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0.631.244.53

Convenzione doganale concernente l’importazione temporanea d’imballaggi Conchiusa a Bruxelles il 6 ottobre 1960 Approvata dall’Assemblea federale il 7 marzo 1963 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 luglio 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 31 luglio 1963

RU 1963 461; FF 1962 II 1177 ediz. ted. 1161 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 26 giugno 2020)

Preambolo

I Governi firmatari della presente Convenzione,

riuniti dal Consiglio di Cooperazione Doganale e dalle Parti Contraenti dell’«Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio» 1 (GATT);

considerati i desideri dei rappresentanti del commercio internazionale per l’estensione dell’ordinamento dell’importazione temporanea in franchigia;

desiderosi di agevolare il commercio internazionale;

persuasi del vantaggio derivante dall’adozione del sopraccitato ordinamento,

hanno convenuto quanto segue:

Capo I Definizioni

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, sono considerati:

  1. «imballaggi» tutti gli articoli che servono d’imballaggio, o sono destinati a tale scopo, nello stato nel quale essi sono importati, e in particolare:(i)i contenenti impiegati o destinati ad esser impiegati, per l’imballaggio, esterno o interno, delle merci;(ii)i supporti impiegati, o destinati ad essere impiegati, per arrotolare, piegare o fissare le merci;
  2. esclusi però i materiali d’imballaggio importati alla rinfusa (come paglia, carta, fibra di vetro ecc.) e le casse mobili («containers») definite dall’articolo 1, lettera b, della convenzione doganale di Ginevra, del 18 maggio 19562, concernente le casse mobili;
  3. «diritti d’importazione» i dazi doganali e tutti gli altri diritti e tasse esigibili a cagione dell’importazione, come anche le tasse interne che gravano sulle merci importate, escluse però le tasse e le imposizioni che non sono destinate a proteggere indirettamente i prodotti nazionali, oppure le tasse fiscali d’importazione;
  4. «ammissione temporanea» l’importazione temporanea in franchigia di merci, senza restrizioni né divieti ma con l’onere della riesportazione;
  5. «imballaggi pieni» gli imballaggi impiegati con altre merci;
  6. «merci contenute» le merci presentate con gli imballaggi pieni;
  7. «persone» le persone, sia fisiche sia giuridiche.

Capo II Campo d’applicazione

Art. 2

In ambedue i casi la riesportazione deve essere effettuata dal beneficiario dell’ammissione temporanea.

L’ammissione temporanea é concessa per gli imballaggi identificabili alla riesportazione, quando:

  1. importandoli pieni, si dichiara che saranno riesportati vuoti o pieni;
  2. importandoli vuoti, si dichiara che saranno riesportati pieni.

Art. 3

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano alla legislazione delle Parti Contraenti, concernente la liquidazione dei diritti d’importazione per le merci contenute negli imballaggi.

Capo III Condizioni speciali

Art. 4

Ogni Parte Contraente deve, per quanto possibile, tralasciare la richiesta d’una garanzia ed accontentarsi della promessa di riesportazione degli imballaggi.

Art. 5

La riesportazione degli imballaggi ammessi temporaneamente deve avvenire nel termine di sei mesi dal giorno dell’importazione, per gl’imballaggi importati vuoti, e di tre mesi per quelli importati pieni. Le autorità doganali possono, per motivi validi, prorogare tali termini secondo la legislazione in vigore nel paese d’importazione.

Art. 6

La riesportazione degli imballaggi ammessi temporaneamente può essere effettuata in una o più volte, a destinazione di qualsiasi paese e attraverso qualunque ufficio doganale aperto a quest’operazione, ancorché diverso da quello d’importazione.

Art. 7

Gli imballaggi ammessi temporaneamente possono essere adoperati solo per l’esportazione di merci. Per gli imballaggi pieni questa limitazione si applica a contare dal momento in cui essi sono stati vuotati.

Art. 8

Nonostante l’obbligo che ne é fatto nella presente Convenzione, la riesportazione non sarà richiesta, se l’imballaggio abbia subito grave danno per un sinistro debitamente accertato, purché, conformemente alle disposizioni delle autorità doganali:

  1. sia assoggettato ai pertinenti diritti d’importazione; o
  2. sia abbandonato, franco d’ogni spesa, al fisco del paese d’importazione temporanea; oppure
  3. sia distrutto sotto vigilanza ufficiale senza causare nessuna spesa al fisco del paese che l’ha ammesso temporaneamente.

L’obbligo della riesportazione é sospeso durante il tempo in cui l’imballaggio non possa essere riesportato perché staggito, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.

Capo IV Disposizioni varie

Art. 9

Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio, da cui consegue, in maniera indebita, a persona o a cosa, un utile fondato sugli ordinamenti d’importazione previsti nella presente Convenzione, implica la punibilità del contravventore, secondo la legislazione del paese dove l’infrazione é stata commessa, e il pagamento dei diritti d’importazione esigibili.

