I. Formalità da espletare nel Paese di esportazione
Casella numero 1: Dichiarazione
Nella prima suddivisione indicare il codice citato nell’allegato III.
L’indicazione del tipo di dichiarazione (seconda sottocasella) è facoltativa per le parti contraenti.
In caso di transito, occorre riportare il simbolo idoneo nella sottocasella di destra (la terza).
Casella numero 2: Esportatore
L’uso di questa casella è facoltativo per la parti contraenti. Indicare il cognome e nome e la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della persona o della società interessata. Per quanto riguarda il numero d’identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).
In caso di trasporto di collettame, le parti contraenti possono prevedere che la menzione «Vari» sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione l’elenco degli speditori.
Per quanto riguarda il transito, l’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti.
Casella numero 3: Formulari
Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli di formulari e di fogli aggiuntivi utilizzati (per esempio, qualora si presentino un formulario e due fogli aggiuntivi, indicare sul formulario 1/3, sul primo foglio aggiuntivo 2/3 e sul secondo foglio aggiuntivo 3/3).
Qualora sulla dichiarazione venga dichiarato un articolo soltanto (per esempio quando viene compilata una sola casella «Designazione delle merci»), non indicare nulla in questa casella numero 3, ma indicare soltanto la cifra 1 nella casella numero 5.
Qualora, in luogo di un fascicolo di otto esemplari vengano utilizzati due fascicoli di quattro esemplari, questi ultimi sono ritenuti costituire un solo fascicolo.
Casella numero 4: Distinte di carico
Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale autorizzati dall’autorità competente. Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto concerne le formalità di esportazione.
Casella numero 5: Articoli
Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall’interessato in tutti i formulari e fogli aggiuntivi (o distinte di carico o elenchi di indole commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle «Designazione delle merci» da riempire.
Casella numero 6: Totale dei colli
Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi.
Casella numero 7: Numero di riferimento
Trattandosi del riferimento assegnato dall’interessato alla spedizione di cui trattasi, è facoltativo indicarlo.
Casella numero 8: Destinatario
Indicare il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della o delle persone a cui le merci devono essere consegnate.
Casella facoltativa per le parti contraenti quando trattasi di formalità all’esportazione, ma obbligatoria quando trattasi di transito. Tuttavia, in caso di transito, le parti contraenti possono consentire che tale casella non venga compilata quando il destinatario non risieda sul territorio di una parte contraente. A questo stadio non è obbligatorio indicare il numero d’identificazione.
Casella numero 9: Responsabile finanziario
Casella facoltativa per le parti contraenti (persona responsabile del trasferimento o rimpatrio della valuta relativa all’operazione considerata).
Casella numero 10: Paese di prima destinazione
Casella facoltativa per le parti contraenti, da usarsi secondo le esigenze delle stesse.
Casella numero 11: Paese di transazione
Casella facoltativa per le parti contraenti, da usarsi secondo le esigenze delle stesse.
Casella numero 13: Politica agricola comune (PAC)
Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni relative all’applicazione della politica agricola).
Casella numero 14: Dichiarante o rappresentante dell’esportatore
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome e la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della persona o della società interessata conformemente alle norme in vigore. In caso d’identità tra il dichiarante e l’esportatore, menzionare «Esportatore». Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).
Casella numero 15: Paese d’esportazione
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti per quanto riguarda le formalità d’esportazione ma obbligatoria ai fini del transito.
Indicare il nome del Paese dal quale sono esportate le merci.
Nella casella n. 15a, indicare il codice di tale Paese.
La casella n. 15b è facoltativa per le parti contraenti (indicare la regione da cui sono esportate le merci).
La casella n. 15b non deve essere utilizzata ai fini della procedura di transito
Casella numero 16: Paese d’origine
Casella facoltativa per le parti contraenti. Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione «Vari».
Casella numero 17: Paese di destinazione
Indicare il nome del Paese interessato. Nella casella n. 17a, indicare il codice corrispondente a tale Paese. In questa fase degli scambi, la casella n. 17b deve restare vuota.
La casella n. 17b non deve essere utilizzata ai fini della procedura di transito.
Casella numero 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto riguarda le formalità di esportazione, obbligatoria però qualora si applichi il regime di transito. Indicare l’identità, per esempio il numero o i numeri d’immatricolazione del mezzo o dei mezzi di trasporto (camion, nave, vagone, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al momento della presentazione dall’ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione o di transito, nonché la nazionalità di tale mezzo di trasporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso, qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), conformemente ai codici all’uopo previsti. (Per esempio, qualora la motrice o il rimorchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice).
