Le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 17, possono raccomandare emendamenti alla presente Convenzione.
Il testo di ciascun emendamento raccomandato in tal modo è trasmesso per il tramite del Segretario Generale del Consiglio, alle Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).
Nel termine di sei mesi dalla data della comunicazione dell’emendamento raccomandato, ciascuna Parte Contraente può comunicare al Segretario Generale del Consiglio:
- se ha obiezioni in merito all’emendamento raccomandato;
- che, pur essendo intenzionata ad accettarlo, nel suo Paese non sono ancora adempiute le condizioni necessarie all’accettazione.
Sinché una Parte Contraente che ha fatto la comunicazione di cui al paragrafo 3 (b) non ha notificato l’accettazione al Segretario Generale essa può, per un periodo di nove mesi dal momento che è scaduto il termine semestrale di cui al paragrafo 3, presentare obiezione all’emendamento raccomandato.
Se un’obiezione all’emendamento raccomandato è formulata conformemente ai paragrafi 3 e 4, l’emendamento è considerato come non accettato e non produce effetto.
Se non è stata formulata nessuna obiezione nei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 all’emendamento raccomandato, quest’ultimo è considerato accettato alla data seguente:
- se nessuna Parte Contraente ha fatto comunicazione in applicazione del paragrafo 3 (b), scaduto il termine di sei mesi di cui in detto paragrafo;
- se una o più Parti Contraenti hanno fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 (b), alla meno tardiva delle due date seguenti:(i)data in cui tutte le Parti Contraenti aventi fatto comunicazione hanno notificato al Segretario Generale del Consiglio l’accettazione dell’emendamento raccomandato, essendo nondimeno questa data aggiornata a quella di scadenza del periodo semestrale di cui al paragrafo 3 qualora tutte le accettazioni fossero state notificate precedentemente a questa scadenza;(ii)data di scadenza del periodo di nove mesi di cui al paragrafo 4.
Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data d’accettazione.
Il Segretario Generale del Consiglio notifica tempestivamente a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata conformemente al paragrafo 3 (a) e ogni comunicazione fatta conformemente al paragrafo 3 (b). Egli comunica successivamente a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati firmatari se la o le Parti Contraenti aventi inoltrato siffatta comunicazione sporgono obiezione contro l’emendamento raccomandato oppure se l’accettano.
Ogni Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce è considerato aver accettato tutti gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.