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0.631.21

Protocollo
di emendamento della Convenzione internazionale
del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali

RU 2007 2431

Traduzione

Concluso a Bruxelles il 26 giugno 1999

Approvato dal Consiglio federale il 7 giugno 2004

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 26 giugno 2004

Entrato in vigore per la Svizzera il 3 febbraio 2006

(Stato 24 settembre 2025)

Le Parti contraenti della Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali (firmata a Kyoto il 18 maggio 1973 1 ed
entrata in vigore il 25 settembre 1974),

in appresso «la Convenzione»,

elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, in appresso «il Consiglio»,

considerando che per conseguire gli obiettivi di:

  1. eliminare le divergenze tra i regimi e le pratiche doganali delle Parti contraenti che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali;
  2. soddisfare le esigenze del commercio internazionale e della dogana in materia di facilitazione, semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali;
  3. garantire norme appropriate in materia di controllo doganale; e
  4. consentire alla dogana di far fronte a importanti cambiamenti nel commercio e nelle tecniche e nei metodi amministrativi,

occorre modificare la Convenzione,

considerando inoltre che la Convenzione modificata:

  1. deve assicurare che i principi fondamentali di tale semplificazione e armonizzazione siano resi obbligatori per le Parti contraenti della Convenzione modificata;
  2. deve dotare la dogana di procedure efficienti sostenute da metodi di controllo adeguati ed efficaci; e
  3. consentirà di raggiungere un alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali, il che rappresenta un obiettivo essenziale del Consiglio, e quindi contribuirà in misura rilevante a facilitare il commercio internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il preambolo e gli articoli della Convenzione sono modificati secondo il testo contenuto nell’appendice I del presente protocollo.

Art. 2

Gli allegati della Convenzione sono sostituiti dall’allegato generale contenuto nell’appendice II e dagli allegati specifici 2 contenuti nell’appendice III del presente protocollo.

Art. 3

Ogni Parte contraente della Convenzione può esprimere il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, comprese le appendici I e II,

  1. firmandolo senza riserva di ratifica;
  2. depositando uno strumento di ratifica dopo averlo firmato con riserva di ratifica; oppure
  3. aderendovi.

Fino al 30 giugno 2000 il presente protocollo è aperto, presso la sede del Consiglio a Bruxelles, alla firma delle Parti contraenti della Convenzione. Dopo tale data, sarà aperto alla loro adesione.

Il presente protocollo, comprese le appendici I e II, entra in vigore tre mesi dopo che 40 Parti contraenti lo hanno firmato senza riserva di ratifica o hanno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Dopo che 40 Parti contraenti hanno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente protocollo a norma del paragrafo 1, una Parte contraente della Convenzione accetta le modifiche della Convenzione soltanto diventando parte del presente protocollo. Per tale Parte contraente, il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo che essa lo ha firmato senza riserva di ratifica o ha depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.

Art. 4

Una Parte contraente può, quando esprime il suo consenso a essere vincolata dal presente protocollo, accettare uno o più allegati specifici o capitoli degli allegati specifici contenuti nell’appendice III e notifica al segretario generale del Consiglio tale accettazione nonché le pratiche raccomandate per le quali formula riserve.

Art. 5

Dopo l’entrata in vigore del presente protocollo, il segretario generale del Consiglio non accetta nessuno strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.

Art. 6

Nelle relazioni tra le parti del presente protocollo, il presente protocollo con le sue appendici sostituisce la Convenzione.

Art. 7

Il segretario generale del Consiglio è il depositario del presente protocollo e svolge le funzioni di cui all’articolo 19 figurante nell’appendice I del presente protocollo.

Art. 8

Il presente protocollo è aperto alla firma delle Parti contraenti della Convenzione presso la sede del Consiglio a Bruxelles, a decorrere dal 26 giugno 1999.

Art. 9

Conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 , il presente protocollo e le sue appendici saranno registrati presso il segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del segretario generale del Consiglio.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente abilitati, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventisei giugno millenovecentonovantanove, nelle lingue inglese e francese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso il segretario generale del Consiglio che ne trasmetterà copie certificate conformi a tutti i soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 1 figurante nell’appendice I del presente protocollo.

(Seguono le firme)

Appendice I

Convenzione internazionale per la semplificazione e l’armonizzazione dei regimi doganali

(modificata)

Preambolo

Le Parti contraenti della presente Convenzione elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale,

cercando di eliminare le divergenze tra i regimi e le pratiche doganali delle Parti contraenti, che possono ostacolare il commercio internazionale e gli altri scambi internazionali;

desiderando contribuire efficacemente allo sviluppo del commercio e degli scambi suddetti semplificando e armonizzando i regimi e le pratiche doganali e favorendo la cooperazione internazionale;

osservando che i notevoli vantaggi derivanti dalla facilitazione del commercio internazionale si possono ottenere senza compromettere le norme appropriate in materia di controllo doganale;

riconoscendo che tale obiettivo di semplificazione e armonizzazione si può realizzare applicando in particolare i principi seguenti:

  1. attuazione di programmi finalizzati ad una continua modernizzazione dei regimi e delle pratiche doganali in funzione di una loro maggiore efficienza ed efficacia,
  2. applicazione dei regimi e delle pratiche doganali in modo prevedibile, coerente e trasparente,
  3. comunicazione alle parti interessate di tutte le informazioni necessarie in materia di leggi, regolamenti, orientamenti amministrativi, regimi e pratiche doganali,
  4. adozione di tecniche moderne quali gestione del rischio e controlli basati sulla revisione, e massimo impiego possibile della tecnologia dell’informazione,
  5. ove opportuno, cooperazione con le altre autorità nazionali, con le altre amministrazioni doganali e con gli ambiti commerciali,
  6. attuazione di norme internazionali pertinenti,
  7. messa a disposizione delle parti interessate di procedure di revisione amministrativa e giudiziaria facilmente accessibili;

convinte che uno strumento internazionale comprendente i suddetti obiettivi e principi che le Parti contraenti si impegnano ad applicare condurrebbe all’alto grado di semplificazione e armonizzazione dei regimi e delle pratiche doganali che rappresenta un obiettivo essenziale del Consiglio di cooperazione doganale, contribuendo in tal modo in misura rilevante a facilitare il commercio internazionale,

hanno convenuto quanto segue:

Appendice II

Allegato generale

Sommario

  1. Principi generali
  2. Definizioni
  3. Sdoganamento e altre formalità doganali
  4. Dazi e tasse [tab]A. Liquidazione, riscossione e pagamento dei dazi e tasse[tab]B. Dilazione del pagamento dei dazi e tasse[tab]C. Rimborso dei dazi e tasse
  5. Garanzia
  6. Controllo doganale
  7. Applicazione della tecnologia dell’informazione
  8. Relazioni tra la dogana e i terzi
  9. Informazioni e decisioni comunicate dalla dogana [tab]A. Informazioni di applicazione generale[tab]B. Informazioni specifiche[tab]C. Decisioni
  10. Ricorsi in materia doganale [tab]A. Diritto di ricorso[tab]B. Forma e motivi del ricorso[tab]C. Esame del ricorso

Capitolo 1 Principi generali

1.1. Norma

Le definizioni, norme e norme transitorie del presente allegato si applicano ai regimi e alle pratiche doganali oggetto dello stesso e, per quanto possibile, ai regimi e alle pratiche oggetto degli allegati specifici.

1.2. Norma

Le condizioni da soddisfare e le formalità doganali da espletare per i regimi e le pratiche oggetto del presente allegato e degli allegati specifici sono precisate nella legislazione nazionale e sono il più semplici possibile.

1.3. Norma

La dogana istituisce e mantiene relazioni formali di carattere consultivo con gli operatori commerciali per intensificare la cooperazione e facilitare la partecipazione alla messa a punto dei metodi di lavoro più efficaci in funzione delle disposizioni nazionali e degli accordi internazionali.

Capitolo 2 Definizioni

Ai fini degli allegati della presente Convenzione si intende:

  1. 4 per «ricorso»: l’atto con cui una persona che si ritenga lesa da una decisione o omissione della dogana che la riguardi direttamente si rivolge ad un’autorità competente;
  2. per «liquidazione dei dazi e tasse»: la determinazione dell’importo dei dazi e tasse da riscuotere;
  3. per «controllo basato sulla revisione»: le misure con cui la dogana accerta l’accuratezza e l’autenticità delle dichiarazioni mediante l’esame dei pertinenti registri, documenti, sistemi di gestione e dati commerciali in possesso delle persone interessate;
  4. per «esame della dichiarazione di merci»: le operazioni effettuate dalla dogana per accertare la corretta compilazione della dichiarazione e verificare che i documenti giustificativi richiesti soddisfino ai requisiti previsti;
  5. per «sdoganamento»: l’espletamento delle formalità doganali necessarie perché le merci possano essere immesse in consumo, esportate o vincolate ad un altro regime doganale;
  6. per «dogana»: il servizio statale competente per l’applicazione della normativa doganale e la riscossione dei dazi e tasse nonché per l’applicazione delle altre leggi e regolamentazioni in materia di importazione, esportazione, movimento o immagazzinamento delle merci;
  7. per «controllo doganale»: le misure prese dalla dogana per assicurare l’osservanza della normativa doganale;
  8. per «dazi doganali»: i dazi indicati nella tariffa doganale ai quali sono soggette le merci all’entrata o all’uscita dal territorio doganale;
  9. per «formalità doganali»: tutte le operazioni che devono essere svolte dalle persone interessate e dalla dogana ai fini dell’osservanza del diritto doganale;
  10. per «normativa doganale»: le disposizioni legislative e regolamentari in materia di importazione, esportazione, movimento o immagazzinamento delle merci, la cui applicazione spetta specificamente alla dogana, e le regolamentazioni da questa emanate in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla legge;
  11. per «ufficio doganale»: l’unità amministrativa doganale competente per l’espletamento della formalità doganali e i locali o altre aree destinati a tal fine su approvazione delle autorità competenti;
  12. per «territorio doganale»: il territorio in cui è applicabile la normativa doganale di una Parte contraente;
  13. per «decisione»: il singolo atto con il quale la dogana decide in merito a una questione attinente alla normativa doganale;
  14. per «dichiarante»: la persona che fa o in nome della quale è fatta una dichiarazione di merci;
  15. per «scadenza»: data alla quale è dovuto il pagamento dei dazi e tasse;
  16. per «dazi e tasse»: dazi e tasse all’importazione e/o dazi e tasse all’esportazione;
  17. per «verifica delle merci»: l’operazione con cui la dogana procede all’esame fisico delle merci per accertare che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità e il loro valore siano conformi ai dati contenuti nella dichiarazione di merci;
  18. per «dazi e tasse all’esportazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni che vengono riscossi all’esportazione o in occasione dell’esportazione delle merci, eccettuate le imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati o che sono riscosse dalla dogana per conto di un’altra autorità nazionale;
  19. per «dichiarazione di merci»: l’atto compilato nel modo prescritto dalla dogana col quale gli interessati indicano il regime doganale da assegnare alle merci e comunicano gli elementi che la dogana richiede ai fini dell’applicazione di tale regime;
  20. per «dazi e tasse all’importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o altre imposizioni che vengono riscossi all’importazione o in occasione dell’importazione, eccettuate le imposizioni il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati o che sono riscosse dalla dogana per conto di un’altra autorità nazionale;
  21. per «mutua assistenza amministrativa»: le misure prese da un’amministrazione doganale per conto di o in collaborazione con un’altra amministrazione doganale ai fini della corretta applicazione della normativa doganale e della prevenzione, dell’accertamento e della repressione delle infrazioni doganali;
  22. per «omissione»: la mancata esecuzione di un atto o adozione di una decisione, spettante in virtù della normativa doganale alla dogana, in ordine ad una questione debitamente sottoposta a quest’ultima, entro un adeguato periodo di tempo;
  23. per «persona»: sia un persona fisica sia una persona giuridica, sempreché il contesto non disponga altrimenti;
  24. per «svincolo»: l’atto con cui la dogana consente alle persone interessate di disporre delle merci che sono oggetto di sdoganamento;
  25. per «rimborso»: la restituzione, totale o parziale, dei dazi e tasse pagati sulle merci e lo sgravio totale o parziale dei dazi e tasse nel caso in cui essi non siano stati pagati;
  26. per «garanzia»: ciò che assicura, in modo ritenuto sufficiente dalla dogana, l’adempimento di un obbligo nei confronti di quest’ultima. La garanzia si dice «globale» quando assicura l’adempimento degli obblighi derivanti da più operazioni;
  27. per «terzo»: la persona che tratta direttamente con la dogana, in nome e per conto di un’altra persona, per quanto riguarda l’importazione, l’esportazione, il movimento o l’immagazzinamento delle merci.

Capitolo 3 Sdoganamento e altre formalità doganali

Uffici doganali competenti

3.1. Norma

La dogana designa gli uffici doganali in cui le merci possono essere presentate o sdoganate. Essa stabilisce la competenza e l’ubicazione di tali uffici e il loro orario di lavoro, tenendo conto, tra l’altro, delle particolari necessità del commercio.

3.2. Norma

Su richiesta della persona interessata e per ragioni considerate valide dalla dogana, questa, subordinatamente alla disponibilità di risorse, svolge le funzioni prescritte per un regime o una pratica doganale fuori dell’orario di lavoro fissato o in un luogo diverso dagli uffici doganali. Le spese addebitabili dalla dogana si limitano al costo approssimativo dei servizi prestati.

3.3. Norma

Nel caso di uffici doganali situati ad un valico di frontiera comune, le amministrazioni doganali interessate armonizzano l’orario di lavoro e le competenze degli uffici in questione.

3.4. Norma transitoria

Ai valichi di frontiera comuni, le amministrazioni doganali interessate effettuano, ogniqualvolta sia possibile, controlli congiunti.

3.5. Norma transitoria

Qualora la dogana intenda creare un nuovo ufficio doganale o convertirne uno esistente ad un valico di frontiera comune, essa collabora, ovunque possibile, con la dogana vicina per creare un ufficio doganale giustapposto in modo da facilitare i controlli congiunti.

Il dichiarante
  1. Persone che possono agire in veste di dichiaranti

3.6. Norma

La legislazione nazionale stabilisce le condizioni alle quali una persona è autorizzata ad agire in veste di dichiarante.

3.7. Norma

Può agire in veste di dichiarante qualsiasi persona che abbia il diritto di disporre delle merci.

  1. Responsabilità del dichiarante

3.8. Norma

Il dichiarante è ritenuto responsabile nei confronti della dogana dell’esattezza delle informazioni fornite nella dichiarazione di merci e del pagamento dei dazi e tasse.

  1. Diritti del dichiarante

3.9. Norma

Prima di presentare la dichiarazione di merci il dichiarante è autorizzato, alle condizioni stabilite dalla dogana, a:

  1. ispezionare le merci; e
  2. prelevare dei campioni.

3.10. Norma

La dogana non richiede che i campioni il cui prelevamento è autorizzato sotto il suo controllo siano oggetto di una dichiarazione di merci separata, a condizione che essi vengano menzionati nella dichiarazione della partita di merci da cui provengono.

Dichiarazione di merci
  1. Formulario e contenuto della dichiarazione di merci

3.11. Norma

Il contenuto della dichiarazione di merci è prescritto dalla dogana. La dichiarazione compilata su carta deve essere conforme al formulario quadro delle Nazioni Unite.

Per la procedura di sdoganamento automatizzata, il formulario della dichiarazione presentata per via elettronica è basato sulle norme internazionali per lo scambio elettronico dei dati, come indicato nelle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione doganale sulla tecnologia dell’informazione.

3.12. Norma

La dogana deve limitare le informazioni da fornire nella dichiarazione di merci unicamente alle informazioni ritenute necessarie per consentire la liquidazione e la riscossione dei dazi e tasse, l’elaborazione di statistiche e l’applicazione della normativa doganale.

3.13. Norma

Il dichiarante che, per motivi ritenuti validi dalla dogana, non disponesse di tutte le informazioni necessarie per compilare la dichiarazione di merci, è autorizzato a presentare una dichiarazione provvisoria o incompleta, purché essa contenga gli elementi ritenuti necessari dalla dogana e purché il dichiarante s’impegni a completarla entro un dato termine.

3.14. Norma

La registrazione, da parte della dogana, di una dichiarazione provvisoria o incompleta non comporta l’applicazione alle merci di un trattamento tariffario diverso da quello che sarebbe stato applicato se fosse stata presentata direttamente una dichiarazione completa ed esatta.

Lo svincolo delle merci non subisce rinvii, purché la garanzia richiesta sia stata fornita per assicurare la riscossione dei dazi e tasse applicabili.

3.15. Norma

La dogana richiede la presentazione della dichiarazione di merci originale e il numero minimo di copie necessario.

  1. Documenti a sostegno della dichiarazione di merci

3.16. Norma

A sostegno della dichiarazione di merci la dogana esige unicamente i documenti necessari per consentire il controllo dell’operazione e per accertarsi che siano state osservate tutte le prescrizioni relative all’applicazione della normativa doganale.

3.17. Norma

Se all’atto della presentazione della dichiarazione di merci taluni documenti giustificativi non possono essere presentati per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima autorizza la presentazione di tali documenti entro un dato termine.

3.18. Norma transitoria

La dogana consente la presentazione dei documenti giustificativi per via elettronica.

3.19. Norma

La dogana non richiede la traduzione dei dati figuranti nei documenti giustificativi, a meno che non sia necessaria per consentire di trattare la dichiarazione.

Presentazione, registrazione e controllo della dichiarazione di merci

3.20. Norma

La dogana permette la presentazione della dichiarazione di merci in qualunque ufficio doganale designato.

3.21. Norma transitoria

La dogana permette la presentazione della dichiarazione di merci per via elettronica.

3.22. Norma

La dichiarazione di merci va presentata durante l’orario stabilito dalla dogana.

3.23. Norma

Qualora la legislazione nazionale fissi un termine per la presentazione della dichiarazione di merci, il periodo di tempo concesso deve essere sufficiente per consentire al dichiarante di compilare la dichiarazione e di ottenere i documenti giustificativi necessari.

