Lexipedia

0.515.04

Trattato
che vieta di collocare armi nucleari
e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari
e degli oceani come anche nel loro sottosuolo

RU 1976 1431; FF 1973 I 285

Traduzione1

Concluso a Londra, Mosca e Washington l’11 febbraio 1971
Approvato dall’Assemblea federale il 26 giugno 19732
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 4 maggio 1976
Entrato in vigore per la Svizzera il 4 maggio 1976

(Stato 26 settembre 2016)

Gli Stati partecipi del presente Trattato,

Riconoscendo l’interesse comune dell’umanità ai progressi dell’esplorazione e dell’utilizzazione del fondo marino e oceanico a fini pacifici,

Considerando che la prevenzione della corsa agli armamenti nucleari sul fondo marino e oceanico serve alla causa del mantenimento della pace mondiale, attenua le tensioni internazionali e consolida le relazioni d’amicizia fra gli Stati,

Convinti che il presente Trattato segna una tappa che aiuterà ad escludere dalla corsa agli armamenti il fondo dei mari e degli oceani come anche il loro sottosuolo,

Convinti che il presente Trattato segna una tappa verso un trattato di disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale e risoluti a continuare i pertinenti negoziati,

Convinti che il presente Trattato servirà agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite 3 compatibilmente con i principi del diritto internazionale e senza pregiudicare le libertà dell’alto mare,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Gli Stati partecipi del presente Trattato s’impegnano a non installare o collocare sul fondo dei mari e degli oceani o nel loro sottosuolo, oltre il limite esterno della zona del fondo dei mari definita nell’articolo II, nessuna arma nucleare o altro tipo d’arma di distruzione di massa, né alcuna costruzione, installazione di lancio o altra installazione esplicitamente concepita per lo stoccaggio, la sperimentazione o l’uso di tali armi.

Gli impegni enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo s’applicano parimente alla zona del fondo dei mari menzionata nel detto paragrafo; se si tratta soltanto dell’interno di detta zona, essi non s’applicano né allo Stato rivierasco né al fondo marino sotto le acque territoriali.

Gli Stati partecipi del presente Trattato s’impegnano a non aiutare, incoraggiare o incitare alcuno Stato a compiere le attività menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo né a partecipare altrimenti a simili atti.

Art. II

Ai fini del presente Trattato il limite esterno della zona del fondo marino di cui all’articolo I coinciderà con il limite esterno della zona di dodici miglia menzionata nella seconda parte della Convenzione concernente il mare territoriale e la zona attigua, firmata a Ginevra il 29 aprile 1958 4 , e sarà misurata conformemente alle disposizioni della prima parte, sezione II, di detta Convenzione e conformemente al diritto internazionale.

Art. III

Al fine di promuovere gli scopi del presente Trattato e di garantire l’osservanza delle sue disposizioni, ciascuna Parte ha il diritto di verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo al di là della zona di cui all’articolo I, a condizione che questa osservazione non intralci quelle attività.

Se, per effetto di questa osservazione, sussistono dubbi ragionevoli quanto all’esecuzione degli obblighi assunti in virtù del Trattato, lo Stato partecipe in dubbio e lo Stato partecipe responsabile delle attività dubbiose si consulteranno al fine di eliminare i dubbi. Se lo Stato partecipe persiste nei suoi dubbi, ne informerà gli altri Stati partecipi e le Parti in causa collaboreranno ai fini di qualsiasi altra procedura di verificazione, eventualmente convenuta, compresa l’ispezione appropriata degli oggetti, delle costruzioni, delle istallazioni o di altre sistemazioni di cui si possa ragionevolmente presumere che presentino il carattere descritto all’articolo I. Le Parti situate nella regione di queste attività, compreso qualsiasi altro Stato rivierasco, o qualsiasi altra Parte che ne farà richiesta, avranno il diritto di partecipare a questa consultazione e a questa cooperazione. Ultimate le altre procedure di verifica, la Parte che le avrà avviate invierà alle altre parti un rapporto appropriato.

Se lo Stato responsabile delle attività suscitanti dubbi ragionevoli non può essere identificato con l’osservazione dell’oggetto, della costruzione, dell’istallazione o di un’altra sistemazione, lo Stato partecipe in dubbio ne informerà le Parti che si trovano nella regione di dette attività e qualsiasi altro Stato partecipe e procederà ad inchieste appropriate presso di essi. Se queste inchieste accertano che uno Stato partecipe è responsabile di tali attività, questi deve consultarsi e collaborare con le altre Parti come previsto nel paragrafo 2 del presente articolo. Se l’identità dello Stato responsabile non può essere determinata con queste inchieste, lo Stato partecipe inquirente potrà intraprendere altre procedure di verificazione, l’ispezione compresa, e solleciterà la cooperazione delle Parti della regione, compreso ciascuno Stato rivierasco, o di qualsiasi altra Parte che intendesse collaborare.

