0.515.101
Dichiarazione sul non usare proietti ad esplosione in guerra Data il 29 novembre/11 dicembre 1868 Approvata dal Consiglio federale il 29 dicembre 1868
CS 11 04
Traduzione1
(Stato 29 dicembre 1868)
Essendosi per impulso dato dal Gabinetto Imperiale di Russia radunata a Pietroburgo una commissione militare internazionale per esaminare la quistione, se non convenga eliminare in tempo di guerra l’impiego di certi proietti tra le nazioni incivilite, e avendo questa commissione con unanime risoluzione fissato i limiti tecnici dove le esigenze della guerra debbano cedere a quelle dell’umanità,
i sottoscritti sono stati autorizzati per ordine dei rispettivi loro Governi
a dichiarare quanto segue:
considerando che i progressi dell’incivilimento devono aver per effetto di attenuare per quanto è possibile le calamità della guerra;
che il solo fine legittimo che gli Stati devono proporsi durante la guerra è l’indebolimento delle forze militari del nemico;
che a questo fine basta mettere fuori di combattimento il maggior numero possibile d’uomuni;
che questo scopo si oltrepasserebbe coll’impiego di armi che aggravassero inutilmente i patimenti degli uomini messi fuori di combattimento o ne rendessero inevitabile la morte;
che l’impiego di simili armi sarebbe quindi contrario alle leggi dell’umanità;
le parti contraenti si obbligano a rinunciare reciprocamente, in caso di guerra tra loro, all’impiego nelle loro truppe di terra o di mare di ogni proietto d’un peso inferiore a 400 grammi che fosse o da esplodere o caricato di materie fulminanti o infiammabili.
Esse inviteranno tutti gli Stati che non hanno, mediante delegati, preso parte alle deliberazioni della commissione militare internazionale riunitasi a Pietroburgo, ad accedere al presente impegno.
Questo impegno non è obbligatorio che per le parti contraenti o accedenti in caso di guerra tra due o più di loro; non è applicabile rispetto alle parti non contraenti o che non vi avessero acceduto.
Cesserebbe pure di essere obbligatorio dacchè, in una guerra tra Parti contraenti o accedenti, una parte non contraente o che non avesse acceduto, si unisse ad una delle parti belligeranti.
Le parti contraenti o accedenti si riservano di intendersi ulteriormente ogni qualvolta venisse formulata una proposizione precisa per perfezionamenti che la tecnica avesse in progresso di tempo a recare nell’armamento delle truppe, onde mantenere i principi da loro posti e conciliare le necessità della guerra colle leggi dell’umanità.
Fatto a Pietroborgo il ventinove novembre/undici dicembre mille ottocento sessantotto.
(Seguono le firme)
0.515.101
Campo d’applicazione della dichiarazione il 1° aprile 1981
Stati partecipanti | |
Austria | Italia |
Baden | Paesi Bassi |
Baviera | Portogallo |
Belgio | Prussia e Confederazione |
Brasile |
|
Danimarca | Russia |
Francia | Svezia e Norvegia |
Gran Bretagna | Svizzera |
Grecia | Turchia |
Iran | Würtenberg |