Lexipedia

0.514.164.91

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Polonia sulla reciproca protezione di informazioni classificate

RU 2023 186

Traduzione

Concluso il 7 settembre 2022
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2023

(Stato 1° maggio 2023)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia
( in seguito denominati «Parti contraenti» ),

nell’intento di garantire la reciproca protezione di tutte le informazioni considerate informazioni classificate conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente e trasmesse all’altra Parte contraente;

riconoscendo la necessità di stabilire di comune accordo regole e prescrizioni per la protezione di informazioni classificate in relazione con qualsiasi attività comune che implica uno scambio di informazioni classificate,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni seguenti:

  1. «Informazioni classificate»: tutte le informazioni, qualunque sia la forma e la procedura di registrazione, nonché gli oggetti o qualsiasi loro componente che necessitano di una protezione contro una divulgazione non autorizzata e contrassegnati come tali.
  2. «Autorità di sicurezza competenti»: le autorità competenti per la protezione di informazioni classificate, di cui all’articolo 3 capoverso 1 del presente Accordo.
  3. «Soggetti autorizzati»: persone fisiche, persone giuridiche o servizi che non possiedono alcuna personalità giuridica, competenti per l’allestimento, l’ottenimento, la conservazione, la protezione e l’utilizzazione di informazioni classificate conformemente alla legislazione nazionale della rispettiva Parte contraente.
  4. «Parte d’origine»: le autorità di sicurezza competenti e i soggetti autorizzati che generano e trasmettono informazioni classificate.
  5. «Parte destinataria»: le autorità di sicurezza competenti e i soggetti autorizzati a cui sono trasmesse informazioni classificate.
  6. «Contratto classificato»: contratto la cui realizzazione contiene informazioni classificate, comporta l’accesso a informazioni classificate o genera simili informazioni.
  7. «Mandatario»: una persona fisica, una persona giuridica o un servizio avente capacità giuridica di eseguire contratti classificati.
  8. «Mandante»: una persona fisica, una persona giuridica o un servizio avente capacità giuridica di concludere classificati.
  9. «Conoscenza solo se necessario»: l’accesso alle informazioni classificate è consentito solo alle persone che ne hanno la necessità per poter adempiere obblighi e compiti di servizio.
  10. «Dichiarazione di sicurezza relativa alle persone»: documento, rilasciato dalle autorità di sicurezza competenti conformemente alla corrispondente legislazione nazionale, che conferma che una persona fisica è stata sottoposta a un controllo di sicurezza ed è autorizzata ad avere accesso a informazioni classificate VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL o con una classificazione superiore.
  11. «Dichiarazione di sicurezza aziendale»: documento, rilasciato dalle autorità di sicurezza competenti conformemente alla corrispondente legislazione nazionale, che conferma che un mandatario dispone della capacità di proteggere informazioni classificate VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL o con una classificazione superiore conformemente alla legislazione nazionale.
  12. «Terzi»: qualsiasi soggetto pubblico o privato sotto la giurisdizione di uno Stato oppure qualsiasi organizzazione internazionale che non è Parte contraente del presente Accordo.

Art. 2 Categorie di classificazione delle informazioni classificate

Le informazioni classificate sono assegnate a una categoria di classificazione conformemente al loro contenuto e alla legislazione nazionale di ogni Parte contraente. Alle informazioni classificate ricevute è assegnata una categoria di classificazione equivalente ai sensi delle disposizioni di cui al capoverso 4.

L’obbligo di cui al capoverso 1 è applicabile anche a informazioni classificate generate nell’ambito della cooperazione tra le Parti contraenti, i soggetti autorizzati o le autorità di sicurezza competenti come pure in relazione con la realizzazione di un contratto classificato.

L’assegnazione a una categoria di classificazione può essere modificata o revocata esclusivamente dalla Parte d’origine che l’ha stabilita. In caso di qualsiasi modifica o revoca della categoria di classificazione, la Parte destinataria deve essere informata immediatamente.

Le Parti contraenti convengono che le seguenti categorie di classificazione sono equivalenti:

Nella Confederazione Svizzera

Nella Repubblica di Polonia

Equivalente in inglese

GEHEIM / SECRET / SEGRETO

TAJNE

SECRET

VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE

POUFNE

CONFIDENTIAL

INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO

ZASTRZEŻONE

RESTRICTED

Per la trasmissione e la protezione di informazioni classificate in polacco «ŚCIŚLE TAJNE» (TOP SECRET) sono convenute di caso in caso disposizioni particolari tra le autorità di sicurezza competenti.

Art. 3 Autorità di sicurezza competenti

Ai sensi del presente Accordo, le autorità di sicurezza competenti sono:

  1. per la Confederazione Svizzera:
  2. il settore Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS;
  3. per la Repubblica di Polonia:
  4. il capo dell’Agenzia di sicurezza interna.

