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0.631.242.012

Convenzione doganale relativa all’importazione temporanea di materiale pedagogico Conchiusa in Bruxelles l’8 giugno 1970 Approvata dall’Assemblea federale il 5 giugno 1973 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 14 novembre 1973 Entrata in vigore per la Svizzera il 14 febbraio 1974

RU 1974 618; FF 1972 II 1147

Traduzione1

(Stato 10 aprile 2014)

Preambolo

Le Parti Contraenti alla presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di Cooperazione Doganale, con il concorso dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

Considerando l’importanza che presenta la circolazione internazionale del materiale pedagogico per lo sviluppo dell’insegnamento e della formazione professionale, basi determinanti per il progresso economico e sociale;

Convinte che tale sviluppo possa essere incrementato mediante l’adozione di agevolazioni generali in materia di importazione temporanea in franchigia di dazio e tasse per il materiale pedagogico,

Hanno convenuto quanto segue:

Capo primo Definizioni

Art. 1

Giusta la presente Convenzione, s’intende per:

  1. «materiale pedagogico»: l’insieme del materiale utilizzato ai fini dell’insegnamento o della formazione professionale, e segnatamente modelli, strumenti, apparecchi, macchine e loro accessori, il cui elenco non limitativo è allegato alla presente Convenzione;
  2. «dazi e tasse all’importazione»: i dazi e tutti gli altri gravami diversi imposti all’importazione o in occasione dell’importazione di merce eccettuati quelli il cui ammontare è limitato al costo approssimativo del servizio prestato;
  3. «ammissione temporanea»: l’importazione temporanea in franchigia di dazi e tasse all’importazione, senza né divieti né restrizioni d’importazione, in quanto seguiti da riesportazioni;
  4. «istituti riconosciuti»: gli istituti d’insegnamento o di formazione professionale, pubblici o privati, che non perseguono essenzialmente scopo lucrativo, riconosciuti idonei ad accogliere il materiale pedagogico in ammissione temporanea dalle autorità competenti del Paese di importazione;
  5. «ratificazione»: la ratificazione stessa, l’accettazione o l’approvazione;
  6. «Consiglio»: l’organizzazione indetta dalla Convenzione per l’istituzione di un Consiglio di Cooperazione Doganale, conchiusa a Bruxelles il 15 dicembre 19502.

Capo II Campo d’applicazione

Art. 2

Ciascuna Parte Contraente si obbliga ad accordare l’ammissione temporanea:

  1. al materiale pedagogico destinato ad essere impiegato, sul proprio territorio, esclusivamente al fine dell’insegnamento o della formazione professionale;
  2. ai pezzi di ricambio riferentesi al materiale pedagogico ammesso temporaneamente in virtù del paragrafo (a) che precede, come anche agli attrezzi specialmente costruiti per la manutenzione, il controllo, la taratura o la riparazione del detto materiale.

Art. 3

L’ammissione temporanea del materiale pedagogico, dei pezzi di ricambio e degli attrezzi può essere subordinata alle condizioni seguenti:

  1. che l’importazione sia fatta da istituti riconosciuti e che l’impiego avvenga sotto il controllo e la responsabilità di detti istituti;
  2. che l’impiego, nel Paese d’importazione, non persegua finalità commerciali;
  3. che, tenuto conto della destinazione, l’importazione avvenga entro limiti ragionevoli;
  4. che sia possibile l’identificazione all’atto della riesportazione;
  5. che, durante il soggiorno nel Paese d’importazione, la proprietà permanga a una persona fisica domiciliata all’estero o a una persona giuridica avente sede all’estero.

Art. 4

sono prodotti e disponibili nel Paese d’importazione.

