
Per la Svizzera
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Protezione delle informazioni e delle opere (PIO)
CH-3003 Berna
Svizzera
Per la Danimarca
Servizio di intelligence della difesa danese
Kastellet 30
DNK-2100 Copenhagen OE
Danimarca
3. Limitazioni dell’utilizzazione e della divulgazione
- Senza esplicito consenso scritto, la Parte destinataria non divulga, non utilizza e non consente la divulgazione o l’utilizzazione di qualsivoglia informazione classificata se non per gli scopi e nei limiti stabiliti dalla Parte d’origine o a nome di quest’ultima.
- Senza previa consultazione della Parte d’origine, la Parte destinataria non trasmette né divulga a funzionari governativi, a mandatari, a impiegati di mandatari, a qualsivoglia altra persona avente la cittadinanza di qualsivoglia Paese terzo o a qualsivoglia organizzazione internazionale alcuna informazione classificata fornita secondo le disposizioni del presente Accordo; senza previa autorizzazione scritta della Parte d’origine, la Parte destinataria non divulga alcuna informazione classificata al pubblico. Inoltre, senza previa consultazione della Parte d’origine, la Parte destinataria non divulga a qualsivoglia Parte terza alcuna informazione, classificata o non classificata, fornita in via confidenziale.
- Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di un’autorizzazione o di una regolamentazione per quanto concerne la comunicazione, l’utilizzazione, lo scambio o la divulgazione di informazioni su cui sussistono diritti di proprietà intellettuale senza previo ottenimento di una specifica autorizzazione scritta da parte del titolare dei corrispondenti diritti, indipendentemente dal fatto che detto titolare sia una delle Parti contraenti o una Parte terza.
- Lo scambio di informazioni classificate tra i servizi informazioni delle due Parti contraenti non è soggetto al presente Accordo.
4. Protezione delle informazioni classificate
- La Parte d’origine garantisce che la Parte destinataria sia informata in merito a quanto segue:(a)il livello di classificazione di sicurezza dell’informazione, ogni condizione concernente la sua comunicazione e ogni limitazione riguardo alla sua utilizzazione; la Parte d’origine garantisce inoltre che i documenti siano contrassegnati di conseguenza;(b)qualsivoglia successiva modifica del livello di classificazione di sicurezza.
- La Parte destinataria:(a)conformemente alle proprie leggi e prescrizioni nazionali, assicura alle informazioni ricevute dall’altra Parte contraente un livello di protezione di sicurezza previsto per le informazioni classificate di un equivalente livello di classificazione di sicurezza prodotte dalla Parte destinataria;(b)assicura che le informazioni classificate siano contrassegnate con il pertinente rispettivo livello di classificazione di sicurezza conformemente al capoverso 1.2;(c)assicura che i livelli di classificazione di sicurezza non siano modificati se non conformemente a previa autorizzazione scritta della Parte d’origine o a nome di quest’ultima.
- Al fine di conseguire e conservare standard di sicurezza paragonabili, entrambe le NSA/DSA si forniscono reciprocamente, su richiesta, informazioni in merito agli standard, alle procedure e alle pratiche di sicurezza nazionali per la protezione di informazioni classificate e facilitano a tal fine apposite visite da parte di rappresentanti della NSA/DSA dell’altra Parte contraente addetti al settore della sicurezza.
5. Accesso a informazioni classificate
L’accesso a informazioni classificate contrassegnate con il livello di classificazione di sicurezza FORTROLIGT o CONFIDENZIALE/VERTRAULICH/
CONFIDENTIEL o con un livello superiore è limitato a persone che hanno «necessità di conoscere» e alle quali è stato rilasciato, dalla NSA/DSA della Parte destinataria, conformemente agli standard nazionali di quest’ultima, un certificato sicurezza del livello conforme al livello di classificazione di sicurezza dell’informazione a cui è previsto l’accesso.
6. Trasmissione di informazioni classificate
- Le informazioni classificate sono trasmesse tra le Parti contraenti attraverso canali «da Governo a Governo»; possono tuttavia essere stabilite di comune intesa tra le Parti contraenti altre modalità quali il trasporto a mano o sistemi di comunicazione sicura (cifratura).