3.24. Norma

Su richiesta del dichiarante e per ragioni ritenute valide dalla dogana, quest’ultima prolunga il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di merci.

3.25. Norma

La legislazione nazionale prevede le condizioni della presentazione e registrazione o del controllo della dichiarazione di merci e dei documenti giustificativi prima dell’arrivo delle merci.

3.26. Norma

Qualora la dogana non possa registrare la dichiarazione di merci, ne espone i motivi al dichiarante.

3.27. Norma

La dogana consente al dichiarante di modificare la dichiarazione di merci già presentata, purché quando riceve la richiesta del dichiarante essa non abbia iniziato a controllare la dichiarazione o ad esaminare le merci.

3.28. Norma transitoria

Qualora riceva la suddetta richiesta dopo che il controllo della dichiarazione di merci è iniziato, la dogana consente al dichiarante di rettificare la dichiarazione se ritiene valide le ragioni da lui esposte.

3.29. Norma transitoria

Il dichiarante è autorizzato a ritirare la dichiarazione di merci e a chiedere un altro regime doganale, purché la richiesta sia fatta alla dogana prima dello svincolo delle merci e purché le ragioni addotte siano ritenute valide dalla dogana.

3.30. Norma

La dichiarazione di merci viene controllata al momento della sua registrazione o quanto prima possibile dopo la registrazione.

3.31. Norma

Ai fini del controllo della dichiarazione di merci la dogana effettua soltanto le operazioni che ritiene indispensabili per garantire l’osservanza della normativa doganale.

Procedure speciali per le persone autorizzate

3.32. Norma transitoria

Per le persone autorizzate che soddisfano i criteri specificati dalla dogana, in particolare la comprovata osservanza degli obblighi doganali e l’uso di un valido sistema di gestione dei documenti commerciali, la dogana prevede:

  1. lo svincolo delle merci su indicazione dei dati minimi necessari per identificare le merci e consentire la successiva compilazione della dichiarazione definitiva;
  2. lo sdoganamento delle merci presso la sede del dichiarante o in altro luogo autorizzato dalla dogana;

nonché, per quanto possibile, altre procedure speciali come:

  1. accettazione, in caso di importazioni o esportazioni frequenti da parte della stessa persona, di un’unica dichiarazione di merci per tutte le importazioni o esportazioni effettuate in un determinato periodo;
  2. uso da parte delle persone autorizzate dei propri documenti commerciali per liquidare esse stesse i dazi e tasse da pagare e, all’occorrenza, per assicurare il rispetto degli altri obblighi doganali;
  3. presentazione della dichiarazione di merci mediante una registrazione nei documenti della persona autorizzata da convalidare successivamente con una dichiarazione di merci supplementare.
Verifica delle merci
  1. Tempi per la verifica delle merci

3.33. Norma

Quando la dogana decide che le merci dichiarate devono essere oggetto di una verifica, questa ha luogo quanto prima possibile dopo la registrazione della dichiarazione.

3.34. Norma

Nel programmare le verifiche viene data la precedenza all’ispezione degli animali vivi e delle merci deperibili e ad altre merci di cui la dogana riconosca l’urgenza.

3.35. Norma transitoria

Se le merci devono essere ispezionate da altre autorità competenti e se anche la dogana prevede una verifica, essa fa in modo che le ispezioni siano coordinate e, se possibile, effettuate allo stesso momento.

  1. Presenza del dichiarante alla verifica delle merci

3.36. Norma

La dogana prende in considerazione la richiesta del dichiarante di essere presente o di farsi rappresentare al momento della verifica delle merci. La richiesta è accolta salvo circostanze eccezionali.

3.37. Norma

Se lo ritiene utile, la dogana esige che il dichiarante assista alla verifica delle merci o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle l’assistenza necessaria per facilitare tale verifica.

  1. Prelevamento di campioni da parte della dogana

3.38. Norma

Si procede al prelevamento di campioni soltanto quando la dogana lo ritenga necessario per accertare la designazione tariffaria e/o il valore delle merci dichiarate o per assicurare l’applicazione di altre disposizioni della legislazione nazionale. I campioni prelevati devono essere il più piccoli possibile.

Errori

3.39. Norma

In caso di errori la dogana non impone sanzioni gravi se ha elementi per ritenere che si tratta di errori involontari e non determinati da intento fraudolento o colpa grave. Se la dogana lo ritiene necessario per scoraggiare il ripetersi di tali errori, può essere imposta una sanzione che comunque non deve essere più grave di quanto occorra a tal fine.

Svincolo delle merci

3.40. Norma

Le merci dichiarate sono svincolate appena la dogana ne ha effettuato la verifica o appena ha deciso di non effettuarne la verifica, a condizione che:

  1. non siano state constatate infrazioni;
  2. la licenza di importazione o di esportazione o gli altri documenti necessari siano stati acquisiti;
  3. tutte le autorizzazioni relative al regime in questione siano state acquisite; e
  4. i dazi e tasse siano stati pagati o siano state prese le misure necessarie per assicurarne la riscossione.

3.41. Norma

Se ha elementi per ritenere che il dichiarante espleterà successivamente tutte le formalità relative allo sdoganamento la dogana procede allo svincolo delle merci, purché il dichiarante fornisca un documento commerciale o amministrativo accettabile dalla dogana e contenente i dati principali attinenti alla partita di merci in questione e purché, se necessario, sia stata fornita una garanzia per assicurare la riscossione dei dazi e tasse applicabili.

3.42. Norma

Quando la dogana decida che occorrono analisi di laboratorio su dei campioni, documenti tecnici dettagliati o il parere di esperti, le merci sono svincolate prima che i risultati di tale verifica siano noti, purché sia stata fornita la garanzia richiesta e purché la dogana abbia elementi per ritenere che le merci non sono oggetto di divieti o restrizioni.

3.43. Norma

Quando sia stata constatata un’infrazione, la dogana procede allo svincolo delle merci senza aspettare la conclusione dell’azione amministrativa o legale, purché le merci non siano passibili di confisca o non possano essere successivamente necessarie come elemento di prova e purché il dichiarante paghi i dazi e le tasse e presti una garanzia per assicurare la riscossione dei dazi e tasse supplementari nonché delle sanzioni eventualmente imposti.

Abbandono o distruzione delle merci

3.44. Norma

Qualora le merci non siano ancora state svincolate per l’immissione in consumo o siano state vincolate a un altro regime doganale e sempreché non siano state constatate infrazioni, la persona interessata non è tenuta a pagare i dazi e tasse o ha diritto ad ottenerne il rimborso:

  1. quando, su sua richiesta, tali merci sono abbandonate all’Erario o distrutte o rese prive di valore commerciale sotto controllo doganale, secondo la decisione della dogana. I relativi costi sono a carico della persona interessata;
  2. quando tali merci sono distrutte o irrimediabilmente perdute per un caso fortuito o di forza maggiore, purché la distruzione o perdita sia debitamente provata da elementi ritenuti sufficienti dalla dogana;
  3. in caso di perdite dovute alla natura della merce, debitamente provate da elementi ritenuti sufficienti dalla dogana.

Gli eventuali residui e rottami restanti dopo la distruzione sono soggetti, se immessi in consumo o esportati, ai dazi e alle tasse cui sarebbero soggetti se fossero importati o esportati in tale stato.

3.45. Norma transitoria

Quando la dogana vende merci che non sono state dichiarate entro i termini prescritti o che non hanno potuto essere svincolate anche se non sono state rilevate infrazioni, i proventi della vendita, detratti i dazi e le tasse nonché ogni altra imposizione e spesa sostenuta, sono ceduti alle persone aventi diritto o, qualora ciò non sia possibile, sono tenuti a loro disposizione per un determinato periodo.

Capitolo 4 Dazi e tasse

A. Liquidazione, riscossione e pagamento dei dazi e tasse

4.1. Norma

La legislazione nazionale definisce le circostanze in cui sorge l’obbligo di pagare dazi e tasse.

4.2. Norma

Il periodo di tempo entro il quale si effettua la liquidazione dei dazi e tasse è stabilito dalla legislazione nazionale. La liquidazione si effettua appena possibile dopo la presentazione della dichiarazione di merci o dopo l’insorgenza dell’obbligo in seguito ad altre circostanze.

4.3. Norma

I fattori sui quali si basa la liquidazione dei dazi e tasse e le condizioni alle quali vengono determinati sono specificati dalla legislazione nazionale.

4.4. Norma

Le aliquote dei dazi e tasse sono indicate nelle pubblicazioni ufficiali.

4.5. Norma

La legislazione nazionale specifica il momento da prendere in considerazione per determinare le aliquote dei dazi e tasse.

4.6. Norma

La legislazione nazionale specifica i metodi che si possono usare per pagare i dazi e le tasse.

4.7. Norma

La legislazione nazionale specifica la o le persone responsabili del pagamento dei dazi e tasse.

4.8. Norma

La legislazione nazionale determina la scadenza del pagamento e il luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.

4.9. Norma

Quando la legislazione nazionale specifica che la scadenza può essere posteriore allo svincolo delle merci, la scadenza deve essere posteriore allo svincolo di almeno dieci giorni. Per il periodo di tempo tra la data di svincolo e la data di scadenza non vengono addebitati interessi.

4.10. Norma

La legislazione nazionale specifica il periodo entro il quale la dogana può adire le vie legali per riscuotere i dazi e le tasse non pagati entro la scadenza.

4.11. Norma

La legislazione nazionale determina il tasso di interesse addebitabile sugli importi dei dazi e tasse non pagati entro la scadenza e le condizioni di applicazione di tale interesse.

4.12. Norma

Quando i dazi e le tasse sono stati pagati, viene rilasciata al pagatore una ricevuta che costituisce la prova del pagamento, a meno che non ne esistano altre.

4.13. Norma transitoria

La legislazione nazionale specifica un valore minimo e/o un importo minimo dei dazi e tasse al di sotto del quale non viene riscosso nessun dazio o tassa.

4.14. Norma

Qualora constati che errori nella dichiarazione di merci o nella liquidazione dei dazi e tasse daranno o abbiano dato luogo alla riscossione o al recupero di un importo di dazi e tasse inferiore a quello legalmente dovuto, la dogana rettifica gli errori e riscuote l’importo non pagato. Tuttavia, se l’importo in questione è inferiore all’importo minimo specificato dalla legislazione nazionale, la dogana non ne effettua la riscossione o il recupero.

B. Dilazione del pagamento dei dazi e tasse

4.15. Norma

Qualora la legislazione nazionale preveda il pagamento differito dei dazi e tasse, essa specifica le condizioni alle quali tale agevolazione è consentita.

4.16. Norma

La dilazione di pagamento è concessa per quanto possibile senza interessi.

4.17. Norma

La dilazione concessa per il pagamento dei dazi e tasse non può essere inferiore a 14 giorni.

C. Rimborso dei dazi e tasse

4.18. Norma

Si procede al rimborso qualora si constati un addebito eccessivo dovuto ad un errore in sede di liquidazione.

4.19. Norma

Si procede al rimborso nel caso di merci importate o esportate riguardo alle quali si constatati che al momento dell’importazione o esportazione erano difettose o comunque non conformi alle caratteristiche previste e che sono rinviate al fornitore o ad altra persona da lui designata, fatte salve le seguenti condizioni:

  1. che le merci non siano state sottoposte a lavorazioni o riparazioni né siano state utilizzate nel paese di importazione e siano riesportate entro un termine adeguato;
  2. che le merci non siano state sottoposte a lavorazioni o riparazioni né siano state utilizzate nel paese verso il quale sono state esportate e che siano reimportate entro un termine adeguato.

Tuttavia, l’utilizzazione delle merci non impedisce il rimborso se è stata indispensabile per constatare i difetti o altri fattori che hanno causato la riesportazione o reimportazione delle merci.

Invece di essere riesportate o reimportate, le merci possono essere abbandonate all’Erario o distrutte o rese prive di valore commerciale sotto controllo doganale, secondo la decisione della dogana. L’abbandono o la distruzione non comportano costi per l’Erario.

4.20. Norma transitoria

Quando la dogana permette che merci inizialmente dichiarate per un regime doganale con pagamento di dazi e tasse siano vincolate ad un altro regime doganale, si procede al rimborso dei dazi e tasse addebitati in eccesso rispetto all’importo dovuto per il nuovo regime.

4.21. Norma

Le decisioni riguardo alle domande di rimborso sono senza indugio adottate e notificate per iscritto alle persone interessate, e il rimborso degli addebiti eccedentari si effettua quanto prima possibile dopo la verifica delle domande.

4.22. Norma

Qualora la dogana constati che l’addebito eccessivo è stato causato da un errore commesso dalla dogana stessa in sede di liquidazione dei dazi e tasse, si procede al rimborso in via prioritaria.

4.23. Norma

Qualora siano fissati dei termini oltre i quali le domande di rimborso non sono più accettate, tali termini devono essere sufficienti per tener conto delle specifiche circostanze relative a ogni tipo di caso in cui il rimborso può essere concesso.

4.24. Norma

Il rimborso non viene concesso se l’importo in questione è inferiore all’importo minimo specificato dalla legislazione nazionale.

Capitolo 5 Garanzia

5.1. Norma

La legislazione nazionale enumera i casi in cui è richiesta una garanzia e specifica le forme in cui la garanzia deve essere prestata.

5.2. Norma

La dogana stabilisce l’importo della garanzia.

5.3. Norma

Ogni persona tenuta a fornire una garanzia è autorizzata a scegliere qualsiasi forma di garanzia purché sia accettabile per la dogana.

5.4. Norma

Quando la legislazione nazionale lo preveda, la dogana non richiede una garanzia se ha elementi sufficienti per ritenere che un obbligo doganale sarà rispettato.

5.5. Norma

Quando viene chiesta una garanzia per assicurare l’adempimento degli obblighi risultanti da un regime doganale, la dogana accetta una garanzia globale, in particolare dai dichiaranti che regolarmente dichiarano merci presso diversi uffici del territorio doganale.

5.6. Norma

Quando è richiesta una garanzia, l’importo della garanzia da fornire è quanto più basso possibile e, in rapporto al pagamento dei dazi e tasse, non supera l’importo potenzialmente addebitabile.

5.7. Norma

Quando è stata costituita una garanzia, essa viene svincolata appena possibile una volta che la dogana ha elementi sufficienti per ritenere che gli obblighi in relazione ai quali è stata chiesta siano stati debitamente rispettati.

Capitolo 6 Controllo doganale

6.1. Norma

Tutte le merci, compresi i mezzi di trasporto, che entrano nel territorio doganale o ne escono, siano esse o meno soggette a dazi e tasse, sono sottoposte a controllo doganale.

6.2. Norma

Il controllo doganale è limitato al minimo necessario per assicurare il rispetto della normativa doganale.

6.3. Norma

Nell’applicazione del controllo doganale la dogana usa la gestione del rischio.

6.4. Norma

La dogana usa l’analisi del rischio per determinare le persone e le merci, compresi i mezzi di trasporto, da esaminare e la portata dell’esame.

6.5. Norma

A sostegno della gestione del rischio la dogana adotta una strategia intesa a misurare il grado di conformità.

6.6. Norma

I sistemi di controllo doganale comprendono controlli basati sulla revisione.

6.7. Norma

La dogana cerca di collaborare con le altre amministrazioni doganali e di concludere accordi di mutua assistenza amministrativa per migliorare il controllo doganale.

6.8. Norma

La dogana cerca di collaborare con gli operatori commerciali e di concludere protocolli di intesa per migliorare il controllo doganale.

6.9. Norma transitoria

La dogana utilizza per quanto possibile la tecnologia dell’informazione e il commercio elettronico per migliorare il controllo doganale.

6.10. Norma

La dogana valuta i sistemi commerciali degli operatori ove tali sistemi incidano sulle operazioni doganali per garantire l’osservanza delle prescrizioni doganali.

Capitolo 7 Applicazione della tecnologia dell’informazione

7.1. Norma

La dogana applica l’informatica a sostegno delle operazioni doganali, quando ciò sia efficace ed efficiente in termini di costi sia per la dogana che per gli operatori commerciali. La dogana specifica le condizioni di applicazione dell’informatica.

7.2. Norma

Nell’adottare applicazioni informatiche la dogana usa le pertinenti norme accettate a livello internazionale.

7.3. Norma

L’introduzione dell’informatica si effettua d’intesa con tutte le parti direttamente interessate, per quanto possibile.

7.4. Norma

La legislazione nazionale nuova o riveduta prevede:

  1. metodi di commercio elettronico in alternativa ai documenti da compilare su carta;
  2. metodi di autenticazione elettronici oltre che su carta;
  3. il diritto per la dogana di detenere informazioni per suo uso e, se necessario, di scambiarle con le altre amministrazioni doganali e con tutte le altre parti legalmente autorizzate mediante le tecniche del commercio elettronico.

Capitolo 8 Relazioni tra la dogana e i terzi

8.1. Norma

Le persone interessate hanno la facoltà di trattare con la dogana direttamente o tramite un terzo da esse designato affinché agisca per loro conto.

8.2. Norma

La legislazione nazionale precisa le condizioni alle quali una persona può agire in nome e per conto di un’altra persona nelle relazioni con la dogana e stabilisce la responsabilità dei terzi nei confronti della dogana in materia di dazi, tasse ed eventuali irregolarità.

8.3. Norma

Le operazioni doganali che la persona interessata sceglie di eseguire per proprio conto non sono oggetto di un trattamento meno favorevole né sono soggette a condizioni più rigorose di quelle eseguite da un terzo per conto della persona interessata.

8.4. Norma

La persona designata come terzo ha, nelle questioni relative alle operazioni doganali da svolgere, gli stessi diritti della persona che l’ha designata.

8.5. Norma

La dogana prevede la partecipazione dei terzi alle sue consultazioni formali con gli operatori commerciali.

8.6. Norma

La dogana precisa in quali circostanze non intende trattare con un terzo.

8.7. Norma

La dogana notifica per iscritto al terzo la decisione di non trattare con lui.