Ciascuna Parte Contraente può liberarsi completamente o parzialmente dagli obblighi assunti con la presente Convenzione allorquando:

  1. le merci di valore pedagogico equivalente al materiale pedagogico per cui è prevista l’ammissione temporanea, o
  2. i pezzi di ricambio da utilizzarsi in luogo di quelli per cui è prevista l’ammissione temporanea

Capo III Disposizioni speciali

Art. 5

Qualora lo ritenga possibile, ciascuna Parte Contraente, si obbliga a non chiedere la costituzione di una garanzia per l’ammontare dei dazi e delle tasse all’importazione e di accontentarsi di un impegno scritto. Siffatto impegno può essere chiesto sia per ogni importazione sia a titolo generale per un periodo determinato oppure, ove occorra, per la durata del riconoscimento concesso all’istituto.

Art. 6

Il materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea deve essere riesportato entro un termine di sei mesi a contare dal momento dell’importazione. Nondimeno, le autorità doganali del Paese d’importazione temporanea possono chiedere che il materiale sia esportato in un termine più breve ritenuto sufficiente al conseguimento dello scopo per cui è stata chiesta l’importazione temporanea.

Per motivi giustificati, le autorità doganali possono accordare un termine più lungo ovvero prorogare quello iniziale.

Se il materiale pedagogico ammesso temporaneamente oppure parte di esso non può essere riesportato in seguito a sequestro e se il sequestro non è stato ordinato su richiesta di privati, l’obbligo di riesportazione è sospeso per la durata del sequestro.

Art. 7

La riesportazione del materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea può essere fatta in una o parecchie volte per il tramite di qualsiasi ufficio doganale aperto a siffatte operazioni che non deve essere necessariamente l’ufficio d’importazione.

Art. 8

Il materiale pedagogico collocato in ammissione temporanea può anche non essere riesportato ovverossia può essere destinato al consumo interno con la riserva però che siano soddisfatte le condizioni e le formalità previste da leggi e regolamenti del Paese d’importazione temporanea.

Art. 9

In caso di infortunio debitamente accertato, nonostante l’obbligo di riesportazione previsto nella presente Convenzione, la riesportazione di tutto il materiale pedagogico o di parte di esso gravemente danneggiato non è richiesta sempre che, giusta la decisione delle autorità doganali:

  1. esso sia assoggettato ai dazi e alle tasse all’importazione; oppure
  2. abbandonato, in franchigia da qualsiasi spesa, al Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea; oppure
  3. distrutto sotto controllo ufficiale, senza che risultino spese per il Tesoro pubblico del Paese d’importazione temporanea.

Art. 10

Le disposizioni previste all’Articolo 9 s’applicano parimente ai pezzi che sono stati sostituiti in seguito a riparazione o modificazioni apportate al materiale pedagogico durante il soggiorno sul territorio d’importazione temporanea.

Art. 11

Le disposizioni degli Articoli 6 a 9, s’applicano parimente ai pezzi di ricambio e agli attrezzi di cui all’Articolo 2.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 12

Ciascuna Parte Contraente riduce al minimo le formalità doganali riguardanti le agevolazioni previste nella presente Convenzione e pubblica, senza indugio, i regolamenti da essa emanati in merito a dette formalità.

La verificazione e lo sdoganamento di entrata e di uscita sono effettuati, in tutti i casi ove appaia possibile e opportuno, sul luogo d’impiego del materiale.

Art. 13

Le disposizioni della presente Convenzione sanciscono agevolazioni minime e non pregiudicano l’applicazione di agevolazioni maggiori accordate o accordabili da talune Parti Contraenti in virtù di disposizioni unilaterali, d’accordi bilaterali o multilaterali.

Art. 14

Nell’applicazione della presente Convenzione, i territori di Parti Contraenti che costituiscono un’unione doganale o economica possono essere considerati come un unico territorio.

Art. 15

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione di divieti e restrizioni in virtù di regolamenti nazionali e fondati su considerazioni etiche o d’ordine pubblico, di sicurezza pubblica, di igiene o salute pubblica o riferentesi alla protezione di brevetti e marchi di fabbrica.

Art. 16

Qualsiasi infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, come anche qualsiasi sostituzione, falsa dichiarazione o manovra fatta nell’intento di porre indebitamente una persona (fisica o giuridica) o materiale al beneficio delle agevolazioni previste nella presente Convenzione, espone il contravventore, nel Paese in cui è commessa l’infrazione, alle sanzioni previste da leggi e regolamenti di detti Paesi e, all’occorrenza, al pagamento di dazi e delle tasse all’importazione esigibili.