Art. 10

Le disposizioni della presente Convenzione non ostano all’applicazione delle restrizioni e dei controlli che derivano dagli ordinamenti nazionali fondati su considerazioni che attengono alla moralità, alla sicurezza o alla sanità pubblica oppure su motivi d’ordine veterinario o fitopatologico.

Art. 11

I territori di Parti Contraenti, costituitesi in unione doganale od economica, possono essere considerati, per l’applicazione della presente Convenzione, come un solo territorio.

Art. 12

Le disposizioni della presente Convenzione costituiscono agevolezze minime e non menomano l’applicazione delle ulteriori agevolezze che talune Parti Contraenti già accordano o volessero accordare, in virtù di disposizioni unilaterali o di accordi.

Capo V Clausole finali

Art. 13

Le Parti Contraenti si riuniscono quando occorre esaminare le condizioni d’applicazione della presente Convenzione e adottare i provvedimenti atti a garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi.

Le assemblee sono convocate, su domanda di una Parte Contraente, dal Segretario Generale del Consiglio di Cooperazione Doganale (dappresso: Segretario del Consiglio) ed avranno luogo presso la sede dì detto Consiglio. L’assemblea delle Parti Contraenti adotta il suo ordinamento interno.

Le decisioni avvengono per maggioranza dei due terzi dei votanti.

L’assemblea é in numero quando la maggioranza delle Parti é rappresentata.

Art. 14

Ogni controversia tra le Parti Contraenti, concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.

Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta, dalle Parti in causa, alle Parti Contraenti, che l’esamineranno ed esprimeranno i loro pareri alfine di ricomporla.

Le Parti in litigio possono convenire a priori d’accettare i pareri delle Parti Contraenti.

Art. 15

Il Governo di ciascuno Stato membro del Consiglio di Cooperazione Doganale o dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni speciali può divenire Parte Contraente della presente Convenzione:

  1. firmandola, senza riserva di ratificazione;
  2. ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
  3. aderendovi.

La Convenzione é aperta alla firma fino al 31 marzo 1961, a Bruxelles, presso la sede del Consiglio di Cooperazione Doganale, per i Governi degli Stati di cui al numero 1. Dopo tale data essa é aperta alla loro adesione.

Nel caso di cui al numero 1, lettera b, la Convenzione é sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

Su invito del Segretario del Consiglio, conseguente a domanda delle parti contraenti, ciascuno Stato non membro delle organizzazioni indicate al numero 1, può divenire Parte Contraente della Convenzione aderendovi dopo la sua entrata in vigore.

Gli istrumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario del Consiglio.

Art. 16

La presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo che cinque dei paesi, menzionati nel numero 1 dell’articolo 15, l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.

Per ciascun paese che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratificazione o d’adesione.

Art. 17

La presente Convenzione é conchiusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potrà tuttavia disdirla in ogni momento a contare dall’entrata in vigore, stabilita conformemente all’articolo 16.

La disdetta deve essere notificata mediante istrumento, da depositare presso il Segretario del Consiglio.

La disdetta ha effetto sei mesi dopo che il Segretario del Consiglio ne abbia ricevuto l’istrumento.

Art. 18

Ogni Parte Contraente può proporre degli emendamenti alla presente Convenzione.

Il testo di ogni disegno d’emendamento é comunicato, dal Segretario del Consiglio, a tutte le Parti Contraenti, ai Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti, al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT 3 .

Ogni disegno d’emendamento, trasmesso conformemente al numero precedente, é considerato accolto qualora non sia stato contrastato da alcuna Parte Contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso.

Il Segretario del Consiglio notifica, a tutte le Parti Contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa qualche obiezione. Nel caso contrario l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti Contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi stabilito nel numero precedente.

Il Segretario del Consiglio notifica a tutte le Parti Contraenti, agli Stati firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT, gli emendamenti accolti o considerati come tali.

Ciascun paese che ratifica la presente Convenzione o vi aderisce accetta gli emendamenti in vigore alla data del deposito dell’istrumento.

Art. 19

Ogni paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo strumento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio che la Convenzione é applicabile all’insieme o ad alcuni dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applicabile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, dopo tre mesi a contare dal giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario del Consiglio, ma non prima dell’entrata in vigore della Convenzione per detto paese.

Ogni paese che, in conformità del numero 1, abbia fatto una dichiarazione intesa ad estendere a un territorio da esso rappresentato nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, presso il Segretario del Consiglio, conformemente all’articolo 17.