Allo scopo di garantire una cooperazione efficace ai sensi del presente Accordo, nel quadro delle competenze riconosciute loro in virtù della rispettiva legislazione nazionale, se necessario le autorità di sicurezza competenti possono concludere accordi tecnici o organizzativi dettagliati in forma scritta.

Art. 4 Protezione di informazioni classificate

Ai sensi del presente Accordo e della rispettiva legislazione nazionale, le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie alla protezione delle informazioni classificate scambiate.

Le Parti contraenti assicurano per le informazioni di cui al capoverso 1 almeno la medesima protezione prevista per le proprie informazioni classificate appartenenti alla categoria di classificazione equivalente ai sensi dell’articolo 2 capoverso 4.

Le informazioni classificate ricevute di cui al capoverso 1 sono usate esclusivamente per lo scopo definito al momento della loro trasmissione.

La Parte destinataria non può rendere accessibili a terzi informazioni classificate di cui al capoverso 1 senza previo consenso scritto della Parte d’origine che ha assegnato la categoria di classificazione.

Le informazioni classificate ricevute possono essere rese accessibili unicamente alle persone che hanno necessità di conoscere tali informazioni per scopi di servizio e che sono state autorizzate ad accedervi conformemente alla legislazione nazionale della Parte destinataria.

Lo scambio di informazioni classificate tra i servizi d’intelligence e le autorità di polizia e di confine si svolge conformemente alle disposizioni del presente Accordo, sempre che altri accordi bilaterali o multilaterali non dispongano diversamente.

Art. 5 Contratti classificati

Se sussiste l’intenzione di concludere un contratto classificato che comprende informazioni classificate VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL o con una classificazione superiore, il mandante riceve preventivamente una garanzia scritta, rilasciata dall’autorità di sicurezza competente per il potenziale mandatario, che il mandatario proposto dispone di una pertinente dichiarazione di sicurezza aziendale.

Sino all’ottenimento della garanzia di cui al capoverso 1, il mandatario non può accedere ad alcuna informazione classificata.

Il mandante informa il mandatario in merito ai requisiti di sicurezza necessari per realizzare un contratto classificato, inclusi un elenco dei tipi di informazioni classificate e le regole per assegnare alle categorie di classificazione le informazioni generate nel corso della realizzazione di un contratto classificato.

Una copia del documento di cui al capoverso 3 è inviata alle autorità di sicurezza competenti di entrambe le Parti contraenti.

L’autorità di sicurezza competente per il mandatario garantisce che le informazioni classificate trasmesse a quest’ultimo o generate in relazione con la realizzazione di un contratto classificato siano protette conformemente ai requisiti di sicurezza di cui al capoverso 3 e alla propria legislazione nazionale.

La realizzazione della parte di un contratto classificato cui è correlato l’accesso a informazioni classificate è autorizzata solo dopo che il mandatario ha adottato tutte le misure necessarie a garantire la protezione di informazioni classificate conformemente ai requisiti di sicurezza di cui al capoverso 3.

Le autorità di sicurezza competenti garantiscono che eventuali subappaltatori adempiano i medesimi obblighi per la protezione di informazioni classificate stabiliti per il mandatario.

Art. 6 Trasmissione di informazioni classificate

Le informazioni classificate sono trasmesse per via diplomatica.

Le autorità di sicurezza competenti possono concordare la trasmissione per altra via di informazioni classificate al fine di assicurarne, conformemente alla rispettiva legislazione nazionale, la protezione da una divulgazione non autorizzata.

Le informazioni classificate possono essere trasmesse tramite reti e sistemi elettronici assicurati, il cui utilizzo è consentito conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte contraente.

La ricezione di informazioni classificate richiede una conferma scritta del destinatario.

Art. 7 Riproduzione e traduzione di informazioni classificate

Qualsivoglia riproduzione o traduzione di informazioni classificate è contrassegnata, nella lingua del documento riprodotto o tradotto, con un’annotazione da cui risulta che contiene informazioni classificate ricevute dalla Parte d’origine; le riproduzioni e le traduzioni devono essere protette come le corrispondenti informazioni classificate originali.

Le informazioni classificate «TAJNE / GEHEIM / SECRET / SEGRETO / SECRET» possono essere copiate o tradotte unicamente previo ottenimento del consenso scritto della Parte d’origine.

Art. 8 Distruzione di informazioni classificate

Le informazioni classificate TAJNE / GEHEIM / SECRET / SEGRETO / SECRET non possono essere distrutte ma devono essere restituite alla Parte d’origine.

Le informazioni classificate VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL o con una classificazione inferiore sono distrutte conformemente alla legislazione nazionale della Parte destinataria in modo tale da impedirne la ricostruzione parziale o integrale.