7. Visite
- Per le visite, comprese quelle di visitatori dell’altro Paese in servizio comandato, che implicano la necessità di accedere a informazioni classificate CONFIDENZIALE/VERTRAULICH/CONFIDENTIEL e/o SEGRETO/ GEHEIM/SECRET in Svizzera oppure FORTROLIGT e/o HEMMELIGT in Danimarca oppure la necessità di accedere a stabilimenti della Difesa/a immobili di mandatari della Difesa in cui sono eseguiti lavori medesimamente classificati è necessario il previo consenso della NSA/DSA del Paese ospitante. Le domande per dette visite sono presentate per il tramite della NSA/DSA.
- La domanda di visita indica:
- nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto/della carta d’identità del visitatore proposto/dei visitatori proposti.
- Statuto ufficiale del/dei visitatore(i) unitamente alla denominazione dello stabilimento, dell’azienda o dell’organizzazione di cui è/sono rappresentante(i) o di cui fa/fanno parte.
- Per ogni visitatore, l’attestazione concernente il livello del rispettivo certificato di sicurezza.
- Denominazione e indirizzo dello stabilimento, dell’azienda o dell’ organizzazione oggetto della visita.
- Se noti, nome e cognome nonché statuto della(e) persona(e) da visitare.
- Scopo della visita.
- Data della visita. In caso di visite ricorrenti è indicato, se possibile, l’intero periodo durante il quale le visite hanno luogo.
- Tutti i visitatori osservano le prescrizioni del Paese ospitante in materia di sicurezza.
- La domanda di visita è presentata alla Parte ospitante con il necessario anticipo rispetto alla data prevista per la visita (per visite in Svizzera: 10 giorni lavorativi; per visite in Danimarca: 7 giorni lavorativi). Visite a breve termine possono essere convenute in casi urgenti d’intesa con il Paese ospitante.
- In relazione a specifici progetti o a particolari mandati possono essere allestiti, d’intesa con il Paese ospitante, elenchi di visitatori frequenti. Inizialmente, tali elenchi sono valevoli per una durata massima di 12 mesi: tale durata può essere prorogata, previo consenso della pertinente NSA/DSA, per un ulteriore periodo di 12 mesi al massimo. Gli elenchi summenzionati sono sottoposti conformemente alle normali procedure della Parte destinataria. Dopo l’approvazione di un elenco, le visite di persone fisiche menzionate nell’elenco possono essere convenute direttamente tra gli stabilimenti o le aziende interessati.
- Qualsivoglia informazione comunicata al personale in visita o di cui il personale in visita viene a conoscenza è trattata dal personale in visita come se fosse stata fornita secondo le disposizioni del presente Accordo.
8. Mandati
- Se intende concludere o intende autorizzare un mandatario nel proprio Paese a concludere con un mandatario nell’altro Paese un mandato che comporta informazioni classificate contrassegnate con il livello di classificazione di sicurezza FORTROLIGT o CONFIDENZIALE/VERTRAULICH/ CONFIDENTIEL o con un livello superiore, la Parte d’origine si fa rilasciare dapprima dalla NSA/DSA dell’altro Paese la garanzia che il mandatario proposto è titolare di un certificato di sicurezza di livello appropriato e adotta inoltre misure di sicurezza adeguate per fornire la debita protezione a informazioni classificate. Detta garanzia comporta l’assunzione della responsabilità che il comportamento in materia di sicurezza del mandatario titolare di un certificato di sicurezza sia conforme alle prescrizioni e regolamentazioni nazionali in materia di sicurezza nonché oggetto di controlli da parte della rispettiva NSA/DSA.
- La NSA/DSA garantisce che ai mandatari con i quali, in seguito alle summenzionate verifiche preliminari, sono conclusi mandati è noto quanto segue:
- la definizione della nozione di «informazione classificata» e degli equivalenti livelli di classificazione di sicurezza delle due Parti contraenti conformemente alle disposizioni del presente Accordo.
- Le denominazioni delle autorità governative dei due Paesi abilitate ad autorizzare la comunicazione e a coordinare la protezione delle informazioni classificate relative al pertinente mandato.
