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0.515.01

Accordo sulla proibizione degli esperimenti con armi nucleari nell’atmosfera, nello spazio e sott’acqua Conchiuso a Mosca il 5 agosto 1963 Approvato dall’Assemblea federale il 18 dicembre 1963 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 16 gennaio 1964 Entrato in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1964

RU 1964 191; FF 1963 1349

Traduzione

(Stato 17 luglio 2024)

I Governi del Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
chiamate di seguito «parti originali»

proclamando che loro obiettivo principale è la conclusione, il più presto possibile, di un accordo per il disarmo generale e completo, sotto stretto controllo internazionale, conformemente agli scopi delle Nazioni Unite, che porrebbe fine alla corsa agli armamenti ed eliminerebbe l’incentivo alla produzione e alla sperimentazione di ogni genere di armi, incluse quelle nucleari,

cercando di ottenere per sempre la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali con armi nucleari, determinati a continuare i negoziati a tale scopo e animati dal desiderio di por fine alla contaminazione, con sostanze radioattive, dell’ambiente in cui vive l’uomo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Ciascuna delle parti si obbliga a proibire, a prevenire e ad astenersi dall’attuare qualsiasi esplosione sperimentale di armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, in qualsiasi luogo, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo:

  1. nell’atmosfera, oltre i limiti della medesima, compreso lo spazio, o sott’acqua, comprese le acque territoriali e l’alto mare; o
  2. in qualsiasi altro ambiente, se una siffatta esplosione causa la caduta dei rifiuti radioattivi fuori dei limiti territoriali dello Stato sotto la cui giurisdizione o il cui controllo l’esplosione è stata effettuata. A questo proposito, è convenuto che quanto sancisce il presente sottoparagrafo b non pregiudica la conclusione di un accordo sulla proibizione permanente di tutti gli esperimenti nucleari, comprese le esplosioni sotterranee, alla quale le parti, come hanno dichiarato nel preambolo, si sforzano di giungere.

Ciascuna delle parti si obbliga, inoltre, ad astenersi da cagionare o da promuovere qualsiasi esplosione sperimentale con armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, che sarebbe effettuata in uno qualsiasi dei luoghi indicati sopra e che avrebbe le conseguenze menzionate nel paragrafo 1, o da prendervi parte in qualsiasi modo.

Art. II

Ciascuna delle parti può proporre emendamenti all’accordo. Il testo di qualsiasi disegno di emendamento è comunicato ai Governi depositari che lo trasmetteranno a tutti i partecipanti all’accordo. Quindi, a domanda di almeno un terzo delle parti, i Governi depositari convocheranno una conferenza, alla quale tutte le parti saranno invitate, allo scopo di esaminare l’emendamento.

Qualsiasi emendamento deve essere approvato dalla maggioranza dei voti di tutte le parti che comprenda i voti delle parti originali. L’emendamento entra in vigore per tutte le parti al momento del deposito degli strumenti di ratificazione a opera della maggioranza di esse, compresi gli strumenti di ratificazione delle parti originali.

Art. III

L’accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato che non ha firmato l’accordo prima dell’entrata in vigore del medesimo, secondo il paragrafo 3, può aderirvi in ogni momento.

L’accordo è sottoposto alla ratificazione da parte degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e gli strumenti di adesione saranno depositati presso i Governi delle parti originali – il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America e l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche – che, per il presente accordo, sono designati come Governi depositari.

L’accordo entra in vigore dopo la sua ratificazione a opera delle parti originali e dopo il deposito dei loro strumenti di ratificazione.

Per gli Stati, i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l’entrata in vigore dell’accordo, questo entra in vigore alla data del deposito dei loro strumenti di ratificazione o di adesione.

I Governi depositari informeranno rapidamente tutti gli Stati firmatari e aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d’adesione, della data dell’entrata in vigore e della data di ricevimento di qualsiasi domanda per conferenze o di altre comunicazioni.

Il trattato sarà registrato dai Governi depositari, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 1 .

Art. IV

L’accordo è di durata illimitata. Ciascuna parte, nel pieno esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di disdire l’accordo se essa ritiene che avvenimenti straordinari, connessi con la materia dell’accordo, minacciano gli interessi supremi del paese. Essa deve notificare la disdetta a tutte le altre parti, con un preavviso di tre mesi.

Art. V

L’accordo, i cui testi in lingua inglese e russa fanno parimente fede, sarà depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate conformi saranno trasmesse dai Governi depositari ai Governi degli Stati firmatari e aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato l’accordo.

