Il presente Accordo ha lo scopo di proteggere le informazioni classificate scambiate o prodotte nell’ambito della difesa e della cooperazione militare tra le Parti contraenti o un servizio o una persona giuridica sottostanti alle loro giurisdizioni.
0.514.133.41
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Estonia
sullo scambio di informazioni classificate
RU 2018293
Traduzione
Concluso il 14 novembre 2017
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2018
(Stato 1° febbraio 2018)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Estonia
(in seguito denominati «Parti contraenti»),
desiderando garantire la protezione delle informazioni classificate scambiate o prodotte nell’ambito della difesa e della loro cooperazione militare,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Scopo
Art. 2 Definizioni
- «Informazioni classificate»: tutte le informazioni, i documenti e i materiali, qualunque sia la forma, la natura o il metodo di trasmissione, forniti da una Parte contraente all’altra Parte contraente, cui è stato attribuito un livello di classificazione e sono stati contrassegnati in modo corrispondente conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali, così come tutte le informazioni, i documenti e i materiali prodotti nell’ambito della cooperazione tra le Parti contraenti o sulla base delle informazioni classificate summenzionate e contrassegnati di conseguenza;
- «autorità nazionale di sicurezza»: l’autorità governativa di ognuna delle Parti contraenti responsabile dell’applicazione e della supervisione del presente Accordo;
- «Parte d’origine»: la Parte contraente che genera le informazioni classificate;
- «Parte destinataria»: la Parte contraente alla quale sono trasmesse informazioni classificate;
- «mandatario»: persona fisica o giuridica avente la capacità giuridica di concludere contratti;
- «contratto classificato»: un contratto che contiene o implica l’accesso a informazioni classificate;
- «dichiarazione di sicurezza» (dichiarazione di sicurezza relativa alle persone o dichiarazione di sicurezza aziendale): accertamento amministrativo che determina che, dal punto di vista della sicurezza, una persona fisica o giuridica soddisfa i requisiti per l’accesso a informazioni classificate, conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali;
- «Parte terza»:Stato, organizzazione internazionale o qualsiasi altra entità che non è Parte contraente del presente Accordo;
- «necessità di conoscere»: necessità di avere accesso a determinate informazioni classificate nell’ambito di obblighi di servizio e per l’adempimento di compiti specifici.
Art. 3 Livelli di classificazione
Le informazioni classificate sono classificate in uno dei seguenti livelli di classificazione e i rispettivi equivalenti sono i seguenti:
in Svizzera | Termine inglese corrispondente | in Estonia |
Non applicabile | TOP SECRET | TÄIESTI SALAJANE |
GEHEIM/SECRET/SEGRETO | SECRET | SALAJANE |
VERTRAULICH/CONFIDENTIEL/ CONFIDENZIALE | CONFIDENTIAL | KONFIDENTSIAALNE |
INTERN/INTERNE/ AD USO INTERNO | RESTRICTED | PIIRATUD |
Ogni Parte contraente garantisce alle informazioni classificate ricevute o generate dall’altra Parte contraente la protezione prevista per il livello di classificazione equivalente secondo il paragrafo 1 del presente articolo.
La Parte destinataria garantisce che i livelli di classificazione non vengano modificati né revocati, fatta eccezione nel caso di previa autorizzazione scritta della Parte d’origine.
Le Parti contraenti si astengono dal divulgare qualunque tipo di informazione classificata prodotta o scambiata nel quadro del presente Accordo. Senza derogare a quanto precede, qualunque divulgazione di informazioni classificate disciplinate dal presente Accordo da parte di una delle Parti contraenti necessita di una previa autorizzazione scritta da parte dell’altra Parte contraente.
Per lo scambio di informazioni provenienti dall’Estonia classificate «TÄIESTI SALAJANE» la Svizzera applica misure di protezione non meno severe di quelle che adotta per proteggere le informazioni classificate «GEHEIM/SECRET/ SEGRETO» e le misure di protezione supplementari richieste dall’Estonia
Art. 4 Autorità nazionali di sicurezza
Ognuna delle Parti contraenti designa un’autorità nazionale di sicurezza debitamente autorizzata che supervisiona l’applicazione del presente Accordo in ogni suo aspetto:
- per la Confederazione Svizzera:
- Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) – Sicurezza delle informazioni e degli oggetti (SIO);
- per la Repubblica di Estonia:
- National Security Authority Department, Estonian Information Board.