Capitolo 9 Informazioni e decisioni comunicate dalla dogana

A. Informazioni di applicazione generale

9.1. Norma

La dogana fa sì che tutte le pertinenti informazioni di applicazione generale relative alla normativa doganale siano prontamente a disposizione delle persone interessate.

9.2. Norma

Quando le informazioni fornite devono essere rettificate in seguito a modifiche della normativa doganale, delle disposizioni amministrative o degli obblighi doganali, la dogana fornisce le informazioni aggiornate con sufficiente anticipo rispetto all’entrata in vigore delle modifiche per consentire alle persone interessate di tenerne conto, salvo preclusione di una loro diffusione anticipata.

9.3. Norma transitoria

La dogana si avvale dell’informatica per migliorare la diffusione delle informazioni.

B. Informazioni specifiche

9.4. Norma

Su richiesta della persona interessata, la dogana fornisce, quanto più rapidamente e accuratamente possibile, informazioni relative a questioni specifiche sollevate da tale persona riguardo alla normativa doganale.

9.5. Norma

La dogana fornisce non solo le informazioni specificamente richieste, ma anche ogni altro elemento pertinente di cui a suo avviso la persona interessata dovrebbe essere messa a conoscenza.

9.6. Norma

Nel fornire informazioni, la dogana provvede a non divulgare elementi di carattere privato o riservato riguardanti la dogana o terzi, a meno che tale divulgazione non sia richiesta o autorizzata dalla legislazione nazionale.

9.7. Norma

Quando la dogana non può fornire informazioni gratuitamente, le spese a carico del richiedente sono limitate al costo approssimativo dei servizi resi.

C. Decisioni

9.8. Norma

Su richiesta scritta della persona interessata, la dogana notifica la decisione per iscritto entro un termine precisato dalla legislazione nazionale. Se la decisione è sfavorevole alla persona interessata, questa viene informata dei motivi per i quali è stata presa e della possibilità di proporre ricorso.

9.9. Norma

La dogana emette decisioni vincolanti su richiesta delle persone interessate, purché disponga di tutte le informazioni da essa ritenute necessarie.

Capitolo 10 Ricorsi in materia doganale

A. Diritto di ricorso

10.1. Norma

La legislazione nazionale prevede il diritto di ricorso in materia doganale.

10.2. Norma

Il diritto di ricorso può essere esercitato da ogni persona direttamente interessata da una decisione o omissione della dogana.

10.3. Norma

La persona direttamente interessata da una decisione o omissione della dogana viene informata, dopo averne fatto richiesta alla dogana, dei motivi della decisione o omissione entro un termine precisato dalla legislazione nazionale. Ciò può dar luogo o meno alla presentazione di un ricorso.

10.4. Norma

La legislazione nazionale prevede il diritto di proporre un primo ricorso alla dogana.

10.5. Norma

In caso di rigetto del ricorso proposto alla dogana, il ricorrente ha il diritto di proporre un ulteriore ricorso ad un’autorità indipendente dall’amministrazione doganale.

10.6. Norma

In ultima istanza, il ricorrente può esercitare il diritto di ricorso dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

B. Forma e motivi del ricorso

10.7. Norma

Il ricorso si deve presentare per iscritto indicando i motivi per i quali lo si propone.

10.8. Norma

Viene fissato un termine per la presentazione di un ricorso avverso una decisione della dogana; tale termine deve essere sufficiente per consentire al ricorrente di esaminare la decisione contestata e di preparare il ricorso.

10.9. Norma

In caso di ricorso alla dogana, questa non richiede d’ufficio che al momento della presentazione del ricorso vengano forniti elementi di prova, ma, all’occorrenza, concede a tale scopo un termine adeguato.

C. Esame del ricorso

10.10. Norma

La dogana emette una decisione in merito al ricorso e la notifica per iscritto al ricorrente quanto prima possibile.

10.11. Norma

In caso di rigetto di un ricorso alla dogana, questa ne indica le ragioni per iscritto e informa il ricorrente del suo diritto a proporre un ulteriore ricorso a un’autorità amministrativa o indipendente nonché del termine per la presentazione di tale ricorso.

10.12. Norma

Quando un ricorso viene accolto, la dogana dà attuazione quanto prima alla sua decisione o a quella dell’autorità indipendente o giudiziaria, tranne nei casi in cui propone essa stessa ricorso avverso la decisione.

Appendice III5

Allegati specifici

Indice

  1. Arrivo delle merci nel territorio doganale
  2. Formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci
  3. Deposito temporaneo delle merci
  4. Importazione
  5. Immissione in consumo
  6. Reimportazione allo stato originario
  7. Ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione
  8. Esportazione
  9. Esportazione definitiva
  10. Depositi doganali e zone franche
  11. Depositi doganali
  12. Zone franche
  13. Transito
  14. Transito doganale
  15. Trasformazione
  16. Perfezionamento passivo
  17. Drawback
  18. Ammissione temporanea
  19. Ammissione temporanea
  20. Procedure speciali
  21. Viaggiatori
  22. Traffico postale
  23. Invii di soccorso
  24. Origine
  25. Regole d’origine
  26. Prove documentarie dell’origine
  27. Controllo delle prove documentarie dell’origine

Allegato specifico A

Arrivo delle merci nel territorio doganale

Capitolo 1 Formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «dichiarazione di carico», le informazioni trasmesse prima o al momento dell’arrivo o della partenza di un mezzo di trasporto ad uso commerciale che contengono i dati richiesti dalla dogana inerenti al carico che sta entrando o uscendo dal territorio doganale;
  2. per «formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci», l’insieme delle operazioni che devono essere svolte dalla persona interessata e dalla dogana dall’introduzione delle merci nel territorio doganale fino al momento in cui queste sono sottoposte a un regime doganale;
  3. per «vettore», la persona che trasporta effettivamente le merci, che ha l’incarico di trasportare le merci o la responsabilità del mezzo di trasporto.
Principi

1.1 Norma

Le formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

1.2 Pratica raccomandata

Le formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci devono essere applicate a prescindere dal Paese d’origine o di provenienza delle merci.

Introduzione delle merci nel territorio doganale

a) Luoghi d’introduzione delle merci nel territorio doganale

1.3 Norma

La legislazione nazionale designa i luoghi d’introduzione delle merci nel territorio doganale. Se lo ritiene necessario ai fini del controllo, la dogana stabilisce gli itinerari da seguire per istradare direttamente le merci verso l’ufficio doganale o qualsiasi altro luogo da essa designato. Nel determinare tali luoghi e itinerari, si tiene conto in particolare delle esigenze del commercio.

Questa norma non si applica alle merci trasportate per via marittima o aerea che entrano nel territorio doganale senza fare scalo in un porto o in un aeroporto del territorio doganale.

b) Obblighi del vettore

1.4 Norma

La dogana conferisce al vettore la responsabilità di assicurarsi che tutte le merci siano riportate nella dichiarazione di carico o siano segnalate all’attenzione della dogana in qualsiasi altro modo autorizzato.

1.5 Norma

L’introduzione delle merci nel territorio doganale comporta per il vettore l’obbligo di condurre le merci direttamente e senza ritardo, servendosi se necessario degli itinerari determinati, verso un ufficio doganale o un altro luogo designato dalla dogana, senza rompere i sigilli doganali né modificare la natura o l’imballaggio delle merci.

Questa norma non si applica alle merci trasportate per via marittima o aerea che entrano nel territorio doganale senza fare scalo in un porto o in un aeroporto del territorio doganale.

1.6 Norma

Se il trasporto delle merci dal luogo d’introduzione nel territorio doganale verso l’ufficio doganale o un altro luogo designato è interrotto in seguito a incidente o a cause di forza maggiore, il vettore è tenuto ad adottare ogni provvedimento ragionevole volto ad evitare che le merci circolino in condizioni non autorizzate come pure ad informare le autorità doganali o altre autorità competenti sulla natura dell’incidente o sulle altre circostanze che hanno interrotto il trasporto.

Presentazione delle merci alla dogana

a) Documentazione

1.7 Pratica raccomandata

Qualora l’ufficio doganale cui devono essere presentate le merci non fosse situato nel luogo d’introduzione delle merci nel territorio doganale, la dogana deve esigere il deposito dei documenti presso la dogana di tale luogo solo se lo ritiene necessario ai fini del controllo.

1.8 Norma

Se esige un documento per la presentazione delle merci alla dogana, la dogana accetta che questo documento non contenga altre informazioni che quelle necessarie all’identificazione della merce e del mezzo di trasporto.

1.9 Pratica raccomandata

La dogana deve limitare le informazioni richieste a quelle figuranti nei documenti abituali del vettore e deve basarsi a tal fine sulle esigenze previste dagli accordi internazionali in materia di trasporti.

1.10 Pratica raccomandata

Di norma la dogana deve accettare la dichiarazione di carico come unico documento richiesto per la presentazione delle merci.

1.11 Pratica raccomandata

L’ufficio doganale responsabile dell’accettazione dei documenti richiesti per la presentazione delle merci deve essere altresì abilitato ad accettare la dichiarazione delle merci.

1.12 Pratica raccomandata

Se i documenti presentati alla dogana sono redatti in una lingua non ammessa a tal fine o in una lingua che non è la lingua del Paese in cui la merce è introdotta, la dogana non deve richiedere sistematicamente la traduzione delle menzioni contenute in questi documenti.

b) Arrivo al di fuori degli orari di apertura

1.13 Norma

La dogana precisa i provvedimenti che il vettore deve adottare per evitare che le merci circolino sul territorio doganale in condizioni non autorizzate qualora egli giunga all’ufficio doganale al di fuori degli orari di apertura.

1.14 Pratica raccomandata

Su richiesta del vettore e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve permettere, per quanto possibile, che le formalità doganali precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci siano espletate al di fuori degli orari d’apertura fissati dall’Amministrazione delle dogane.

Scarico

a) Luoghi di scarico

1.15 Norma

La legislazione nazionale determina i luoghi dove lo scarico è autorizzato.

1.16 Pratica raccomandata

Su richiesta della persona interessata e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve permettere che lo scarico sia effettuato anche nei luoghi non appositamente autorizzati.

b) Inizio dello scarico

1.17 Norma

L’inizio dello scarico è autorizzato il più presto possibile dopo l’arrivo del mezzo di trasporto nel luogo di scarico.

1.18 Pratica raccomandata

Su richiesta della persona interessata e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve permettere, per quanto possibile, che lo scarico sia effettuato al di fuori degli orari di apertura fissati dall’Amministrazione delle dogane.

Spese

1.19 Norma

Le spese conteggiate dalla dogana per quanto concerne:

  1. l’espletamento delle formalità precedenti alla presentazione della dichiarazione delle merci al di fuori degli orari d’apertura fissati dalla dogana;
  2. lo scarico delle merci nei luoghi non appositamente autorizzati; o
  3. lo scarico delle merci al di fuori degli orari d’apertura fissati dalla dogana;

sono limitate al costo approssimativo dei servizi prestati.

Capitolo 2 Deposito temporaneo delle merci

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «dichiarazione di carico», le informazioni trasmesse prima o al momento dell’arrivo o della partenza di un mezzo di trasporto ad uso commerciale che contengono i dati richiesti dalla dogana inerenti al carico che sta entrando o uscendo dal territorio doganale;
  2. per «deposito temporaneo delle merci», l’immagazzinamento temporaneo delle merci sotto controllo doganale in locali e luoghi chiusi o non, designati dalla dogana (qui di seguito denominati depositi temporanei), in attesa della presentazione della dichiarazione delle merci.
Principi

2.1 Norma

Il deposito temporaneo delle merci è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

2.2 Norma

La dogana autorizza la creazione di depositi temporanei delle merci se li ritiene necessari per rispondere alle esigenze del commercio.

2.3 Pratica raccomandata

Il deposito temporaneo deve essere autorizzato per tutte le merci a prescindere dalla quantità, dal Paese d’origine o di provenienza. Tuttavia le merci che presentano pericoli, che possono alterare altre merci o che richiedono impianti particolari devono essere ammesse unicamente in depositi temporanei appropriatamente attrezzati e designati dalle autorità competenti.

Documentazione

2.4 Norma

L’unico documento richiesto per collocare le merci in un deposito temporaneo è il documento descrittivo utilizzato quando esse sono presentate alla dogana.

2.5 Pratica raccomandata

La dogana deve accettare la dichiarazione di carico o un altro documento commerciale come unico documento richiesto per le merci destinate al deposito temporaneo, a condizione che tutte le merci menzionate nella dichiarazione di carico o in quest’altro documento commerciale siano collocate nel deposito temporaneo.

Gestione dei depositi temporanei

2.6 Norma

Le esigenze relative alla costruzione, sistemazione e gestione dei depositi temporanei, le disposizioni applicabili all’immagazzinamento delle merci e alla tenuta degli inventari e della contabilità come pure le condizioni per l’esercizio del controllo doganale sono fissate dalla dogana.

Operazioni autorizzate

2.7 Norma

Le operazioni richieste normalmente per conservare nel loro stato le merci collocate in depositi temporanei sono autorizzate dalla dogana per motivi ritenuti validi dalla stessa.

2.8 Pratica raccomandata

Le merci collocate nei depositi temporanei devono, per motivi ritenuti validi dalla dogana, essere oggetto di operazioni usuali destinate a facilitare il loro prelevamento dal deposito temporaneo e il loro istradamento ulteriore.

Durata della giacenza nel deposito temporaneo

2.9 Norma

Se la legislazione nazionale prevede un termine ultimo per il deposito temporaneo, tale termine deve essere sufficiente per permettere all’importatore di espletare le formalità necessarie a sottoporre le merci a un altro regime doganale.

2.10 Pratica raccomandata

Su richiesta della persona interessata e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve prorogare il termine fissato inizialmente.

Merci deteriorate o danneggiate

2.11 Pratica raccomandata

Le merci deteriorate, avariate o danneggiate in seguito a incidente o a cause di forza maggiore, prima della loro uscita dal deposito temporaneo, devono poter essere sdoganate come se fossero state importate nello stato in cui si trovano, a condizione che le circostanze siano state debitamente stabilite con soddisfazione della dogana.

Uscita dal deposito temporaneo

2.12 Norma

Qualsiasi persona avente il diritto di disporre delle merci è autorizzata a ritirarle dal deposito temporaneo, purché siano adempiute le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.

2.13 Norma

La legislazione nazionale stabilisce la procedura da seguire nei casi in cui le merci non sono ritirate dal deposito temporaneo entro il termine prescritto.

Allegato specifico B

Importazione

Capitolo 1 Immissione in consumo

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «merci in libera circolazione», le merci di cui si può disporre senza restrizioni dal punto di vista doganale;
  2. per «imissione in consumo», il regime doganale che permette alle merci importate d’essere poste in libera circolazione nel territorio doganale al momento del pagamento di dazi e tasse all’importazione eventualmente esigibili nonché dell’espletamento di tutte le formalità doganali necessarie.
Principio

1.1 Norma

L’immissione in consumo è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Documentazione

1.2 Pratica raccomandata

La legislazione nazionale deve prevedere la possibilità di dichiarare le merci in una forma diversa da quella della dichiarazione delle merci del modello standard, purché essa contenga i dati richiesti inerenti alle merci destinate ad essere immesse in consumo.

Capitolo 2 Reimportazione allo stato originario

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «merci in libera circolazione», le merci di cui si può disporre senza restrizioni dal punto di vista doganale;
  2. per «merci esportate con riserva di reintroduzione», le merci che sono designate dal dichiarante come merci destinate alla reimportazione e per le quali la dogana può adottare misure d’identificazione allo scopo di facilitare la loro reimportazione allo stato originario;
  3. per «immissione in consumo», il regime doganale che permette alle merci importate d’essere poste in libera circolazione nel territorio doganale al momento del pagamento di dazi e tasse all’importazione eventualmente esigibili nonché dell’espletamento di tutte le formalità doganali necessarie;
  4. per «reimportazione allo stato originario», il regime doganale che permette d’immettere in consumo, in franchigia di dazi e tasse all’importazione, merci esportate, a condizione che non abbiano subito all’estero alcuna trasformazione, lavorazione o riparazione e che siano pagate tutte le somme esigibili a titolo di rimborso, sgravio, sospensione di dazi e tasse oppure di sovvenzione o altro importo concesso al momento dell’esportazione. Le merci beneficianti della reimportazione allo stato originario possono essere merci che si trovavano in libera circolazione o che costituivano dei prodotti perfezionati.
  5. per «prodotti perfezionati», i prodotti che scaturiscono dalla trasformazione, lavorazione o riparazione delle merci per le quali è stato autorizzato il regime del perfezionamento attivo.
Principio

2.1 Norma

La reimportazione allo stato originario è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Campo d’applicazione

2.2 Norma

La reimportazione allo stato originario è accordata anche se solo una parte della merce esportata è reimportata.

2.3 Norma

Se le circostanze lo giustificano, la reimportazione allo stato originario è accordata, anche se le merci sono reimportate da una persona diversa da quella che le ha esportate.

2.4 Norma

La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci sono state utilizzate, danneggiate o deteriorate durante la loro permanenza all’estero.

2.5 Norma

La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci abbiano subito all’estero operazioni necessarie al loro mantenimento in buono stato di conservazione o alla loro manutenzione, purché in seguito a tali operazioni il loro valore non sia aumentato rispetto al valore che avevano al momento dell’esportazione.

2.6 Norma

La reimportazione allo stato originario non è riservata a merci importate direttamente dall’estero, ma è accordata anche a merci sottoposte a un altro regime doganale.

2.7 Norma

La reimportazione allo stato originario non è rifiutata per il fatto che le merci siano state esportate senza riserva di reintroduzione.

Termine per la reimportazione allo stato originario

2.8 Norma

Se è fissato un termine alla cui scadenza la reimportazione allo stato originario non può più essere accordata, detto termine deve essere sufficiente per tenere conto delle circostanze particolari di ogni caso.

Uffici doganali competenti

2.9 Norma

La dogana esige la presentazione delle merci reimportate allo stato originario presso l’ufficio doganale di esportazione delle merci stesse solo se tale presentazione facilita la reimportazione.