Se la consultazione e la collaborazione previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non consentono di rimuovere i dubbi circa le attività suddette e se l’esecuzione degli obblighi assunti in virtù del presente Trattato è seriamente messa in questione, uno Stato partecipe può, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, adire il Consiglio di sicurezza il quale può prendere provvedimenti conformemente alla Carta.

Ciascuno Stato partecipe può procedere alla verificazione prevista nel presente articolo, sia mediante mezzi propri sia con l’assistenza completa o parziale di qualsiasi altra Parte, sia mediante procedure internazionali appropriate nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta.

Le attività di verificazione previste nel presente Trattato devono essere esercitate senza intralciare le attività degli altri Stati partecipi e tenendo debitamente conto dei diritti riconosciuti conformemente al diritto internazionale, comprese le libertà dell’alto mare e i diritti degli Stati rivieraschi in quanto all’esplorazione e allo sfruttamento del loro zoccolo continentale.

Art. IV

Nessuna disposizione del presente Trattato sarà interpretata come sostegno o pregiudizio della posizione di uno Stato partecipe rispetto alle convenzioni internazionali vigenti, compresa quella del 1958 5 concernente il mare territoriale e la zona attigua, o rispetto ai diritti e pretese di detto Stato o al riconoscimento o al non riconoscimento dei diritti e delle pretese di qualsiasi altro Stato per quanto concerne le acque situate al largo delle sue coste, compresi fra l’altro i mari territoriali e le zone attigue, o per quanto concerne il fondo dei mari e degli oceani, compresi gli zoccoli continentali.

Art. V

Le Parti s’impegnano a proseguire in buona fede i negoziati circa nuovi provvedimenti di disarmo al fine di prevenire una corsa agli armamenti sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo.

Art. VI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato partecipe che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi del Trattato e, successivamente, per ciascuno degli altri Stati partecipi, alla data cui questo Stato li avrà accettati.

Art. VII

Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Trattato, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti al fine d’esaminare il funzionamento del Trattato ed assicurarsi che gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni del Trattato sono debitamente osservati. In occasione di questa revisione, si terrà conto di tutti i pertinenti progressi tecnologici. La conferenza di revisione determinerà, in conformità delle opinioni della maggioranza delle Parti presenti, se e quando occorrerà tenere un’altra conferenza di revisione.

Art. VIII

Ciascuno Stato partecipe del presente Trattato, nell’esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi con il contenuto del Trattato abbiano compromesso gli interessi supremi del suo Paese. Deve notificare questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi del Trattato come anche al Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. Detta notificazione deve contenere un esposto degli avvenimenti straordinari che lo Stato di cui si tratta considera lesivi dei suoi interessi supremi.

Art. IX

Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano in alcun modo gli obblighi assunti dalle Parti in virtù di strumenti internazionali istituenti zone esenti d’armi nucleari.

Art. X

Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non lo avrà firmato prima dell’entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli d’adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e dell’Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come governi depositari.

Il presente Trattato entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratificazione da parte di ventidue governi, compresi quelli depositari.

Rispetto agli Stati i cui strumenti di ratificazione e d’adesione saranno depositati dopo la sua entrata in vigore, il presente Trattato entra in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.

I governi depositari informeranno rapidamente i governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d’adesione, della data dell’entrata in vigore del Trattato come anche di tutti gli altri avvisi ricevuti.

Il presente Trattato è registrato dai governi depositari conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XI

Il presente Trattato, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei governi depositari. Copie certificate conformi del presente Trattato saranno inviate dai governi depositari ai governi degli Stati che avranno firmato il Trattato o che vi avranno aderito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, l’undici febbraio millenovecentosettantuno.

(Seguono le firme)

0.515.04

Campo d’applicazione il 26 settembre 20166

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

22 aprile

1971

18 maggio

1972

Antigua e Barbuda

16 novembre

1988 S

1° novembre

1981

Arabia Saudita

23 giugno

1972

23 giugno

1972

Argentina*

21 marzo

1983

21 marzo

1983

Australia**

23 gennaio

1973

23 gennaio

1973

Austria

10 agosto

1972

10 agosto

1972

Bahamas

7 giugno

1989 A

7 giugno

1989

Belarus

14 settembre

1971

18 maggio

1972

Belgio

20 novembre

1972

20 novembre

1972

Benin

19 giugno

1986

19 giugno

1986

Bosnia e Erzegovina

15 agosto

1994 S

6 marzo

1992

Botswana

10 novembre

1972

10 novembre

1972

Brasile*

10 maggio

1988

10 maggio

1988

Bulgaria

16 aprile

1971

18 maggio

1972

Canada*

17 maggio

1972

18 maggio

1972

Capo Verde

24 ottobre

1979 A

24 ottobre

1979

Ceca, Repubblica

24 marzo

1993 S

1° gennaio

1993

Cina*

28 febbraio

1991 A

28 febbraio

1991

Cipro

17 novembre

1971

18 maggio

1972

Congo (Brazzaville)