Art. 20

Ogni Parte Contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che si considera vincolata all’articolo 2 della medesima solamente per quanto concerne gli imballaggi che non furono oggetto d’un acquisto, d’una vendita a rate, o d’altro contratto della stessa natura, conchiuso da una persona stabilita o domiciliata nel suo territorio.

Ogni Parte Contraente che abbia significato una riserva secondo il numero 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario del Consiglio.

Non é ammessa alcun’altra riserva circa la presente Convenzione.

Art. 21

Il Segretario del Consiglio notifica a tutti i Paesi firmatari e aderenti, al Segretario Generale delle Nazioni Unite e alle Parti Contraenti del GATT4:

  1. le firme, le ratificazioni e le adesioni secondo l’articolo 15;
  2. la data d’entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all’articolo 16;
  3. le disdette secondo l’articolo 17;
  4. l’entrata in vigore degli emendamenti conformemente all’articolo 18;
  5. le notificazioni ricevute secondo l’articolo 19;
  6. le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’articolo 20, numeri 1 e 2.

Art. 22

Giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 5 , la presente Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite, su richiesta del Segretario del Consiglio. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Bruxelles, il sei ottobre millenovecentosessanta, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede, e in un solo esemplare depositato presso il Segretario del Consiglio, che trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i paesi firmatari e aderenti.

(Seguono le firme)

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Campo d’applicazione il 26 giugno 20206

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Firmato senza riserva di ratifica (F)

Entrata in vigore

Algeria*

3 novembre

1988 A

3 febbraio

1989

Austria

9 marzo

1962

10 giugno

1962

Belgio

27 giugno

1963

28 settembre

1963

Bulgaria

5 agosto

1969 A

5 novembre

1969

Cambogia

20 febbraio

1963 A

21 maggio

1963

Corea (Sud)

21 ottobre

1975 A

21 gennaio

1976

Croazia

29 settembre

1994 A

29 dicembre

1994

Cuba*

31 ottobre

1963

1° febbraio

1964

Danimarca

15 dicembre

1961 A

15 marzo

1962

Egitto

25 marzo

1963 A

26 giugno

1963

Finlandia

23 aprile

1965 A

24 luglio

1965

Francia

26 gennaio

1961 F

15 marzo

1962

Germania

11 luglio

1969

11 ottobre

1969

Iran

16 aprile

1968 A

16 luglio

1968

Irlanda

15 settembre

1965 A

16 dicembre

1965

Israele*

2 giugno

1961 A

15 marzo

1962

Italia

30 maggio

1963

31 agosto

1963

Kenya

31 agosto

1983 A

1° dicembre

1983

Lesotho

27 gennaio

1982 A

27 aprile

1982

Liechtenstein

30 aprile

1963

31 luglio

1963

Lussemburgo

12 maggio

1964

13 agosto

1964

Norvegia

21 novembre

1961 A

15 marzo

1962

Paesi Bassi

21 novembre

1962 A

22 febbraio

1963

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao

21 novembre

1962

22 febbraio

1963

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

21 novembre

1962

22 febbraio

1963

Sint Maarten

21 novembre

1962

22 febbraio

1963

Polonia

29 giugno

1965 A

30 settembre

1965

Portogallo

23 maggio

1990 A

23 agosto

1990

Regno Unito*

1° aprile

1977 A

1° luglio

1977

Gibilterra

1° aprile

1977 A

1° luglio

1977

Guernesey

18 ottobre

1978 A

18 gennaio

1979

Isola di Man

18 ottobre

1978 A

18 gennaio

1979

Jersey

18 ottobre

1978 A

18 gennaio

1979

Montserrat

1° aprile

1977 A

1° luglio

1977

Sant’Elena

1° aprile

1977 A

4 luglio

1977

Rep. Centrafricana

23 febbraio

1962 A

24 maggio

1962

Repubblica Ceca

1° gennaio

1993 S

5 agosto

1962

Romania

23 dicembre

1966 A

23 marzo

1967

Serbia

27 dicembre

2001 S

19 dicembre

1962

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

5 agosto

1962

Slovenia

23 novembre

1992 A

23 febbraio

1993

Spagna*

8 gennaio

1965 A

9 aprile

1965

Sudafrica*

11 ottobre

1973 A

11 gennaio

1974

Svezia

21 marzo

1961 F

15 marzo

1962

Svizzera*

30 aprile

1963

31 luglio

1963

Turchia

27 dicembre

1965

28 marzo

1966

Uganda

9 gennaio

1970 A

9 aprile

1970

Zimbabwe

18 febbraio

1987 A

18 maggio

1987

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione mondiale delle dogane: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, oppure ottenuti presso la Direzione delle Dogane, Sezione Affari Internazionali, 3003 Berna.

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Riserve e dichiarazioni

Svizzera7

1. La stessa riserva del Sud Africa.

2. La Convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 8 .