Dichiarazione delle merci

2.10 Norma

La dichiarazione scritta delle merci non è richiesta per la reimportazione allo stato originario di imballaggi, contenitori, palette e mezzi di trasporto ad uso commerciale che sono in corso di utilizzazione per il trasporto internazionale di merci, purché sia stabilito, con soddisfazione della dogana, che imballaggi, contenitori, palette e mezzi di trasporto ad uso commerciale si trovino in libera circolazione al momento dell’esportazione.

Merci esportate con riserva di reintroduzione

2.11 Norma

La dogana autorizza, su richiesta del dichiarante, l’esportazione delle merci con riserva di reintroduzione e prende i provvedimenti necessari per facilitare la loro reimportazione allo stato originario.

2.12 Norma

La dogana stabilisce le condizioni che devono essere adempiute per l’identificazione delle merci esportate con riserva di reintroduzione. A tal fine, essa tiene conto della natura delle merci e dell’importanza degli interessi in gioco.

2.13 Pratica raccomandata

Le merci esportate con riserva di reintroduzione devono beneficiare della sospensione di dazi e tasse all’esportazione eventualmente applicabili.

2.14 Norma

Su richiesta della persona interessata la dogana permette che l’esportazione con riserva di reintroduzione sia convertita in una esportazione definitiva, purché siano adempiute le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.

2.15 Pratica raccomandata

Qualora una stessa merce sia destinata ad essere frequentemente esportata con riserva di reintroduzione e reimportata allo stato originario, la dogana deve permettere, su richiesta del dichiarante, che la dichiarazione d’esportazione con riserva di reintroduzione depositata in occasione della prima esportazione sia ritenuta valida per coprire durante un periodo determinato le reintroduzioni e le esportazioni successive della merce.

Capitolo 3 Ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione», l’immissione in consumo delle merci esonerate da dazi e tasse all’importazione, indipendentemente dalla loro classificazione tariffale normale o dall’importo di dazi e tasse di cui sono normalmente passibili, purché siano importate a determinate condizioni e per uno scopo definito;
  2. per «immissione in consumo», il regime doganale che permette alle merci importate d’essere poste in libera circolazione nel territorio doganale al momento del pagamento di dazi e tasse all’importazione eventualmente esigibili nonché dell’espletamento di tutte le formalità doganali necessarie.
Principio

3.1 Norma

L’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione delle merci destinate all’immissione in consumo è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Campo d’applicazione

3.2 Norma

La legislazione nazionale enumera i casi un cui l’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione è accordata.

3.3 Norma

L’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione non è limitata alle merci importate direttamente dall’estero, ma è autorizzata anche per le merci sottoposte a un altro regime doganale.

3.4 Pratica raccomandata

L’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione deve essere accordata a prescindere dal Paese d’origine o di provenienza della merce, salvo il caso in cui alcuni strumenti internazionali prevedano una clausola di reciprocità.

3.5 Norma

La legislazione nazionale enumera i casi in cui l’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione è subordinata ad autorizzazione preliminare e designa le autorità abilitate a rilasciare tale autorizzazione. Il numero di detti casi è limitato il più possibile.

3.6 Pratica raccomandata

Le Parti contraenti devono accordare l’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione alle merci riportate negli strumenti internazionali, alle condizioni ivi previste, e devono esaminare attentamente la possibilità d’aderire a tali strumenti internazionali.

3.7 Pratica raccomandata

L’ammissione in franchigia di dazi e tasse all’importazione, senza divieti né restrizioni di carattere economico, deve essere accordata alle merci elencate qui di seguito, alle condizioni indicate, ed essere subordinata al rispetto di qualsiasi altra prescrizione prevista a tale scopo dalla legislazione nazionale:

  1. sostanze terapeutiche d’origine umana e reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali, purché siano destinati a organismi o a laboratori autorizzati dalle autorità competenti;
  2. campioni di merce senza valore commerciale che sono considerati di valore trascurabile dalla dogana e che servono esclusivamente a procurare ordinazioni di merce della specie che essi rappresentano;
  3. beni mobili, a esclusione del materiale di carattere industriale, commerciale o agricolo, destinati all’uso personale o professionale di una persona o dei membri della sua famiglia che detta persona porta con sé nel Paese allo scopo di trasferirvi la residenza o provvede a far portare successivamente in tale Paese;
  4. beni acquisiti per successione da una persona avente, alla data del decesso del de cuius, la residenza principale nel Paese d’importazione, a condizione che questi beni siano stati destinati all’uso personale del de cuius;
  5. regali personali, ad esclusione di alcol, bevande alcoliche e tabacco, il cui valore totale non supera il valore fissato dalla legislazione nazionale sulla base del prezzo al dettaglio;
  6. merci come derrate alimentari, medicamenti, vestiti e coperte che costituiscono dei doni per gli organismi di beneficenza o filantropici autorizzati e che tali organismi destinano alla distribuzione gratuita a persone bisognose;
  7. ricompense elargite a persone aventi la residenza nel Paese d’importazione con riserva di presentazione del documento giustificativo ritenuto necessario dalla dogana;
  8. materiale destinato alla costruzione, manutenzione o decorazione di cimiteri militari; bare, urne funerarie e oggetti d’ornamento funebre importati da organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti;
  9. documenti, moduli, pubblicazioni, rapporti e altri articoli senza valore commerciale designati dalla legislazione nazionale;
  10. oggetti religiosi utilizzati nell’esercizio del culto; e
  11. prodotti importati per essere sottoposti a prove, a condizione che le quantità non superino quelle strettamente necessarie a tali prove e che i prodotti siano interamente consumati durante lo svolgimento delle prove o che i prodotti non consumati siano riesportati o trattati sotto il controllo doganale in modo tale da privarli di qualsiasi valore commerciale.

Allegato specifico C

Esportazione

Capitolo 1 Esportazione definitiva

Definizione

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «esportazione definitiva», il regime doganale applicabile alle merci in libera circolazione che lasciano il territorio doganale e che sono destinate a rimanere al di fuori di quest’ultimo.
Principio

1.1 Norma

L’esportazione definitiva è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Documentazione

1.2 Pratica raccomandata

La legislazione nazionale prevede la possibilità di dichiarare le merci in forma diversa da quella della dichiarazione delle merci del modello standard, purché tale dichiarazione contenga i dati richiesti inerenti alle merci da esportare definitivamente.

Prova dell’arrivo a destinazione

1.3 Norma

La dogana non esige sistematicamente una prova dell’arrivo delle merci nel Paese estero.

Allegato specifico D

Depositi doganali e zone franche

Capitolo 1 Depositi doganali

Definizione

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «regime di deposito doganale», il regime doganale in applicazione del quale le merci importate sono immagazzinate sotto controllo della dogana in un luogo designato a tale scopo (deposito doganale) senza pagamento di dazi e tasse all’importazione.
Principio

1.1 Norma

Il regime di deposito doganale è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Categorie di depositi doganali

1.2 Norma

La legislazione nazionale prevede depositi doganali aperti a chiunque abbia il diritto di disporre delle merci (depositi doganali pubblici).

1.3 Norma

La legislazione nazionale prevede depositi doganali riservati all’uso esclusivo di determinate persone (depositi doganali privati) se particolari esigenze del commercio lo giustificano.

Istituzione, gestione e controllo

1.4 Norma

La dogana stabilisce le condizioni relative all’istituzione, all’idoneità e alla gestione dei depositi doganali nonché i provvedimenti ai fini del controllo della dogana.

I provvedimenti concernenti lo stoccaggio delle merci nel deposito doganale, l’inventario e la contabilità sono assoggettati all’autorizzazione della dogana.

Ammissione delle merci

1.5 Pratica raccomandata

Nei depositi doganali pubblici devono essere ammesse le merci importate di qualsiasi genere, passibili di dazi e tasse all’importazione oppure soggette a restrizioni o divieti diversi da quelli:

  1. fondati su considerazioni concernenti la moralità, l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’igiene o la salute pubbliche o su considerazioni di carattere veterinario o fitosanitario, oppure
  2. relativi alla protezione dei brevetti, dei marchi di fabbrica, dei diritti d’autore o di riproduzione,

qualunque sia la quantità delle merci o il loro Paese di origine, di provenienza o di destinazione.

Le merci che presentano pericoli, che possono alterare altre merci o che richiedono impianti particolari devono essere ammesse unicamente in depositi doganali appositamente predisposti.

1.6 Norma

La dogana designa le categorie di merci che possono essere ammesse nel deposito doganale privato.

1.7 Pratica raccomandata

Le merci che, a seguito della loro esportazione, beneficiano del rimborso di dazi e tasse all’importazione possono essere ammesse nel deposito doganale per usufruire immediatamente di tale rimborso, purché siano destinate ad essere successivamente esportate.

1.8 Pratica raccomandata

Le merci già vincolate al regime dell’ammissione temporanea possono essere ammesse nel deposito doganale, in sospensione o in appuramento di tale regime, in vista della loro esportazione successiva o di ogni altra destinazione ammessa.

1.9 Pratica raccomandata

Qualora siano destinate all’esportazione, le merci passibili di dazi o tasse interni o alle quali sono già stati applicati dazi o tasse interni, possono essere ammesse nel deposito doganale per ottenerne l’esenzione o il rimborso, purché tali merci siano destinate ad essere successivamente esportate.

Operazioni autorizzate

1.10 Norma

Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci depositate è autorizzato, per motivi ritenuti validi dalla dogana:

  1. ad esaminarle;
  2. a prelevarne campioni, all’occorrenza previo pagamento di dazi e tasse all’importazione;
  3. ad effettuare le operazioni necessarie per assicurarne la conservazione; e
  4. ad eseguire qualsiasi altra manipolazione usuale necessaria a migliorare la loro presentazione o qualità commerciale o a prepararle per il trasporto, come la suddivisione o il raggruppamento di pacchi, l’assortimento e la classificazione delle merci e il cambiamento d’imballaggio.
Durata della giacenza

1.11 Norma

La dogana stabilisce la durata massima del deposito in funzione delle esigenze del commercio e non fissa scadenze inferiori a un anno per le merci non deperibili.

Cessione

1.12 Norma

Le merci depositate devono poter essere cedute.

Deterioramento delle merci

1.13 Norma

Le merci deteriorate o avariate in seguito a incidente o a cause di forza maggiore nel periodo in cui sono in regime di deposito doganale devono poter essere dichiarate per l’immissione in consumo come se fossero state importate nello stato in cui si trovano, purché il deterioramento o l’avaria siano debitamente accertati con soddisfazione della dogana.

Ritiro delle merci

1.14 Norma

Chiunque abbia il diritto di disporre delle merci è autorizzato a ritirarle, tutte o in parte, dal deposito doganale per trasferirle in un altro deposito doganale o assoggettarle a un altro regime doganale, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.

1.15 Norma

La legislazione nazionale stabilisce la procedura da seguire nei casi in cui le merci non sono ritirate dal deposito doganale entro il termine prescritto.

Chiusura del deposito doganale

1.16 Norma

In caso di chiusura del deposito doganale, le persone interessate devono disporre di un termine sufficiente per trasferire le proprie merci in un altro deposito doganale o per assoggettarle a un altro regime doganale, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.

Capitolo 2 Zone franche

Definizione

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «zona franca», la parte di territorio di una Parte contraente nella quale le merci introdotte sono considerate generalmente non situate nel territorio doganale per quanto concerne i dazi e le tasse all’importazione.
Principio

2.1 Norma

Le prescrizioni doganali valide per le zone franche si basano sulle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, sulle disposizioni dell’allegato generale.

Istituzione e controllo

2.2 Norma

La legislazione nazionale precisa le condizioni alle quali le zone franche possono essere istituite; determina le categorie di merci che possono esservi ammesse e specifica la natura delle operazioni a cui le merci possono essere sottoposte durante la loro permanenza nella zona franca.

2.3 Norma

La dogana stabilisce le condizioni per il controllo doganale, comprese le esigenze relative all’idoneità, all’istituzione e alla gestione delle zone franche.

2.4 Norma

La dogana ha il diritto di controllare in qualsiasi momento le merci depositate nella zona franca.

Ammissione delle merci

2.5 Norma

L’ammissione delle merci nella zona franca è autorizzata non solo per le merci introdotte direttamente dall’estero ma anche per le merci provenienti dal territorio doganale della Parte contraente interessata.

2.6 Pratica raccomandata

L’ammissione nella zona franca di merci provenienti dall’estero non deve essere rifiutata perché tali merci sono assoggettate a restrizioni o divieti diversi da quelli:

  1. fondati su considerazioni concernenti la moralità, l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’igiene o la salute pubbliche o su considerazioni di carattere veterinario o fitosanitario, oppure
  2. relativi alla protezione dei brevetti, dei marchi di fabbrica, dei diritti d’autore o di riproduzione,

qualunque sia la quantità delle merci o il loro Paese di origine, di provenienza o di destinazione.

Le merci che presentano pericoli, che possono alterare altre merci o che richiedono impianti particolari devono essere ammesse unicamente in zone franche appositamente predisposte.

2.7 Norme

Le merci ammissibili nella zona franca che, a seguito della loro esportazione, beneficiano dell’esenzione o del rimborso di dazi e tasse all’importazione usufruiscono di tale esenzione o rimborso immediatamente dopo essere state introdotte nella zona franca.

2.8 Norme

Le merci ammissibili nella zona franca che, a seguito della loro esportazione, beneficiano dell’esenzione o del rimborso di dazi e tasse interni usufruiscono di tale esenzione o rimborso immediatamente dopo essere state introdotte nella zona franca.

2.9 Pratica raccomandata

La dogana non deve esigere la dichiarazione delle merci introdotte nella zona franca direttamente dall’estero se le informazioni necessarie figurano già nei documenti che accompagnano tali merci.

Garanzia

2.10 Pratica raccomandata

La dogana non deve esigere la garanzia per l’ammissione delle merci nella zona franca.

Operazioni autorizzate

2.11 Norma

Le merci ammesse nella zona franca devono poter essere oggetto di operazioni necessarie ad assicurare la loro conservazione e di manipolazioni usuali destinate a migliorare la loro presentazione o qualità commerciale o a prepararle per il trasporto, come la suddivisione o il raggruppamento di pacchi, l’assortimento e la classificazione delle merci e il cambiamento d’imballaggio.

2.12 Norma

Se accettano che le operazioni di perfezionamento o di trasformazione siano effettuate nella zona franca, le autorità competenti indicano espressamente le operazioni cui le merci possono essere sottoposte, in modo sia generale sia dettagliato, sia combinando queste due varianti, in un regolamento la cui applicabilità è estesa a tutta la zona franca oppure nell’autorizzazione rilasciata all’azienda che effettua tali operazioni.

Merci consumate all’interno della zona franca

2.13 Norma

La legislazione nazionale enumera i casi in cui le merci consumate all’interno della zona franca possono essere ammesse in franchigia di dazi e tasse e stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte per beneficiare di tale franchigia.

Durata della giacenza

2.14 Norma

Salvo circostanze eccezionali, la durata della giacenza delle merci nella zona franca non è limitata.

Cessioni

2.15 Norma

Le merci ammesse nella zona franca devono poter essere cedute.

Ritiro delle merci

2.16 Norma

Tutte le merci o parti di esse ammesse o prodotte nella zona franca devono poter essere ritirate e trasferite in un’altra zona franca o assoggettate a un altro regime doganale, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.

2.17 Norma

All’uscita della zona franca è richiesta solo la dichiarazione delle merci normalmente necessaria per assoggettare tali merci al regime doganale loro assegnato.

2.18 Pratica raccomandata

Se un documento deve essere presentato alla dogana per le merci che, all’uscita della zona franca, sono destinate direttamente all’estero, la dogana non deve esigere altre informazioni oltre a quelle già figuranti sui documenti che accompagnano tali merci.

Determinazione di dazi e tasse

2.19 Norma

La legislazione nazionale stabilisce il momento da prendere in considerazione per definire il valore e la quantità delle merci che possono essere immesse in consumo all’uscita della zona franca nonché, a seconda dei casi, le aliquote di dazi e tasse all’importazione o di dazi e tasse interni applicabili a tali merci.

2.20 Norma

La legislazione nazionale precisa le regole per la determinazione, a seconda dei casi, di dazi e tasse all’importazione o di dazi e tasse interni applicabili alle merci immesse in consumo dopo essere state sottoposte a diversi trattamenti o operazioni di perfezionamento all’interno della zona franca.

Chiusura della zona franca

2.21 Norma

In caso di chiusura della zona franca, le persone interessate devono disporre di un termine sufficiente per trasferire le proprie merci in un’altra zona franca o per assoggettarle a un altro regime doganale, purché siano soddisfatte le condizioni ed espletate le formalità previste in tal caso.

Allegato specifico E

Transito

Capitolo 1 Transito doganale

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «ufficio di controllo», l’ufficio doganale cui fanno capo uno o più «speditori autorizzati» o «destinatari autorizzati» che esercitano una funzione di controllo particolare per tutte le operazioni di transito doganale;
  2. per «ufficio di partenza», l’ufficio doganale in cui ha inizio un’operazione di transito doganale;
  3. per «ufficio di destinazione», l’ufficio doganale in cui ha termine un’operazione di transito doganale;
  4. per «destinatario autorizzato», la persona autorizzata dalla dogana a ricevere merci direttamente nei propri locali senza dover presentare tali merci all’ufficio di destinazione;
  5. per «speditore autorizzato», la persona autorizzata dalla dogana a spedire merci direttamente dai propri locali senza dover presentare tali merci all’ufficio di partenza;
  6. per «operazione di transito doganale», il trasporto di merci in transito doganale da un ufficio di partenza a un ufficio di destinazione;
  7. per «transito doganale», il regime doganale al quale sono assoggettate le merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio doganale all’altro;
  8. per «unità di trasporto», a)i contenitori aventi una capacità minima di un metro cubo, ivi comprese le carrozzerie amovibili;b)i veicoli stradali, ivi compresi i rimorchi e i semirimorchi;c)i vagoni ferroviari;d)i barconi, le chiatte e le altre imbarcazioni; ee)gli aerei.
Principio

1.1 Norma

Il transito doganale è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Campo d’applicazione

1.2 Norma

La dogana autorizza il trasporto di merci, sul proprio territorio, in transito doganale:

  1. da un ufficio di entrata a un ufficio di uscita;
  2. da un ufficio di entrata a un ufficio interno;
  3. da un ufficio interno a un ufficio di uscita; e
  4. da un ufficio interno a un altro ufficio interno.