Fatto a Mosca, in tre esemplari, il cinque agosto millenovecentosessantatre.

(Seguono le firme)

0.515.01

Campo d’applicazione il 17 luglio 20242

Stati partecipanti

Ratifica a
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

12 marzo

1964

12 marzo

1964

Antigua e Barbuda

16 novembre

1988 S

1° novembre

1981

Argentina

14 novembre

1986

14 novembre

1986

Armenia

7 giugno

1994 A

7 giugno

1994

Australia

12 novembre

1963

12 novembre

1963

Austria

17 luglio

1964

17 luglio

1964

Bahamas

16 luglio

1976 S

10 luglio

1973

Bangladesh

12 marzo

1985 A

12 marzo

1985

Belarus

16 dicembre

1963

16 dicembre

1963

Belgio

1° marzo

1966

1° marzo

1966

Benin

15 dicembre

1964

15 dicembre

1964

Bhutan

8 giugno

1978 A

8 giugno

1978

Bolivia

4 agosto

1965

4 agosto

1965

Bosnia e Erzegovina

15 agosto

1994 S

6 marzo

1992

Botswana

5 gennaio

1968 S

30 settembre

1966

Brasile

15 dicembre

1964

15 dicembre

1964

Bulgaria

13 novembre

1963

13 novembre

1963

Canada

28 gennaio

1964

28 gennaio

1964

Capo Verde

24 ottobre

1979 A

24 ottobre

1979

Ceca, Repubblica

24 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

1° marzo

1965

1° marzo

1965

Cile

6 ottobre

1965

6 ottobre

1965

Cipro

15 aprile

1965

15 aprile

1965

Colombia

17 ottobre

1985

17 ottobre

1985

Congo (Kinshasa)

28 ottobre

1965

28 ottobre

1965

Corea (Sud)