Capo V Clausole finali

Art. 17

Ciascun Stato membro del Consiglio e ciascun Stato membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

  1. firmandola, senza riserva di ratificazione;
  2. depositando uno strumento di ratificazione, dopo averlo firmato con riserva di ratificazione; o
  3. aderendovi.

Fino al 30 giugno 1971 la presente Convenzione è aperta, presso la sede del Consiglio, a Bruxelles, alla firma degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Dopo questa data essa è aperta all’adesione.

Qualsiasi Stato non membro delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo cui, su domanda delle Parti Contraenti, è inviato un apposito invito da parte del Segretario generale del Consiglio, può divenire Parte Contraente della presente Convenzione aderendovi dopo l’entrata in vigore.

Gli strumenti di ratificazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio.

Art. 18

La presente Convenzione entra in vigore trascorsi tre mesi dal momento in cui cinque degli Stati menzionati al paragrafo 1 dell’Articolo 17 l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione o abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.

Per qualsiasi altro Stato che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratificazione, la ratifichi o vi aderisca dopo che cinque Stati l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, essa entra in vigore dopo che siano trascorsi tre mesi dal momento in cui detto Stato l’abbia firmata senza riserva di ratificazione o abbia depositato il proprio strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 19

Sia al momento della firma senza riserva di ratificazione, della ratificazione o dell’adesione, sia successivamente, ciascun Stato può notificare al Segretario Generale del Consiglio che la presente Convenzione si estende all’insieme o a taluni dei territori i cui rapporti internazionali sono posti sotto la sua responsabilità o per i quali esso si assume la responsabilità internazionale. Tale notificazione prende effetto tre mesi dopo la data di recezione da parte del Segretario Generale. Tuttavia, la Convenzione non è applicabile ai territori designati nella notificazione se non è entrata in vigore per lo Stato interessato.

Ciascuno Stato che, in applicazione del paragrafo 1, ha notificato l’estensione dell’applicabilità della Convenzione a un territorio per il quale esso risponde dei rapporti internazionali o del quale esso assume la responsabilità internazionale, può, giusta l’Articolo 21, notificare al Segretario Generale del Consiglio che detto territorio cesserà di applicare la Convenzione.

Art. 20

Non è ammessa riserva alcuna alla presente Convenzione.

Art. 21

La presente Convenzione è conchiusa per una durata illimitata. Nondimeno, ciascuna Parte Contraente può disdirla in ogni istante dopo la data dell’entrata in vigore come è stabilito all’Articolo 18 della presente Convenzione.

La disdetta è notificata mediante strumento scritto depositato presso il Segretario Generale del Consiglio.

La disdetta prende effetto sei mesi dopo la recezione dello strumento di disdetta da parte del Segretario Generale del Consiglio.

Art. 22

Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorra per esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione al fine di cercare i provvedimenti adatti per assicurarsi l’interpretazione e l’applicazione uniforme.

Le riunioni sono indette dal Segretario Generale del Consiglio, su domanda di una Parte Contraente e, salvo decisione contraria delle altre Parti Contraenti, esse si tengono presso la sede del Consiglio.

Le Parti Contraenti emanano il regolamento interno delle loro riunioni.

Le decisioni delle Parti Contraenti avvengono alla maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti. Sono considerate «votanti» solo le Parti Contraenti che hanno rimesso un voto positivo o negativo.

Ove non siano presenti in numero maggiore della metà, le Parti Contraenti non possono pronunciarsi validamente.

Art. 23

Qualsiasi controversia fra le Parti Contraenti attenente all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione è composta, per quanto possibile, mediante negoziati diretti fra le Parti interessate.

Ogni controversia non composta mediante negoziati diretti, è portata, dalle Parti in causa, davanti alle Parti Contraenti riunite nelle condizioni previste all’Articolo 22, che esaminano la controversia e emanano raccomandazioni intese a comporla.

