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Convenzione concernente certe restrizioni all’esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima Conchiusa all’Aja il 18 ottobre 1907 Approvata dall’Assemblea federale il 4 aprile 1910 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 12 maggio 1910 Entrata in vigore per la Svizzera l’11 luglio 1910

CS 11 438; FF 1909 I 1 ediz. ted. 97 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 6 novembre 2015)

Sua Maestà l’Imperatore di Germania, Re di Prussia; il Presidente degli Stati Uniti d’America; Il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l’Imperatore d’Austria; Re di Boemia, ecc. e Re Apostolico di Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica di Bolivia; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Altezza Reale il Principe di Bulgaria; il Presidente della Repubblica del Chilì; il Presidente della Repubblica di Colombia; il Governatore Provvisorio della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca;
il Presidente della Repubblica Dominicana; il Presidente della Repubblica dell’Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
Francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda e dei Territori Britannici al di là dei Mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; il Presidente della Repubblica di Guatemala; il Presidente della Repubblica di Haiti; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone;
Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau; il Presidente degli Stati Uniti Messicani; Sua Maestà il Re di Norvegia; il Presidente della Repubblica di Panama; il Presidente della Repubblica del Paraguay; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; Sua Maestà Imperiale lo Scià di Persia; Sua Maestà il Re di Portogallo e degli Algarvi, ecc.; Sua Maestà il Re di Romania; il Presidente della Repubblica del Salvador; Sua Maestà il Re di Serbia; Sua Maestà il Re del Siam; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio federale
svizzero; Sua Maestà l’Imperatore degli Ottomani; il Presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay; il Presidente degli Stati Uniti del Venezuela,

riconoscendo la necessità di assicurare meglio che per il passato l’equa applicazione del diritto alle relazioni marittime internazionali in tempo di guerra;

stimando che, per conseguire tale scopo, conviene che, abbandonando o conciliando, all’occorrenza, in un interesse comune certe pratiche antiche divergenti, si abbia a codificare, in norme comuni, le garanzie dovute al commercio pacifico e al lavoro inoffensivo, nonchè la condotta delle ostilità per mare; che è necessario stabilire con mutui impegni scritti i principî rimasti finora nel dominio incerto della controversia o lasciati all’arbitrio dei Governi;

che, già ora, un certo numero di norme possono essere poste, senza portar pregiudizio al diritto presentemente in vigore concernente le materie che non vi sono previste;

hanno nominato a Loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei Plenipotenziari)

i quali, dopo aver depositato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Della corrispondenza postale

Art. 1

La corrispondenza postale dei neutrali o dei belligeranti, qualunque sia il suo carattere ufficiale o privato, trovata in mare su di una nave neutrale o nemica, è inviolabile. Se la nave viene sequestrata, la corrispondenza dovrà essere spedita col minore ritardo possibile da chi abbia eseguita la cattura. Le disposizioni del capoverso precedente non si applicano, nel caso di violazione del blocco, alla corrispondenza che sia destinata o proveniente dal porto bloccato.

Art. 2

L’inviolabilità della corrispondenza postale non sottrae il piroscafo postale neutrale alle leggi e ai costumi di guerra per mare concernenti le navi di commercio neutrali in generale. Tuttavia la visita non deve essere eseguita che in caso di necessità, con tutta la moderazione e la sollecitudine possibile.

Capitolo II Dell’esenzione di cattura per certi battelli

Art. 3

Sono esenti da cattura i battelli esclusivamente adoperati per la pesca costiera, o per i servizi di piccola navigazione locale, come pure i loro ordigni, gli accessori, gli apparecchi ed il carico. Tale esenzione cesserà di essere loro applicabile dal momento che essi parteciperanno in un modo qualsiasi alle ostilità. Gli Stati contraenti si proibiscono di profittare del carattere inoffensivo dei detti battelli per adoperarli ad uno scopo militare conservando ai medesimi la loro apparenza pacifica.

Art. 4

Sono parimente esenti da cattura le navi adoperate per missioni religiose, scientifiche o filantropiche.

Capitolo III Del regime degli equipaggi delle navi di commercio nemiche catturate da un belligerante

Art. 5

Quando una nave di commercio nemica sia catturata da un belligerante, gli uomini del suo equipaggio che sono cittadini di uno Stato neutrale, non vengono fatti prigionieri di guerra. Lo stesso dicasi del capitano e degli ufficiali che sono parimente cittadini di uno Stato neutrale, se essi promettono formalmente di non servire su di una nave nemica durante la guerra.

Art. 6

Il capitano, gli ufficiali e i membri dell’equipaggio che sono cittadini dello Stato nemico, non saranno fatti prigionieri di guerra, purchè essi si impegnino, sotto la fede di una promessa formale scritta, a non prestare, finchè durino le ostilità, alcun servizio che abbia rapporto colle operazioni di guerra.