Per spedizioni a mezzo posta o installazioni fisse non indicare nulla che riguardi numero d’immatricolazione e nazionalità.
In caso di trasporto ferroviario, non indicare la nazionalità.
Negli altri casi, la nazionalità è dato facoltativo per le parti contraenti.
Casella numero 19: Contenitori (Ctr)
Indicare conformemente ai codici all’uopo previsti nell’allegato III la situazione presupposta al passaggio della frontiera dello Stato di esportazione, come conosciuta al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito.
Per quanto concerne il transito, casella facoltativa per le parti contraenti.
Casella numero 20: Condizioni di consegna
Casella facoltativa per le parti contraenti (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).
Casella numero 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che
attraversa la frontiera
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti per quanto riguarda l’identità.
Casella d’uso obbligatorio per quanto concerne la nazionalità.
Tuttavia, in caso d’invii tramite posta, trasporto ferroviario o installazioni fisse, non indicare nulla circa il numero d’immatricolazione e la nazionalità.
Indicare il tipo (camion, nave, vagone, aereo), seguito dall’identità, precisando ad esempio il numero d’immatricolazione oppure il nome del mezzo di trasporto attivo (motrice) del quale si presuppone l’utilizzo al momento del passaggio della frontiera del Paese d’esportazione, poi la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo che risulta conosciuto al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione e di transito, conformemente al codice all’uopo previsto.
Si precisa che nel caso di trasporto combinato, o quando vi sono più mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la movimentazione del tutto (esempio: se si tratta di automezzo su battello marino, il mezzo di trasporto attivo è il battello marino; tra trattore e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è il trattore).
Casella numero 22: Moneta di fatturazione ed importo totale fatturato
Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni contigue concernenti la moneta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice all’uopo previsto, nonché l’importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate).
Casella numero 23: Tasso di cambio
Casella facoltativa per le parti contraenti (tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato di cui trattasi).
Casella numero 24: Natura della transazione
Casella facoltativa per le parti contraenti (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).
Casella numero 25: Modo di trasporto fino alla frontiera
Indicare, conformemente al codice previsto nell’allegato III, il modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente di esportazione.
Per quanto concerne il transito, l’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti.
Casella numero 26: Modo di trasporto interno
Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione, conformemente al codice previsto nell’allegato III, della natura del modo di trasporto impiegato all’interno dello Stato interessato).
Casella numero 27: Luogo di carico
Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il luogo di carico delle merci come è conosciuto al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito, se del caso sotto forma di codice, quando ciò sia previsto, sul mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse devono passare la frontiera dello Stato d’esportazione.
Casella numero 28: Dati finanziari e bancari
Casella facoltativa per le parti contraenti (trasferimento di valute relativo all’operazione in questione; elementi relativi alle formalità e modalità finanziarie nonché riferimenti bancari).
Casella numero 29: Ufficio d’uscita
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicazione dell’ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio della parte contraente interessata).
Casella numero 30: Localizzazione delle merci
Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).
Casella numero 31: Colli e designazione delle merci, marchi e numeri –
Numeri contenitori – Quantità e natura
Indicare marchi, numeri, quantità e natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione oppure la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso; indicare in ogni caso la denominazione commerciale abituale delle merci; per quanto concerne le formalità all’esportazione, questa denominazione deve comprendere gli enunciati necessari all’identificazione delle merci; quando deve essere compilata la casella 33 «Codice delle merci», tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise 1 ecc.). Se vengono impiegati contenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi d’identificazione.
Se nella casella numero 16 (Paese d’origine) l’interessato ha indicato «Vari», le parti contraenti possono prevedere che sia menzionato, senza tuttavia che si tratti di un obbligo, il nome del Paese d’origine delle merci di cui trattasi.
Casella numero 32: Numero dell’articolo
Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati secondo quanto precisato alla casella numero 5.
Qualora la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra 1 deve figurare, in questo caso, nella casella numero 5.
Casella numero 33: Codice delle merci
Indicare il numero di codice corrispondente all’articolo dichiarato.
Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l’uso obbligatorio.