24 luglio

1964

24 luglio

1964

Costa Rica

10 luglio

1967

10 luglio

1967

Côte d'Ivoire

5 febbraio

1965

5 febbraio

1965

Croazia

12 giugno

1993 S

8 ottobre

1991

Danimarca

15 gennaio

1964

15 gennaio

1964

Dominicana, Repubblica

3 giugno

1964

3 giugno

1964

Ecuador

6 maggio

1964

6 maggio

1964

Egitto

10 gennaio

1964

10 gennaio

1964

El Salvador

3 dicembre

1964

3 dicembre

1964

Eswatini

29 maggio

1969 A

29 maggio

1969

Figi

18 luglio

1972 S

10 ottobre

1970

Filippine

10 novembre

1965

10 novembre

1965

Finlandia

9 gennaio

1964

9 gennaio

1964

Gabon

20 febbraio

1964

20 febbraio

1964

Gambia

27 aprile

1965 S

18 febbraio

1965

Germania

1° dicembre

1964

1° dicembre

1964

Ghana

27 novembre

1963

27 novembre

1963

Giamaica

22 novembre

1991

22 novembre

1991

Giappone

15 giugno

1964

15 giugno

1964

Giordania

29 maggio

1964

29 maggio

1964

Grecia

18 dicembre

1963

18 dicembre

1963

Guatemala

6 gennaio

1964

6 gennaio

1964

Guinea equatoriale

16 gennaio

1989 A

16 gennaio

1989

Honduras

2 ottobre

1964

2 ottobre

1964

India

10 ottobre

1963

10 ottobre

1963

Indonesia

20 gennaio

1964

20 gennaio

1964

Iran

5 maggio

1964

5 maggio

1964

Iraq

30 novembre

1964

30 novembre

1964

Irlanda

18 dicembre

1963

18 dicembre

1963

Islanda

29 aprile

1964

29 aprile

1964

Israele

15 gennaio

1964

15 gennaio

1964

Italia

10 dicembre

1964

10 dicembre

1964

Kenya

10 giugno

1965 A

10 giugno

1965

Kuwait*

20 maggio

1965

20 maggio

1965

Laos

10 febbraio

1965

10 febbraio

1965

Libano

14 maggio

1965

14 maggio

1965

Liberia

19 maggio

1964

19 maggio

1964

Libia

15 luglio

1968

15 luglio

1968

Lussemburgo

10 febbraio

1965

10 febbraio

1965

Madagascar

15 marzo

1965

15 marzo

1965

Malawi

26 novembre

1964 S

6 luglio

1964

Malaysia

15 luglio

1964

15 luglio

1964

Malta

25 novembre

1964 S

21 settembre

1964

Marocco

1° febbraio

1966

1° febbraio

1966

Mauritania

6 aprile

1964

6 aprile

1964

Maurizio

30 aprile

1969 S

12 marzo

1968

Messico

27 dicembre

1963

27 dicembre

1963

Mongolia

1° novembre

1963

1° novembre

1963

Montenegro

9 gennaio

2007 S

3 giugno

2006

Myanmar

15 novembre

1963

15 novembre

1963

Nepal

7 ottobre

1964

7 ottobre

1964

Nicaragua

26 gennaio

1965

26 gennaio

1965

Niger

3 luglio

1964

3 luglio

1964

Nigeria

17 febbraio

1967

17 febbraio

1967

Norvegia

21 novembre

1963

21 novembre

1963

Nuova Zelanda

10 ottobre

1963

10 ottobre

1963

Paesi Bassi*

14 settembre

1964

14 settembre

1964

Aruba

14 settembre

1964

14 settembre

1964

Curaçao

14 settembre

1964

14 settembre

1964

Parte caraibica (Bonaire,
Sint Eustatius e Saba)

14 settembre

1964

14 settembre

1964

Sint Maarten

14 settembre

1964

14 settembre

1964

Pakistan

3 marzo

1988

3 marzo

1988

Panama

24 febbraio

1966

24 febbraio

1966

Papua Nuova Guinea

27 ottobre

1980 S

16 settembre

1975

Perù

20 luglio

1964

20 luglio

1964

Polonia

14 ottobre

1963

14 ottobre

1963

Regno Unito

10 ottobre

1963

10 ottobre

1963

Rep. Centrafricana

22 dicembre

1964 A

22 dicembre

1964

Romania

12 dicembre

1963

12 dicembre

1963

Ruanda

22 ottobre

1963

22 ottobre

1963

Russia

10 ottobre

1963

10 ottobre

1963

Samoa

15 gennaio

1965

15 gennaio

1965

San Marino

3 luglio

1964

3 luglio

1964

Seicelle

12 marzo

1985 A

12 marzo

1985

Senegal

6 maggio

1964

6 maggio

1964

Serbia

15 gennaio

1964

15 gennaio

1964

Sierra Leone

21 febbraio

1964

21 febbraio

1964

Singapore

12 luglio

1968 S

9 agosto

1965

Siria

1° giugno

1964

1° giugno

1964

Slovacchia

17 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

7 aprile

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

17 dicembre

1964

17 dicembre

1964

Sri Lanka

5 febbraio

1964

5 febbraio

1964

Stati Uniti

10 ottobre

1963

10 ottobre

1963

Sudafrica

10 ottobre

1963 A

10 ottobre

1963

Sudan

4 marzo

1966

4 marzo

1966

Suriname

6 gennaio

1993 A

6 gennaio

1993

Svezia

9 dicembre

1963

9 dicembre

1963

Svizzera

16 gennaio

1964

16 gennaio

1964

Taiwan (Taipei cinese)

18 maggio

1964

18 maggio

1964

Tanzania

6 febbraio

1964

6 febbraio

1964

Thailandia

15 novembre

1963

15 novembre

1963

Togo

7 dicembre

1964

7 dicembre

1964

Tonga

22 giugno

1971 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

14 luglio

1964

14 luglio

1964

Tunisia

26 maggio

1965

26 maggio

1965

Turchia

8 luglio

1965

8 luglio

1965

Ucraina

30 dicembre

1963

30 dicembre

1963

Uganda

24 marzo

1964

24 marzo

1964

Ungheria

21 ottobre

1963

21 ottobre

1963

Uruguay

25 febbraio

1969

25 febbraio

1969

Venezuela

22 febbraio

1965

22 febbraio

1965

Yemen

1° giugno

1979 A

1° giugno

1979

Zambia

11 gennaio

1965 S

24 ottobre

1964

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese si possono consultare sul siti internet dei Governi depositari – Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord (https://www.gov.uk/government/publications/treaty-banning-nuclear-weapon-tests-in-the-atmosphere-in-outer-space-and-under-water-moscow-581963) e gli Stati Uniti d'America (https://www.state.gov/limited-test-ban-treaty) – o richiedere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Gli strumenti di ratifica o d’adesione sono stati depositati presso i Governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Unione Sovietica, sia simultaneamente, sia in date diverse, sia presso uno o più dei citati Governi. Le date elencate si riferiscono alla prima ratifica, rispettivamente adesione.