Art. 9 Visite

Ai visitatori provenienti dal territorio di una Parte contraente è garantito, nel territorio dell’altra Parte contraente, l’accesso a informazioni classificate VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE / POUFNE / CONFIDENTIAL o con una classificazione superiore unicamente previo ottenimento del permesso scritto rilasciato dall’autorità di sicurezza competente dell’altra Parte contraente.

Le domande di visita devono essere sottoposte all’autorità competente della Parte ospitante, conformemente alle leggi nazionali e alle prescrizioni stabilite nel presente articolo, al più tardi 20 (venti) giorni prima della data prevista per la visita. Nei casi urgenti le autorità di sicurezza competenti possono concordare un periodo più breve.

Le domande di visita devono comprendere le indicazioni seguenti:

  1. lo scopo, la data e il programma della visita;
  2. i nomi, il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, il numero del passaporto o della carta d’identità di ciascun visitatore;
  3. la funzione di ogni visitatore, con il nome dell’istituzione o del servizio rappresentato;
  4. la conferma della dichiarazione di sicurezza relativa alle persone di ogni visitatore;
  5. la denominazione e l’indirizzo del servizio oggetto della visita;
  6. i nomi, il cognome e la funzione della persona ospitante.

La Parte ospitante garantisce la protezione dei dati personali dei visitatori conformemente alla propria legislazione nazionale.

Art. 10 Violazione delle disposizioni di sicurezza

Qualsiasi violazione delle disposizioni di sicurezza concernenti la protezione di informazioni classificate ai sensi del presente Accordo è appurata conformemente alla legislazione nazionale della Parte sul cui territorio si è verificata la violazione.

Le autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente e senza indugio in merito a qualsiasi violazione delle disposizioni di sicurezza.

Se la violazione delle disposizioni si è verificata nel territorio di terzi, la Parte contraente che ha trasmesso le informazioni classificate adotta, in collaborazione con detti terzi, tutte le misure di cui ai capoversi 1 e 2.

Le autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente e senza indugio in merito alle circostanze della violazione delle disposizioni di sicurezza e all’esito delle misure adottate. Su richiesta, le autorità di sicurezza competenti possono collaborare alle indagini.

In presenza di sospetti di violazioni delle disposizioni di sicurezza, sono applicabili le disposizioni di cui ai capoversi 1–4.

Art. 11 Spese

Ciascuna Parte contraente copre le proprie spese incorse in relazione con l’esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 12 Consultazioni

Le autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente in merito a qualsiasi modifica della rispettiva legislazione nazionale che interessa le disposizioni del presente Accordo.

Nell’intento di garantire una stretta cooperazione nell’esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le autorità competenti si consultano secondo necessità.

Ciascuna Parte contraente consente ai rappresentanti delle autorità di sicurezza competenti dell’altra Parte contraente di effettuare visite sul proprio territorio per informarsi in merito alle procedure volte alla protezione di informazioni classificate trasmessele dall’altra Parte contraente.

Art. 13 Dichiarazioni di sicurezza relative alle persone e dichiarazioni di sicurezza aziendali

Ciascuna Parte contraente riconosce le dichiarazioni di sicurezza relative alle persone e le dichiarazioni di sicurezza aziendali rilasciate dall’altra Parte contraente.

Le autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente e senza indugio in merito a qualsiasi cambiamento concernente le dichiarazioni di sicurezza relative alle persone e le dichiarazioni di sicurezza aziendali riconosciute o rilasciate da entrambe le Parti contraenti.

Su richiesta, le autorità di sicurezza competenti si informano reciprocamente in merito a dichiarazioni di sicurezza aziendali rilasciate a ditte conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

Art. 14 Soluzione delle controversie

Tutte le controversie in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo devono essere risolte mediante trattative dirette tra le autorità di sicurezza competenti della Parti contraenti.

Le controversie che non possono essere risolte conformemente al capoverso 1 sono risolte per via diplomatica.

Art. 15 Disposizioni finali

Le Parti contraenti si informano reciprocamente per via diplomatica in merito all’adempimento di tutte le esigenze nazionali necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica.

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Esso può essere denunciato da ciascuna Parte contraente in qualsiasi momento mediante notifica all’altra Parte contraente. In tal caso, il presente Accordo decade sei mesi dopo la ricezione della nota di denuncia.

In caso di denuncia, le informazioni classificate trasmesse o generate in virtù del presente Accordo devono continuare a essere protette ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

Il presente Accordo può essere emendato previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. In tal caso, le modifiche entrano in vigore conformemente alle disposizioni dei capoversi 1 e 2. Fatto a Thun il 7 settembre 2022 in due copie, ciascuna in lingua tedesca, polacca e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Roger Michlig

Per il
Governo della Repubblica di Polonia:

Krzysztof Wacławek

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia sulla reciproca protezione di informazioni classificate | Lexipedia | Lexipedia