Casella numero 34: Codice del Paese d’origine
Facoltativo per le parti contraenti
- casella numero 34a (indicazione del codice corrispondente al Paese menzionato nella casella numero 16. Qualora nella casella numero 16 venga apposta la menzione «Vari», indicare il codice corrispondente al Paese d’origine dell’articolo in questione);
- casella numero 34b (indicazione della regione di produzione delle merci in questione).
Casella numero 35: Massa lorda
Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto concerne le formalità di esportazione ma obbligatoria ai fini del transito. Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella numero 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci con i relativi imballaggi, esclusi i contenitori ed altre attrezzature per il trasporto.
Casella numero 37: Regime
Indicare il regime per il quale le merci sono dichiarate all’esportazione, conformemente ai codici all’uopo previsti.
Casella numero 38: Massa netta
Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella numero 31. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
Per quanto concerne il transito, tale dato è facoltativo per le parti contraenti.
Casella numero 39: Contingenti
Casella facoltativa per le parti contraenti (applicazione della normativa sui contingenti).
Casella numero 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente
Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimenti ai documenti riguardanti il regime amministrativo che ha preceduto l’esportazione in un altro Stato).
Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l’uso obbligatorio.
Casella numero 41: Unità supplementari
Da riempire all’occorrenza, conformemente alla nomenclatura delle merci. Indicare, per l’articolo corrispondente, la quantità espressa nell’unità prevista nella nomenclatura delle merci.
Casella numero 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati
e autorizzazioni
Dare le informazioni richieste a norma delle regolamentazioni specifiche applicabili nel Paese di esportazione e citare i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione (ivi compresi, se del caso, i numeri di serie degli esemplari di controllo T numero 5; numero di licenza o permesso d’esportazione; dati riguardanti la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria; numero della distinta di carico, ecc.). Nella sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» indicare, ove occorra, il numero di codice corrispondente alle menzioni speciali che possono essere richieste ai fini del regime di transito. Tale sottocasella dovrà essere utilizzata solo quando entrerà in applicazione un sistema di appuramento delle operazioni di transito con procedura informatizzata.
Casella numero 46: Valore statistico
Indicare l’importo, nella valuta prevista dalle parti contraenti, del valore statistico, conformemente alle norme in vigore.
Casella numero 47: Calcolo delle imposizioni
Le parti contraenti possono esigere che i seguenti dati risultino su ogni riga, ricorrendo, se del caso, al codice all’uopo previsto:
- tipo di tributo (dazi d’esportazione),
- base imponibile,
- aliquota del tributo applicabile,
- importo dei tributi dovuti,
- modo di pagamento prescelto (MP).
Casella numero 48: Dilazione di pagamento
Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimento alla specifica autorizzazione).
Casella numero 49: Identificazione del deposito
Casella facoltativa per le parti contraenti.
Casella numero 50: Obbligato principale oppure rappresentante autorizzato; luogo, data e firma
Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’obbligato principale nonché, se del caso, il numero di identificazione attribuito dalle autorità competenti. Indicare, se del caso, il cognome e il nome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l’obbligato principale.
Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare destinato ad essere conservato dall’ufficio di partenza. Qualora l’interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma il cognome, il nome e la sua qualifica.
In caso di esportazione, il dichiarante o il rappresentante del medesimo può indicare il nome e l’indirizzo di un intermediario stabilito nella circoscrizione dell’ufficio di uscita, cui può essere restituito l’esemplare n. 3 vistato dall’ufficio di uscita.
Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi)
Menzionare l’ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio e, allorché il trasporto deve attraversare un territorio diverso da quello delle parti contraenti, l’ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Gli uffici di passaggio figurano negli elenchi degli «uffici doganali competenti per le operazioni di transito». Indicare inoltre il Paese mediante i codici all’uopo previsti.
Casella numero 52: Garanzia
Dare le idonee informazioni in merito al tipo di garanzia utilizzata per l’operazione considerata.
Casella numero 53: Ufficio di destinazione (e Paese)
Indicare l’ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per porre termine all’operazione di transito. Gli uffici di destinazione figurano nell’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito.
Indicare in seguito il codice del Paese in questione.
Casella numero 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante
o del suo rappresentante
Fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in materia di ricorso all’informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome deve figurare sull’esemplare destinato ad essere custodito dall’ufficio di spedizione. Qualora l’interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma il cognome, il nome e la sua qualifica, se richiesti dalle parti contraenti.