Autorità direttive
Per l’applicazione della presente Convenzione quadro sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «le autorità direttive»:
- per la Parte francese: la Direction générale de l’armement (DGA);
- per la Parte svizzera: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Le autorità direttive istituiscono un comitato direttivo responsabile della gestione d’insieme e dell’applicazione pratica della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici.
Se necessario, si organizzano colloqui bilaterali tra le autorità direttive.
Comitato direttivo
Il comitato direttivo è responsabile nei confronti delle autorità direttive della gestione d’insieme e dell’applicazione pratica della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici.
Il comitato direttivo è composto da sei membri; ciascuna Parte nomina rispettivamente tre membri.
Ogni decisione del comitato direttivo è presa all’unanimità, con ciascuna Parte che dispone di un voto, ed è consegnata in modo formale.
Il comitato direttivo adotta le proprie regole e procedure.
Il comitato direttivo è incaricato in particolare di:
- sorvegliare le attività svolte in virtù della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici;
- intraprendere qualsiasi azione necessaria ad assicurare il buon funzionamento della cooperazione;
- sviluppare soluzioni e prendere ogni decisione relativa alla risoluzione di eventuali difficoltà durante l’applicazione della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici;
- sorvegliare gli aspetti relativi alla sicurezza della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici;
- approvare un’istruzione di sicurezza del programma CSO relativa alla cooperazione proposta dalla Parte francese;
- approvare le procedure che consentono l’esecuzione dei pagamenti della Parte svizzera alla Parte francese;
- approvare gli aggiornamenti degli allegati degli accordi tecnici che non necessitano di emendamenti proposti dai gruppi di gestione degli accordi tecnici;
- approvare qualsiasi altro aspetto necessario all’applicazione della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici, fra cui le regole e le procedure dei gruppi di gestione degli accordi tecnici;
- analizzare le conseguenze legate al ritiro di una Parte dalla presente Convenzione quadro;
- analizzare le conseguenze legate alla ripresa delle attività in seguito alla revoca della clausola di sospensione;
- istituire un gruppo di lavoro per la ricerca e la promozione di assi di collaborazione tra le Parti nei settori della tecnologia e dei programmi spaziali, prendendo in considerazione le competenze dell’industria;
- istituire, in base alle necessità, altri gruppi di lavoro nell’ambito della presente Convenzione quadro e degli accordi tecnici, di cui definisce i mandati. Il comitato direttivo valuta i loro risultati e la necessità del loro mantenimento.
In queste azioni, il comitato direttivo punta alla migliore disponibilità possibile del sistema CSO e alla messa a disposizione delle immagini satellitari in base alle necessità della Parte svizzera e nel limite dei diritti di programmazione e dei diritti d’accesso agli archivi acquisiti.
Il comitato direttivo si riunisce quando una Parte lo reputa necessario, ma almeno una volta l’anno.
Il comitato direttivo si riunisce alternativamente sul territorio di ciascuna Parte. Laddove necessario, le Parti possono invitare esperti a partecipare alle riunioni del comitato direttivo. La Parte ospitante assicura l’organizzazione della riunione e i compiti di segreteria.
Un gruppo di gestione degli accordi tecnici è istituito per ognuno di essi. Esso è responsabile della gestione d’insieme e dell’applicazione del relativo accordo.