Ciascuna delle parti si obbliga a proibire, a prevenire e ad astenersi dall’attuare qualsiasi esplosione sperimentale di armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, in qualsiasi luogo, sotto la sua giurisdizione o il suo controllo:
- nell’atmosfera, oltre i limiti della medesima, compreso lo spazio, o sott’acqua, comprese le acque territoriali e l’alto mare; o
- in qualsiasi altro ambiente, se una siffatta esplosione causa la caduta dei rifiuti radioattivi fuori dei limiti territoriali dello Stato sotto la cui giurisdizione o il cui controllo l’esplosione è stata effettuata. A questo proposito, è convenuto che quanto sancisce il presente sottoparagrafo b non pregiudica la conclusione di un accordo sulla proibizione permanente di tutti gli esperimenti nucleari, comprese le esplosioni sotterranee, alla quale le parti, come hanno dichiarato nel preambolo, si sforzano di giungere.
Ciascuna delle parti si obbliga, inoltre, ad astenersi da cagionare o da promuovere qualsiasi esplosione sperimentale con armi nucleari, o qualsiasi altra esplosione nucleare, che sarebbe effettuata in uno qualsiasi dei luoghi indicati sopra e che avrebbe le conseguenze menzionate nel paragrafo 1, o da prendervi parte in qualsiasi modo.