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Decisione n. 1/95 del Comitato congiunto concernente gli inviti alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica ceca ed alla Repubblica slovacca ad aderire alla Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Accettata il 26 ottobre 1995 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1996

RU 1996 1064

Testo originale

(Stato 1° gennaio 1996)

Il Comitato congiunto,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 1 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l’articolo 15 paragrafo 3 lettera f),

considerando che la promozione degli scambi con la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sarebbe agevolata dalla semplificazione delle formalità nel contesto del trasporto di merci tra detti Paesi e la Comunità europea, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera;

considerando che al fine di ottenere tale semplificazione è opportuno invitare questi Paesi ad aderire alla convenzione,

decide:

Art. 1

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 15 bis della convenzione, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca sono invitate a divenire ciascuna Parte contraente della Convenzione suddetta a decorrere dal 1° luglio 1996.

Art. 2

All’atto dell’adesione ciascun Paese adotta le misure necessarie ad assicurare che le garanzie e i formulari di cui all’allegato IV (garanzia globale), all’allegato V (garanzia prestata per una sola operazione), all’allegato VI (garanzia forfettaria) e all’allegato VII (certificato di garanzia) dell’appendice II della convenzione siano adattati di conseguenza. Gli esemplari di tali formulari in uso alla data di entrata in vigore della presente decisione possono continuare ad essere utilizzati, con i cambiamenti di testo necessari, fino all’esaurimento delle scorte ma non oltre il 31 dicembre 1998.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Fatto a Interlaken, il 26 ottobre 1995.

Per il Comitato congiunto:

Il presidente, R. Dietrich