Le Parti contraenti si informano reciprocamente per via diplomatica su qualunque modifica successiva concernente le proprie autorità nazionali di sicurezza.
Art. 5 Protezione di informazioni classificate
L’accesso a informazioni classificate è limitato a persone che adempiono il criterio della «necessità di conoscere» e che, conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali, dispongono di una dichiarazione di sicurezza valida relativa alle persone o sono autorizzate ad avere accesso alle summenzionate informazioni classificate, e sono state istruite in merito alle proprie responsabilità per la protezione di informazioni classificate.
La Parte d’origine:
- garantisce che le informazioni classificate trasmesse siano contrassegnate conformemente alle leggi e prescrizioni nazionali con il corrispondente livello di classificazione di cui all’articolo 3 capoverso 1;
- informa, ove applicabile, la Parte destinataria in merito a tutte le condizioni per la divulgazione o alle limitazioni per l’utilizzazione di informazioni classificate;
- informa la Parte destinataria in merito a qualsiasi modifica intervenuta nelle classificazioni o declassificazioni.
La Parte destinataria:
- garantisce per tutte le informazioni classificate ricevute dall’altra Parte contraente il medesimo livello di protezione previsto per le proprie informazioni classificate aventi una classificazione equivalente;
- garantisce che le informazioni classificate siano contrassegnate conformemente ai propri livelli di classificazione secondo l’articolo 3 capoverso 1;
- garantisce che le informazioni classificate non siano né declassificate né sottoposte a una modifica della classificazione senza previa autorizzazione scritta della Parte d’origine;
- se le informazioni non sono più necessarie, le restituisce alla Parte d’origine oppure le distrugge conformemente alle procedure della Parte destinataria in materia di distruzione di informazioni classificate;
- non trasmette e non divulga a una Parte terza informazioni classificate ricevute nel quadro delle disposizioni del presente Accordo senza previa autorizzazione scritta della Parte d’origine.
Art. 6 Riproduzione, traduzione e distruzione di informazioni classificate
Tutte le riproduzioni e le traduzioni di informazioni classificate trasmesse nel quadro del presente Accordo sono contrassegnate con i corrispondenti livelli di classificazione e protette come le informazioni originali.
Le traduzioni delle informazioni classificate trasmesse nel quadro del presente Accordo contengono una nota nella lingua di traduzione che attesta la presenza di informazioni classificate della Parte d’origine.
Le informazioni classificate trasmesse nel quadro del presente Accordo e contrassegnate «GEHEIM/SECRET/SEGRETO» o «TÄIESTI SALAJANE» possono essere tradotte o riprodotte solo previa autorizzazione scritta della Parte d’origine.
Le informazioni classificate vengono distrutte conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali della Parte destinataria in modo verificabile e tale da non consentirne la ricostruzione integrale o parziale.
Le informazioni classificate trasmesse nel quadro del presente Accordo e contrassegnate «TÄIESTI SALAJANE» non vengono distrutte e vengono restituite alla Parte d’origine.
Nel caso di una situazione di crisi che non consente di proteggere o restituire le informazioni classificate, queste vengono immediatamente distrutte. La Parte destinataria informa senza indugi l’autorità nazionale di sicurezza della Parte d’origine in merito a tale distruzione.
Art. 7 Metodi di trasmissione di informazioni classificate
Le informazioni classificate sono trasmesse per via diplomatica conformemente alle leggi e alle prescrizioni nazionali della Parte d’origine o come convenuto tra le autorità nazionali di sicurezza.
Le Parti contraenti possono trasmettere informazioni classificate mediante mezzi elettronici attraverso le procedure di sicurezza convenute dalle autorità nazionali di sicurezza.
Art. 8 Visite
Le visite che implicano l’accesso a informazioni classificate richiedono una previa autorizzazione scritta da parte dell’autorità nazionale di sicurezza del Paese ospitante.
L’autorità nazionale di sicurezza della Parte che desidera compiere la visita inoltra una domanda di visita all’autorità nazionale di sicurezza della Parte ospitante almeno tre settimane prima della visita prevista. In caso di necessità particolari, l’autorizzazione per la visita è concessa il prima possibile, previo debito coordinamento.