Le Parti in litigio possono convenire anticipatamente di accettare le raccomandazioni delle Parti Contraenti.

Art. 24

Ogni Parte Contraente oppure le Parti Contraenti, riunite nelle condizioni previste all’Articolo 22, possono raccomandare emendamenti alla presente Convenzione.

Il testo di ciascun emendamento raccomandato in tal modo è trasmesso per il tramite del Segretario Generale del Consiglio, alle Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO).

Nel termine di sei mesi dalla data della comunicazione dell’emendamento raccomandato, ciascuna Parte Contraente può comunicare al Segretario Generale del Consiglio:

  1. se ha obiezioni in merito all’emendamento raccomandato;
  2. che, pur essendo intenzionata ad accettarlo, nel suo Paese non sono ancora adempiute le condizioni necessarie all’accettazione.

Sinché una Parte Contraente che ha fatto la comunicazione di cui al paragrafo 3 (b) non ha notificato l’accettazione al Segretario Generale del Consiglio essa può, per un periodo di nove mesi dal momento che è scaduto il termine semestrale di cui al paragrafo 3, presentare obiezione all’emendamento raccomandato.

Se un’obiezione all’emendamento raccomandato è formulata conformemente ai paragrafi 3 e 4, l’emendamento è considerato come non accettato e non produce effetto.

Se non è stata formulata nessuna obiezione nei termini di cui ai paragrafi 3 e 4 all’emendamento raccomandato, quest’ultimo è considerato accettato alla data seguente:

  1. se nessuna Parte Contraente ha fatto comunicazione in applicazione del paragrafo 3 (b), scaduto il termine di sei mesi di cui in detto paragrafo;
  2. se una o più Parti Contraenti hanno fatto una comunicazione in applicazione del paragrafo 3 (b), alla meno tardiva delle due date seguenti:(i)data in cui tutte le Parti Contraenti aventi fatto comunicazione hanno notificato al Segretario Generale del Consiglio l’accettazione dell’emendamento raccomandato, essendo nondimeno questa data aggiornata a quella di scadenza del periodo semestrale di cui al paragrafo 3 qualora tutte le accettazioni fossero state notificate precedentemente a questa scadenza;(ii)data di scadenza del periodo di nove mesi di cui al paragrafo 4.

Ogni emendamento considerato accettato entra in vigore sei mesi dopo la data d’accettazione.

Il Segretario Generale del Consiglio notifica tempestivamente a tutte le Parti Contraenti e agli altri Stati firmatari ogni obiezione formulata conformemente al paragrafo 3 (a) e ogni comunicazione fatta conformemente al paragrafo 3 (b). Egli comunica successivamente a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati firmatari se la o le Parti Contraenti aventi inoltrato siffatta comunicazione sporgono obiezione contro l’emendamento raccomandato oppure se l’accettano.

Ogni Stato che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce è considerato aver accettato tutti gli emendamenti entrati in vigore alla data del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 25

L’Allegato al presente testo è considerato parte integrante della Convenzione.

Art. 26

Il Segretario Generale del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari, al Segretario delle Nazioni Unite e al Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO):

  1. le firme, ratificazione e adesione di cui all’Articolo 17;
  2. la data in cui la Convenzione entra in vigore conformemente all’Articolo 18;
  3. le notificazioni ricevute conformemente all’Articolo 19;
  4. le disdette ricevute conformemente all’Articolo 21;
  5. gli emendamenti considerati accettati conformemente all’Articolo 24 e la data della loro entrata in vigore.

Art. 27

Conformemente all’Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la Convenzione è registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario Generale del Consiglio.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Bruxelles, l’otto giugno millenovecentosettanta, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Segretario Generale del Consiglio che ne trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell’Articolo 17.

(Seguono le firme)

Allegato

Lista non limitativa di materiale pedagogico

(a)

Registratori o riproduttori di suoni o immagini, come:

Proiettori di diapositive o film fissi; Proiettori cinematografici; Retroproiettori e episcopi; Magnetofoni, magnetoscopi e cinescopi; TV in circuito chiuso.