1.3 Norma

Le merci trasportate in transito doganale non sono assoggettate al pagamento di dazi e tasse, purché siano state osservate le condizioni stabilite dalla dogana e sia stata costituita la garanzia eventualmente richiesta.

1.4 Norma

La legislazione nazionale designa le persone responsabili nei confronti della dogana dell’adempimento degli obblighi derivanti dal transito doganale, allo scopo di garantire in particolare che le merci siano presentate intatte all’ufficio di destinazione, conformemente alle condizioni stabilite dalla dogana.

1.5 Pratica raccomandata

La dogana deve accordare alle persone lo statuto di speditore o di destinatario autorizzato se è garantito che le persone interessate soddisfano le condizioni stabilite dalla dogana.

Formalità presso l’ufficio di partenza

a) Dichiarazione delle merci per il transito doganale

1.6 Norma

Qualsiasi documento commerciale o documento di trasporto che fornisce chiaramente le informazioni necessarie è accettato come documento costituente la parte descrittiva della dichiarazione di merci per il transito doganale e tale accettazione è annotata sul documento.

1.7 Pratica raccomandata

La dogana deve accettare come dichiarazione di merci per il transito doganale qualsiasi documento commerciale o documento di trasporto relativo all’invio di tali merci che soddisfa le condizioni stabilite dalla dogana. Tale accettazione è annotata sul documento.

b) Sigilli e identificazione degli invii

1.8 Norma

La dogana dell’ufficio di partenza adotta tutte le misure necessarie per permettere all’ufficio di destinazione d’identificare l’invio e di rilevare, all’occorrenza, qualsiasi manipolazione non autorizzata.

1.9 Pratica raccomandata

Con riserva delle disposizioni di altre convenzioni internazionali, la dogana non deve esigere in modo generalizzato che le unità di trasporto siano preventivamente autorizzate al trasporto delle merci sotto sigillo doganale.

1.10 Norma

Se un invio è istradato in un’unità di trasporto e sono richiesti i sigilli doganali, questi sono apposti all’unità di trasporto, purché quest’ultima sia costruita ed attrezzata in modo che:

  1. i sigilli doganali possano esservi apposti in modo semplice ed efficace;
  2. le merci non possano essere estratte dalla parte sigillata dell’unità di trasporto o esservi introdotte senza che restino tracce visibili di scasso o venga rotto il sigillo doganale;
  3. non comporti spazi nascosti che consentono l’occultamento delle merci; e
  4. gli spazi che possono contenere merci siano facilmente accessibili alle visite doganali.

La dogana decide se le unità di trasporto offrono la sicurezza necessaria per il transito doganale.

1.11 Pratica raccomandata

Se i documenti d’accompagnamento permettono di identificare in modo univoco le merci, il trasporto deve essere effettuato di norma senza sigillo doganale. Il sigillo doganale può tuttavia essere richiesto:

  1. se l’ufficio doganale di partenza lo ritiene necessario alla luce della gestione dei rischi;
  2. se l’operazione di transito doganale è facilitata nel suo insieme, oppure
  3. se lo prevede un accordo internazionale.

1.12 Norma

Se un invio deve essere istradato in linea di principio con i sigilli doganali e l’unità di trasporto non può essere sigillata in modo efficace, l’identificazione è assicurata e le manipolazioni non autorizzate sono rese facilmente rilevabili mediante:

  1. verifica completa delle merci con menzione del risultato sul documento di transito;
  2. apposizione dei sigilli doganali ad ogni pacco;
  3. descrizione esatta delle merci con riferimento a campioni di merce, planimetrie, disegni, fotografie o a altri mezzi simili che sono allegati al documento di transito;
  4. definizione di un itinerario e di termini rigidi; oppure
  5. trasporto sotto scorta doganale.

La decisione di rinunciare a sigillare l’unità di trasporto compete esclusivamente alla dogana.

1.13 Norma

Quando la dogana fissa un termine per il transito doganale, esso deve essere sufficiente ai fini dell’operazione di transito.

1.14 Pratica raccomandata

Su richiesta dell’interessato e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve prorogare il termine fissato inizialmente.

1.15 Norma

La dogana impone le seguenti misure solo quando le ritiene indispensabili:

  1. obbligo di trasportare le merci secondo un itinerario determinato; oppure
  2. obbligo di istradare le merci sotto scorta doganale.
Sigilli doganali

1.16 Norma

I sigilli doganali utilizzati per il transito doganale devono soddisfare le condizioni minime prescritte nell’appendice del presente Capitolo.

1.17 Pratica raccomandata

I sigilli doganali e i marchi d’identificazione apposti dalle autorità doganali straniere devono essere accettati ai fini dell’operazione di transito doganale, sempreché:

  1. non siano considerati insufficienti;
  2. siano tali da non offrire la sicurezza richiesta; oppure
  3. la dogana non proceda a una verifica delle merci.

Se sono stati accettati su un territorio doganale, i sigilli doganali stranieri devono beneficiare su tale territorio della stessa protezione giuridica dei sigilli nazionali.

1.18 Pratica raccomandata

Quando verificano i sigilli doganali o esaminano le merci, gli uffici doganali interessati devono annotare i risultati di tali verifiche sul documento di transito.

Formalità di viaggio

1.19 Norma

Il cambiamento di ufficio di destinazione è accettato senza notifica preliminare, purché la dogana non abbia specificato che è necessario un accordo preliminare.

1.20 Norma

Le merci possono essere trasferite da un mezzo di trasporto all’altro senza autorizzazione della dogana, a condizione che i sigilli doganali eventualmente presenti non siano né rotti né manipolati.

1.21 Pratica raccomandata

La dogana deve autorizzare il trasporto di merci in transito doganale in un’unità di trasporto contenente anche altre merci, se è garantita l’identificazione delle merci in transito doganale e se le altre condizioni stabilite dalla dogana sono adempiute.

1.22 Pratica raccomandata

La dogana deve esigere che la persona interessata segnali rapidamente all’ufficio doganale o alle altre autorità competenti più vicine gli incidenti o altri eventi imprevisti afferenti direttamente l’operazione di transito doganale.

Conclusione di un’operazione di transito doganale

1.23 Norma

Per la conclusione di un’operazione di transito doganale, la sola condizione che la legislazione nazionale può imporre è la presentazione delle merci e la relativa dichiarazione all’ufficio di destinazione entro il termine eventualmente fissato a tal fine, fermo restando che le merci non abbiano subito alterazioni né siano state utilizzate e che i sigilli doganali o i marchi d’identificazione siano rimasti intatti.

1.24 Norma

Non appena le merci sono poste sotto controllo doganale, l’ufficio di destinazione adotta immediatamente le misure necessarie per la conclusione dell’operazione di transito doganale, dopo essersi accertato che tutte le condizioni sono state adempiute.

1.25 Pratica raccomandata

Il fatto che l’itinerario prescritto non sia stato seguito o che il termine fissato non sia stato rispettato non determina la riscossione di dazi e tasse all’importazione o all’esportazione eventualmente esigibili, sempreché tutte le altre condizioni siano state adempiute con soddisfazione della dogana.

Accordi internazionali relativi al transito doganale

1.26 Pratica raccomandata

Le Parti contraenti devono prevedere la possibilità di aderire agli strumenti internazionali relativi al transito doganale. Se non sono in grado di aderire a tali strumenti internazionali, esse devono tenere conto, nel quadro della conclusione di accordi bilaterali o multilaterali diretti a istituire un regime di transito doganale internazionale, delle norme e delle pratiche raccomandate nel presente Capitolo.

Appendice

Condizioni minime alle quali devono adempiere i sigilli doganali

A. I sigilli doganali devono adempiere alle condizioni minime seguenti:

  1. Condizioni generali relative ai sigilli:
  2. I sigilli doganali devono:a)essere solidi e durevoli;b)poter essere apposti rapidamente e facilmente;c)essere facilmente controllabili e identificabili;d)essere tali da rendere impossibile la loro rimozione o apertura senza romperli o da impedire manipolazioni irregolari che non lascino tracce;e)essere tali da rendere impossibile l’utilizzo dello stesso sigillo per più di una volta, salvo il caso in cui i sigilli siano destinati a più usi (ad es. i sigilli elettronici);f)essere tali da rendere difficile, per quanto possibile, la copia o la contraffazione.
  3. Specificazioni materiali del sigillo:a)la forma e le dimensioni del sigillo devono essere tali da permettere di distinguere facilmente i marchi d’identificazione;b)le asole di un sigillo devono avere dimensioni corrispondenti a quelle del legame utilizzato e devono essere disposte in modo che il legame resti fermo al suo posto quando il sigillo è chiuso;c)il materiale utilizzato deve essere abbastanza resistente da impedire rotture accidentali e un deterioramento rapido (dovuto, ad es., ad agenti atmosferici o chimici) come pure manipolazioni irregolari che non lasciano tracce;d)il materiale utilizzato deve essere scelto in conformità del sistema di suggellamento impiegato.
  4. Caratteristiche materiali dei legami:a)i legami devono essere solidi e durevoli e offrire una sufficiente resistenza alle intemperie e alla corrosione;b)la lunghezza del legame utilizzato deve essere calcolata in modo che sia impossibile aprire interamente o parzialmente una chiusura sigillata senza rompere il sigillo o il legame oppure senza danneggiarlo in modo evidente;c)il materiale utilizzato deve essere scelto in conformità del sistema di suggellamento impiegato.
  5. Marchi d’identificazione
  6. Sul sigillo devono figurare marchi:a)che indichino che si tratta di un sigillo doganale, utilizzando la parola «dogana», preferibilmente in una delle lingue ufficiali del Consiglio (il francese o l’inglese);b)che indichino il Paese che ha apposto il sigillo, preferibilmente mediante i segni distintivi impiegati per designare il Paese in cui è stato immatricolato l’autoveicolo nella circolazione internazionale;c)che permettano di determinare l’ufficio doganale ad opera del quale o sotto la cui autorità è stato apposto il sigillo, ad esempio mediante lettere o cifre convenzionali.

B. I sigilli posti dagli speditori autorizzati e da altre persone autorizzate ai fini del transito doganale miranti a garantire la sicurezza doganale devono offrire una sicurezza materiale comparabile a quella dei sigilli posti dalla dogana e permettere d’identificare la persona che ha provveduto alla loro apposizione per il tramite dei numeri riportati sul documento di transito.

Allegato specifico F

Trasformazione

Capitolo 2 Perfezionamento passivo

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «perfezionamento passivo», il regime doganale che consente di esportare temporaneamente merci che si trovano in libera circolazione nel territorio doganale, allo scopo di sottoporle a trasformazione, lavorazione o riparazione all’estero e di reimportarle in seguito in esenzione integrale o parziale da dazi e tasse all’importazione;
  2. per «prodotti perfezionati», i prodotti ottenuti all’estero dalla trasformazione, lavorazione o riparazione delle merci per le quali è stato autorizzato il regime del perfezionamento passivo.
Principio

2.1 Norma

Il perfezionamento passivo è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Campo d’applicazione

2.2 Pratica raccomandata

Il perfezionamento passivo non deve essere rifiutato adducendo quale unico motivo il fatto che le merci devono essere trasformate, lavorate o riparate in un determinato Paese.

2.3 Norma

L’esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo non è riservata al proprietario di tali merci.

Assoggettamento delle merci al regime del perfezionamento passivo

a) Formalità precedenti all’esportazione temporanea delle merci

2.4 Norma

La legislazione nazionale enumera i casi nei quali per il perfezionamento passivo è necessaria un’autorizzazione e designa le autorità abilitate a rilasciare detta autorizzazione. Questi casi devono essere limitati il più possibile.

2.5 Pratica raccomandata

Su richiesta, le persone che effettuano frequentemente operazioni di perfezionamento passivo devono beneficiare di un’autorizzazione generale che contempli tali operazioni.

2.6 Pratica raccomandata

Le autorità competenti devono fissare il tasso di rendimento di un’operazione di perfezionamento passivo se lo reputano necessario oppure se questo consente di agevolare detta operazione. Il tasso di rendimento è fissato precisando la specie, la qualità e la quantità dei diversi prodotti perfezionati.

b) Misure di identificazione

2.7 Norma

Le esigenze relative all’identificazione delle merci per perfezionamento passivo sono fissate dalla dogana. A tal fine, si tiene debitamente conto della natura delle merci, dell’operazione che deve essere effettuata e dell’importanza degli interessi in gioco.

Soggiorno delle merci al di fuori del territorio doganale

2.8 Norma

La dogana fissa il termine per il perfezionamento passivo per ogni caso.

2.9 Pratica raccomandata

Su richiesta dell’interessato e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima è tenuta a prorogare il termine inizialmente fissato.

Importazione di prodotti perfezionati

2.10 Norma

I prodotti perfezionati devono poter essere importati da un ufficio doganale diverso da quello d’esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo.

2.11 Norma

I prodotti perfezionati devono poter essere importati in uno o più invii.

2.12 Norma

Su richiesta del beneficiario, le autorità competenti autorizzano, in esenzione di dazi e tasse all’importazione, la reimportazione delle merci esportate temporaneamente per perfezionamento passivo nel caso in cui siano rispedite allo stato originale.

Questa esenzione non è applicabile ai dazi e alle tasse all’importazione per i quali sono stati accordati un rimborso o una restituzione in occasione dell’esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo.

2.13 Norma

A eccezione dei casi nei quali la legislazione nazionale impone la reimportazione delle merci esportate temporaneamente per perfezionamento passivo, la conclusione del perfezionamento passivo deve poter essere ottenuta dalla dichiarazione delle merci per esportazione definitiva a condizione che siano soddisfatte le condizioni e le formalità applicabili in questo caso.

Dazi e tasse applicabili ai prodotti perfezionati

2.14 Norma

La legislazione nazionale determina la portata dell’esenzione di dazi e tasse all’importazione accordata in occasione dell’immissione in consumo dei prodotti perfezionati e il metodo di calcolo di questa esenzione.

2.15 Norma

L’esenzione dai dazi e dalle tasse all’importazione prevista per i prodotti perfezionati non è applicabile ai dazi e alle tasse per i quali sono stati accordati un rimborso o una restituzione in occasione dell’esportazione temporanea delle merci per perfezionamento passivo.

2.16 Pratica raccomandata

Le merci in esportazione temporanea per perfezionamento passivo riparate gratuitamente all’estero devono poter essere reimportate in esenzione integrale da dazi e tasse all’importazione alle condizioni fissate dalla legislazione nazionale.

2.17 Pratica raccomandata

L’esenzione da dazi e tasse all’importazione deve essere accordata se, prima di essere dichiarati per l’immissione in consumo, i prodotti perfezionati sono stati assegnati a un altro regime doganale.

2.18 Pratica raccomandata

L’esenzione di dazi e tasse all’importazione dovrà essere accordata se i prodotti perfezionati sono stati ceduti prima della loro immissione nella libera circolazione.

Capitolo 3 Drawback

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «drawback», l’importo dei dazi e delle tasse all’importazione rimborsato in applicazione del regime di drawback (rimborso);
  2. per «merci equivalenti», le merci nazionali o importate identiche nella loro specie, qualità e caratteristiche tecniche a quelle poste in regime di drawback che sostituiscono;
  3. per «regime del drawback», il regime doganale che, all’esportazione di merci, permette di ottenere il rimborso (totale o parziale) dei dazi e delle tasse all’importazione riscossi sulle merci esportate, sui prodotti in esse contenuti, o su quelle consumate durante la loro produzione.
Principio

3.1 Norma

Il regime di drawback è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Campo d’applicazione

3.2 Norma

La legislazione nazionale enumera i casi nei quali può essere chiesto il drawback.

3.3 Pratica raccomandata

La legislazione nazionale deve comprendere disposizioni d’applicazione del regime di drawback nel caso in cui le merci che sono state assoggettate a dazi e tasse all’importazione sono state sostituite da merci equivalenti utilizzate per la produzione di merci esportate.

Condizioni obbligatorie

3.4 Norma

La dogana non interrompe il pagamento del drawback adducendo quale unico motivo il fatto che al momento dell’importazione delle merci per l’immissione in consumo l’importatore non ha comunicato l’intenzione di chiedere il drawback all’esportazione. Allo stesso modo, l’esportazione delle merci non è obbligatoria se la dichiarazione è stata fatta al momento dell’importazione.

Durata del soggiorno delle merci nel territorio doganale

3.5 Pratica raccomandata

Una volta fissato un termine per l’esportazione delle merci al di là del quale queste non possono più beneficiare del drawback, lo stesso termine deve, su richiesta, essere prorogato per motivi ritenuti validi dalla dogana.

3.6 Pratica raccomandata

Se le domande di drawback non sono più accettate alla scadenza di un termine prefissato, questo deve poter essere prorogato per motivi, segnatamente di ordine commerciale, ritenuti validi dalla dogana.

Pagamento del drawback

3.7 Norma

Il drawback è pagato il più presto possibile previa verifica degli elementi della richiesta.

3.8 Pratica raccomandata

La legislazione nazionale deve prevedere l’utilizzo del trasferimento elettronico dei fondi per versare il drawback.

3.9 Pratica raccomandata

Il drawback deve parimenti essere pagato all’immissione delle merci in deposito doganale o alla loro entrata in una zona franca, a condizione che siano destinate a essere riesportate.

3.10 Pratica raccomandata

Su richiesta, la dogana deve versare periodicamente il drawback per le merci esportate in un determinato lasso di tempo.