- I canali da utilizzare per la trasmissione di informazioni classificate tra le autorità governative e/o i mandatari interessati.
- Le procedure e i meccanismi per la comunicazione di eventuali modifiche sopravvenute in relazione con le informazioni classificate in seguito a modifiche del relativo livello di classificazione di sicurezza o a causa del venir meno della necessità di protezione.
- Le procedure per l’autorizzazione di visite, dell’accesso o di ispezioni da parte del personale di uno dei due Paesi presso aziende dell’altro Paese coinvolte nel mandato.
- L’obbligo del mandatario di divulgare informazioni classificate unicamente a persone alle quali è stato dapprima rilasciato un apposito certificato di sicurezza per l’accesso alle pertinenti informazioni, che hanno «necessità di conoscere» e che sono impiegate o coinvolte ai fini dell’esecuzione del mandato.
- L’obbligo del mandatario di non divulgare e di non consentire che siano divulgate informazioni classificate a persone alle quali non è stato rilasciato esplicitamente dalla sua NSA/DSA, ai fini dell’accesso alle informazioni interessate, un pertinente certificato di sicurezza.
- L’obbligo del mandatario di notificare immediatamente alla propria NSA/ DSA ogni caso confermato o ogni sospetto di perdita, trapelamento o pregiudizio concernente le informazioni classificate connesse con il mandato.
- La NSA/DSA della Parte d’origine trasmette due esemplari delle parti rilevanti del mandato classificato all’autorità di sicurezza designata della Parte destinataria per consentire appropriati controlli in materia di sicurezza.
- Per ogni suo singolo aspetto/elemento, ciascun mandato comprende direttive riguardo ai corrispondenti requisiti in materia di sicurezza e alla classificazione. Tali direttive sono contenute in specifiche clausole di sicurezza oppure, se del caso, in una Lettera sugli aspetti di sicurezza (Security Aspects Letter, SAL). Nelle suddette direttive deve essere specificato ogni singolo aspetto classificato del mandato – o qualsivoglia aspetto classificato suscettibile di risultare dal mandato – e a ognuno di detti aspetti deve essere attribuito uno specifico livello di classificazione di sicurezza. Cambiamenti concernenti i summenzionati requisiti o i summenzionati aspetti/elementi sono notificati se e non appena necessario; la Parte d’origine notifica senza indugio alla Parte destinataria l’eventuale avvenuta declassificazione di un’informazione classificata.
9. Accordi bilaterali in materia di sicurezza industriale
- Su richiesta dell’altra Parte contraente, le NSA/DSA notificano lo statuto di sicurezza di impianti aziendali ubicati nel rispettivo Paese. Inoltre, su richiesta, le NSA/DSA notificano lo stato di certificati di sicurezza di loro cittadini. Le summenzionate notifiche sono rispettivamente denominate «dichiarazione di sicurezza aziendale» (Facility Security Clearance [FSC]) e «dichiarazione di sicurezza relativa alle persone» (Personnel Security Clearance [PSC]).
- Su richiesta, la NSA/DSA interpellata accerta lo stato del certificato di sicurezza dell’impianto aziendale o della persona fisica oggetto della richiesta e invia una relativa dichiarazione di sicurezza aziendale o dichiarazione di sicurezza relativa alle persone se all’impianto aziendale o alla persona fisica è già stato rilasciato un certificato di sicurezza. Se l’impianto aziendale o la persona fisica non è titolare di un certificato di sicurezza o se quest’ultimo contempla un livello di sicurezza inferiore a quello richiesto, è inviata notifica che la dichiarazione non può essere rilasciata immediatamente e che la richiesta è in fase di elaborazione. In seguito a verifica con esito positivo, è rilasciata una dichiarazione in base alla quale potrà essere successivamente rilasciata una dichiarazione di sicurezza bilaterale.
- Un’azienda che, nel Paese in cui è registrata, è ritenuta dalla relativa NSA/DSA essere di proprietà oppure sotto il controllo o l’influsso di un Paese terzo i cui obiettivi non sono compatibili con quelli della Parte ospitante, non è idonea al rilascio di una dichiarazione di sicurezza; la NSA/DSA richiedente ne riceve notifica.