La domanda di visita contiene almeno i seguenti dati:
- nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero del passaporto o della carta d’identità del visitatore;
- rango ufficiale del visitatore e denominazione dell’organo rappresentato dal visitatore;
- dichiarazione di sicurezza relativa alle persone del visitatore;
- data prevista della visita;
- scopo della visita;
- nomi di persone, enti e strutture da visitare nel Paese ospitante.
L’autorizzazione alla visita può essere concessa per il periodo di tempo necessario per un determinato progetto. Autorizzazioni per più di una visita sono concesse per un periodo massimo di 12 mesi.
Art. 9 Contratti classificati
Se una Parte contraente intende stipulare, con un contraente insediato nel Paese dell’altra Parte contraente, un contratto che richiede lo scambio di informazioni classificate, l’autorità di sicurezza nazionale della Parte contraente nel cui Paese è insediato il contraente comunica su richiesta all’altra Parte contraente se al contraente è stata rilasciata una dichiarazione di sicurezza aziendale corrispondente al livello di sicurezza richiesto. Se il contraente non è in possesso di una dichiarazione di sicurezza aziendale, l’autorità nazionale di sicurezza della Parte d’origine può richiedere che il contraente sia sottoposto a un controllo di sicurezza da parte dell’autorità nazionale di sicurezza competente della Parte destinataria.
Per garantire una supervisione e un controllo di sicurezza adeguati, un contratto classificato deve contenere corrispondenti misure di sicurezza, compresa una guida di classificazione. Una copia delle misure di sicurezza deve essere inoltrata all’autorità nazionale di sicurezza della Parte contraente sotto la cui giurisdizione viene concluso il contratto.
Su richiesta, i rappresentanti delle autorità nazionali di sicurezza delle Parti contraenti possono effettuare reciprocamente visite per verificare l’efficacia delle misure adottate da un contraente per la protezione delle informazioni classificate contenute in un contratto classificato.
Art. 10 Violazione delle disposizioni di sicurezza
Ciascuna Parte contraente informa immediatamente l’altra Parte contraente in merito a qualsiasi violazione, sospetta o scoperta, delle disposizioni di sicurezza relative a informazioni classificate.
Ciascuna Parte contraente conduce immediatamente un’inchiesta entro i limiti del diritto internazionale e della rispettiva giurisdizione nazionale. Se necessario l’altra Parte contraente partecipa all’inchiesta della Parte contraente competente.
Ciascuna Parte contraente adotta, entro i limiti del diritto internazionale e della rispettiva giurisdizione nazionale, tutte le possibili misure appropriate conformemente alle rispettive leggi e prescrizioni nazionali sia per limitare le conseguenze delle violazioni di cui al capoverso 1 del presente articolo sia per prevenire future violazioni. L’altra Parte contraente deve essere informata in merito all’esito dell’inchiesta e in merito alle misure adottate.
Art. 11 Soluzione delle controversie
Tutte le controversie tra le Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte unicamente per il tramite di consultazioni tra le Parti contraenti e non sono sottoposte a un tribunale nazionale o internazionale né a Parti terze per composizione.
Art. 12 Costi
Le Parti contraenti sostengono le proprie spese insorte nel quadro dell’applicazione del presente Accordo.
Art. 13 Disposizioni finali
Le Parti contraenti si informano reciprocamente per scritto in merito all’adempimento di tutte le esigenze nazionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell’ultima notifica scritta.
Il presente Accordo resta in vigore a tempo indeterminato e può essere emendato previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. Ciascuna Parte contraente può proporre in qualsiasi momento modifiche al presente Accordo. In tal caso, le Parti contraenti si consultano al fine di emendare il presente Accordo.
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica all’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo si estingue sei mesi dopo il ricevimento della notifica. Se il presente Accordo è denunciato, qualsiasi informazione classificata già scambiata o prodotta nell’ambito del presente Accordo deve essere trattata conformemente alle disposizioni del presente Accordo per il tempo necessario alla protezione dell’informazione classificata.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Tallinn il 14 novembre 2017 in duplice copia, ciascuna in lingua tedesca, estone e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.
Per il Ferdinand Kobelt | Per il Jaanus Rankla |