(b)

Supporti di suoni o immagini, come:

Diapositive, film fissi e microfilm; Pellicole cinematografiche; Registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi); Videocassette.

(c)

Materiale specializzato, come:

Materiale bibliografico ed audiovisivo per biblioteche; Biblioteche circolanti; Laboratori linguistici; Materiale d’interpretazione simultanea; Macchine (meccaniche o elettroniche) per l’insegnamento programmato; Oggetti specialmente concepiti per l’istruzione o la formazione dei minorati.

(d)

Altro materiale, come:

Panelli murali, modellini, grafici, carte, piani, fotografie e disegni; Strumenti, apparecchi e modelli per dimostrazione; Collezioni monografiche con commento didattico visivo o sonoro; Strumenti, apparecchi, macchine utensili per tirocinio.

0.631.242.012

Campo d’applicazione il 10 aprile 20143

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)
Firma senza riserva
di ratificazione (Fi)

Entrata in vigore

Africa del Sud

18 dicembre

1975 A

18 marzo

1976

Algeria

16 giugno

1971

16 settembre

1971

Argentina

3 gennaio

1973 A

3 aprile

1973

Australia

25 giugno

1971 Fi

25 settembre

1971

Austria

10 ottobre

1972 A

10 gennaio

1973

Barbados

7 marzo

1975 A

7 giugno

1975

Benin

5 febbraio

1971 Fi

10 settembre

1971

Camerun

29 giugno

1971 Fi

29 settembre

1971

Cipro

30 novembre

1973

28 febbraio

1974

Corea (Sud)

18 giugno

1982 A

18 settembre

1982

Filippine

5 aprile

1973

5 luglio

1973

Francia

15 marzo

1973 A

15 giugno

1973

Germania*

10 giugno

1971 Fi

10 settembre

1971

Giordania

25 giugno

1971 Fi

25 settembre

1971

Grecia

23 gennaio

1974 A

23 aprile

1974

India

4 dicembre

1973 A

4 marzo

1974

Iran

24 aprile

1972 A

21 luglio

1972

Iraq

2 dicembre

1971 A

2 marzo

1972

Israele

5 aprile

1973 A

5 luglio

1973

Lesotho

27 gennaio

1982 A

27 aprile

1982

Libano

16 febbraio

1971 Fi

10 settembre

1971

Marocco

3 agosto

1973

3 novembre

1973

Niger

21 marzo

1972 A

21 giugno

1972

Nuova Zelanda

28 novembre

1977 A

28 febbraio

1978

Paesi Bassi

6 giugno

1986

6 settembre

1986

  1. Aruba

6 giugno

1986

6 settembre

1986

  1. Curaçao

6 giugno

1986

6 settembre

1986

  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)

6 giugno

1986

6 settembre

1986

  1. Sint Maarten

6 giugno

1986

6 settembre

1986

Polonia

29 agosto

1972

29 novembre

1972

Portogallo

3 giugno

1975 A

3 settembre

1975

Ruanda

5 novembre

1970 Fi

10 settembre

1971

Senegal

2 settembre

1975 A

2 dicembre

1975

Somalia

29 giugno

1971 Fi

29 settembre

1971

Spagna

17 novembre

1972 A

17 febbraio

1973

Sri Lanka

23 maggio

1991 A

23 agosto

1991

Svizzera

14 novembre

1973

14 febbraio

1974

Togo

21 dicembre

1970 Fi

10 settembre

1971

Tunisia

20 ottobre

1971

20 gennaio

1972

Turchia

17 maggio

1991

17 agosto

1991

Uganda

11 luglio

1989 A

11 ottobre

1989

Ungheria

25 febbraio

1976 A

25 maggio

1976

Zimbabwe

18 febbraio

1987 A

18 maggio

1987

*

Riserve e dichiarazioni.

Le riserve ed dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato all’indirizzo: http://treaties.un.org/ oppure ottenuto presso la
Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

a

Solo per il Regno in Europa.