Allegato specifico G

Ammissione temporanea

Capitolo 1 Ammissione temporanea

Definizione

Ai fini del presente Capitolo si intende:

  1. per «ammissione temporanea», il regime doganale che permette di ricevere in un territorio doganale in sospensione totale o parziale dei dazi e delle tasse all’importazione, talune merci importate a uno scopo definito e destinate a essere riesportate entro un dato termine, senza aver subito modifiche, ad eccezione del normale deprezzamento a seguito dell’uso che ne è stato fatto.
Principio

1.1 Norma

L’ammissione temporanea è disciplinata dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Campo d’applicazione

1.2 Norma

La legislazione nazionale enumera i casi nei quali l’ammissione temporanea può essere accordata.

1.3 Norma

Le merci in ammissione temporanea beneficiano della sospensione totale di dazi e tasse all’importazione, salvo nel caso in cui la legislazione nazionale prevede solo la sospensione parziale.

1.4 Norma

L’ammissione temporanea non è riservata alle merci che sono importate direttamente dall’estero, ma è autorizzata anche per le merci già assoggettate a un altro regime doganale.

1.5 Pratica raccomandata

L’ammissione temporanea dovrebbe essere accordata senza riguardo al Paese d’origine, di provenienza o di destinazione delle merci.

1.6 Norma

Le merci in ammissione temporanea possono subire le operazioni necessarie alla loro conservazione durante il loro soggiorno nel territorio doganale.

Formalità necessarie per l’ammissione temporanea

1.7 Norma

La legislazione nazionale enumera i casi nei quali per l’ammissione temporanea è necessaria un’autorizzazione e designa le autorità abilitate a rilasciare detta autorizzazione. Questi casi devono essere limitati il più possibile.

1.8 Pratica raccomandata

La dogana deve esigere che le merci siano presentate presso un ufficio doganale specifico unicamente se la presentazione agevola l’ammissione temporanea.

1.9 Pratica raccomandata

La dogana deve autorizzare l’ammissione temporanea senza dichiarazione di merci scritta per le merci la cui riesportazione è certa.

1.10 Pratica raccomandata

Le Parti contraenti devono esaminare attentamente la possibilità di aderire agli strumenti internazionali relativi all’ammissione temporanea, allo scopo di permettere loro di accettare i documenti e le garanzie emessi dalle organizzazioni internazionali in vece dei documenti doganali nazionali e della garanzia.

Misure di identificazione

1.11 Norma

L’ammissione temporanea di merci è accordata a condizione che, al momento della conclusione del regime, la dogana possa garantire l’identificazione delle merci.

1.12 Pratica raccomandata

Per l’identificazione delle merci poste in ammissione temporanea, la dogana deve adottare misure di identificazione proprie unicamente se i mezzi commerciali non sono sufficienti.

Termine per la riesportazione

1.13 Norma

L’autorità doganale fissa, per ogni caso, il termine di ammissione temporanea.

1.14 Pratica raccomandata

Su richiesta dell’interessato e per motivi ritenuti validi dalla dogana, quest’ultima deve prorogare il termine inizialmente previsto.

1.15 Pratica raccomandata

Se le merci assoggettate al regime dell’ammissione temporanea non possono essere riesportate in seguito a sequestro e che tale sequestro non sia stato effettuato dietro richiesta di privati, l’obbligo di riesportazione deve essere sospeso per la durata del sequestro.

Trasferimento dell’ammissione temporanea

1.16 Pratica raccomandata

Su richiesta, la dogana deve autorizzare il trasferimento del beneficio dell’ammissione temporanea a qualsiasi altra persona diversa dal beneficiario, se essa:

  1. soddisfa le condizioni previste; e
  2. assume gli obblighi del beneficiario iniziale dell’ammissione temporanea.
Conclusione dell’ammissione temporanea

1.17 Norma

Le merci in ammissione temporanea devono poter essere riesportate da un ufficio doganale differente da quello d’importazione.

1.18 Norma

Le merci in ammissione temporanea devono poter essere riesportate in uno o più invii.

1.19 Pratica raccomandata

La sospensione o la conclusione dell’ammissione temporanea devono poter essere ottenute assegnando le merci importate a un altro regime doganale, purché siano ottemperate le condizioni e le formalità applicabili a ogni caso.

1.20 Pratica raccomandata

Se i divieti o le restrizioni in vigore al momento dell’ammissione temporanea sono abrogati durante il periodo di validità del documento di ammissione temporanea, la dogana è tenuta ad accettare una domanda di conclusione per l’immissione in consumo.

1.21 Pratica raccomandata

Se la garanzia è stata costituita sotto forma di consegna di denaro contante, il rimborso di questa garanzia deve poter essere effettuato dall’ufficio d’uscita, anche se è differente dall’ufficio d’entrata.

Casi di ammissione temporanea

a) Sospensione totale dei dazi e delle tasse all’importazione

1.22 Pratica raccomandata

L’ammissione temporanea in sospensione totale dei dazi e delle tasse all’importazione deve essere accordata alle merci riprese nei seguenti allegati della Convenzione del 26 giugno 19906 relativa all’importazione temporanea (Convenzione di Istanbul):

  1. «Merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di un’esposizione, una fiera, un congresso o una manifestazione analoga», allegato B.1;
  2. «Materiale professionale», allegato B.2;
  3. «Contenitori, palette, imballaggi, campioni e altre merci importate nel quadro di un’operazione commerciale», allegato B.3;
  4. «Merci importate a fini educativi, scientifici o culturali», allegato B.5;
  5. «Effetti personali dei viaggiatori e merci importate a un fine sportivo», allegato B.6;
  6. «Materiale di propaganda turistica», allegato B.7;
  7. «Merci importate in regime di traffico frontaliero», allegato B.8;
  8. «Merci importate a fini umanitari», allegato B.9;
  9. «Mezzi di trasporto», allegato C;
  10. «Animali», allegato D.

b) Sospensione parziale dei dazi e delle tasse all’importazione

1.23 Pratica raccomandata

Le merci non contemplate dalla pratica raccomandata 22 e le merci di cui alla pratica raccomandata 22 che non soddisfano tutte le condizioni necessarie per beneficiare di una sospensione totale, devono beneficiare dell’ammissione temporanea almeno in sospensione parziale dei dazi e tasse all’importazione.

Allegato specifico J

Procedure speciali

Capitolo 1 Viaggiatori

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s’intende:

  1. per «ammissione temporanea», il regime doganale in applicazione del quale si possono ricevere nel territorio doganale, con sospensione dei dazi e tasse all’importazione, taluni beni importati per un determinato scopo e destinati ad essere riesportati, entro un termine stabilito, senza aver subito modifiche, ad eccezione del normale deprezzamento a causa dell’uso che ne è stato fatto;
  2. per «doppio circuito», il sistema di controllo doganale semplificato che permette ai viaggiatori, al loro arrivo, di dichiarare scegliendo tra due tipi di circuito: l’uno (circuito verde) per i viaggiatori privi di merci o che hanno unicamente merci ammissibili in franchigia dei dazi e tasse all’importazione e che non sono soggette a divieti o restrizioni all’importazione; l’altro (circuito rosso) per i viaggiatori che non soddisfano tali condizioni;
  3. per «effetti personali», tutti i beni, nuovi od usati di cui un viaggiatore possa ragionevolmente aver bisogno per uso personale durante il viaggio, in considerazione di tutte le circostanze del viaggio, ad esclusione di qualunque bene importato o esportato a fini commerciali;
  4. per «mezzi di trasporto ad uso privato», i veicoli stradali a motore e i rimorchi, battelli, ed aeronavi, nonché i relativi pezzi di ricambio, accessori ed attrezzature normali, importati o esportati dall’interessato esclusivamente per uso personale, e non per il trasporto a titolo oneroso di persone né per il trasporto industriale o commerciale di merci, a titolo oneroso o gratuito;
  5. per«viaggiatore», 1.chiunque entri temporaneamente nel territorio di un Paese in cui non abbia la residenza normale («non residente»), o che lascia questo territorio; e2.chiunque lasci il territorio di un Paese in cui abbia la residenza normale («residente che lascia il proprio Paese») o che vi ritorna («residente di ritorno nel proprio Paese»).

Principi

1.1 Norma

Le agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

1.2 Norma

Le agevolazioni doganali previste dal presente Capitolo sono accordate ai viaggiatori indipendentemente dalla loro cittadinanza/nazionalità.

Campo d’applicazione

1.3 Norma

Le autorità doganali designano gli uffici doganali nei quali si possono espletare le formalità doganali relative ai viaggiatori. Esse fissano il luogo, la competenza e l’orario di apertura di detti uffici tenendo conto della situazione geografica e del volume del traffico di viaggiatori.

1.4 Norma

Con riserva dell’osservanza dei controlli doganali in vigore, i viaggiatori che si spostano con il loro mezzo di trasporto a uso privato sono autorizzati, tanto all’arrivo quanto in partenza, a ottemperare a tutte le formalità doganali necessarie senza essere sistematicamente tenuti a lasciare il mezzo di trasporto utilizzato.

1.5 Pratica raccomandata

I viaggiatori che si spostano su veicoli stradali a uso commerciale o per ferrovia devono essere autorizzati, tanto all’arrivo quanto in partenza, a ottemperare a tutte le formalità doganali necessarie senza essere sistematicamente tenuti a lasciare il mezzo di trasporto utilizzato.

1.6 Pratica raccomandata

Il sistema del doppio circuito deve essere utilizzato per il controllo doganale dei viaggiatori e lo sdoganamento delle merci che trasportano e, se del caso, dei loro mezzi di trasporto a uso privato.

1.7 Pratica raccomandata

Una lista distinta di viaggiatori o di bagagli che li accompagnano non deve essere richiesta a dei fini doganali di qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato.

1.8 Pratica raccomandata

La dogana, in collaborazione con altri servizi e le aziende, deve sforzarsi d’utilizzare le informazioni preliminari a livello internazionale disponibili, concernenti i viaggiatori, allo scopo di facilitare il controllo doganale dei viaggiatori e lo sdoganamento delle merci trasportate.

1.9 Pratica raccomandata

I viaggiatori devono essere autorizzati a effettuare una dichiarazione verbale per le merci trasportate. La dogana può tuttavia esigere una dichiarazione scritta o per via elettronica per le merci trasportate allorquando esse sono oggetto di un’importazione o di un’esportazione di natura commerciale o quando il loro valore o la loro quantità eccede i limiti fissati dalla legislazione nazionale.

1.10 Norma

La visita corporale dei viaggiatori ai fini del controllo di cui la dogana è incaricata, è considerata solo in casi eccezionali e allorquando esistono dei motivi fondati per sospettare che ci si trova in presenza di un caso di contrabbando o di un’altra infrazione.

1.11 Norma

Nei casi enunciati qui di seguito, le merci trasportate dai viaggiatori sono depositate o ritenute nelle condizioni fissate dalla dogana, nell’attesa di essere sdoganate con il loro regime doganale appropriato, di essere riesportate o di ricevere tutt’altra destinazione conforme alla legislazione nazionale:

  1. su richiesta del viaggiatore;
  2. quando le merci in causa non possono essere immediatamente sdoganate; oppure
  3. quando le disposizioni del presente Capitolo non sono loro applicabili.

1.12 Norma

I bagagli non accompagnati (vale a dire i bagagli che arrivano o che lasciano il Paese prima o dopo il viaggiatore), sono sdoganate secondo la procedura applicabile ai bagagli accompagnati o secondo un’altra procedura doganale semplificata.

1.13 Norma

Qualsiasi persona autorizzata deve poter procedere allo sdoganamento dei bagagli non accompagnati da parte di un viaggiatore.

1.14 Pratica raccomandata

Un sistema di imposizione forfettaria deve essere applicato alle merci dichiarate per l’immissione in consumo a titolo di semplificazione per i viaggiatori, a condizione che non si tratti di un’importazione di natura commerciale e che il valore o la quantità globale delle merci non superi i limiti fissati dalla legislazione nazionale.

1.15 Pratica raccomandata

Le carte di credito e le carte bancarie devono essere accettate, ogni volta per quanto possibile, come mezzo di pagamento dei servizi resi dalla dogana anche per il pagamento di dazi e tasse.

Entrata

1.16 Pratica raccomandata

Per quanto concerne i tabacchi, i vini, le bevande spiritose e i profumi, le quantità minime seguenti devono poter essere importate dai viaggiatori, in franchigia di dazi e tasse all’importazione:

  1. 200 sigarette, o 50 sigari, o 250 grammi di tabacco, o un assortimento di questi prodotti fino alla concorrenza di 250 grammi;
  2. 2 litri di vino o 1 litro di bevande spiritose;
  3. ¼ di litro d’eau de toilette e 50 grammi di profumo.

Il beneficio delle agevolazioni previste per i tabacchi e le bevande alcoliche può tuttavia essere riservato alle persone che abbiano raggiunto un’età determinata e può essere rifiutata o accordata in quantità ridotte alle persone che passano frequentemente il confine o che soggiornano al di fuori del Paese per meno di 24 ore.

1.17 Pratica raccomandata

Oltre ai beni consumabili, per i quali sono fissate quantità massime per l’ammissione in franchigia da dazi e tasse all’importazione, i viaggiatori sono autorizzati ad importare in franchigia da dazi e tasse all’importazione merci assolutamente prive di carattere commerciale e il cui valore globale non supera i 75 DSP. Tale importo potrà tuttavia essere ridotto per le persone che non hanno raggiunto un’età determinata o che attraversano la frontiera frequentemente, o che hanno soggiornato al di fuori del Paese per meno di 24 ore.

1.18 Norma

I residenti di ritorno nel loro Paese sono autorizzati a reimportare in franchigia di dazio e tasse all’importazione i loro effetti personali e i loro mezzi di trasporto a uso privato che hanno precedentemente esportato alla partenza dal Paese e che vi si trovavano in libera circolazione.

1.19 Norma

La dogana non esige documenti doganali o di garanzia per l’ammissione temporanea degli effetti personali dei non residenti, salvo nel caso in cui:

  1. il valore o la loro quantità eccede i limiti di franchigia fissati dalla legislazione nazionale; o
  2. la dogana reputa che rappresentano un rischio per il tesoro pubblico.

1.20 Norma

Oltre agli abiti, agli articoli da toeletta e agli altri oggetti aventi manifestamente carattere personale, sono considerati effetti personali i seguenti oggetti:

  1. gioielli personali;
  2. apparecchi fotografici e cineprese con una quantità ragionevole di pellicole, cassette e accessori;
  3. proiettori portatili di diapositive o di pellicole e relativi accessori, insieme a una quantità ragionevole di diapositive o di pellicole;
  4. binocoli;
  5. strumenti musicali portatili;
  6. apparecchi portatili di riproduzione del suono, compresi i magnetofoni, i lettori CD portatili e i dittafoni, con relativi dischi e cassette;
  7. apparecchi radioriceventi portatili;
  8. telefoni cellulari o mobili;
  9. televisori portatili;
  10. macchine da scrivere portatili;
  11. PC portatili e accessori;
  12. calcolatrici portatili;
  13. carrozzelle;
  14. sedie a rotelle per invalidi;
  15. apparecchi ed attrezzature sportive.

1.21 Norma

Qualora sia necessario depositare una dichiarazione di ammissione temporanea per gli effetti personali dei non residenti, il termine d’ammissione temporanea è determinato tenendo conto della durata del soggiorno del viaggiatore nel Paese, ma non può eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legislazione nazionale.

1.22 Norma

A richiesta del viaggiatore, e per motivi ritenuti validi dalla dogana, si può prorogare il periodo di ammissione temporanea inizialmente fissato per gli effetti personali di un non residente, senza potere eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legislazione nazionale.

1.23 Norma

I non residenti beneficiano dell’ammissione temporanea per quanto riguarda i loro mezzi trasporto ad uso privato.

1.24 Norma

Il carburante contenuto nei serbatoi di cui è normalmente provvisto il mezzo di trasporto a uso privato è ammesso in franchigia dei dazi e tasse all’importazione.

1.25 Norma

Le agevolazioni accordate per i mezzi di trasporto ad uso privato si applicano ai mezzi di trasporto appartenenti ai non residenti, presi a noleggio o in prestito, sia che arrivino contemporaneamente al viaggiatore sia che vengano introdotti prima o dopo il suo arrivo.

1.26 Pratica raccomandata

La dogana non deve richiedere né documenti doganali né garanzie per l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ad uso privato dei non residenti.

1.27 Pratica raccomandata

Qualora siano richiesti documenti doganali o garanzie, per l’ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ad uso privato dei non residenti, la dogana deve accettare le garanzie e i documenti internazionali uniformati.

1.28 Norma

Qualora sia necessario depositare una dichiarazione di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto ad uso privato dei non residenti, il periodo di ammissione temporanea è determinato in considerazione della durata del soggiorno del viaggiatore nel Paese senza che esso possa eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legislazione nazionale.

1.29 Norma

A richiesta della persona interessata, e per motivi ritenuti validi, la dogana può prorogare il periodo di ammissione temporanea inizialmente fissato per il mezzo di trasporto a uso privato dei non residenti senza che esso possa eccedere, se del caso, il limite fissato dalla legislazione nazionale.

1.30 Norma

I pezzi di ricambio necessari per riparare un mezzo di trasporto ad uso privato che si trova temporaneamente nel Paese beneficiano dell’ammissione temporanea.

Riesportazione

1.31 Norma

La dogana autorizza la riesportazione delle merci in ammissione temporanea di non residenti da un ufficio diverso da quello d’importazione.

1.32 Norma

La dogana non deve esigere dai non residenti la riesportazione dei loro mezzi di trasporto ad uso privato o dei loro effetti personali che sono stati gravemente danneggiati o distrutti in seguito ad incidente o a forza maggiore.

Partenza

1.33 Norma

Le formalità doganali applicabili ai viaggiatori che lasciano il Paese devono essere più semplici possibile.

1.34 Norma

I viaggiatori sono autorizzati ad esportare merci a fini commerciali, purché si conformino alle formalità necessarie e paghino dazi e tasse all’esportazione eventualmente esigibili.

1.35 Norma

A richiesta di un residente che lascia il Paese, la dogana prende le necessarie misure di identificazione per taluni articoli, nella misura in cui detta formalità può facilitarne la reimportazione in franchigia.

1.36 Norma

Per quanto concerne gli effetti personali e i mezzi di trasporto a uso privato appartenenti ai residenti che lasciano il Paese, la dogana esige un documento d’esportazione temporanea solo in casi eccezionali.