Art. 7

I nomi degli individui lasciati liberi nelle condizioni previste all’articolo 5 capoverso 2, e all’articolo 6 sono notificati dal belligerante che ha eseguito la cattura all’altro belligerante. 2 vietato a quest’ultimo di impiegare scientemente i detti individui.

Art. 8

Le disposizioni dei tre articoli che precedono non si applicano alle navi che prendono parte alle ostilità.

Capitolo IV Disposizioni finali

Art. 9

Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti appartengono tutti alla Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le notificazioni saranno depositate all’Aja. Il primo deposito di ratificazioni sarà accertato da un processo verbale firmato dai rappresentanti delle Potenze che vi prendono parte e dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. I depositi ulteriori di ratificazioni si faranno per mezzo di una notificazione scritta, diretta al Governo dei Paesi Bassi e accompagnata dall’istrumento di ratificazione. Copia certificata conforme del verbale concernente il primo deposito di ratificazioni, delle notificazioni mentovate nel capoverso precedente e degli istrumenti di ratificazione, sarà subito rimessa per cura del Governo dei Paesi Bassi e in via diplomatica alle Potenze invitate alla Seconda Conferenza per la Pace, come pure alle altre Potenze che avranno aderito alla Convenzione. Nei casi previsti dal capoverso precedente, il detto Governo farà loro conoscere in pari tempo il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 11

Le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione. La Potenza che desidera accedere notifica per iscritto la sua intenzione al Governo dei Paesi Bassi, inviandogli l’atto di accessione, che sarà depositato nell’archivio del detto Governo. Questo Governo trasmetterà subito a tutte le altre Potenze copia certificata conforme della notificazione e dell’atto d’accessione, indicando il giorno in cui ha ricevuto la notificazione.

Art. 12

La presente Convenzione produrrà effetto, per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazioni, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi.

Art. 13

Ove accada che una Potenza contraente voglia denunziare la presente Convenzione, la denunzia sarà notificata per iscritto al Governo dei Paesi Bassi, che comunicherà subito copia certificata conforme della notificazione a tutte le altre Potenze, indicando loro il giorno in cui l’ha ricevuta. La denunzia non produrrà i suoi effetti che in confronto della Potenza che l’avrà notificata e un anno dopo che la notificazione sarà pervenuta al Governo dei Paesi Bassi.

Art. 14

Un registro tenuto dal Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi indicherà la data del deposito di ratificazioni eseguito in virtù dell’articolo 10 capoversi 3 e 4, come pure il giorno in cui saranno state ricevute le notificazioni d’accessione (articolo 11 capoverso 2) o di denunzia (articolo 13 capoverso 1). Ciascuna Potenza contraente è ammessa a prender notizia di tale registro e a domandarne estratti certificati conformi,

In fede di che, i Plenipotenziari hanno munito della loro firma la presente Convenzione.

Fatto all’Aja, il diciotto ottobre mille novecentosette, in un solo esemplare che rimarrà depositato nell’archivio del Governo dei Paesi Bassi e di cui copie certificate conformi, saranno rimesse in via diplomatica alle Potenze che sono state invitate alla Seconda Conferenza per la Pace.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 6 novembre 20151

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Austria

12 novembre

1918 S

12 novembre

1918

Belgio

8 agosto

1910

7 ottobre

1910

Brasile

5 gennaio

1914

6 marzo

1914

Cina

10 maggio

1917

9 luglio

1917

Danimarca

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

El Salvador

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Etiopia

5 agosto

1935

4 ottobre

1935

Figi

2 aprile

1973 S

10 ottobre

1970

Finlandia

10 aprile

1922 A

9 giugno

1922

Francia

7 ottobre

1910

6 dicembre

1910

Germania

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Giappone

13 dicembre

1911

11 febbraio

1912

Guatemala

13 aprile

1910

12 giugno

1910

Haiti

2 febbraio

1910

3 aprile

1910

India

29 luglio

1950 S

15 agosto

1947

Islanda

8 dicembre

1955 S

17 giugno

1944

Laos

18 luglio

1955 S

18 luglio

1955

Liberia

4 febbraio

1914

5 aprile

1914

Lussemburgo

5 settembre

1912

4 novembre

1912

Messico

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Nicaragua

16 dicembre

1909

14 febbraio

1910

Norvegia

19 settembre

1910

18 novembre

1910

Paesi Bassi

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Aruba

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Curaçao

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Sint Maarten

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Panama

11 settembre

1911

10 novembre

1911

Polonia

31 maggio

1935

30 luglio

1935

Portogallo

13 aprile

1911

12 giugno

1911

Regno Unito

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Romania

1° marzo

1912

30 aprile

1912

Spagna

18 marzo

1913

17 maggio

1913

Stati Uniti

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Sudafrica

10 marzo

1978 S

31 maggio

1910

Svezia

27 novembre

1909

26 gennaio

1910

Svizzera

12 maggio

1910

11 luglio

1910

Thailandia

12 marzo

1910

11 maggio

1910

Ungheria

16 novembre

1918 S

16 novembre

1918

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