- La NSA/DSA che viene a conoscenza di qualsivoglia informazione a sfavore di una persona fisica per la quale è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza relativa alle persone notifica all’altra NSA/DSA la natura dell’informazione e i provvedimenti che intende adottare o ha adottato. Ciascuna NSA/DSA può chiedere una verifica di qualsivoglia dichiarazione di sicurezza relativa alle persone fornita in precedenza dall’altra NSA/DSA, sempre che la richiesta sia motivata. La NSA/DSA richiedente riceve notifica dei risultati della verifica e di qualsivoglia conseguente provvedimento.
- Qualora dovessero emergere informazioni tali da originare dubbi sull’opportunità di continuare a concedere l’accesso a informazioni classificate nell’altro Paese a un’azienda a cui è stato rilasciato un certificato di sicurezza bilaterale, la pertinente NSA/DSA riceve senza indugio notifica dei dettagli di tali informazioni, al fine di consentire lo svolgimento di indagini.
- Se una delle NSA/DSA adotta provvedimenti per revocare o sospende una Dichiarazione di sicurezza relativa alle persone bilaterale oppure adotta provvedimenti per revocare o sospende l’accesso concesso a un cittadino dell’altro Paese in virtù di un certificato di sicurezza, l’altra Parte contraente ne riceve notifica con l’indicazione delle ragioni di un tale provvedimento.
- Ciascuna NSA/DSA può chiedere all’altra di verificare qualsivoglia Dichiarazione di sicurezza aziendale, sempre che la richiesta di verifica sia motivata. Conclusa la verifica, i relativi risultati sono notificati alla NSA/DSA richiedente con l’indicazione dei fatti che hanno portato alla decisione.
- Se richiesto dall’altra Parte contraente, ciascuna NSA/DSA collabora alle verifiche e alle indagini concernenti certificati di sicurezza.
10. Perdita o pregiudizio
- In caso di violazioni in materia di sicurezza con conseguente perdita di informazioni classificate o materiale classificato o in caso di sospetto che informazioni classificate o materiale classificato siano stati resi accessibili a persone non autorizzate, la NSA/DSA della Parte destinataria informa immediatamente la NSA/DSA della Parte d’origine.
- La Parte destinataria (con l’assistenza, su richiesta, della Parte d’origine) avvia immediatamente un’indagine conformemente alle regolamentazioni in vigore nel Paese della Parte destinataria per la protezione di informazioni classificate e materiale classificato. La Parte destinataria informa al più presto la Parte d’origine sulle circostanze, sulle misure adottate e sull’esito dell’indagine.
11. Spese
Le spese incorse nel quadro dell’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del presente Accordo sono sostenute dalla Parte contraente che fornisce i servizi.
12. Modifiche
Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate con il comune assenso scritto di entrambe le Parti contraenti.
13. Composizione delle controversie
Tutte le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono composte tramite consultazioni tra le Parti contraenti e non sono sottoposte a un tribunale nazionale o internazionale né sottoposte a terzi per composizione.
14. Entrata in vigore, denuncia e verifiche
- Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima firma e rimane in vigore sino alla denuncia di comune accordo oppure da parte di una delle Parti contraenti mediante notifica scritta all’altra Parte contraente con un termine di preavviso di sei mesi. In caso di denuncia, ciascuna Parte contraente è responsabile che qualsivoglia informazione classificata o qualsivoglia materiale classificato già forniti nel quadro del presente Accordo oppure qualsivoglia informazione classificata derivante dal presente Accordo siano trattati conformemente alle disposizioni del presente Accordo finché necessario per la protezione delle informazioni classificate.
- Il presente Accordo è verificato congiuntamente dalle Parti contraenti al più tardi dieci anni dalla data dell’entrata in vigore.
- Il presente Accordo rappresenta quanto concordato tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport della Confederazione Svizzera e il Ministero della Difesa del Regno di Danimarca sul pertinente soggetto.
Firmato in duplice copia in lingua inglese.
Per il Dipartimento federale Urs Freiburghaus Berna, 25 aprile 2012 | Per il Ministero della Difesa Thomas Ahrenkiel Copenhagen, 31 maggio 2012 |