1.37 Pratica raccomandata

Se la garanzia è stata costituita da deposito in denaro, il rimborso della garanzia deve poter essere effettuato dall’ufficio di riesportazione, anche se è diverso da quello d’entrata.

Viaggiatori in transito

1.38 Norma

I viaggiatori in transito che non lasciano la zona di transito non sono soggetti ad alcun controllo doganale. Tale disposizione non impedisce alla dogana di esercitare una vigilanza generale nelle zone di transito e di prendere le misure necessarie qualora si sospetti un’infrazione doganale.

Informazioni concernenti le agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori

1.39 Pratica raccomandata

Le informazioni relative alle agevolazioni doganali applicabili ai viaggiatori devono essere stampate nelle lingue ufficiali del Paese, e in qualsiasi altra lingua ritenuta utile.

Capitolo 2 Traffico postale

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s’intende:

  1. per «CN22/23», i moduli speciali di dichiarazione applicabili agli invii postali e descritti negli Atti dell’Unione postale universale attualmente in vigore;
  2. per «invii postali», gli invii della posta-lettere e i pacchi portati dai servizi postali o per conto di questi ultimi nel modo descritto negli atti dell’Unione postale universale attualmente in vigore;
  3. per «formalità doganali applicabili agli invii postali», tutte le operazioni da svolgere dalla parte interessata e dalla dogana in materia di traffico postale;
  4. per «Unione postale universale», l’organizzazione intergovernativa fondata nel 1874 dal Trattato di Berna sotto il nome di «Unione generale delle poste», che nel 1878 assunse la denominazione di «Unione postale universale (UPU)» e che, dal 1948, è un’istituzione specializzata delle Nazioni Unite;
  5. per «servizio postale», l’organismo pubblico o privato abilitato dal governo a fornire servizi internazionali retti dagli Atti dell’Unione postale universale attualmente in vigore.
Principi

2.1 Norma

Le formalità doganali applicabili agli invii postali sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

2.2 Norma

La legislazione nazionale precisa le responsabilità e gli obblighi rispettivi della dogana e del servizio postale per quanto concerne il trattamento doganale degli invii postali.

Sdoganamento degli invii postali

2.3 Norma

Gli invii postali sono sdoganati al più presto possibile.

a) Situazione delle merci nei confronti della dogana

2.4 Norma

L’esportazione di merci negli invii postali è autorizzata, tanto nel caso in cui le merci si trovino in libera circolazione oppure sotto regime doganale.

2.5 Norma

L’importazione delle merci in invii postali è autorizzata, tanto nel caso in cui le merci siano destinate a essere sdoganate per essere immesse in consumo oppure per essere poste sotto un altro regime doganale.

b) Presentazione alla dogana

2.6 Norma

La dogana designa al servizio postale gli invii che devono essere presentati ai fini del controllo e le modalità di questa presentazione.

2.7 Norma

La dogana non esige che gli invii postali le siano presentati ai fini del controllo, salvo se:

  1. contengono delle merci la cui esportazione deve essere attestata;
  2. contengono delle merci assoggettate a proibizioni o restrizioni all’esportazione o passibili di dazi e tasse all’esportazione;
  3. contengono delle merci d’un valore superiore a un importo fissato dalla legislazione nazionale; oppure
  4. se gli invii sono scelti per sondaggio o per campionatura, allo scopo di essere sottoposti a un controllo della dogana.

2.8 Pratica raccomandata

La dogana non deve, di norma, esigere la presentazione degli invii postali importati che appartengono alle categorie seguenti:

  1. le cartoline postali e le lettere contenenti unicamente messaggi personali;
  2. le opere per non vedenti;
  3. gli stampati non passibili di dazi e tasse all’importazione.

c) Sdoganamento tramite i moduli CN22 o CN23 o di una dichiarazione delle merci

2.9 Norma

Allorquando tutte le informazioni richieste dalla dogana figurano sul modulo CN22 o CN23 e sui documenti giustificativi, il modulo CN22 o CN23 costituisce la dichiarazione delle merci, salvo che nei casi seguenti:

  1. le merci di un valore superiore all’importo fissato dalla legislazione nazionale;
  2. le merci assoggettate a proibizioni o restrizioni o passibili di dazi e tasse all’esportazione;
  3. le merci di cui l’esportazione deve essere attestata;
  4. le merci importate destinate a essere immesse sotto un altro regime doganale diverso dall’immissione in consumo.

In questi casi è richiesta una dichiarazione distinta di merci.

Invii postali in transito

2.10 Norma

Le formalità doganali non sono applicabili agli invii postali in transito.

Copertura dei dazi e delle tasse

2.11 Norma

La dogana prevede disposizioni le più semplici possibili per la copertura dei dazi e delle tasse applicabili alle merci contenute negli invii postali.

Capitolo 5 Invii di soccorso

Definizione

Ai fini del presente Capitolo s’intende:

F1./E1. per «invii di soccorso»,

  1. le merci, compresi i veicoli o altri mezzi di trasporto, le derrate alimentari, i medicamenti, i vestiti, le coperte, le tende, le case prefabbricate, il materiale di purificazione o d’immagazzinamento dell’acqua o altre merci di prima necessità portate per aiutare le vittime di catastrofi; e
  2. tutto il materiale, i veicoli e altri mezzi di trasporto, gli animali addestrati a scopi particolari, i viveri, le forniture, gli effetti personali e altre merci destinate al personale di soccorso per permettergli di portare a termine la missione o d’aiutarlo a vivere e lavorare durante la durata della sua missione nel Paese colpito dalla catastrofe.
Principi

5.1 Norme

Le sdoganamento degli invii di soccorso è disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

5.2 Norma

Lo sdoganamento degli invii di soccorso per l’esportazione, il transito, l’ammissione temporanea e l’importazione deve essere effettuato con priorità.

Campo d’applicazione

5.3 Norma

In caso d’invii di soccorso, la dogana prevede:

  1. il deposito di una dichiarazione di merci semplificata, provvisoria o incompleta, con riserva che la dichiarazione venga completata in un termine stabilito;
  2. il deposito, la registrazione e l’esame della dichiarazione delle merci e dei documenti accompagnatori prima dell’arrivo delle merci e la revoca all’arrivo di questi ultimi;
  3. lo sdoganamento al di fuori delle ore d’apertura fissate dall’amministrazione o in un luogo diverso dall’ufficio doganale, rinunciando alla percezione dei tributi normalmente dovuti in tale contesto; e
  4. la verifica delle merci o il prelevamento di campioni, o le due cose alla volta, unicamente in circostanze eccezionali.

5.4 Pratica raccomandata

Lo sdoganamento di invii di soccorso deve essere accordato a prescindere dal Paese d’origine, dalla provenienza o dalla destinazione delle merci.

5.5 Pratica raccomandata

Trattandosi d’invii di soccorso, si deve aver rinunciato alle applicazioni dei divieti o delle restrizioni di carattere economico all’esportazione come pure alla riscossione di dazi e tasse all’esportazione che sarebbero normalmente esigibili.

5.6 Pratica raccomandata

Gli invii di soccorso che costituiscono un dono indirizzato a un organismo autorizzato e sono destinati a essere utilizzati o a essere distribuiti gratuitamente da questo organismo o sotto il suo controllo devono essere ammessi in franchigia di dazi e tasse all’importazione e liberi da ogni divieto o restrizione di carattere economico all’importazione.

Allegato specifico K

Origine

Capitolo 1 Regole d’origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s’intende:

  1. per «criterio della trasformazione sostanziale», il criterio secondo il quale l’origine delle merci viene determinata considerando come Paese di origine quello in cui è stata effettuata l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale giudicata sufficiente per conferire alle merci il proprio carattere essenziale;
  2. per «Paese d’origine delle merci» il Paese nel quale le merci sono state prodotte o fabbricate, secondo i criteri stabiliti per l’applicazione della tariffa doganale, per le restrizioni quantitative, nonché per qualsiasi altra misura connessa con gli scambi;
  3. per «regole d’origine», le disposizioni specifiche applicate da un Paese per determinare l’origine delle merci e derivanti da principi fissati dalla legislazione nazionale o da accordi internazionali («criteri d’origine»).
Principio

1.1 Norma

Le regole d’origine necessarie per l’attuazione delle misure della cui applicazione è responsabile la dogana, sia all’importazione sia all’esportazione, sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Regole d’origine

1.2 Norma

Le merci interamente prodotte in un determinato Paese sono considerate originarie di tale Paese. Si considerano interamente ottenuti in un determinato Paese soltanto:

  1. i prodotti minerali estratti dal suo suolo, dalle sue acque territoriali o dal fondo dei suoi mari o oceani;
  2. i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  3. gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  4. i prodotti che provengono da animali viventi in tale Paese;
  5. i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
  6. i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi di tale Paese;
  7. le merci ottenute a bordo di navi officina di tale Paese, utilizzando esclusivamente i prodotti di cui alla lettera f);
  8. i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situati al di fuori delle acque territoriali, a condizione che tale Paese eserciti per lo sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
  9. i rottami e i residui provenienti da operazioni di trasformazione o di lavorazione, nonché gli articoli fuori uso raccolti in tale Paese e che possano servire soltanto al recupero di materie prime;
  10. le merci ottenute in tale Paese esclusivamente dai prodotti di cui alle lettere da a) a ij).

1.3 Pratica raccomandata

Qualora due o più Paesi intervengono nella produzione di una merce, l’origine di quest’ultima deve essere determinata in base al criterio della trasformazione sostanziale.

1.4 Pratica raccomandata

Per l’applicazione del criterio della trasformazione sostanziale, si deve fare appello alla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.

1.5 Pratica raccomandata

Quando il criterio della trasformazione sostanziale è espresso mediante la regola della percentuale ad valorem, i valori da prendere in considerazione devono essere:

  1. per i prodotti importati, il valore in dogana all’importazione oppure, per i prodotti di origine indeterminata, il primo prezzo accertabile pagato per tali prodotti sul territorio del Paese in cui è stata effettuata la fabbricazione, oppure
  2. per le merci prodotte, il prezzo franco fabbrica, ovvero il prezzo all’esportazione, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.

1.6 Pratica raccomandata

Non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, e in particolare le operazioni che comprendono esclusivamente uno o più dei seguenti elementi:

  1. manipolazioni necessarie per assicurare la conservazione delle merci durante il trasporto o il magazzinaggio;
  2. manipolazioni dirette a migliorare la presentazione o la qualità commerciale dei prodotti o a condizionarli per il trasporto, come l’apertura dei colli, l’estrazione del contenuto e la suddivisione per voce doganale, il ricondizionamento dei colli;
  3. semplici operazioni di montaggio;
  4. miscugli di merci di origine diversa, purché le caratteristiche del prodotto ottenuto non siano essenzialmente differenti dalle caratteristiche delle merci che sono state mischiate.
Casi particolari di attribuzione dell’origine

1.7 Pratica raccomandata

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi destinati ad essere utilizzati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell’apparecchio o del veicolo, purché siano importati e normalmente venduti insieme con esso e corrispondano per tipo e numero alla sua normale attrezzatura.

1.8 Pratica raccomandata

Su richiesta dell’importatore, vengono considerati come un solo e medesimo articolo ai fini della determinazione dell’origine gli articoli smontati o non montati che sono importati mediante più spedizioni, in quanto per ragioni di trasporto o di produzione non possono essere importati mediante un’unica spedizione.

1.9 Pratica raccomandata

Ai fini della determinazione dell’origine, gli imballaggi sono considerati della stessa origine delle merci che contengono, a meno che la legislazione nazionale del Paese di importazione non esiga che gli imballaggi siano dichiarati separatamente a scopi tariffari, nel qual caso la loro origine viene determinata a prescindere da quella delle merci.

1.10 Pratica raccomandata

Ai fini della determinazione dell’origine delle merci, quando gli imballaggi sono considerati della stessa origine di queste ultime, devono essere presi in considerazione, segnatamente nel caso in cui venga applicato il metodo della percentuale, soltanto gli imballaggi nei quali le merci sono solitamente vendute al minuto.

1.11 Norma

Ai fini della determinazione dell’origine delle merci, non si tiene conto dell’origine dei prodotti energetici, degli impianti, delle macchine e delle attrezzature utilizzati durante la trasformazione o la lavorazione delle merci.

Regola del trasporto diretto

1.12 Pratica raccomandata

Qualora siano previste disposizioni che impongono il trasporto diretto delle merci dal Paese di origine, devono essere accordate deroghe, in particolare per ragioni geografiche (ad esempio, nel caso di Paesi privi di sbocco diretto al mare), e nel caso delle merci che rimangono sotto il controllo della dogana nei Paesi terzi (ad esempio, nel caso di merci esposte in fiere o esposizioni ovvero collocate in depositi doganali).

Informazioni sulle regole di origine

1.13 Norma

Le modifiche apportate alle regole di origine o alle loro modalità di applicazione entrano in vigore soltanto alla scadenza di un termine adeguato, per dare agli interessati, sia sui mercati di esportazione sia nei Paesi fornitori, la possibilità di tenere conto delle nuove disposizioni applicabili.

Capitolo 2 Prove documentarie dell’origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s’intende:

  1. per «certificato di denominazione regionale», un certificato redatto secondo le regole stabilite da un’autorità o da un organismo riconosciuto e attestante che le merci che ivi figurano possono beneficiare di una denominazione propria di una determinata regione (ad esempio, vini di Champagne, Porto, formaggio Parmigiano, ecc.);
  2. per «certificato di origine», un modulo specifico che consente l’identificazione delle merci e nel quale l’autorità o l’organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell’esportatore o di altra persona competente;
  3. per «dichiarazione certificata di origine», una «dichiarazione di origine» certificata da un’autorità o da un organismo abilitato a farlo;
  4. per «dichiarazione di origine», un’appropriata dichiarazione riguardante l’origine delle merci, che il fabbricante, il produttore, il fornitore, l’esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commerciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell’esportazione;
  5. per «prova documentaria dell’origine», un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine.
Principio

2.1 Norma

Le condizioni alle quali vengono richieste, stabilite e rilasciate le prove documentarie relative all’origine delle merci sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, se sono applicabili, dalle disposizioni dell’allegato generale.

Caso di esigibilità di prove documentarie dell’origine

2.2 Pratica raccomandata

Una prova documentaria dell’origine può essere richiesta soltanto quando è necessaria per l’applicazione di dazi doganali preferenziali, di misure economiche o commerciali adottate unilateralmente, bilateralmente o multilateralmente ovvero di misure di ordine pubblico o sanitario.

2.3 Pratica raccomandata

Una prova documentaria dell’origine non deve essere richiesta nei casi seguenti:

  1. merci oggetto di piccole spedizioni dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni di carattere non commerciale e il valore globale dell’importazione non sia superiore a un importo di almeno 100 dollari USA;
  2. merci oggetto di spedizioni commerciali, il cui valore globale non sia superiore a un importo di almeno 60 dollari USA;
  3. merci in ammissione temporanea;
  4. merci trasportate in regime di transito doganale;
  5. merci accompagnate da un certificato di denominazione regionale, nonché talune merci specifiche, qualora le condizioni imposte ai Paesi fornitori nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali relativi a tali merci consentano di non esigere una prova documentaria.

Qualora più spedizioni di cui alle lettere a) o b) del punto precedente siano inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario dal medesimo speditore, il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale.

2.4 Pratica raccomandata

Qualora le regole relative all’esigibilità di prove documentarie dell’origine sono state stabilite unilateralmente, esse devono essere riesaminate almeno ogni tre anni, per verificare se esse, tenuto conto dell’evoluzione delle condizioni economiche e commerciali che le hanno determinate, sono ancora valide.

2.5 Pratica raccomandata

Le prove documentarie fornite dalle autorità competenti del Paese di origine possono essere richieste solo nei casi in cui la dogana del Paese di importazione ha sospetti di frode.

Casi di applicazione e forme dei vari tipi di prove documentarie dell’origine

a) Certificato di origine

Forma e contenuto

2.6 Pratica raccomandata

Quando le Parti contraenti riprendono in esame i moduli attualmente in uso o elaborano nuovi modelli di certificato d’origine, possono utilizzare il modello di formulario che figura nell’appendice I del presente Capitolo, conformemente alle note di cui all’appendice II e tenendo conto delle regole di cui all’appendice III.

Le Parti contraenti che avessero adeguato i propri modelli di certificato d’origine al modello che figura nell’appendice I del presente Capitolo dovrebbero notificarlo al Segretario generale del Consiglio.

Lingue da utilizzare

2.7 Pratica raccomandata

I moduli dei certificati d’origine devono essere stampati nella lingua (o nelle lingue) scelta (e) dal Paese di esportazione e, qualora tale lingua (o tali lingue) non sia (siano) né il francese né l’inglese, essi devono essere stampati anche in francese o in inglese.

2.8 Pratica raccomandata

Quando la lingua utilizzata per compilare il certificato d’origine è diversa da quella (e) del Paese d’importazione, le autorità doganali di questo Paese non dovrebbero esigere sistematicamente una traduzione dei dati che figurano nel certificato d’origine.

Autorità o organismi abilitati a fornire i certificati d’origine

2.9 Norma

Le Parti contraenti che accettano il presente Capitolo devono indicare, nella notifica d’accettazione oppure successivamente, quali siano le autorità o gli organismi abilitati a rilasciare i certificati d’origine.

2.10 Pratica raccomandata

Quando le merci non vengono importate direttamente dal Paese d’origine ma sono inoltrate attraverso un Paese terzo, la compilazione dei certificati d’origine dovrebbe essere effettuata dalle autorità o dagli organismi abilitati a rilasciarli in quel Paese terzo sulla base di un certificato d’origine precedentemente rilasciato nel Paese d’origine delle merci.