23 ottobre

1978 A

23 ottobre

1978

Corea (Sud)

25 giugno

1987

25 giugno

1987

Côte d'Ivoire

14 gennaio

1972 A

18 maggio

1972

Croazia

12 giugno

1993 S

8 ottobre

1991

Danimarca

15 giugno

1971

18 maggio

1972

Dominicana, Repubblica

11 febbraio

1972

18 maggio

1972

Etiopia

12 luglio

1977

12 luglio

1977

Filippine

5 novembre

1993 A

5 novembre

1993

Finlandia

8 giugno

1971

18 maggio

1972

Germania* **

18 novembre

1975

18 novembre

1975

Ghana

9 agosto

1972

9 agosto

1972

Giamaica

30 luglio

1986

30 luglio

1986

Giappone

21 giugno

1971

18 maggio

1972

Giordania

17 agosto

1971

18 maggio

1972

Grecia

28 maggio

1985

28 maggio

1985

Guatemala

1° aprile

1996

1° aprile

1996

Guinea-Bissau

20 agosto

1976 A

20 agosto

1976

India*

20 luglio

1973 A

20 luglio

1973

Iran

26 agosto

1971

18 maggio

1972

Iraq

13 settembre

1972

13 settembre

1972

Irlanda

19 agosto

1971

18 maggio

1972

Islanda

30 maggio

1972

30 maggio

1972

Italia*

3 settembre

1974

3 settembre

1974

Laos

19 ottobre

1971

18 maggio

1972

Lesotho

3 aprile

1973

3 aprile

1973

Lettonia

24 giugno

1992 A

24 giugno

1992

Libia

6 luglio

1990 A

6 luglio

1990

Liechtenstein

30 maggio

1991 A

30 maggio

1991

Lussemburgo

11 novembre

1982

11 novembre

1982

Malaysia

21 giugno

1972

21 giugno

1972

Malta

4 maggio

1971

18 maggio

1972

Marocco

26 luglio

1971

18 maggio

1972

Maurizio

23 aprile

1971

18 maggio

1972

Messico*

23 marzo

1984 A

23 marzo

1984

Mongolia

8 ottobre

1971

18 maggio

1972

Montenegro

9 gennaio

2007 S

3 giugno

2006

Nepal

6 luglio

1971

18 maggio

1972

Nicaragua

7 febbraio

1973

7 febbraio

1973

Niger

9 agosto

1971

18 maggio

1972

Norvegia

28 giugno

1971

18 maggio

1972

Nuova Zelanda

24 febbraio

1972

18 maggio

1972

Paesi Bassi

14 gennaio

1976

14 gennaio

1976

Aruba

14 gennaio

1976

14 gennaio

1976

Curaçao

14 gennaio

1976

14 gennaio

1976

Parte caraibica
(Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

14 gennaio

1976

14 gennaio

1976

Sint Maarten

14 gennaio

1976

14 gennaio

1976

Panama

20 marzo

1974

20 marzo

1974

Polonia

15 novembre

1971

18 maggio

1972

Portogallo

24 giugno

1975 A

24 giugno

1975

Qatar

12 novembre

1974 A

12 novembre

1974

Regno Unito

18 maggio

1972

18 maggio

1972

Territori sotto la sovranità
territoriale del Regno Unito

18 maggio

1972 A

18 maggio

1972

Rep. Centrafricana

9 luglio

1981

9 luglio

1981

Romania

10 luglio

1972

10 luglio

1972

Ruanda

20 maggio

1975

20 maggio

1975

Russia

18 maggio

1972

18 maggio

1972

Saint Vincent e Grenadine

13 maggio

1999 S

27 ottobre

1979

Salomone, Isole

17 giugno

1981 S

7 luglio

1978

São Tomé e Príncipe

24 agosto

1979 A

24 agosto

1979

Seicelle

12 marzo

1985 A

12 marzo

1985

Serbia

25 ottobre

1973

25 ottobre

1973

Singapore

10 settembre

1976

10 settembre

1976

Slovacchia

17 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

7 aprile

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

15 luglio

1987 A

15 luglio

1987

Stati Uniti**

18 maggio

1972

18 maggio

1972

Sudafrica

14 novembre

1973

14 novembre

1973

Svezia

28 aprile

1972

18 maggio

1972

Svizzera

4 maggio

1976

4 maggio

1976

Swaziland

9 agosto

1971

18 maggio

1972

Togo

28 giugno

1971

18 maggio

1972

Tunisia

22 ottobre

1971

18 maggio

1972

Turchia

19 ottobre

1972

19 ottobre

1972

Ucraina

3 settembre

1971

18 maggio

1972

Ungheria

13 agosto

1971

18 maggio

1972

Vietnam

20 giugno

1980 A

20 giugno

1980

Yemen

1° giugno

1979

1° giugno

1979

Zambia

9 ottobre

1972 A

9 ottobre

1972

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.