2.11 Pratica raccomandata

Le autorità o organismi abilitati a rilasciare i certificati d’origine devono conservare, per un periodo di almeno due anni, le domande o copie per il controllo relative ai certificati d’origine da essi rilasciati.

b) Prove documentarie diverse dal certificato d’origine

2.12 Pratica raccomandata

Qualora sia richiesta una prova documentaria dell’origine, si deve accettare una dichiarazione d’origine nei seguenti casi:

  1. merci oggetto di piccole spedizioni, dirette a privati o contenute nei bagagli dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni di carattere non commerciale e il valore globale dell’importazione non sia superiore a un importo di almeno 500 dollari USA;
  2. merci oggetto di spedizioni commerciali, il cui valore globale non sia superiore a un importo di almeno 300 dollari USA.

Qualora più spedizioni di cui alle lettere a) o b) del punto precedente sono inviate simultaneamente e con gli stessi mezzi al medesimo destinatario del medesimo speditore, il valore totale di tali spedizioni costituisce il valore globale.

Sanzioni

2.13 Norma

Sono previste sanzioni contro ogni persona che rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere una prova documentaria dell’origine.

Capitolo 3 Controllo delle prove documentarie dell’origine

Definizioni

Ai fini del presente Capitolo s’intende:

  1. per «certificato di origine», un modulo specifico che consente l’identificazione delle merci e nel quale l’autorità o l’organismo autorizzato a rilasciarlo certifica espressamente che le merci cui il certificato si riferisce sono originarie di un determinato Paese. Tale certificato può anche comportare una dichiarazione del fabbricante, del produttore, del fornitore, dell’esportatore o di altra persona competente;
  2. per «dichiarazione certificata di origine», una «dichiarazione di origine» certificata da un’autorità o da un organismo abilitato a farlo;
  3. per «dichiarazione di origine», un’appropriata dichiarazione riguardante l’origine delle merci, che il fabbricante, il produttore, il fornitore, l’esportatore o altra persona competente iscrive sulla fattura commerciale o su altro documento relativo alle merci in occasione dell’esportazione;
  4. per «prova documentaria dell’origine», un certificato di origine, una dichiarazione certificata di origine o una dichiarazione di origine.
Principio

3.1 Norma

Le condizioni nelle quali si esercita l’assistenza amministrativa per il controllo delle prove documentarie dell’origine sono disciplinate dalle disposizioni del presente Capitolo e, nella misura in cui esse sono applicate, dalle disposizioni dell’Allegato generale.

Reciprocità

3.2 Norma

È lasciata facoltà di non dare seguito alla richiesta all’autorità competente della Parte contraente alla quale è indirizzata una domanda nel caso in cui la Parte contraente stessa non sia in grado, nel caso inverso, di fornire l’assistenza domandata.

Richiesta di controllo

3.3 Pratica raccomandata

Avendo accettato il presente Capitolo, l’amministrazione delle dogane di una Parte contraente può domandare, all’autorità competente di un’altra Parte contraente che ha a sua volta accettato il presente Capitolo e sul territorio della quale è stata rilasciata una prova documentaria di origine, di procedere al controllo di tale documento:

  1. quando sussiste un dubbio fondato a proposito dell’autenticità del documento;
  2. quando sussiste un dubbio fondato a proposito dell’esattezza delle informazioni che riporta;
  3. a titolo di sondaggio.

3.4 Norma

Le richieste di controllo per sondaggio che mirano alla Pratica raccomandata 3, paragrafo c) summenzionata, sono formulate come tali e vanno limitate al minimo indispensabile per assicurare il controllo adeguato.

3.5 Norma

La richiesta di controllo:

  1. indica i motivi sui quali l’amministrazione delle dogane richiedente si fonda per dubitare dell’autenticità del documento presentato o dell’esattezza delle informazioni ivi riportate, fatto salvo il caso in cui si tratti di una richiesta di controllo a titolo di sondaggio;
  2. precisa, in caso di necessità, le regole d’origine applicabili alle merci nel Paese d’importazione, nonché eventualmente gli elementi d’informazione complementari richiesti da questo Paese;
  3. è accompagnata dalla prova documentaria dell’origine da controllare o da una fotocopia della stessa, nonché eventualmente dei documenti quali fatture, corrispondenza ecc., suscettibili di facilitare il controllo.

3.6 Norma

L’autorità competente che riceve una richiesta di controllo rilasciata da una Parte contraente che ha accettato il presente Capitolo risponde a questa richiesta dopo avere proceduto lei stessa al controllo richiesto oppure affida lo svolgimento delle inchieste sia ad altre unità amministrative sia a un organo abilitato a quest’effetto.

3.7 Norma

L’autorità contattata risponde alle domande poste dall’amministrazione delle dogane richiedente nella richiesta di controllo e fornisce tutte le altre informazioni che reputa utili.

3.8 Norma

Le richieste di controllo devono ricevere risposta entro un termine massimo di sei mesi. Quando l’autorità richiesta non è in grado di rispondere entro un termine di sei mesi, essa informa la dogana richiedente.

3.9 Norma

La richiesta di controllo deve essere fatta in un termine determinato che, salvo circostanze eccezionali, non dovrà sorpassare un anno a contare dalla data di presentazione del documento all’ufficio doganale della Parte contraente richiedente.

Ritiro della merce

3.10 Norma

La richiesta di controllo non ostacola il ritiro della merce, nella misura in cui queste merci non siano considerate oggetto di divieti o restrizioni all’importazione e che non sussista nessun sospetto di frode.

Disposizioni diverse

3.11 Norma

Le informazioni comunicate in applicazione delle disposizioni del presente Capitolo sono considerate come confidenziali e devono essere utilizzate unicamente a scopi doganali.

3.12 Norma

I documenti che permettono d’effettuare i controlli delle prove documentarie dell’origine rilasciate dalle autorità competenti o gli organismi abilitati sono conservati da questi ultimi per un periodo di tempo sufficiente che non dovrebbe essere inferiore a due anni a contare dalla fornitura di tali prove.

3.13 Norma

Le Parti contraenti che accettano il presente Capitolo specificano quali sono le autorità competenti per ricevere le richieste di controllo e comunicano l’indirizzo al Segretario generale del Consiglio. Lo stesso trasmette le notifiche ricevute in tale ambito alle altre Parti contraenti che hanno accettato il presente Capitolo.

Appendice I

  1. Exporter (name, address, country
  2. Exportateur (nom, adresse, pays)
  3. Exporteur (Name, Adresse, Land)
  4. Esportatore (nome, indirizzo, Paese)
  1. Number – Numéro – Nummer – Numero

CERTIFICATE OF ORIGIN

CERTIFICAT D’ORIGINE

URSPRUNGSZEUGNIS

CERTIFICATO D’ORIGINE

  1. Consignee (name, address, country)
  2. Destinataire (nom, adresse, pays)
  3. Empfänger (Name, Adresse, Land)
  4. Destinatario (nome, indirizzo, Paese)
  1. Particulars of transport
    (where required)
  2. Renseignements relatifs au transport (le cas échéant)
  3. Angaben über die Beförderung
    (sofern verlangt)
  4. Indicazioni relative al trasporto
    (se necessario)
  1. Marks & Numbers:
    Number and kind of packages:
    Description of the goods
  2. Marques et numéros:
    Nombre et nature des colis:
    Désignation des marchandises
  3. Zeichen und Nummern:
    Anzahl und Art der Packstücke:
    Warenbezeichnung
  4. Marchi e numeri:
    Numero e natura dei colli:
    Designazione delle merci
  1. Gross weight
  2. Poids brut
  3. Bruttogewicht
  4. Peso lordo
  1. Other information
  2. Autres renseignements
  3. Weitere Angaben
  4. Altre indicazioni
  1. Stamp – Timbre – Stempel – Timbro

It is hereby certified that the above-mentioned goods originate in:

Il est certifié par la présente que les marchandises mentionnées ci-dessus sont originaires de:

Hiermit wird bescheinigt, dass die oben erwähnten Waren folgenden Ursprung haben:

Con la presente si certifica che le summenzionate merci sono originarie di:

……………………………………………

……………………………………………

CERTIFYING BODY

ORGANISME AYANT DELIVRE LE CERTIFICAT

AUSSTELLENDE BEHÖRDE

ORGANISMO AUTORIZZATO A RILASCIARE IL CERTIFICATO

……………………………………………

……………………………………………

Place and date of issue

Lieu et date de délivrance

Ausstellungsort und -datum

Luogo e data del rilascio

……………………………………………

……………………………………………

Authorised signature

Signature autorisée

Rechtsgültige Unterschrift

Firma autorizzata

……………………………………………

……………………………………………

Appendice II

Note

1. Il certificato deve avere il formato internazionale ISO/A4 (210 × 297 mm). Il formulario è provvisto di un margine superiore di 10 mm e di un margine sinistro di 20 mm per consentire la classificazione. La spaziatura interlineare deve corrispondere a multipli di 4,24 mm, mentre gli spazi trasversali devono corrispondere a multipli di 2,54 mm. La presentazione deve essere conforme al formulario tipo della CE, conformemente al modello di cui all’appendice I. Variazioni di lieve entità rispetto alle dimensioni esatte dei riquadri ecc. possono essere accettate se dovute a motivi particolari nel Paese di emissione, quali l’esistenza di sistemi di misura diversi dal sistema metrico, le caratteristiche particolari di una serie normalizzata di documenti nazionali ecc.

2. Qualora sia necessario prevedere domande di certificati d’origine, i due moduli dovrebbero essere tra loro compatibili, in modo da poter essere compilati in una sola volta.

3. I Paesi possono stabilire norme riguardanti il peso al m 2 della carta da utilizzare e l’uso della filigrana per evitare falsificazioni.

4. Le istruzioni che gli utenti devono seguire per la compilazione del certificato di origine possono essere stampate sul retro del certificato stesso.

5. Qualora, in applicazione di un accordo di mutua assistenza amministrativa, possano essere presentate domande di controllo a posteriori, uno spazio può essere previsto a tal fine sul retro del certificato.

6. Le osservazioni che seguono riguardano i riquadri che figurano sul modello di formulario:

  1. La dicitura «esportatore» può essere sostituita con «speditore», «produttore», «fornitore» ecc.
  2. Un solo esemplare di certificato d’origine può essere contraddistinto dalla parola «originale» posta accanto al titolo del documento. Qualora venga rilasciato un certificato d’origine per sostituire un certificato originale andato perduto, il certificato sostituivo deve essere contraddistinto dalla parola «duplicato» posta accanto al titolo del documento. Le copie di un certificato originale o di un duplicato debbono recare la dicitura «copia» accanto al titolo.
  3. Questo riquadro è altresì destinato ad accogliere il nome (logotipo, emblema ecc.) dell’autorità che rilascia il certificato. Occorre inoltre lasciare uno spazio libero per altri usi ufficiali.
  4. Le indicazioni previste in questo riquadro possono essere sostituite dalla dicitura «all’ordine», eventualmente seguita dal nome del Paese di destinazione.
  5. Questo riquadro può essere utilizzato per fornire indicazioni supplementari sul mezzo di trasporto, sull’itinerario ecc., che possono essere inserite, se necessario, anche dall’autorità che emette il certificato.
  6. Qualora sia necessario contrassegnare con un numero articoli differenti, questa indicazione può essere inserita preferibilmente a margine di questo riquadro, oppure all’inizio di ciascuna riga del riquadro stesso. L’espressione «marchi e numeri» può essere separata da «numero e natura dei colli» e da «designazione delle merci» con una linea verticale. In mancanza di tale linea, queste diciture dovranno essere separate da spazi sufficientemente grandi. La designazione delle merci può essere completata dal numero della voce della nomenclatura di Bruxelles applicabile, posto preferibilmente nella parte destra della colonna. Qualora siano richieste, le indicazioni relative ai criteri di origine dovranno quindi essere separate dalle altre mediante una linea verticale.
  7. In genere, il peso lordo dovrebbe essere sufficiente per assicurare l’identificazione delle merci.
  8. Questa colonna viene lasciata in bianco per ricevere le indicazioni complementari quali misurazioni o per i riferimenti ad altri documenti (ad esempio, fatture commerciali).
  9. Riquadri n. 6 e n. 7: Gli altri quantitativi che l’esportatore può indicare per facilitare l’identificazione delle merci possono essere indicati nell’uno e nell’altro riquadro, a seconda dei casi.
  10. Questa parte è riservata all’apposizione dell’attestazione dell’autorità competente (formulazione dell’attestazione, timbri, firme, data, luogo del rilascio, ecc.). La formulazione esatta dei testi, ecc. è lasciata alla discrezione dell’autorità che rilascia il certificato, in quanto la formulazione del modello di modulo è data soltanto a titolo di esempio. In questo riquadro può eventualmente figurare anche una dichiarazione firmata dall’esportatore (oppure del fornitore o del fabbricante).

Appendice III

Regole da osservare per la compilazione del certificato d’origine

Le regole da osservare per la compilazione del certificato d’origine e dell’eventuale domanda vengono lasciate, tenuto conto delle note precedenti, alla discrezione delle autorità nazionali. Tuttavia, sarebbe forse necessario assicurare l’osservanza, tra l’altro, delle seguenti disposizioni.

  1. Il modulo può essere compilato con qualsiasi procedimento, purché le indicazioni fornite siano indelebili e leggibili.
  2. Il certificato e l’eventuale domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l’ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.
  3. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati, in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
  4. Se le esigenze del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

0.631.21

Campo d’applicazione il 24 settembre 20257

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Firma senza riserva di ratifica (Fi)

Entrata in vigore

Albania

4 giugno

2013 A

4 settembre

2013

Algeria

26 giugno

1999 Fi

3 febbraio

2006

Angola

23 febbraio

2017 A

23 maggio

2017

Arabia Saudita

4 maggio

2011 A

4 agosto

2011

Argentina

19 giugno

2015 A

19 settembre

2015

Armenia

19 luglio

2013 A

19 ottobre

2013

Australia

10 ottobre

2000

3 febbraio

2006

Austria

30 aprile

2004 Fi

3 febbraio

2006

Azerbaigian

3 febbraio

2006 A

3 febbraio

2006

Bahrein

31 maggio

2012 A

31 agosto

2012

Bangladesh

27 settembre

2012 A

27 dicembre

2012

Belarus

10 gennaio

2011 A

10 aprile

2011

Belgio

30 aprile

2004 Fi

3 febbraio

2006

Benin

5 gennaio

2017 A

5 aprile

2017

Bhutan

15 settembre

2014 A

15 dicembre

2014

Botswana

26 giugno

2006 A

26 settembre

2006

Brasile

5 settembre

2019 A

5 dicembre

2019

Bulgaria

17 marzo

2004 A

3 febbraio

2006

Burkina Faso

8 luglio

2017 A

8 ottobre

2017

Cambogia

28 giugno

2014 A

28 settembre

2014

Camerun

18 novembre

2014 A

18 febbraio

2015

Canada

9 novembre

2000 Fi

3 febbraio

2006

Capo Verde

27 giugno

2013 A

27 settembre

2013

Ceca, Repubblica

17 settembre

2001

3 febbraio

2006

Cina

15 giugno

2000 Fi

3 febbraio

2006

Cipro

25 ottobre

2004

3 febbraio

2006

Comore

9 marzo

2022 A

12 marzo

2022

Congo (Brazzaville)

14 dicembre

2017 A

14 marzo

2018

Congo (Kinshasa)

25 giugno

2022

25 settembre

2022

Corea (Sud)

19 febbraio

2003 Fi

3 febbraio

2006

Costa d’Avorio

27 giugno

2013 A

27 settembre

2013

Croazia

2 novembre

2005 A

3 febbraio

2006

Cuba

26 giugno

2009 A

26 settembre

2009

Danimarca

30 aprile

2004 Fi

3 febbraio

2006

Dominicana, Repubblica

28 giugno

2012 A

28 settembre

2012

Egitto

8 gennaio

2008 A

8 aprile

2008

El Salvador

6 novembre

2023 A

6 febbraio

2024

Emirati Arabi Uniti

31 maggio

2010 A

31 agosto

2010

Estonia

28 luglio

2006 A

28 ottobre

2006

Eswatini

31 ottobre

2012 A

31 gennaio

2013

Figi

26 gennaio

2010 A

26 aprile

2010

Filippine*

25 giugno

2010 A

25 settembre

2010

Finlandia

30 aprile

2004 Fi

3 febbraio

2006

Francia

22 luglio

2004 A

3 febbraio

2006

Gabon

15 novembre

2012 A

15 febbraio

2013

Gambia

24 giugno

2023 A

24 settembre

2023

Georgia

7 novembre

2018 A

7 febbraio

2019

Germania

30 aprile

2004 Fi

3 febbraio

2006

Ghana

29 agosto

2019 A

29 novembre

2019

Giamaica

7 maggio

2021 A

7 agosto

2021

Giappone

26 giugno

2001 Fi

3 febbraio

2006

Giordania

8 dicembre

2006 A

8 marzo

2007

Grecia

30 aprile

2004 Fi

3 febbraio

2006

Guatemala

10 marzo

2022 A

10 giugno

2022

Honduras

29 giugno

2024 A

29 settembre

2024

India

3 novembre

2005 A

3 febbraio

2006

Indonesia

22 agosto

2014 A

22 novembre

2014

Iran

23 febbraio

2016 A

23 maggio

2016

Irlanda

30 aprile

2004 Fi

3 febbraio

2006

Islanda

8 ottobre

2015 A

8 gennaio

2016

Italia

30 aprile

2004 Fi

3 febbraio

2006

Kazakistan

19 giugno

2009 A

19 settembre

2009

Kenya

25 giugno

2010 A

25 settembre

2010

Kirghizistan

17 novembre

2021 A

17 febbraio

2022

Kiribati

11 giugno

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Kosovo

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Kuwait

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Laos

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Lesotho

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Lettonia

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2006

Liberia

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Lituania

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Lussemburgo

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3 febbraio

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Marocco

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Montenegro

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Mozambico

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Myanmar

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3 febbraio

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3 febbraio

2006

Nepal

3 febbraio

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3 maggio

2017

Nicaragua

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Niger

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Nigeria

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Slovenia

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2004 Fi

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2006

1° ottobre

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Zimbabwe

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2003

3 febbraio

2006

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
    I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell'Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuti presso la Direzione delle Dogane, Sezione Affari Internazionali, 3003 Berna.